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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/10/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2754/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4066/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia 52; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 40470/2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere Parte_1 detenuto in carcere in diversi istituti penitenziali dal mese di maggio 2016 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di giugno 2016 al mese di ottobre 2020, svolgendo mansioni di “scopino, cat. C”,
“addetto alla distribuzione vitto, cat. C” e “addetto alle pulizie, cat. C” del CCNL
“Turismo – Pubblici Esercizi – Alberghi” - Addetti ai Servizi Vari d'Istituto, deduceva di aver percepito dei compensi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicabile in relazione alle concrete mansioni svolte oltreché inferiori rispetto al disposto di cui all'art. 22 della legge 354/1975. Il ricorrente comparava quindi mese per mese la mercede ricevuta con quella alla quale avrebbe avuto diritto ai sensi della normativa legislativa e contrattuale applicabile, computando le relative differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, rol, 13° mensilità, indennità di ferie, indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute e T.F.R, per una somma complessivamente rivendicata pari ad € 1.600,02, come risultante dai conteggi sviluppati nel corpo dell'atto introduttivo (cfr. pagg. 11-15 del ricorso). Il ricorrente, pertanto, conveniva in giudizio il e l chiedendo Controparte_1 CP_2 al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 1.504,29 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 95,73 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 1.600,02 (milleseicento/02), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Il si costituiva ritualmente in giudizio in data 5.04.2023, CP_1 eccependo preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e/o art. 2956 c.c., la prescrizione della pretesa creditoria azionata;
nel merito contestava la fondatezza della domanda avversaria per assoluta carenza probatoria e di allegazione e, da ultimo, i conteggi in atti in relazione a quanto richiesto e quantificato dal ricorrente a titolo di indennità di ferie, ribadendo che le stesse erano state correttamente calcolate dal e regolarmente corrisposte. Rassegnava, CP_1 quindi, le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 31.03.2023 (pertanto, ante 31.03.2018) o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.; - rigettare comunque il ricorso siccome infondato in fatto e diritto.” È invece rimasto contumace, seppur ritualmente evocato in giudizio, l . Controparte_3 Il Tribunale riconosceva il diritto di , a decorrere dal mese Parte_1 di giugno 2016, al trattamento economico dovuto a titolo di mercede, calcolata e aggiornata alla contrattazione collettiva vigente al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa;
condannava il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate dal mese di giugno 2016 in base alla contrattazione collettiva, oltreché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo;
rigettava per il resto;
compensava per metà le spese di lite tra il ricorrente ed il;
condannava il al pagamento della Controparte_1 Controparte_1 restante parte (1/2) delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 450,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
non disponeva nulla sulle altre spese.
Con ricorso depositato il 4.10.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza. Il è rimasto contumace. Controparte_1
Con l'atto di appello lo ensura la decisione del Tribunale per Pt_1
1. erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975;
3 violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;
4 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. proc. civ. – assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 13^ e dei ROL
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 3595/2024 di questa Corte che si condivide appieno.
“deve ritenersi, l'integrale fondatezza delle rivendicazioni avanzate in ricorso, con conseguente accoglibilità del primo motivo di appello. Si osserva infatti, che così come si evince dai conteggi allegati al ricorso, l'odierno appellante aveva rivendicato maggiori differenze retributive sulla base del proprio diritto a vedersi corrisposti, ex art. 22 l. 354/1975, i 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, lamentando l'inadempimento da parte dell'amministrazione penitenziaria all'obbligo previsto dalla legge di adeguamento del parametro di riferimento per la valutazione della retribuzione corrisposta. Determinava, con tali conteggi, gli importi dovuti sulla base di quanto previsto ex art. 22 della l. 354/1975, sulla base delle maggiori somme dovute, ivi compresi gli importi richiesti a titolo di 13ª mensilità, rol, ferie e TF, rispetto alle minori somme percepite a tale titolo, così come indicate nei prospetti paga. Trattasi di determinazione da ritenersi correttamente effettuata e che non risulta essere stata specificamente contestata, sotto il profilo contabile da parte dell'amministrazione (la quale costituendosi nella precedente fase del giudizio non aveva avanzato specifiche contestazioni sotto il profilo contabile, limitandosi ad eccepire in modo generico l'incomprensibilità dei conteggi stante la mancanza di “qualsivoglia parametro indicatore” e l'eccessiva entità della somma corrisposta) così come non risulta contestato l'inadempimento all'obbligo di adeguamento retributivo, peraltro riconosciuto dal giudice di prime cure con passaggio motivazionale non contestato. Ne consegue l'integrale fondatezza dei crediti retributivi, dovendo certamente reputarsi fondate, non solo le rivendicazioni relative a 13ª, ROL e TF (trattandosi di voci incontestatamente facenti parte della contrattazione collettiva invocata dall'appellante), così come parimenti non può essere negato il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconosciuto un periodo di ferie retribuito (diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2001) risultando evincibile, dalle buste paga prodotte in atti, la mancata fruizione da parte dell'appellante di ferie retribuite o, a partire dal 2015, la loro retribuzione con importi non adeguati ai sensi dell'art. 22 l. 354/1975). I conteggi allegati al ricorso introduttivo possono quindi essere recepiti dal Collegio e posti a fondamento della decisione in quanto da ritenersi correttamente effettuati tenuto conto quanto al percepito, alla qualifica e al livello di inquadramento attribuiti ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui alla contrattazione collettiva invocata”.
