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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5672 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3968/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 301/2019 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 5647/2014 in materia di: occupazione senza titolo, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Donato Pennetta, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Monteverde al Corso Mazzini n. 54
APPELLANTE
1
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_1
Parte_2 contro
ditta , in persona del legale rappresentante p.t., cf. Parte_2
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dagli avvocati Marco GE e Vincenzo Vuolo, presso i quali è
elettivamente domiciliata in Monteverde alla via Giardinetto n. 16
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
nonchè
e Controparte_2
AVELLINO
APPELLATO - NON COSTITUITO IN GIUDIZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 301/2019, depositata il 15.02.2019 - con la quale il Tribunale di
Avellino aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio, rigettato la domanda di risarcimento danni, compensando per la metà le spese di lite tra le parti e condannando la convenuta al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore dell'attore ed alla refusione integrale delle spese di lite in favore del
[...]
- ha interposto appello , Controparte_3 Parte_1
deducendo a sostegno cinque motivi.
2. La ditta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la Parte_2
vittoria delle spese di lite;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale affidato a tre motivi.
Non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato, il Controparte_3
.
[...]
3. Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado poichè visibile in via
2
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] telematica e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
15.02.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di citazione in appello è stato notificato mediante spedizione di racc. a/r a norma di legge inviata in data 10.09.2019 al
[...]
presso l'avv. Lucio Di Milia, procuratore costituito nel giudizio Controparte_5
di primo grado, nonché alla ditta presso gli avvocati Vincenzo Vuolo e Parte_2
Marco GE, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado ed iscritto a ruolo lunedì
16.09.2019.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2014 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc depositato il 05.12.2015 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Avellino, previo accertamento della risoluzione del contratto di comodato gratuito e senza determinazione di durata intercorso tra il Controparte_3
e , la condanna della resistente alla restituzione del bene ed al risarcimento Parte_2
dei danni.
All'uopo, il ricorrente premetteva che in virtù di atto pubblico per notaio del Per_1
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] 14.10.2014 aveva acquistato dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa del un immobile sito in Monteverde alla via Controparte_5
CP_ OT n. 2; aggiungeva che il contratto di comodato in virtù del quale la resistente deteneva il bene si era risolto già in data 13.08.2013 in conseguenza della revoca dell'autorizzazione dell'attività commissionata al stesso e che si erano rivelati CP_3
inutili tutti i tentativi bonari di restituzione rivolti alla occupante;
tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito il rilascio dell'immobile ed il risarcimento dei danni derivati dal ritardato avvio della sua attività commerciale.
Si costituiva in giudizio la ditta resistente, contestando ogni avverso assunto e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del , ritenuto responsabile esclusivo Controparte_3
del tardivo rilascio del bene e dei danni patiti dal ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato, eccependo l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata dalla resistente in virtù del combinato disposto degli artt. 52 e 201 della
Legge Fallimentare.
Il giudizio veniva istruito documentalmente ed infine deciso dal Tribunale adito che, previa dichiarazione della cessata materia del contendere tra le parti in conseguenza del rilascio dell'immobile avvenuto il 18.09.2015, rigettava la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente, provvedendo alla compensazione della metà delle spese tra le parti principali e condannando la resistente alla refusione della residua metà delle spese di lite in Controparte_7
favore del resistente e dell'intero importo delle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa . Controparte_3
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale ed appello Parte_1
incidentale la ditta . Parte_2
4
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] La disamina dell'impugnazione prende avvio dall'appello principale, i cui motivi per ragioni sistematiche, vengono illustrati ed esaminati in maniera congiunta.
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 447 bis cpc, nonché l'errore di fatto, il difetto di motivazione e l'illogicità della decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardivo il deposito dei documenti posti a fondamento della domanda risarcitoria;
premettendo di non aver potuto quantificare ex ante l'ammontare dei danni in ragione della permanente occupazione dell'immobile, il sostiene invece di aver documentato i danni patiti Parte_1
nella prima occasione utile successiva al rilascio, ovvero in occasione dell'udienza del
22.09.2015, nel corso della quale ribadisce di avere chiesto al giudicante anche il mutamento del rito, a suo dire, poi disposto dal giudicante.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur superando l'eccezione di tardività del deposito documentale, abbia ingiustamente ritenuto non provato il danno e quindi non fondata la domanda risarcitoria;
l'appellante, afferma invece di aver quantificato i danni patiti sulla base delle stime dell'Agenzia del Territorio, ribadendo altresì che nell'occupazione senza titolo di immobili il danno è in re ipsa, sicchè può correttamente essere parametrato al valore locativo dell'immobile.
8. Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione e della falsa applicazione dell'art. 447 bis n. 3 cpc e del difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il giudice di prime cure non abbia ritenuto di disporre d'ufficio incombenti istruttori, come ad esempio, una ctu tecnica.
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur ritenendo illegittima la
5
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] detenzione dell'immobile da parte di , non ha riconosciuto in suo favore Parte_2
alcun risarcimento.
10. Con il quinto e ultimo motivo l'appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cpc, affermando che il giudice di prime cure abbia ingiustamente rigettato la domanda di condanna della resistente per lite temeraria, ricorrendone invece tutti i presupposti, ovvero la fondatezza della pretesa, la pretestuosa dilazione nella consegna del bene e la tardiva consegna delle chiavi dell'immobile in suo favore nonostante la resistente fosse al corrente dell'affitto di altri locali per il deposito del grano.
Sulla base delle doglianze innanzi indicate, l'appellante principale chiede alla Corte adita,
previa declaratoria di tempestività del deposito documentale, in via principale, la condanna della appellata al risarcimento dei danni nella misura di €. 10.980,00 a titolo di danno emergente e di €. 25.998,00 a titolo di lucro cessante;
in via subordinata, previa declaratoria del diritto al risarcimento dei danni per illegittima detenzione, la condanna di Parte_2
al risarcimento dei danni nella misura a stimarsi a mezzo di ctu ovvero in via
[...]
equitativa.
11. I motivi del gravame principale sono totalmente infondati e vanno disattesi.
Premesso che il giudizio de quo vertitur è stato introdotto con ricorso redatto ex art. 447 bis cpc, ovvero con il rito locatizio, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze che precedono giova rammentare anzitutto, in punto di diritto, che il rito locatizio è un rito speciale caratterizzato dai principi di oralità, immediatezza e concentrazione finalizzati allo svolgimento di un processo snello, concentrato in poche udienze e destinato a concludersi in tempi abbastanza contenuti rispetto a quelli tipici dei procedimenti ordinari;
per definire rapidamente la controversia, il rito locatizio è dunque caratterizzato da un regime di
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] preclusioni, tra le quali spicca quella che impone alle parti di indicare ed allegare già nei primi scritti difensivi le difese, le prove e i documenti di cui intendono avvalersi nel giudizio.
Tanto rammentato, vertendo il giudizio in materia di occupazione senza titolo e risultando il rito locatizio correttamente applicato ratione materiae, conformemente alle norme che disciplinano il rito speciale il ricorrente avrebbe dovuto supportare le domande giudiziali con i relativi elementi di prova sin dal ricorso introduttivo.
In concreto, ciò non è accaduto poichè è provato per tabulas che solo in occasione della seconda udienza svoltasi il 22.09.2015 il procuratore del ricorrente rendeva noto al giudicante il rilascio spontaneo dell'immobile da parte della resistente avvenuto il 18.09.2015, chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere sul punto;
contestualmente, ovvero sempre nel corso della stessa seconda udienza, il ricorrente dichiarava il persistente interesse alla domanda risarcitoria ed insisteva per ottenere dal giudicante un termine per il deposito di una memoria finalizzata alla documentazione dei danni conseguenti al ritardato rilascio.
La concessione da parte del Tribunale del termine richiesto - avvenuta nonostante la ferma opposizione di controparte fondata sulla irritualità e tardività della richiesta, stanti le preclusioni tipiche del rito locatizio - è stata interpretata dal ricorrente come un effettivo mutamento del rito da “speciale” in “ordinario”; circostanza quest'ultima che ha poi trovato supporto documentale nello storico del fascicolo di primo grado depositato in atti, che effettivamente riporta la dicitura di mutamento del rito in occasione dell'udienza del
16.02.2015.
In proposito, deve tuttavia osservarsi quanto segue.
Considerato che la conversione del rito da speciale in ordinario ha come effetto principale il venir meno delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cpc e la conseguente applicazione delle
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] preclusioni stabilite per il rito ordinario, il mutamento del rito non potrebbe, in linea di principio, prescindere da un provvedimento giudiziale di conversione, solitamente rappresentato da un'ordinanza pronunciata d'ufficio in qualunque momento successivo all'udienza di discussione e fino alla lettura della sentenza che definisce il giudizio.
Purtuttavia, pronunciandosi di recente sul tema, la Suprema Corte ha affermato che per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non sia necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 427 c.p.c (così Cass.
