Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/02/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.315.2025 R.A.C.L., promossa da:
Gabriele Guido
Con il proc. Avv. Piccolo
CONTRO
Controparte_1
Avv.Spano Valentini
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 9.1.25, chiedendo:
-accertarsi la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio ex art.15 St ed artt.2 e 3 comma 3 bis dlgs 9.7.03 n.216 con condanna di parte avversa ex art.2, co.1 dlgs 4.3.15 n.23 alla propria reintegra ed al risarcimento del danno;
- in subordine accertarsi la illegittimità del licenziamento per violazione degli artt.2110 c.c. e
46 CCNL e mancanza di giusta causa e giustificato motivo stante la insussistenza del fatto contestato e quindi, ex art.3 cpv dlgs 4.3.15 n.23 annullarsi detto licenziamento con condanna di parte avversa alla propria reintegra ed al risarcimento del danno;
il tutto con vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come, dipendente di parte avversa (a tempo parziale ed indeterminato) dal
13.12.18 quale operatore ecologico liv. I, sia stato destinatario in data 22.5.24 di licenziamento per asserito superamento del periodo di comporto, benchè
- siano state conteggiate assenze per ipertensione con note depressive e dolore gamba in soggetto obeso ed iperteso e crisi ipertensiva correlate alla propria condizione di handicap essendo dal 2020 obeso al III stadio e soffrendo di sindrome metabolica e ipertensione
-siano state conteggiate assenze comunque conseguenti alle condizioni di lavoro, avendo l'azienda, nonostante il proprio stato di salute, assegnato il ricorrente alla raccolta dei rifiuti con posizionamento sulla pedana posteriore dell'autocompattatore ed allo spazzamento e pulizia delle strade;
-non sia stato dato avviso, in violazione dell'art.42 dell'accordo del 9.12.21 di modifica dell'art.46 ccnl e dell'obbligo di buona fede e correttezza, del raggiungimento di 250gg di assenza per malattia [Cass. 15.5.24 n.13491];
come nella specie emerga una discriminazione indiretta essendo stato dato rilievo, ai fini della verifica del superamento del periodo di comporto, anche ad assenze che costituiscono una conseguenza della condizione di soggetto portatore di handicap [Cass.12.4.17 n.9395] e considerato che detta condizione può essere comunque accertata a prescindere dalla titolarità dei benefici ex l.104.1992 [Cass. 27.9.18 n.2338].
Fissata l'udienza di discussione si è costituita parte avversa eccependo la decadenza dall'azione e chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
Recita l'art.6 della l. 15 luglio 1966, n.604 [Norme sui licenziamenti individuali]
: “Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento”.
a conoscere delle controversie derivanti dall'applicazione della presente legge è competente il pretore.”
Ai fini dell'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, è sufficiente ogni atto scritto con cui il lavoratore manifesti al datore di lavoro, con qualsiasi termine, anche non tecnico, e senza formule prestabilite, la volontà di contestare la validità e l'efficacia del provvedimento, essendo in detta manifestazione di volontà implicita la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria [Cass. Sez. L., 21/06/2023,
n. 17731]
Nella fattispecie in esame, già con atto notificato via pec [Cass. Sez. L -
, Ordinanza n. 18529 del 08/07/2024] del 28.5.24 parte ricorrente, in relazione al contenuto del licenziamento, ha precisato che lo “impugna e contesta fermamente in toto siccome illegittimo e destituito di ogni fondamento fattuale e giuridico”, al di là della formale riserva di impugnazione stragiudiziale e giudiziale.
Infatti è già nella dichiarazione del 28.5.24 la manifestazione al datore di lavoro della volontà di contestare la validità e l'efficacia del recesso datoriale, integrando già detta contestazione la riserva di tutela dei propri diritti davanti all'autorità giudiziaria [Cass.,
Sez. L - , Ordinanza n. 17731 del 21/06/2023].
Il ricorso appare, pertanto, inammissibile.
La peculiarità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese di lite.
Pqm
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando,
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese compensate.
Lecce, 19/02/2025
Lorenzo Bellanova