Da quanto precedentemente esposto, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, l'appellato deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 1.600.02 , oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che, i”n materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” ( v. Cass., 11.8.2014, n. 17869).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.600,02 per i titoli indicati in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
. condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in € 2.109,00 e, per il presente grado di giudizio, in € 1.984,00 e, in entrambi i gradi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr.ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex 127 ter c.p.c., come introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 21.10.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 2754/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4066/2024 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Tavernese ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma, Viale Gorizia 52; APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la presente
SENTENZA
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. R.G. 40470/2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, , premesso di essere Parte_1 detenuto in carcere in diversi istituti penitenziali dal mese di maggio 2016 e di aver prestato attività lavorativa in favore dell'amministrazione penitenziaria dal mese di giugno 2016 al mese di ottobre 2020, svolgendo mansioni di “scopino, cat. C”,
“addetto alla distribuzione vitto, cat. C” e “addetto alle pulizie, cat. C” del CCNL
“Turismo – Pubblici Esercizi – Alberghi” - Addetti ai Servizi Vari d'Istituto, deduceva di aver percepito dei compensi inferiori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva applicabile in relazione alle concrete mansioni svolte oltreché inferiori rispetto al disposto di cui all'art. 22 della legge 354/1975. Il ricorrente comparava quindi mese per mese la mercede ricevuta con quella alla quale avrebbe avuto diritto ai sensi della normativa legislativa e contrattuale applicabile, computando le relative differenze retributive a titolo di retribuzione ordinaria, rol, 13° mensilità, indennità di ferie, indennità sostituiva delle ferie maturate e non godute e T.F.R, per una somma complessivamente rivendicata pari ad € 1.600,02, come risultante dai conteggi sviluppati nel corpo dell'atto introduttivo (cfr. pagg. 11-15 del ricorso). Il ricorrente, pertanto, conveniva in giudizio il e l chiedendo Controparte_1 CP_2 al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “(a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente - ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 cod. civ. e 22 L. 354/1975 – a vedersi riconosciuto per i periodi lavorativi prestati (così come individuati nel presente ricorso, negli estratti mercedi e nei compiegati conteggi) il trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, così come analiticamente individuati nei compiegati conteggi;
(b) conseguentemente, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a corrispondere in favore del ricorrente l'importo di Euro 1.504,29 quale differenze retributive spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e differita, rol, indennità di ferie e indennità sostitutiva delle ferie, maturate e non godute, nonché l'ulteriore importo di Euro 95,73 a titolo di trattamento di fine rapporto;
e, così, complessivamente la somma di Euro 1.600,02 (milleseicento/02), così come risultante dai compiegati conteggi in relazione ai contratti collettivi succedutisi nel tempo ed analiticamente ivi indicati ovvero altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, quale quantificabile sulla scorta della documentazione versata in atti;
(c) quanto precede oltre accessori come per legge dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;
(d) con ogni conseguenza prevista dalla legge in punto di regolarizzazione della posizione previdenziale ed assicurativa;
(e) con vittoria di spese, competenze ed onorari (oltre IVA, CPA e rimborso forfetario 15%) da distrarsi a favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.” Il si costituiva ritualmente in giudizio in data 5.04.2023, CP_1 eccependo preliminarmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2948 c.c. e/o art. 2956 c.c., la prescrizione della pretesa creditoria azionata;
nel merito contestava la fondatezza della domanda avversaria per assoluta carenza probatoria e di allegazione e, da ultimo, i conteggi in atti in relazione a quanto richiesto e quantificato dal ricorrente a titolo di indennità di ferie, ribadendo che le stesse erano state correttamente calcolate dal e regolarmente corrisposte. Rassegnava, CP_1 quindi, le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare la prescrizione quinquennale del diritto vantato dal ricorrente con riferimento alle prestazioni lavorative eseguite in epoca antecedente al quinquennio della notifica del ricorso introduttivo avvenuta in data 31.03.2023 (pertanto, ante 31.03.2018) o, eventualmente, dichiarare la prescrizione triennale, ai sensi dell'art. 2956 c.c.; - rigettare comunque il ricorso siccome infondato in fatto e diritto.” È invece rimasto contumace, seppur ritualmente evocato in giudizio, l . Controparte_3 Il Tribunale riconosceva il diritto di , a decorrere dal mese Parte_1 di giugno 2016, al trattamento economico dovuto a titolo di mercede, calcolata e aggiornata alla contrattazione collettiva vigente al tempo di svolgimento dell'attività lavorativa;
condannava il al pagamento delle differenze Controparte_1 retributive maturate dal mese di giugno 2016 in base alla contrattazione collettiva, oltreché alla regolarizzazione contributiva e previdenziale conseguente, oltre interessi come per legge da calcolarsi sulla sorte via via rivalutata da ogni scadenza al saldo;
rigettava per il resto;
compensava per metà le spese di lite tra il ricorrente ed il;
condannava il al pagamento della Controparte_1 Controparte_1 restante parte (1/2) delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidate nella complessiva somma di € 450,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
non disponeva nulla sulle altre spese.