05.09.2019 n. 18048), giungendo così a ravvisare un “implicito mutamento del rito” nel provvedimento con cui il giudice, adito con il rito del lavoro, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Allo scopo di verificare se nella presente controversia ci sia stato o meno il mutamento del rito, occorre quindi valutare contestualmente gli elementi peculiari della procedura,
rappresentati dall'assenza di una ordinanza diretta al mutamento del rito, dalla mancata concessione alle parti dei termini del 183 comma VI cpc a fini istruttori, nonché dalla mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per i deposito degli scritti conclusionali difensivi, trattandosi di sentenza resa all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa, come da provvedimento del 31.05.2016.
La disamina unitaria degli elementi innanzi richiamati - ovvero l'assenza di un provvedimento formale di conversione del rito e la mancata concessione dei termini tipici del giudizio a cognizione ordinaria - consentono di escludere fermamente l'avvenuto mutamento del rito da speciale in ordinario, come invece sostenuto dall'appellante ed erroneamente indicato dall'operatore di cancelleria, ragion per cui la produzione documentale avente ad oggetto la
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_1
Parte_2 quantificazione dei danni patiti dal non può che essere ritenuta tardiva. Parte_1
All'accertata tardività nel deposito della documentazione consegue che la fondatezza della domanda risarcitoria deve essere verificata tenendo esclusivamente conto delle istanze ed allegazioni contenute nel ricorso introduttivo che, al punto b) recita testualmente:
“condannare, pertanto, parte resistente al risarcimento del danno subito per illegittima
detenzione dell'immobile in questione sino alla data di effettivo rilascio e per il ritardato
avvio dell'attività del ”. Parte_1
La richiesta risarcitoria innanzi richiamata, formulata attraverso la semplice enunciazione del
petitum per il periodo temporale indicato, appare ictu oculi non soltanto estremamente generica ma, come già detto, priva di tempestive e puntuali allegazioni e prove in ordine ai danni asseritamente patiti dal per il ritardato avvio dell'attività commerciale;
ciò Parte_1
posto, deve disporsi il rigetto delle doglianze testè esaminate e la conferma la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure.
Ad analogo rigetto deve soggiacere anche il terzo motivo relativo alla falsa applicazione dell'art. 447 bis cpc in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio diretta alla quantificazione dei danni patiti.
Richiamando quanto detto nella narrativa che precede, è evidente che l'allegazione e la prova in ordine ai danni da ritardata consegna dell'immobile è onere posto a carico della parte istante che, nei fatti, ha documentato i danni patiti ben oltre il termine previsto dal rito processuale prescelto, senza peraltro mai richiedere l'espletamento di una ctu;
né può ignorarsi che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di ufficio non
è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ragion per cui non può essere utilizzata per sopperire alla mancata
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] prova da parte di chi la richiede, ma per aiutare il giudice a valutare fatti già acquisiti al processo che richiedono competenze tecniche (così Cass. 07.09.2023 n. 26048); la consulenza tecnica di ufficio è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione o la mancata ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (così
Cass. ord. n. 253 del 25.08.2022).
Le considerazioni che precedono consentono dunque di disattendere sia la doglianza innanzi indicata, in quanto evidentemente infondata, sia l'ulteriore doglianza relativa ad un'asserita contraddittorietà tra la accertata illegittimità dell'occupazione e il mancato riconoscimento dei danni;
infine, va disattesa anche la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 96
comma 3 cpc, non ravvisandosi nella fattispecie i requisiti necessari per disporre una condanna della ditta appellata per lite temeraria.
Le considerazioni che precedono, dimostrando la totale infondatezza dell'appello principale,
ne consentono il rigetto e danno modo di procedere alla successiva disamina dell'appello incidentale proposto da . Parte_2
12. L'appello incidentale spiegato dalla ditta è affidato a tre motivi, che Parte_2
vengono illustrati ed esaminati congiuntamente per semplicità espositiva.
13. Con il primo motivo l'appellante incidentale, dolendosi dell'errata ricostruzione dei fatti di causa e dell'inquadramento della domanda nell'alveo della occupazione sine titulo, sostiene invece che nella fattispecie, alla luce dell'incontrovertibile assenza di alcun rapporto giuridico tra il e la ditta , si sia in presenza di un'azione di rivendicazione e non di Parte_1 Parte_2
restituzione che, in quanto sfornita della rigorosa prova richiesta dalla legge per l'esercizio della suddetta azione reale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile /o improcedibile.
14. Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole della violazione dell'art.112 cpc
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] sotto il profilo dell'ultrapetizione avendo, a suo dire, il giudice di prime cure deciso e provveduto sulla domanda di risoluzione del contratto di comodato precedentemente intercorso tra il dante causa del ricorrente e la stessa appellata senza alcuna domanda in tal senso spiegata dall'originario ricorrente.
15. Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta un'errata decisione sulla liquidazione delle spese di lite e l'omessa applicazione del criterio della soccombenza;
più
precisamente, sostiene che, pur in presenza della reciproca soccombenza Parte_2
tra le parti che ha dato origine alla compensazione delle spese di lite per la metà, il giudice di prime cure l'abbia condannata in via esclusiva al pagamento della residua quota di spese legali, nonostante anche la domanda risarcitoria del sia stata interamente rigettata. Parte_1
16. Tutti i motivi dell'appello incidentale vanno disattesi.
Premesso che la qualificazione dell'azione del come azione personale e non reale, Parte_1
operata dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, è stata pienamente condivisa anche in questa sede costituendo la premessa giuridica sulla quale è
stato disposto il rigetto dell'impugnazione principale, è evidente che i primi due motivi di doglianza indicati nell'appello incidentale vanno respinti.
Ed infatti il , avendo acquistato l'immobile di causa dalla procedura concorsuale Parte_1
del , è subentrato nella posizione dell'originario comodante e può certamente agire CP_3
per far accertare l'avvenuta cessazione del contratto e per ottenere la restituzione dell'immobile da parte del comodatario;
ne consegue che l'azione è personale e non reale,
trovando causa nella cessazione di un rapporto obbligatorio, mentre non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione, essendo la declaratoria di risoluzione del comodato espressamente avanzata dal al fine di ottenere la condanna della ditta convenuta al rilascio dell'immobile. Parte_1
11
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_1
Parte_2 La terza doglianza relativa ad un'errata liquidazione delle spese di lite va invece disattesa,
considerando che la condanna alla residua metà delle spese di lite trova fondamento nell'applicazione del principio di soccombenza virtuale della rispetto alla Controparte_7
domanda di rilascio dell'immobile occupato promossa dal . Parte_1
Ne consegue che anche l'appello incidentale va respinto.
17. Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti costituite.
18. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24
dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da
, nonché su quello incidentale proposto dalla ditta Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 301/2019 del Tribunale di Avellino resa tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa le spese del grado tra le parti costituite;
4- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti,
sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
12
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, 08.10.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_1
Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott. ALESSANDRA PISCITIELLO Presidente
dott. PAOLA MARTORANA Consigliere
avv. DANIELA GESMUNDO Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello n. 3968/2019 R.G. avente ad oggetto l'impugnazione avverso la sentenza n. 301/2019 resa dal Tribunale di Napoli nel proc. n. 5647/2014 in materia di: occupazione senza titolo, promossa da:
, cf. , rappresentato e difeso in virtù di Parte_1 C.F._1
mandato in calce all'atto di citazione in appello dall'avv. Donato Pennetta, presso il quale è
elettivamente domiciliato in Monteverde al Corso Mazzini n. 54
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_1
Parte_2 contro
ditta , in persona del legale rappresentante p.t., cf. Parte_2
, rappresentata e difesa in virtù di mandato a margine della comparsa di P.IVA_1
costituzione in appello dagli avvocati Marco GE e Vincenzo Vuolo, presso i quali è
elettivamente domiciliata in Monteverde alla via Giardinetto n. 16
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
nonchè
e Controparte_2
AVELLINO
APPELLATO - NON COSTITUITO IN GIUDIZIO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza n. 301/2019, depositata il 15.02.2019 - con la quale il Tribunale di
Avellino aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di rilascio, rigettato la domanda di risarcimento danni, compensando per la metà le spese di lite tra le parti e condannando la convenuta al pagamento della residua metà delle spese di lite in favore dell'attore ed alla refusione integrale delle spese di lite in favore del
[...]
- ha interposto appello , Controparte_3 Parte_1
deducendo a sostegno cinque motivi.
2. La ditta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame e la Parte_2
vittoria delle spese di lite;
nel contempo, ha spiegato appello incidentale affidato a tre motivi.
Non si è costituito in giudizio, sebbene ritualmente citato, il Controparte_3
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3. Non è stato acquisito il fascicolo cartaceo del giudizio di primo grado poichè visibile in via
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] telematica e non è stata svolta alcuna attività istruttoria.
4. Preliminarmente, occorre verificare d'ufficio se l'impugnazione sia stata proposta tempestivamente.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza impugnata è stata depositata in data
15.02.2019; b) non è stata notificata;
c) l'atto di citazione in appello è stato notificato mediante spedizione di racc. a/r a norma di legge inviata in data 10.09.2019 al
[...]
presso l'avv. Lucio Di Milia, procuratore costituito nel giudizio Controparte_5
di primo grado, nonché alla ditta presso gli avvocati Vincenzo Vuolo e Parte_2
Marco GE, procuratori costituiti nel giudizio di primo grado ed iscritto a ruolo lunedì
16.09.2019.
Ne deriva che è stato osservato il termine previsto dall'art. 327 cpc di sei mesi, dovendosi applicare nella formulazione successivamente alla modifica introdotta dall'art. 46 legge n.
69/2009 atteso che il giudizio di primo grado è stato promosso nel 2014 e dunque in epoca posteriore al 4 luglio 2009 (ed è alla data d'instaurazione del giudizio di primo grado, e non a quella d'impugnazione, che occorre fare riferimento come da giurisprudenza consolidata: ex
multis, Cass. 8 luglio 2015 n. 14267; Cass. 4 maggio 2012 n. 6784).
5. Va ora, per comodità, brevemente riassunto il tema della controversia.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc depositato il 05.12.2015 chiedeva al Parte_1
Tribunale di Avellino, previo accertamento della risoluzione del contratto di comodato gratuito e senza determinazione di durata intercorso tra il Controparte_3
e , la condanna della resistente alla restituzione del bene ed al risarcimento Parte_2
dei danni.
All'uopo, il ricorrente premetteva che in virtù di atto pubblico per notaio del Per_1
3
Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] 14.10.2014 aveva acquistato dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa del un immobile sito in Monteverde alla via Controparte_5
CP_ OT n. 2; aggiungeva che il contratto di comodato in virtù del quale la resistente deteneva il bene si era risolto già in data 13.08.2013 in conseguenza della revoca dell'autorizzazione dell'attività commissionata al stesso e che si erano rivelati CP_3
inutili tutti i tentativi bonari di restituzione rivolti alla occupante;
tanto premesso, il ricorrente chiedeva al Tribunale adito il rilascio dell'immobile ed il risarcimento dei danni derivati dal ritardato avvio della sua attività commerciale.
Si costituiva in giudizio la ditta resistente, contestando ogni avverso assunto e chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in causa del , ritenuto responsabile esclusivo Controparte_3
del tardivo rilascio del bene e dei danni patiti dal ricorrente.
Si costituiva in giudizio anche il terzo chiamato, eccependo l'inammissibilità della domanda di manleva spiegata dalla resistente in virtù del combinato disposto degli artt. 52 e 201 della
Legge Fallimentare.
Il giudizio veniva istruito documentalmente ed infine deciso dal Tribunale adito che, previa dichiarazione della cessata materia del contendere tra le parti in conseguenza del rilascio dell'immobile avvenuto il 18.09.2015, rigettava la domanda risarcitoria spiegata dal ricorrente, provvedendo alla compensazione della metà delle spese tra le parti principali e condannando la resistente alla refusione della residua metà delle spese di lite in Controparte_7
favore del resistente e dell'intero importo delle spese del giudizio in favore del terzo chiamato in causa . Controparte_3
Avverso la predetta sentenza ha interposto appello principale ed appello Parte_1
incidentale la ditta . Parte_2
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] La disamina dell'impugnazione prende avvio dall'appello principale, i cui motivi per ragioni sistematiche, vengono illustrati ed esaminati in maniera congiunta.
6. Con il primo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 447 bis cpc, nonché l'errore di fatto, il difetto di motivazione e l'illogicità della decisione nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto tardivo il deposito dei documenti posti a fondamento della domanda risarcitoria;
premettendo di non aver potuto quantificare ex ante l'ammontare dei danni in ragione della permanente occupazione dell'immobile, il sostiene invece di aver documentato i danni patiti Parte_1
nella prima occasione utile successiva al rilascio, ovvero in occasione dell'udienza del
22.09.2015, nel corso della quale ribadisce di avere chiesto al giudicante anche il mutamento del rito, a suo dire, poi disposto dal giudicante.
7. Con il secondo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale, pur superando l'eccezione di tardività del deposito documentale, abbia ingiustamente ritenuto non provato il danno e quindi non fondata la domanda risarcitoria;
l'appellante, afferma invece di aver quantificato i danni patiti sulla base delle stime dell'Agenzia del Territorio, ribadendo altresì che nell'occupazione senza titolo di immobili il danno è in re ipsa, sicchè può correttamente essere parametrato al valore locativo dell'immobile.
8. Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione e della falsa applicazione dell'art. 447 bis n. 3 cpc e del difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il giudice di prime cure non abbia ritenuto di disporre d'ufficio incombenti istruttori, come ad esempio, una ctu tecnica.
9. Con il quarto motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure, pur ritenendo illegittima la
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[...] detenzione dell'immobile da parte di , non ha riconosciuto in suo favore Parte_2
alcun risarcimento.
10. Con il quinto e ultimo motivo l'appellante si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 96 cpc, affermando che il giudice di prime cure abbia ingiustamente rigettato la domanda di condanna della resistente per lite temeraria, ricorrendone invece tutti i presupposti, ovvero la fondatezza della pretesa, la pretestuosa dilazione nella consegna del bene e la tardiva consegna delle chiavi dell'immobile in suo favore nonostante la resistente fosse al corrente dell'affitto di altri locali per il deposito del grano.
Sulla base delle doglianze innanzi indicate, l'appellante principale chiede alla Corte adita,
previa declaratoria di tempestività del deposito documentale, in via principale, la condanna della appellata al risarcimento dei danni nella misura di €. 10.980,00 a titolo di danno emergente e di €. 25.998,00 a titolo di lucro cessante;
in via subordinata, previa declaratoria del diritto al risarcimento dei danni per illegittima detenzione, la condanna di Parte_2
al risarcimento dei danni nella misura a stimarsi a mezzo di ctu ovvero in via
[...]
equitativa.
11. I motivi del gravame principale sono totalmente infondati e vanno disattesi.
Premesso che il giudizio de quo vertitur è stato introdotto con ricorso redatto ex art. 447 bis cpc, ovvero con il rito locatizio, al fine di valutare la fondatezza delle doglianze che precedono giova rammentare anzitutto, in punto di diritto, che il rito locatizio è un rito speciale caratterizzato dai principi di oralità, immediatezza e concentrazione finalizzati allo svolgimento di un processo snello, concentrato in poche udienze e destinato a concludersi in tempi abbastanza contenuti rispetto a quelli tipici dei procedimenti ordinari;
per definire rapidamente la controversia, il rito locatizio è dunque caratterizzato da un regime di
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[...] preclusioni, tra le quali spicca quella che impone alle parti di indicare ed allegare già nei primi scritti difensivi le difese, le prove e i documenti di cui intendono avvalersi nel giudizio.
Tanto rammentato, vertendo il giudizio in materia di occupazione senza titolo e risultando il rito locatizio correttamente applicato ratione materiae, conformemente alle norme che disciplinano il rito speciale il ricorrente avrebbe dovuto supportare le domande giudiziali con i relativi elementi di prova sin dal ricorso introduttivo.
In concreto, ciò non è accaduto poichè è provato per tabulas che solo in occasione della seconda udienza svoltasi il 22.09.2015 il procuratore del ricorrente rendeva noto al giudicante il rilascio spontaneo dell'immobile da parte della resistente avvenuto il 18.09.2015, chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere sul punto;
contestualmente, ovvero sempre nel corso della stessa seconda udienza, il ricorrente dichiarava il persistente interesse alla domanda risarcitoria ed insisteva per ottenere dal giudicante un termine per il deposito di una memoria finalizzata alla documentazione dei danni conseguenti al ritardato rilascio.
La concessione da parte del Tribunale del termine richiesto - avvenuta nonostante la ferma opposizione di controparte fondata sulla irritualità e tardività della richiesta, stanti le preclusioni tipiche del rito locatizio - è stata interpretata dal ricorrente come un effettivo mutamento del rito da “speciale” in “ordinario”; circostanza quest'ultima che ha poi trovato supporto documentale nello storico del fascicolo di primo grado depositato in atti, che effettivamente riporta la dicitura di mutamento del rito in occasione dell'udienza del
16.02.2015.
In proposito, deve tuttavia osservarsi quanto segue.
Considerato che la conversione del rito da speciale in ordinario ha come effetto principale il venir meno delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cpc e la conseguente applicazione delle
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[...] preclusioni stabilite per il rito ordinario, il mutamento del rito non potrebbe, in linea di principio, prescindere da un provvedimento giudiziale di conversione, solitamente rappresentato da un'ordinanza pronunciata d'ufficio in qualunque momento successivo all'udienza di discussione e fino alla lettura della sentenza che definisce il giudizio.
Purtuttavia, pronunciandosi di recente sul tema, la Suprema Corte ha affermato che per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non sia necessario un provvedimento formale, a meno che gli atti non debbano essere messi in regola con le disposizioni tributarie o che si renda necessario un mutamento di competenza, ai sensi dell'art. 427 c.p.c (così Cass.
05.09.2019 n. 18048), giungendo così a ravvisare un “implicito mutamento del rito” nel provvedimento con cui il giudice, adito con il rito del lavoro, aveva invitato le parti a precisare le conclusioni, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Allo scopo di verificare se nella presente controversia ci sia stato o meno il mutamento del rito, occorre quindi valutare contestualmente gli elementi peculiari della procedura,
rappresentati dall'assenza di una ordinanza diretta al mutamento del rito, dalla mancata concessione alle parti dei termini del 183 comma VI cpc a fini istruttori, nonché dalla mancata concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc per i deposito degli scritti conclusionali difensivi, trattandosi di sentenza resa all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione orale della causa, come da provvedimento del 31.05.2016.
La disamina unitaria degli elementi innanzi richiamati - ovvero l'assenza di un provvedimento formale di conversione del rito e la mancata concessione dei termini tipici del giudizio a cognizione ordinaria - consentono di escludere fermamente l'avvenuto mutamento del rito da speciale in ordinario, come invece sostenuto dall'appellante ed erroneamente indicato dall'operatore di cancelleria, ragion per cui la produzione documentale avente ad oggetto la
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Parte_2 quantificazione dei danni patiti dal non può che essere ritenuta tardiva. Parte_1
All'accertata tardività nel deposito della documentazione consegue che la fondatezza della domanda risarcitoria deve essere verificata tenendo esclusivamente conto delle istanze ed allegazioni contenute nel ricorso introduttivo che, al punto b) recita testualmente:
“condannare, pertanto, parte resistente al risarcimento del danno subito per illegittima
detenzione dell'immobile in questione sino alla data di effettivo rilascio e per il ritardato
avvio dell'attività del ”. Parte_1
La richiesta risarcitoria innanzi richiamata, formulata attraverso la semplice enunciazione del
petitum per il periodo temporale indicato, appare ictu oculi non soltanto estremamente generica ma, come già detto, priva di tempestive e puntuali allegazioni e prove in ordine ai danni asseritamente patiti dal per il ritardato avvio dell'attività commerciale;
ciò Parte_1
posto, deve disporsi il rigetto delle doglianze testè esaminate e la conferma la statuizione resa sul punto dal giudice di prime cure.
Ad analogo rigetto deve soggiacere anche il terzo motivo relativo alla falsa applicazione dell'art. 447 bis cpc in relazione alla mancata ammissione di una consulenza tecnica di ufficio diretta alla quantificazione dei danni patiti.
Richiamando quanto detto nella narrativa che precede, è evidente che l'allegazione e la prova in ordine ai danni da ritardata consegna dell'immobile è onere posto a carico della parte istante che, nei fatti, ha documentato i danni patiti ben oltre il termine previsto dal rito processuale prescelto, senza peraltro mai richiedere l'espletamento di una ctu;
né può ignorarsi che, per pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità, la consulenza tecnica di ufficio non
è un mezzo di prova in senso proprio, poiché è volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti, ragion per cui non può essere utilizzata per sopperire alla mancata
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[...] prova da parte di chi la richiede, ma per aiutare il giudice a valutare fatti già acquisiti al processo che richiedono competenze tecniche (così Cass. 07.09.2023 n. 26048); la consulenza tecnica di ufficio è quindi sottratta alla disponibilità delle parti, essendone rimessa l'ammissione o la mancata ammissione al prudente apprezzamento del giudice di merito (così
Cass. ord. n. 253 del 25.08.2022).
Le considerazioni che precedono consentono dunque di disattendere sia la doglianza innanzi indicata, in quanto evidentemente infondata, sia l'ulteriore doglianza relativa ad un'asserita contraddittorietà tra la accertata illegittimità dell'occupazione e il mancato riconoscimento dei danni;
infine, va disattesa anche la doglianza avente ad oggetto la violazione dell'art. 96
comma 3 cpc, non ravvisandosi nella fattispecie i requisiti necessari per disporre una condanna della ditta appellata per lite temeraria.
Le considerazioni che precedono, dimostrando la totale infondatezza dell'appello principale,
ne consentono il rigetto e danno modo di procedere alla successiva disamina dell'appello incidentale proposto da . Parte_2
12. L'appello incidentale spiegato dalla ditta è affidato a tre motivi, che Parte_2
vengono illustrati ed esaminati congiuntamente per semplicità espositiva.
13. Con il primo motivo l'appellante incidentale, dolendosi dell'errata ricostruzione dei fatti di causa e dell'inquadramento della domanda nell'alveo della occupazione sine titulo, sostiene invece che nella fattispecie, alla luce dell'incontrovertibile assenza di alcun rapporto giuridico tra il e la ditta , si sia in presenza di un'azione di rivendicazione e non di Parte_1 Parte_2
restituzione che, in quanto sfornita della rigorosa prova richiesta dalla legge per l'esercizio della suddetta azione reale, avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile /o improcedibile.
14. Con il secondo motivo l'appellante incidentale si duole della violazione dell'art.112 cpc
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[...] sotto il profilo dell'ultrapetizione avendo, a suo dire, il giudice di prime cure deciso e provveduto sulla domanda di risoluzione del contratto di comodato precedentemente intercorso tra il dante causa del ricorrente e la stessa appellata senza alcuna domanda in tal senso spiegata dall'originario ricorrente.
15. Con il terzo motivo l'appellante incidentale lamenta un'errata decisione sulla liquidazione delle spese di lite e l'omessa applicazione del criterio della soccombenza;
più
precisamente, sostiene che, pur in presenza della reciproca soccombenza Parte_2
tra le parti che ha dato origine alla compensazione delle spese di lite per la metà, il giudice di prime cure l'abbia condannata in via esclusiva al pagamento della residua quota di spese legali, nonostante anche la domanda risarcitoria del sia stata interamente rigettata. Parte_1
16. Tutti i motivi dell'appello incidentale vanno disattesi.
Premesso che la qualificazione dell'azione del come azione personale e non reale, Parte_1
operata dal giudice di prime cure nella parte motiva della sentenza impugnata, è stata pienamente condivisa anche in questa sede costituendo la premessa giuridica sulla quale è
stato disposto il rigetto dell'impugnazione principale, è evidente che i primi due motivi di doglianza indicati nell'appello incidentale vanno respinti.
Ed infatti il , avendo acquistato l'immobile di causa dalla procedura concorsuale Parte_1
del , è subentrato nella posizione dell'originario comodante e può certamente agire CP_3
per far accertare l'avvenuta cessazione del contratto e per ottenere la restituzione dell'immobile da parte del comodatario;
ne consegue che l'azione è personale e non reale,
trovando causa nella cessazione di un rapporto obbligatorio, mentre non è ravvisabile il vizio di ultrapetizione, essendo la declaratoria di risoluzione del comodato espressamente avanzata dal al fine di ottenere la condanna della ditta convenuta al rilascio dell'immobile. Parte_1
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Parte_2 La terza doglianza relativa ad un'errata liquidazione delle spese di lite va invece disattesa,
considerando che la condanna alla residua metà delle spese di lite trova fondamento nell'applicazione del principio di soccombenza virtuale della rispetto alla Controparte_7
domanda di rilascio dell'immobile occupato promossa dal . Parte_1
Ne consegue che anche l'appello incidentale va respinto.
17. Stante la reciproca soccombenza, le spese del presente grado vanno integralmente compensate tra le parti costituite.
18. Posto che il procedimento è iniziato in data successiva al 30 gennaio 2013, l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti, sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115 inserito ex art. 1, c.17, legge 24
dicembre 2012 n. 228).
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, 2^ Sezione Civile, sull'appello principale proposto da
, nonché su quello incidentale proposto dalla ditta Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 301/2019 del Tribunale di Avellino resa tra le parti in epigrafe indicate,
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1- rigetta l'appello principale;
2- rigetta l'appello incidentale;
3- compensa le spese del grado tra le parti costituite;
4- dà atto che l'appellante principale e l'appellante incidentale, in quanto soccombenti,
sono tenuti, ciascuno, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13 comma 1 quater DPR 2002 n. 115
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_4
[...] inserito ex art. 1, c.17, legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Così deciso in Napoli, 08.10.2025
Il Giudice ausiliario est. Il Presidente
avv. Daniela Gesmundo dott.ssa Alessandra Piscitiello
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s,
21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt.
15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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Corte d'Appello di Napoli Seconda Sezione Civile n. 3968/2019 R.G. – Controparte_1
Parte_2