CASS
Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2024, n. 7362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7362 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BELLUNO nel procedimento a carico di: S.M. nato a [...] il [...] inoltre: M. G. 1=1 P. C. 'parti civili costituite avverso la sentenza del 09/05/2023 del TRIBUNALE di BELLUNO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;
lette la memoria conclusiva depositata dall'avvocato GIANLUCA DE SIMONI, nell'interesse delle parti civili I M. G. I e il P.C. I con la quale veniva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria conclusiva dell'avvocato MASSIMO MORETTI, nell'interesse dell'imputato S.M. che hai chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7362 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con la sentenza emessa il 9 maggio 2023 dichiarava estinti i reati — di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento — ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., mentre mandava assolto S.M. dal delitto omissione di soccorso perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge, sia in relazione alla circostanza che l'estinzione è stata dichiarata ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., ma dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento„ che invece costituisce la soglia non superabile, sia in quanto l'estinzione è stata dichiarata nonostante l'opposizione del pubblico ministero. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza rilevando come la riparazione fosse avvenuta oltre il termine massimo dell'apertura del dibattimento e nonostante l'opposizione del pubblico ministero. Il difensore delle parti civili ha chiesto annullarsi con rinvio al Tribunale, concordando sulle ragioni dell'annullamento. Il difensore dell'imputato ha evidenziato come il proscioglimento non sia avvenuto in fase predibattimentale, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., bensì ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che non richiede il consenso del pubblico ministero. Inoltre, sarebbe stato correttamente applicato l'art. 162-ter,comma 2, cod. pen., prima dell'inizio dell'assunzione delle prove. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In via preliminare va evidenziato che quando è dedotto un error in procedendo la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). 2. A seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio di S.M. 1 per l'udienza del 20 febbraio 2023, l'udienza si teneva regolarmente e accertata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato e ammessa la costituzione delle parti civili, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e le parti avanzavano la richiesta di prove. Dal verbale riassuntivo emerge che il Giudice non ammetteva la richiesta di prove sulla quale avrebbe provveduto il diverso giudice dell'udienza del 21 marzo 2023. A tale udienza l'avvocato Moretti per l'imputato chiedeva applicarsi l'art. 162- ter, comma 2, cod. pen., depositando documentazione e sostenendo di non aver potuto adempiere nel termine prescritto dal comma 1. Il Pubblico ministero chiedeva il rigetto dell'istanza e arche le parti civili si opponevano, rappresentando la tardività dell'iniziativa. Il Giudice differiva l'udienza al 9 maggio 2023, allorchè dava atto che l'imputato depositava assegni circolari in favore di P.C. per euro 1.500,00 e di M.G. per euro 3000,00, chiedendo dichiararsi l'estinzione dei reati ex art. 162-ter cod. proc. pen. Il Pubblico ministero e la difesa delle parti civili si opponevano e il Giudice decideva, quanto alla tempestività della richiesta, rilevando come l'imputato avesse dimostrato di essere impossibilitato alla riparazione in quanto le parte civili non avevano quantificato il danno. Ciò, secondo il Giudice rronocratico, trovava riscontro nell'omessa quantificazione del danno anche nell'atto di costituzione di parte civile, essendo, inoltre, rimaste senza risposta le richieste di liquidazione rivolte alle parti civili, da parte dell'imputato, a mezzo pec del 16 marzo 2023 e del 20 aprile 2023. 3. Quanto al profilo della tempestività della richiesta, osserva questa Corte come sia fondato il rilievo del Pubblico ministero ricorrente che evidenzia come il ricorso alla rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma 2, cod. pen. 3 implichi che l'imputato non abbia potuto adempiere, e quindi procedere al pagamento per causa a lui non imputabile„ a fronte, però, di un già proposto e congruo risarcimento. Invero, rileva questa Corte come l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo e a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. (Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 - 01). Proprio la circostanza che l'istituto deflattivo in esame non preveda l'accordo fra imputato e persona offesa, in ordine all'importo versato nelle forme dell'offerta reale, palesa l'illegittimità della sentenza impugnata. La causa della 'rimessione' in termini non può essere l'omessa quantificazione del risarcimento da parte delle persone offese, ma solo l'omesso adempimento prima dell'apertura del dibattimento, giustificato da una causa che consenta la dilazione. Difatti, pacifica la circostanza che prima dell'apertura del dibattimento non vi sia stata l'intera riparazione del danno cagionato dal reato, deve evidenziarsi come lo stesso difensore dell'imputato all'udienza del 21 marzo 2023 chiarisca che prima della costituzione di parte civile non vi fosse stato alcun contatto dell'imputato con le persone offese: il che palesa, come osserva il ricorrente, che non sussisteva alcun impedimento oggettivo al pagamento, non avendo l'imputato quantificato e offerto fino ad allora alcun risarcimento. In sostanza, l'inerzia dell'imputato non può ritenersi ragrone di recupero dei termini per le condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter, comma 2, cod. proc. pen., tanto più che non è necessario il consenso della persona offesa in caso di offerta valutata congrua da parte del giudice. D'altro canto, tale interpretazione è anche sorretta dal dato letterale, in quanto l'espressione «non aver potuto adempiere», propria del comma 2 dell'art. 162-ter, rinvia a una quantificazione, eventualmente consensuale, che comunque deve essere intervenuta prima della apertura del dibattimento: la dilazione consentita non riguarda la quantificazione del danno da riparare, come è nel caso in esame, ma invece le sole modalità di pagamento, che potrà intervenire, per disposto del richiamato comma 2, anche in forma rateale. Ne consegue la fondatezza del ricorso sul punto esaminato, mentre l'ulteriore questione relativa al modulo procedimentale da adottare e alla irrilevanza del dissenso, risulta assorbita, data la tardività della richiesta. 4 4. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. Difatti, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero;
pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltunn", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello (Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019, dep. 2020, Corigliano, Rv. 278224 - 01). 5. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/200:3 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. 6. Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio per la parte civile verranno poi liquidate al definitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561 - 01).