Con ricorso depositato il 4.10.2024 ha proposto appello Parte_1 avverso la detta sentenza. Il è rimasto contumace. Controparte_1
Con l'atto di appello lo ensura la decisione del Tribunale per Pt_1
1. erronea qualificazione della domanda azionata in ricorso;
2. violazione e falsa applicazione dell'art. 22 L. 354/1975;
3 violazione dell'art. 115 cod. proc. civ.;
4 violazione e falsa applicazione dell'art. 2697, comma 1, cod. proc. civ. – assolvimento dell'onere della prova in merito alla spettanza della 13^ e dei ROL
Si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza n. 3595/2024 di questa Corte che si condivide appieno.
“deve ritenersi, l'integrale fondatezza delle rivendicazioni avanzate in ricorso, con conseguente accoglibilità del primo motivo di appello. Si osserva infatti, che così come si evince dai conteggi allegati al ricorso, l'odierno appellante aveva rivendicato maggiori differenze retributive sulla base del proprio diritto a vedersi corrisposti, ex art. 22 l. 354/1975, i 2/3 del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro, lamentando l'inadempimento da parte dell'amministrazione penitenziaria all'obbligo previsto dalla legge di adeguamento del parametro di riferimento per la valutazione della retribuzione corrisposta. Determinava, con tali conteggi, gli importi dovuti sulla base di quanto previsto ex art. 22 della l. 354/1975, sulla base delle maggiori somme dovute, ivi compresi gli importi richiesti a titolo di 13ª mensilità, rol, ferie e TF, rispetto alle minori somme percepite a tale titolo, così come indicate nei prospetti paga. Trattasi di determinazione da ritenersi correttamente effettuata e che non risulta essere stata specificamente contestata, sotto il profilo contabile da parte dell'amministrazione (la quale costituendosi nella precedente fase del giudizio non aveva avanzato specifiche contestazioni sotto il profilo contabile, limitandosi ad eccepire in modo generico l'incomprensibilità dei conteggi stante la mancanza di “qualsivoglia parametro indicatore” e l'eccessiva entità della somma corrisposta) così come non risulta contestato l'inadempimento all'obbligo di adeguamento retributivo, peraltro riconosciuto dal giudice di prime cure con passaggio motivazionale non contestato. Ne consegue l'integrale fondatezza dei crediti retributivi, dovendo certamente reputarsi fondate, non solo le rivendicazioni relative a 13ª, ROL e TF (trattandosi di voci incontestatamente facenti parte della contrattazione collettiva invocata dall'appellante), così come parimenti non può essere negato il diritto dell'odierno appellante a vedersi riconosciuto un periodo di ferie retribuito (diritto sancito anche per il lavoro carcerario dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 158/2001) risultando evincibile, dalle buste paga prodotte in atti, la mancata fruizione da parte dell'appellante di ferie retribuite o, a partire dal 2015, la loro retribuzione con importi non adeguati ai sensi dell'art. 22 l. 354/1975). I conteggi allegati al ricorso introduttivo possono quindi essere recepiti dal Collegio e posti a fondamento della decisione in quanto da ritenersi correttamente effettuati tenuto conto quanto al percepito, alla qualifica e al livello di inquadramento attribuiti ed al numero di gg. lavorati, dei dati offerti dalle buste paga agli atti e, riguardo al dovuto, del computo dei minimi retributivi di cui alla contrattazione collettiva invocata”.
Da quanto precedentemente esposto, assorbito ogni ulteriore motivo di gravame, consegue che, in parziale riforma della gravata sentenza, confermata nel resto, l'appellato deve essere condannato al pagamento in favore dell'appellante, della somma complessiva di € 1.600.02 , oltre accessori ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, atteso che, i”n materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il , opera il divieto di cumulo tra rivalutazione Controparte_1 monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina” ( v. Cass., 11.8.2014, n. 17869).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, confermata nel resto, condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 1.600,02 per i titoli indicati in ricorso, oltre interessi legali dalla maturazione del credito sino al saldo;
. condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite in favore dell'appellante che liquida, per il primo grado, in € 2.109,00 e, per il presente grado di giudizio, in € 1.984,00 e, in entrambi i gradi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 21.10.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste