Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
RG 3625 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3625 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. RICCIARDI ELVIRA e dall'avv. Ciro Gatta, presso i quali elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MESSINA MARA presso il quale elettivamente domicilia, giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.09.2023, e chiedevano Parte_1 Controparte_1
pronunziarsi la loro separazione personale e, all'esito, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 11.07.2015 (atto n. 31, P. II, S. A, sez E, Reg. Atti di
Matrimonio 2015), alle condizioni fra loro concordate, in relazione alle figlie minori e Per_1
in data 18.09.2024 il Tribunale di Napoli pronunciava con sentenza n. 372/24 la Per_2
separazione personale dei coniugi, alle condizioni fra loro concordate, rimettendo la causa sul
1
ruolo del Giudice Relatore per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio all'udienza del 12.5.2025, nella modalità della trattazione scritta.
Con ricorso ex artt. 473-bis.38 ss c.p.c. depositato in corso di causa in data 26.11.2024, deduceva che, a decorrere dal deposito della sentenza di separazione, il sig. Parte_1
si era mostrato restio a rispettare le condizioni di separazione, sia sotto il profilo CP_1
economico, omettendo il versamento delle spese straordinarie concordate e documentate , sia disattendendo il calendario delle visite senza alcuna comunicazione, oltre a mostrarsi in generale non incline al dialogo collaborativo nell'interesse delle minori;
che il mancato rispetto delle condizioni di separazione da parte dell' stava minando e compromettendo la CP_1 serenità delle minori e pertanto chiedeva di ammonire il sig. e, per l'effetto, Controparte_1
adottare i provvedimenti necessari, di cui all'art. 473-bis.39 cpc, compresa la condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, con particolare riferimento alla violazione del diritto/dovere di visita delle figlie minori, alla mancata comunicazione del suo domicilio e all'omesso pagamento delle spese straordinarie concordate e documentate per le minori.
Con decreto depositato in data 17.01.2025, il Giudice relatore, letto il ricorso ex 473-bis.38 ss c.p.c., ne dichiarava l'inammissibilità, trattandosi di istanza contenziosa proposta all'interno di un procedimento di volontaria giurisdizione avviato su ricorso congiunto, in assenza di parti contrapposte e ancora pendente.
Con istanza del 13.02.2025, la ricorrente chiedeva l'anticipazione della già fissata udienza di comparizione del 12.05.2025, al fine di procedere alla cancellazione della causa dal ruolo, atteso che erano venuti meno i presupposti per una domanda divorzile congiunta.
Il Giudice relatore, in accoglimento dell'istanza, anticipava l'udienza al 18.3.2025, sempre nella modalità della trattazione scritta, con termine alle parti per il deposito di note di trattazione.
Con le note depositate in data 13.3.2025 la ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso congiunto, con estinzione del procedimento, mentre il resistente dichiarava di non essere contrario alla prosecuzione congiunta del divorzio, insistendo per la condanna alle spese della parte rinunziante.
Acquisito il passaggio in giudicato della sentenza separativa, all'udienza del 28.4.2025, fissata a trattazione scritta, la causa viene assegnata in decisione al Collegio, con trasmissione atti al
Pm per le sue conclusioni.
Tanto premesso, la fattispecie in esame impone al Collegio di verificare la possibilità o meno per una delle parti del giudizio di revocare, nel corso della sequenza congiunta separazione / divorzio, il proprio originario consenso all'accordo, come sottoscritto da entrambe le parti con
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il deposito del ricorso proposto ai sensi dell'art. 473 bis 49 cpc, contenente il cumulo delle domande di separazione e di scioglimento/ cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Al fine di un miglior inquadramento sistematico della questione, è invero necessario evidenziare come la stessa si inserisca nella più generale tematica della revoca del consenso in caso di domande congiunte di separazione e di divorzio, su cui la giurisprudenza di legittimità era addivenuta negli anni scorsi ad approdi differenti, a seconda che il ripensamento unilaterale di una delle parti in causa intervenisse in un procedimento di separazione consensuale, previsto dall'art. 711 cpc, norma oggi abrogata, ovvero in un giudizio di divorzio su domanda congiunta, allora disciplinato dall'art.4 co 16 L. 898/1970 e succ. mod., parimenti all'attualità abrogato.
In tal senso, giova ricordare che, con riguardo alla revoca del consenso in caso di divorzio congiunto, la Suprema Corte aveva affermato il principio per il quale “l'accordo sotteso alla relativa domanda riveste natura ricognitiva con riferimento ai presupposti necessari per lo scioglimento del vincolo coniugale, la cui sussistenza è soggetta a verifica da parte del
Tribunale, avente pieni poteri decisionali a riguardo, mentre ha valore negoziale per quanto concerne la prole e i rapporti economici, nel cui merito il Tribunale non deve entrare, a meno che le condizioni pattuite non si pongano in contrasto con l'interesse dei figli minori”, evidenziando che “ la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi, mentre risulta irrilevante sotto il primo profilo, in quanto il ritiro della dichiarazione ricognitiva non preclude al Tribunale il riscontro dei presupposti necessari per la pronuncia di divorzio, è inammissibile sotto il secondo, dal momento che la natura negoziale e processuale dell'accordo intervenuto fra le parti in ordine alle condizioni di divorzio, e alla scelta dell'iter processuale, esclude la possibilità di ripensamenti unilaterali, configurandosi la fattispecie non già come somma di distinte domande di divorzio o come adesione di una parte alla domanda dell'altra, ma come iniziativa comune e paritetica, rinunciabile solo da entrambi i coniugi ( cfr. Cass. 10463/2018
e Cass. 1940/2018).
I Supremi Giudici avevano al contrario evidenziato l'impossibilità, alla stregua del precedente sistema normativo, all'epoca in vigore, di addivenire alle medesime conclusioni in caso di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi nel diverso procedimento di separazione consensuale, in ragione delle “ profonde differenze riscontrabili fra le relative discipline, una delle quali individua il presupposto sostanziale della fattispecie nell'accordo fra i coniugi, al quale il tribunale è chiamato a attribuire efficacia dall'esterno, mediante un'attività di controllo che non può mai tradursi in un'integrazione o sostituzione del consenso delle parti, mentre l'altra, pur muovendo da un ricorso congiunto, richiede una pronuncia costitutiva, fondata sull'accertamento dei presupposti richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, con la conseguenza che,
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mentre il primo procedimento è annoverabile fra quelli di giurisdizione volontaria, il secondo costituisce espressione di giurisdizione contenziosa”.
Tanto premesso, osserva il Collegio che le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di legittimità, come sopra riportate, in tema di revoca unilaterale del consenso al divorzio, risultano, nell'attuale quadro normativo, ancora pienamente condivisibili, ritenendosi, vieppiù, che il mutato panorama legislativo suggerisca altresì all'attualità di estendere i principi sopra riportati, per identità di presupposti, anche alla diversa ipotesi di revoca del consenso nella separazione.
In tal senso, non può che essere evidenziato in tale sede che le precedenti differenze processuali fra i procedimenti di separazione e divorzio congiunto, le quali avevano in passato giustificato il diverso trattamento in caso di revoca unilaterale del consenso all'accordo, sono state eliminate dall'entrata in vigore del d.lgs 149/2022, il quale ha provveduto a unificare il rito per entrambi i procedimenti, che si propongono all'attualità ambedue con ricorso congiunto e si concludono entrambi con un provvedimento avente forma di sentenza.
Anche con riguardo alla separazione, dunque, (come già in precedenza evidenziato per il divorzio, quanto alla ricognizione dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale, e quanto alla natura negoziale in relazione all'accordo circa le condizioni dello stesso), deve ritenersi che il ricorso sottoscritto dai coniugi abbia natura ricognitiva dei presupposti della separazione, ovvero della volontà di porre fine alla convivenza coniugale, e che invece abbia natura negoziale in ordine alle condizioni relative alla prole e ai rapporti economici, di cui il
Tribunale deve limitarsi a verificare la non contrarietà all'interesse dei figli minori.
Ne deriva, quale naturale conseguenza, che, alla luce dell'attuale quadro normativo, anche il consenso originariamente manifestato al momento della sottoscrizione del ricorso di separazione non possa essere successivamente revocato unilateralmente, salvo che non sia frutto di errore, violenza o dolo ex art. 1427 c.c., e salvo il potere del Tribunale di non omologare l'accordo, qualora le condizioni originariamente pattuite fra i coniugi si presentino in contrasto con norme imperative o con il prevalente interesse dei figli minori ( cfr. in tal senso
Tribunale di Milano 18.12.2024).
Tale soluzione interpretativa, che si impone alla luce dell'entrata in vigore del rito unico per i procedimenti di separazione e divorzio, atteso il venire meno delle precedenze differenze processuali per addivenire a una pronuncia di separazione o divorzio congiunto, risulta anche pienamente aderente ai principi affermati più di recente dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28727/2023, in sede di rinvio pregiudiziale circa l'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio nei procedimenti a domanda congiunta.