P.Q.M
, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Venezia. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 14/11/2023 Il Consigliere estensore Il Pr9sidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI;
lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata;
lette la memoria conclusiva depositata dall'avvocato GIANLUCA DE SIMONI, nell'interesse delle parti civili I M. G. I e il P.C. I con la quale veniva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria conclusiva dell'avvocato MASSIMO MORETTI, nell'interesse dell'imputato S.M. che hai chiesto il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 7362 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CANANZI FRANCESCO Data Udienza: 14/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, con la sentenza emessa il 9 maggio 2023 dichiarava estinti i reati — di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento — ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., mentre mandava assolto S.M. dal delitto omissione di soccorso perché il fatto non sussiste. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Belluno consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge, sia in relazione alla circostanza che l'estinzione è stata dichiarata ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., ma dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento„ che invece costituisce la soglia non superabile, sia in quanto l'estinzione è stata dichiarata nonostante l'opposizione del pubblico ministero. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza rilevando come la riparazione fosse avvenuta oltre il termine massimo dell'apertura del dibattimento e nonostante l'opposizione del pubblico ministero. Il difensore delle parti civili ha chiesto annullarsi con rinvio al Tribunale, concordando sulle ragioni dell'annullamento. Il difensore dell'imputato ha evidenziato come il proscioglimento non sia avvenuto in fase predibattimentale, ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen., bensì ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che non richiede il consenso del pubblico ministero. Inoltre, sarebbe stato correttamente applicato l'art. 162-ter,comma 2, cod. pen., prima dell'inizio dell'assunzione delle prove. 8. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. In via preliminare va evidenziato che quando è dedotto un error in procedendo la Corte di Cassazione è "giudice anche del fatto" e per risolvere la relativa questione può - e talora deve necessariamente - accedere all'esame dei relativi atti processuali, esame che è, invece, precluso soltanto se risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (Sez. Un. 31 ottobre 2001, Policastro, rv. 220092). 2. A seguito dell'emissione del decreto di citazione a giudizio di S.M. 1 per l'udienza del 20 febbraio 2023, l'udienza si teneva regolarmente e accertata la regolare costituzione delle parti, dichiarata l'assenza dell'imputato e ammessa la costituzione delle parti civili, il Giudice dichiarava aperto il dibattimento e le parti avanzavano la richiesta di prove. Dal verbale riassuntivo emerge che il Giudice non ammetteva la richiesta di prove sulla quale avrebbe provveduto il diverso giudice dell'udienza del 21 marzo 2023. A tale udienza l'avvocato Moretti per l'imputato chiedeva applicarsi l'art. 162- ter, comma 2, cod. pen., depositando documentazione e sostenendo di non aver potuto adempiere nel termine prescritto dal comma 1. Il Pubblico ministero chiedeva il rigetto dell'istanza e arche le parti civili si opponevano, rappresentando la tardività dell'iniziativa. Il Giudice differiva l'udienza al 9 maggio 2023, allorchè dava atto che l'imputato depositava assegni circolari in favore di P.C. per euro 1.500,00 e di M.G. per euro 3000,00, chiedendo dichiararsi l'estinzione dei reati ex art. 162-ter cod. proc. pen. Il Pubblico ministero e la difesa delle parti civili si opponevano e il Giudice decideva, quanto alla tempestività della richiesta, rilevando come l'imputato avesse dimostrato di essere impossibilitato alla riparazione in quanto le parte civili non avevano quantificato il danno. Ciò, secondo il Giudice rronocratico, trovava riscontro nell'omessa quantificazione del danno anche nell'atto di costituzione di parte civile, essendo, inoltre, rimaste senza risposta le richieste di liquidazione rivolte alle parti civili, da parte dell'imputato, a mezzo pec del 16 marzo 2023 e del 20 aprile 2023. 3. Quanto al profilo della tempestività della richiesta, osserva questa Corte come sia fondato il rilievo del Pubblico ministero ricorrente che evidenzia come il ricorso alla rimessione in termini prevista dall'art. 162-ter, comma 2, cod. pen. 3 implichi che l'imputato non abbia potuto adempiere, e quindi procedere al pagamento per causa a lui non imputabile„ a fronte, però, di un già proposto e congruo risarcimento. Invero, rileva questa Corte come l'intervento del giudice prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, costituente il termine ultimo previsto a pena di decadenza per l'operatività della condotta riparatoria o dell'offerta reale, è finalizzato a valutare, nel contraddittorio delle parti, ove tra le stesse non vi sia accordo e a fronte di una condotta di concreta disponibilità dell'imputato alla riparazione, la congruità della somma versata od offerta nelle forme di cui all'art. 1208 cod. civ. (Sez. 3, n. 16674 del 02/03/2021, V., Rv. 281204 - 01). Proprio la circostanza che l'istituto deflattivo in esame non preveda l'accordo fra imputato e persona offesa, in ordine all'importo versato nelle forme dell'offerta reale, palesa l'illegittimità della sentenza impugnata. La causa della 'rimessione' in termini non può essere l'omessa quantificazione del risarcimento da parte delle persone offese, ma solo l'omesso adempimento prima dell'apertura del dibattimento, giustificato da una causa che consenta la dilazione. Difatti, pacifica la circostanza che prima dell'apertura del dibattimento non vi sia stata l'intera riparazione del danno cagionato dal reato, deve evidenziarsi come lo stesso difensore dell'imputato all'udienza del 21 marzo 2023 chiarisca che prima della costituzione di parte civile non vi fosse stato alcun contatto dell'imputato con le persone offese: il che palesa, come osserva il ricorrente, che non sussisteva alcun impedimento oggettivo al pagamento, non avendo l'imputato quantificato e offerto fino ad allora alcun risarcimento. In sostanza, l'inerzia dell'imputato non può ritenersi ragrone di recupero dei termini per le condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter, comma 2, cod. proc. pen., tanto più che non è necessario il consenso della persona offesa in caso di offerta valutata congrua da parte del giudice. D'altro canto, tale interpretazione è anche sorretta dal dato letterale, in quanto l'espressione «non aver potuto adempiere», propria del comma 2 dell'art. 162-ter, rinvia a una quantificazione, eventualmente consensuale, che comunque deve essere intervenuta prima della apertura del dibattimento: la dilazione consentita non riguarda la quantificazione del danno da riparare, come è nel caso in esame, ma invece le sole modalità di pagamento, che potrà intervenire, per disposto del richiamato comma 2, anche in forma rateale. Ne consegue la fondatezza del ricorso sul punto esaminato, mentre l'ulteriore questione relativa al modulo procedimentale da adottare e alla irrilevanza del dissenso, risulta assorbita, data la tardività della richiesta. 4 4. Ne consegue l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Venezia ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. Difatti, la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, resa in udienza pubblica dopo il controllo della costituzione delle parti non è qualificabile come sentenza predibattimentale ed è, pertanto, appellabile dal pubblico ministero;
pertanto, in caso di appellabilità della sentenza, il ricorso immediato in cassazione per violazione di legge costituisce ricorso "per saltunn", con la conseguenza che, se il suo accoglimento comporta l'annullamento con rinvio, il giudice di rinvio è individuato in quello che sarebbe stato competente per l'appello (Sez. 2, n. 673 del 23/10/2019, dep. 2020, Corigliano, Rv. 278224 - 01). 5. D'ufficio va disposto l'oscuramento dei dati personali, attesa la necessità prevista dall'art. 52, comma 2, d.lgs. 196/200:3 di predisporre tale misura a tutela dei diritti e della dignità degli interessati. 6. Le spese di rappresentanza e difesa in giudizio per la parte civile verranno poi liquidate al definitivo, in quanto la parte civile non può ottenere la rifusione delle spese processuali all'esito del giudizio di legittimità che si è concluso con l'annullamento, ma può far valere le proprie pretese nel corso ulteriore del processo, in cui il giudice di merito dovrà accertare la sussistenza, a carico dell'imputato, dell'obbligo della rifusione delle spese giudiziali in base al principio della soccombenza, con riferimento all'esito del gravame (Sez. 5, n. 15806 del 19/03/2019, Valle, Rv. 276627 - 01; Sez. 5, n. 25469 del 23/04/2014, Greco, Rv. 262561 - 01).
P.Q.M
, Annulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio alla Corte di appello di Venezia. In caso di diffusione del presente provvedimento andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma, 14/11/2023 Il Consigliere estensore Il Pr9sidente