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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 10/02/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1379/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4195/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3736/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110051844324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130000108988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140017070656000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150007283201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 655/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (Intimazione di pagamento
N. 028 2023 90085899 92/000 per intervenuta prescrizione ultra triennale del credito contenuto nelle cartelle di pagamento N. 02820110051844324000 del 28.01.2012; N. 02820130000108 988000 del 12.07.2013; N.
02820140017070656000 del 25.10.2014 e N. 02820150007283 201000 del 13.04.2015 in materia di Tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 5, c. 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, contenente la richiesta di pagamento di bolli auto relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, notificata in data 24.01.2024, per un totale di € 1319,81), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (intervenuta prescrizione ultra triennale del credito contenuto nelle cartelle di pagamento;
relativamente alla cartella di pagamento N. 028
20110051844324000 del 28.01.2012 per avvenuta corresponsione della Tassa Automobilistica relativa all'anno 2007).
Si sono costituite l'Agenzia delle entrate-riscossione, producendo documentazione a sostegno della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi e sostenendo l'infondatezza ed inammissibilità dell'eccezione di prescrizione anche per effetto della sospensione COVID;
e la regione
Campania chiedendo il rigetto del ricorso con deposito prova della notifica dell'atto prodromico.
Con l'impugnata sentenza n. 3736/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7 e pubblicata il 27/02/2025, il ricorso veniva respinto sul fondamentale presupposto che l'eccezione di prescrizione era priva di fondamento in quanto erano stati notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione una serie di atti interruttivi e che vi era stata una sospensione dei termini prescrizionali generata dalla disciplina emergenziale COVID-19, con conseguente condannava al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 300,00 per compensi oltre diritti ed accessori come per Legge.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dal contribuente, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, concentrandosi il gravame sul punto della contestata valutazione dei termini di prescrizione alla luce della richiamata normativa emergenziale.
Si è costituita la sola appellata ADER contribuente, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Appare assorbente l'esame dell'unico motivo di gravame, non avendo le parti riproposto le censure e le eccezione assorbite in primo grado, relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale da COVID 19, sostenendo parte appellante che essa “non trovava applicazione nella fattispecie in questione poiché l'art. 68 del D.L. 18/20 prevedeva la sospensione dei termini dei versamenti delle somme richieste con le cartelle di pagamento, con le ingiunzioni fiscali e con gli accertamenti esecutivi in scadenza nel periodo dall'08 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021 nonché la proroga dei termini di decadenza e prescrizione solo per i carichi affidati all'Ente della Riscossione durante il predetto periodo e non per quelli trasmessi in epoca antecedente”.
Di converso si osserva che, dirimendo ogni dubbio al riguardo (anche ben prima della proposizione dell'odierno gravame), va, da un lato, ribadita l'interpretazione cd. “a cascata” della sospensione ex lege legata all'emergenza da Covid, anche alla luce della ormai costante interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Suprema Corte (la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima Sezione civile della
Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000).
Più analiticamente – su questo incentrandosi il merito del presente gravame - occorre così ricostruire l'articolato iter normativo in materia:
a) il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha determinato la sospensione dei termini di versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il
31/05/2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
la sospensione fino al 31/05/2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
il differimento al 31/05/2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” scadute rispettivamente il
28/02/2020 ed il 31/03/2020;
b) A seguire il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020) ha prorogato fino al 31/08/2020 le sospensioni disposte dal
“Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione(08/03-31/05/2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del
D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'art.157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio);
c) Successivamente il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre
2020 dal Decreto Legge n.125/2020;
d) Il “Decreto Sostegni” ha, poi, previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile 2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8 marzo 2021 ed il 30 aprile 2021;
e) Il “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021;
f) In ultimo in sede di conversione la Legge n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31/08/21 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 1/09/21;
g) Si evidenzia per completezza che la sospensione introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dal Decreto “Cura
Italia” in seguito prorogata sino al 31/08/2021 riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della Riscossione, nonché
l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Tale posizione, come anticipato, risulta definitivamente avallata dalla relativa conforme interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Supremo Corte secondo cui la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima
Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000 ed a ogni altra disposizione di legge vigente).
Condivisibilmente quindi parte appellata rileva che la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione procede parallelamente con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività posto che dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020): va qui ribadito il principio di diritto per cui la differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Precisato quindi che per i carichi affidati entro il 07/03/2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31/12/2021 devono intendersi sospesi per 478 giorni (ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – ne discende, quanto alla vicenda qui in esame, che alla prescrizione successiva alla notifica del 07.12.2019 dell'AVI n. 02820199008364747000 (a regime maturata il 09.12.2023), dovrà aggiungersi la sospensione di 478 giorni, di modo che alla data di notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio (24.01.2024) alcuna prescrizione era ancora maturata essendo trascorsi soli 413 giorni.