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Ed invero non solo la Corte ha valorizzato, ai fini della pronuncia di ammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio proprio la circostanza che “ l'art. 473 bis 51 cpc prevede ormai un procedimento uniforme sia per i ricorsi aventi a oggetto le domande di separazione personale, sia per le domande di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ma soprattutto, ai fini che qui interessano, ha evidenziato come l'assenza di disposizioni circa la gestione delle sopravvenienze non può rappresentare “ un impedimento giuridico al cumulo di domande congiunte”.
In tal senso la Corte ha evidenziato che l'intervento di sopravvenienze rilevanti, la revoca del consenso da parte di un coniuge o la modifica unilaterale delle condizioni patrimoniali o riguardanti i figli non vale a impedire l'ammissibilità del cumulo di domande consensuali di separazione e divorzio, ma “potrà semmai determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati ( si pensi a quanto ribadito in Cass. 10463/2018 e in Cass. 19540/2018 in ordine all'inefficacia della revoca unilaterale del consenso alla domanda di divorzio in senso stretto, con la conseguenza che non possa essere dichiarata l'improcedibilità della domanda congiunta presentata, dovendo essere comunque verificata la sussistenza dei presupposti necessari per la pronuncia sul divorzio”), o “di disposizioni normative specifiche, (quali ad es. lo stesso art. 473 bis 51 cpc, per il procedimento consensuale, ove si prevede, dopo la convocazione delle parti e il suggerimento sulle modifiche da apportare ai patti, il rigetto allo stato della domanda, se gli accordi sono in contrasto con gli interessi dei figli, o l'art. 473 bis 19 cpc, che condiziona l'ammissibilità della modifica, nel corso del procedimento avviato, delle domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, a mutamenti di circostanze, per il procedimento contenzioso).
Appare dunque evidente, a giudizio del Collegio, che la Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, abbia avvalorato ulteriormente la tesi interpretativa per la quale, alla luce dell'attuale quadro normativo, come sopra delineato, il consenso originariamente manifestato dai coniugi, al momento della sottoscrizione del ricorso congiunto di separazione e divorzio, non possa essere successivamente revocato unilateralmente nel corso della sequenza procedimentale, attesa la natura ricognitiva e negoziale dell'accordo intervenuto fra i coniugi, salva l'ipotesi che il consenso della parte non sia stato frutto di errore, violenza o dolo ex art. 1427 c.c., e residuando, in ogni caso, il potere del Tribunale di non omologare l'accordo, qualora le condizioni pattuite fra i coniugi si presentino in contrasto con norme imperative o con il prevalente interesse dei figli minori, ovvero di valutare l'incidenza nel caso concreto, e nel lasso temporale prolungato proprio della sequenza procedimentale di cui all' art. 473 bis 49 cpc, di
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sopravvenienze idonee a giustificare il ripensamento unilaterale, ovvero a determinare la modifica delle condizioni concordate con l'originario ricorso cumulativo.
Applicando dunque i principi sopra esposti al caso di specie ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in causa con la sottoscrizione del ricorso originario di separazione e divorzio, come precisati dalle stesse all'udienza del 9.9.2024, ed omologati dal Tribunale con la sentenza di separazione n. 372/2024, resa in data 18.9.2024, sono conformi agli interessi delle figlie minori e non in contrasto con norme imperative, senza che alcuna efficacia possa essere riconosciuta, nel caso di specie, ai fini della eventuale improcedibilità della successiva domanda di divorzio, alla revoca unilaterale del consenso da parte della intervenuta in Pt_1
epoca successiva alla pronuncia di separazione consensuale, attesa l'insussistenza nel caso di specie di vizi del suo consenso, ex art. 1427 cc. , (in vero neanche dedotti da costei), e la ritenuta assenza in concreto di sopravvenienze che possano giustificare il suo ripensamento unilaterale, rispetto a una definizione concordata della crisi matrimoniale, già ritenuta dal
Tribunale, con la pronuncia di separazione, conforme agli interessi della prole e non contraria a norme imperative.
In tal senso, deve essere invero evidenziato che la nel revocare il suo consenso al Pt_1
divorzio congiunto, non deduce l'eventuale intervenuta riconciliazione con il coniuge
(circostanza che se, dimostrata, avrebbe sì determinato l'improcedibilità della domanda divorzile), ma si limita a dolersi genericamente del mancato pagamento delle spese straordinarie da parte dell' nonché della non puntuale osservanza del diritto di visita paterno, nel CP_1
lasso di tempo, invero abbastanza limitato, intercorrente fra la pronuncia di separazione e la rinuncia da parte di costei al divorzio congiunto ( circa 5 mesi), profili che, a giudizio del collegio, pur essendo ovviamente sanzionabili attraverso il ricorso a diverse forme di tutela previste dal rito unico ( ad es. ex artt. 473 bis 38 e 39 cpc), si presentano nondimeno inidonei, come tali, per le ragioni sopra esposte, a impedire al Tribunale la pronuncia di divorzio, all'esito della verifica positiva circa la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento del vincolo coniugale, nonché circa la corrispondenza delle pattuizioni originariamente intercorse fra le parti all'interesse superiore dei figli minori.
Tutto quanto sopra premesso, rileva il Collegio che si è realizzata nel caso di specie l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data della pronuncia di separazione personale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta, per mancanza di eccezione.
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I coniugi, presentando congiuntamente al ricorso per separazione la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talchè il Collegio non può che recepire tale intendimento.
L'accordo richiamato in ricorso, con le precisazioni effettuate dalle parti all'udienza dell'8-
9.2024, già omologato dal Tribunale con la sentenza di separazione n. 372/2024, appare corretto e rispondente all'interesse delle figlie minori, sia con riferimento al regime di affidamento delle stesse, e alla disciplina degli incontri con il genitore non collocatario, che in relazione all'obbligo di mantenimento gravante su quest'ultimo.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza, e qui si riporta:
“Le figlie minori ed sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento prevalente degli stessi presso la madre, a cui viene assegnata la casa coniugale, condotta in locazione, con contratto intestato alla medesima;
Il sig. si impegna a trasferire in tempi brevi e, comunque, entro e non oltre Controparte_1
tre mesi dalla pronuncia di separazione, la propria residenza presso altra abitazione;
I coniugi continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie, entrambi minori, adottando di comune accordo tutte le decisioni relative all'educazione, all'istruzione, alla salute ed alla crescita psicofisica degli stessi, mentre le questioni attinenti alla vita ordinaria verranno adottate da ciascun genitore durante i tempi di rispettiva permanenza presso di loro;
quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie: un pomeriggio alla settimana, in corrispondenza del suo riposo settimanale, dall'uscita di scuola e sino alle 20.30 con riaccompagno presso la madre, nonché, per altri due pomeriggi alla settimana, dall'uscita di scuola, alle 15.45, in corrispondenza della pausa dal turno di lavoro, e sino alle ore 17.00, orario di ripresa del lavoro;
nonché i fine settimana, a settimane alterne, il sabato durante la pausa pranzo, dalle 14 alle 16, e poi dalle 20 e sino alle 21 della domenica successiva, con pernotto delle figlie presso di sé; durante le vacanze natalizie, il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni il 24 dicembre ed il 1° gennaio, mentre trascorreranno con la madre il 25 dicembre e il 31 dicembre e viceversa;
nelle vacanze pasquali, ad anni alterni le minori trascorreranno, con ciascun genitore, le festività Pasquali dal giovedì Santo ore 10.00, al Lunedì in Albis ore 20,00. Nel periodo delle vacanze estive, le minori ed trascorreranno due settimane con il padre e due settimane con la Per_1 Per_2
madre. Le settimane di agosto dovranno essere concordate entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno. Per le altre festività e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
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il sig. verserà alla sig.ra entro il giorno 5 (cinque) di Controparte_1 Parte_1
ciascun mese, a titolo di contributo al mantenimento, l'importo di € 200,00 per ciascuna figlia, per un totale di € 400,00, a mezzo bonifico bancario ovvero ricarica PostePay, importo da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, nonché provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute per ciascuna figlia, purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre;
la sig.ra percepirà per intero l'Assegno Unico erogato dall' per euro Parte_1 CP_2
450 mensili circa”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e conformi agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Spese di lite compensate in ragione dell'assoluta novità delle questioni affrontate ex art. 92 co.2 cpc
P. Q. M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a Napoli in data 11.7.2015 (atto n.31, parte II , S. A, sez. E, reg. Atti Matrimonio anno 2015);
• Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come sopra riportate;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese compensate.
Così deciso in Napoli in data 30.4.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
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(dott.ssa Giulia d'Alessandro) (dott.Valeria Rosetti)
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