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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie Lavoro e Previdenza
In persona della dott.ssa Maria Pia De Benedictis, in funzione di Giudice del lavoro,
all'udienza del 26.3.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1975 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2021
vertente
TRA
in persona del legale rapp.te, Parte_1
rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Giangiuseppe
Corigliano e dall'Avv. Valeria Romiti ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso lo Studio legale Romiti in Roma alla Via Cimone n. 12, giusta procura apposta in calce al ricorso
RICORRENTE
e
, in persona del legale rapp.te, rapp.ta e difesa Controparte_1
dall'Avv. Renato Giuseppe Fiorentino, giusta procura apposta in calce all'atto che dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni all'indirizzo pec presso cui elegge domicilio digitale Email_1 RESISTENTE
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2
dall'Avv.to Salvatore Carolla per procura notarile in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2021 l'istante in epigrafe indicato ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09720219030441286000, notificata a mezzo PEC in data 02/12/202, limitatamente agli atti aventi natura previdenziale per un importo di € 65.339,01, più specificamente avverso:
-Cartella di pagamento n. 09720200032986176000, anni di imposta 2018, per premio
, per un importo complessivo di € 127,45 asseritamente notificata in data CP_3
22.02.2020;
- Avviso di addebito n. 39720180000396678000, anno di imposta 2017 - 2018, per un importo complessivo di € 22.244,61 asseritamente notificato in data 15.02.2018;
- Avviso di addebito n. 39720180001827767000, anno di imposta 2017 - 2018, per un importo complessivo di € 35,08 asseritamente notificato in data 12.05.2018;
Avviso di addebito n. 39720180011760571000, anno di imposta 2015, per un importo complessivo di € 9.142,93 asseritamente notificato in data 08.07.2018; - Avviso di addebito n. 39720180017587328000, anno di imposta 2018, per un importo complessivo di € 95,67 asseritamente notificato in data 28.08.2018;
- Avviso di addebito n. 39720190000614609000, anno di imposta 2018, per un importo complessivo di € 6.088,15 asseritamente notificato in data 30.01.2019;
- Avviso di addebito n. 39720190002626944000, anno di imposta 2018 - 2019, per un importo complessivo di € 12.380,10 asseritamente notificato in data 29.05.2019;
- Avviso di addebito n. 39720190019295069000, anno di imposta 2019, per un importo complessivo di € 7.268,54 asseritamente notificato in data 02.10.2019;
- Avviso di addebito n. 39720190035728472000, anno di imposta 2019, per un importo complessivo di € 7.956,68 asseritamente notificato in data 16.12.2019.
Il ricorrente, a fondamento del ricorso, ha dedotto:
- l'omessa e/o nulla e/o inesistente notifica degli atti presupposti e la conseguente nullità
dell'intimazione stessa per inesistenza degli atti presupposti;
- la nullità della notifica dell'intimazione perché avvenuta dall'indirizzo:
t., non contenuto in alcun pubblico registro;
Email_2
- la nullità dell'intimazione per violazione dell'art. 7 della L. 212/2000 stante il mancato invio di alcun prodromico atto e la carenza dei requisiti previsti dal D.M. delle Finanze
(art. 50, co. 3, D.P.R. 602/73).
Ha concluso per l'annullamento dell'atto impugnato ed in subordine per la riduzione della pretesa intimata. Instaurato il contraddittorio, , si costituiva in Controparte_1
giudizio, contestando quanto dedotto a fondamento dell'opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
Preliminarmente ha ribadito la legittimità delle notifiche avvenute a mezzo pec CP_4
fornendo la copia della ricevuta di consegna dell'unica cartella di pagamento contestata n. 09720200032986176000 ( all.5 e 6 ).
Quanto agli avvisi di addebito contestati, ha richiesto la chiamata in causa dell' CP_2
considerato che le notifiche non sono in possesso dell ma dell'Ente impositore che CP_4
ha emesso il ruolo.
CP_ L' regolarmente costituitasi, su chiamata dell ha prodotto tutte le ricevute CP_4
di consegna delle notifiche degli avvisi di addebito rilevando come gli atti non fossero stati impugnati nei termini di legge e come nessuna eccezione di merito fosse stata sollevata dal ricorrente nei confronti dei crediti contributivi CP_2
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, concesso termine per note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Preliminarmente risulta priva di ogni fondamento l'eccezione di nullità dell'intimazione per inesistenza degli atti presupposti.
CP_ Dalla costituzione dell è emerso che tutti gli avvisi di addebito sono stati regolarmente notificati a mezzo pec all'indirizzo estratto Email_3 dal pubblico registro risulta da INIPEC, lo stesso presso il quale è stata notificata anche l'impugnata intimazione.
Quanto all'eccezione di nullità della notifica dell'intimazione perché avvenuta dall'indirizzo: t., non contenuto in alcun Email_2
pubblico registro, può richiamarsi il recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui alle notifiche telematiche di cartelle e avvisi di addebito trova applicazione il principio generale per cui gli eventuali vizi non comportano la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo (sul punto v., da ultimo, Cass., sez. VI, 3
febbraio 2021, n. 2366), scopo che, nel caso di specie, deve ritenersi raggiunto non avendo parte attrice contestato di aver ricevuto la notifica dell'atto opposto, limitandosi a contestazioni del tutto generiche.
Ebbene, nel caso di notificazione eseguita a mezzo posta elettronica certificata, l'Agente
della riscossione, al pari di quanto accade in caso di notifica a mezzo del servizio postale,
procede in maniera diretta, senza necessità della collaborazione di alcun intermediario.
La riconducibilità al mittente ed al destinatario nonché la identificazione del documento trasmesso, attestati dal sistema posta certificata e dal gestore, assolvono a garantire il requisito di certezza sia in ordine ai soggetti che sono parte del procedimento di notifica sia con riferimento al documento trasmesso.
L'art. 26, comma 2, del D.P.R. n. 602/73, così, testualmente stabilisce <
cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600>>.
Pertanto, secondo la suddetta disposizione, è possibile affermare che solo l'indirizzo di posta elettronica del destinatario debba risultare dai pubblici registri (INI-PEC) oppure deve essere indicato dal destinatario stesso, qualora si tratti di soggetto non obbligato per legge a munirsi di un indirizzo PEC.
Ne consegue la validità della notifica della cartella anche se derivante dall'indirizzo t non estratto da alcun registro pubblico. Email_2
Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna norma che dia indicazioni in merito all'indirizzo di posta elettronica del mittente o che imponga a quest'ultimo di usare necessariamente l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici registri.
Stante la presunzione di conoscenza della cartella di pagamento, in ragione dell'avvenuta generazione delle ricevute di consegna al destinatario e della presente spiegata opposizione, le ulteriori deduzioni svolte da parte ricorrente sulla non ufficialità dell'indirizzo utilizzato dalla parte convenuta per le notifiche non CP_4
appaiono, pertanto, dirimenti ai fini del decidere.
Essendo la parte ricorrente venuta comunque a conoscenza dell'atto di intimazione emesso nei suoi confronti, tant'è che dallo stesso ha potuto compiutamente difendersi proponendo tempestivamente il ricorso introduttivo del presente giudizio, deve ritenersi che la sua comunicazione, nonostante i vizi asseriti anzidetti, ha prodotto gli effetti cui era finalizzata, con conseguente impossibilità di dichiararne la nullità ex art. 156 cpc.
Peraltro, tale eccezione è stata ampiamente superata dalla Suprema Corte di Cassazione
a SSUU con sentenza n. 15979/22, sebbene relativa ad una notifica effettuata da ente pubblico diverso da quello per cui è causa, il cui principio risulta di generale applicazione: “in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994,detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può
essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è
associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Quanto agli ulteriori motivi di opposizione inerenti la carenza dei requisiti essenziali dell'atto di intimazione, si osserva che dalla lettura dell'avviso opposto, appare chiaramente l'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata avanzata la pretesa creditoria: l'indicazione del concessionario, i riferimenti anagrafici del contribuente, gli estremi della cartella, le ragioni della pretesa contributiva nonché i periodi di riferimento della stessa, per cui risultano del tutto prive di fondamento le relative censure di parte ricorrente. Rilevato, infine, che alcuna contestazione nel merito della pretesa contributiva è stata mossa dalla parte ricorrente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri del D.M. n. 55 del 2014, così come modificato dal DM 147/2022, in relazione allo scaglione di riferimento. Può farsi riferimento ai valori medi delle dette tabelle ridotti di un ulteriore 50% in considerazione della non complessità della controversia ai sensi dell'art. 4 del citato D.M., con esclusione della fase istruttoria stante l'assenza di alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti (cfr. Cass.
16 aprile 2021, n. 10206).
Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite che liquida in € 3.290,00 ciascuna per compensi oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, nel caso di da Controparte_1
distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Civitavecchia, 26.3.2025
Il Gop
dott.ssa Maria Pia De Benedictis