In tal senso, ancora di recente la Suprema Corte (Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025) - proprio in tema di intimazione di pagamento (ribadendo al riguardo che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025)” - ha precisato, in punto di ricostruzione del quadro normativo di riferimento che “Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020
e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021
(ossia: “il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” ex comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”).
9.1. La disciplina dei primi – quelli che, in quanto non in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 – si ricava dalla regola generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2000 con il comma
1 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015: in ragione dell'“incipit”, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, “i termini dei [soli] versamenti” sono “sospesi” per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tuttavia, in ragione dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, sono corrispondentemente “sospesi” i “termini di prescrizione e decadenza” dell'attività amministrativa ed in specie, per quanto quivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle di pagamento, con inibizione finanche della loro emissione ex comma 3 dell'art. 12 cit.).
9.2. Ora, però, poiché giust'appunto il richiamo dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 16 del 2020 all'art. 12 D.
Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suo comma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione.
Infatti – a tenore del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”: presupposto, questo, idoneo a far scattare la “proroga”, espressamente “in deroga” all'art. 3, comma 3, St. contr., “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”)”.
Donde la condivisa conclusione per cui, finalizzando il ragionamento alle ingiunzioni di pagamento, che ne occupano anche in questo grado di giudizio, si enuncia il seguente principio di diritto: - quelle non in scadenza
“entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
- quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 [ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020].
Alla luce di tali rilievi, dall'altra parte, va altresì confutata l'apodittica affermazione di parte appellante in ordine all'asserita inapplicabilità della sospensione COVID alla intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
Deve pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, disporsi il rigetto dell'appello e, in integrale conferma della sentenza impugnata anche nel contestato capo relativo alle spese (in applicazione del genale principio di causalità-soccombenza), la reiezione in toto del ricorso di primo grado, stante la mancata maturazione dell'invocato termine decadenziale e prescrizionale.
Anche per il consolidarsi della richiamata giurisprudenza prima della proposizione del presente gravame, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e li liquidano a carico dell'appellante ed in favore della costituita AdER nella misura di cui al dispositivo che segue, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese della Regione Campania non costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 in favore della costituita Angenzia delle entrate-riscossione con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
06/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente e Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
SCAFURI ANGELO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4195/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 3736/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7
e pubblicata il 27/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820239008589992000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820110051844324000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820130000108988000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140017070656000, TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820150007283201000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 655/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in primo grado l'odierna parte appellante impugna l'atto ivi contestato (Intimazione di pagamento
N. 028 2023 90085899 92/000 per intervenuta prescrizione ultra triennale del credito contenuto nelle cartelle di pagamento N. 02820110051844324000 del 28.01.2012; N. 02820130000108 988000 del 12.07.2013; N.
02820140017070656000 del 25.10.2014 e N. 02820150007283 201000 del 13.04.2015 in materia di Tasse automobilistiche regionali ai sensi dell'art. 5, c. 51, D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, contenente la richiesta di pagamento di bolli auto relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, notificata in data 24.01.2024, per un totale di € 1319,81), chiedendone l'annullamento per violazioni di legge (intervenuta prescrizione ultra triennale del credito contenuto nelle cartelle di pagamento;
relativamente alla cartella di pagamento N. 028
20110051844324000 del 28.01.2012 per avvenuta corresponsione della Tassa Automobilistica relativa all'anno 2007).
Si sono costituite l'Agenzia delle entrate-riscossione, producendo documentazione a sostegno della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento e degli ulteriori atti interruttivi e sostenendo l'infondatezza ed inammissibilità dell'eccezione di prescrizione anche per effetto della sospensione COVID;
e la regione
Campania chiedendo il rigetto del ricorso con deposito prova della notifica dell'atto prodromico.
Con l'impugnata sentenza n. 3736/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 7 e pubblicata il 27/02/2025, il ricorso veniva respinto sul fondamentale presupposto che l'eccezione di prescrizione era priva di fondamento in quanto erano stati notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate -
Riscossione una serie di atti interruttivi e che vi era stata una sospensione dei termini prescrizionali generata dalla disciplina emergenziale COVID-19, con conseguente condannava al pagamento delle spese di lite che liquidava in € 300,00 per compensi oltre diritti ed accessori come per Legge.
Con il presente appello tale sentenza è stata impugnata dal contribuente, in quanto ritenuta erronea e non correttamente motivata, concentrandosi il gravame sul punto della contestata valutazione dei termini di prescrizione alla luce della richiamata normativa emergenziale.
Si è costituita la sola appellata ADER contribuente, ribadendo la legittimità della sentenza impugnata e chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza fissata per la trattazione, come da verbale agli atti, la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
Appare assorbente l'esame dell'unico motivo di gravame, non avendo le parti riproposto le censure e le eccezione assorbite in primo grado, relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione della normativa emergenziale da COVID 19, sostenendo parte appellante che essa “non trovava applicazione nella fattispecie in questione poiché l'art. 68 del D.L. 18/20 prevedeva la sospensione dei termini dei versamenti delle somme richieste con le cartelle di pagamento, con le ingiunzioni fiscali e con gli accertamenti esecutivi in scadenza nel periodo dall'08 Marzo 2020 al 31 Agosto 2021 nonché la proroga dei termini di decadenza e prescrizione solo per i carichi affidati all'Ente della Riscossione durante il predetto periodo e non per quelli trasmessi in epoca antecedente”.
Di converso si osserva che, dirimendo ogni dubbio al riguardo (anche ben prima della proposizione dell'odierno gravame), va, da un lato, ribadita l'interpretazione cd. “a cascata” della sospensione ex lege legata all'emergenza da Covid, anche alla luce della ormai costante interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Suprema Corte (la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima Sezione civile della
Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000).
Più analiticamente – su questo incentrandosi il merito del presente gravame - occorre così ricostruire l'articolato iter normativo in materia:
a) il “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha determinato la sospensione dei termini di versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all'Agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il
31/05/2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso;
la sospensione fino al 31/05/2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
il differimento al 31/05/2020 dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio” scadute rispettivamente il
28/02/2020 ed il 31/03/2020;
b) A seguire il “Decreto Rilancio” (DL n.34/2020) ha prorogato fino al 31/08/2020 le sospensioni disposte dal
“Decreto Cura Italia”, per cui il periodo di sospensione(08/03-31/05/2020, ovvero 85 giorni) dei termini di decadenza e prescrizione relativi all'attività di accertamento fiscale inizialmente prevista dall'articolo 67 del
D.L. 18/2020 (c.d. decreto Cura Italia) è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall'art.157 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio);
c) Successivamente il “Decreto Agosto” (D.L. n.104/2020) ha previsto il rinvio dei termini di scadenza delle misure introdotte nei precedenti decreti legge fino al 15 ottobre 2020, ulteriormente differiti al 31 dicembre
2020 dal Decreto Legge n.125/2020;
d) Il “Decreto Sostegni” ha, poi, previsto la sospensione delle cartelle esattoriali fino al 30 aprile 2021, ovvero la sospensione delle attività di riscossione delle cartelle in scadenza tra l'8 marzo 2021 ed il 30 aprile 2021;
e) Il “Decreto Sostegni bis” approvato dal Consiglio dei Ministri il 20/05/2021 ha previsto la proroga della sospensione delle notifiche fino al 30/06/2021;
f) In ultimo in sede di conversione la Legge n. 106/2021 ha prorogato tale termine al 31/08/21 con conseguente slittamento dell'attività di notifica a partire dal 1/09/21;
g) Si evidenzia per completezza che la sospensione introdotta a partire dall'8 marzo 2020 dal Decreto “Cura
Italia” in seguito prorogata sino al 31/08/2021 riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all'Agente della Riscossione, nonché
l'invio di nuove cartelle e la possibilità per l'Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Tale posizione, come anticipato, risulta definitivamente avallata dalla relativa conforme interpretazione fornita in via nomofilattica dalla Supremo Corte secondo cui la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. Così la Prima
Sezione civile della Corte di cassazione, che, con ordinanza 15 gennaio 2025, n. 960, ha ulteriormente chiarito che depone in tale direzione il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67, con l'espresso richiamo alla previsione di carattere generale prevista dall' art. 12, co. 1, del d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, co. 3, della legge n. 212 del 2000 ed a ogni altra disposizione di legge vigente).
Condivisibilmente quindi parte appellata rileva che la “sospensione” legale delle attività connesse alla notifica ed alla riscossione degli atti dell'Agente della Riscossione procede parallelamente con la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività posto che dal combinato disposto dell'art. 68, commi 1 e 2, del D.L. 18/2020 e dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, ne consegue l'applicabilità, al ricorrere dei rispettivi presupposti, non soltanto della suddetta sospensione di 478 gg. (o di 492 gg.) ma anche la proroga di cui al comma 2 dell'art. 12 D. Lgs. n. 159/2015 e tale conclusione vale con riferimento a tutti i carichi affidati ad ADER, anche se affidati prima dell'inizio del periodo di sospensione (cfr. punto 3.9.2 della citata circolare AdE n. 25/E del 2020): va qui ribadito il principio di diritto per cui la differenza tra l'istituto della sospensione e quello della proroga non determina alcuna incompatibilità tra di essi, con la conseguenza che gli effetti dell'una e dell'altra risultano essere del tutto “cumulabili”. Precisato quindi che per i carichi affidati entro il 07/03/2020, i termini nei confronti del debitore scadenti in data successiva al 31/12/2021 devono intendersi sospesi per 478 giorni (ovvero 492 giorni), ai sensi del combinato disposto dell'art. 68, comma 1 (o comma 2 bis), del D.L. n. 18/2020 e del comma 3 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015 – ne discende, quanto alla vicenda qui in esame, che alla prescrizione successiva alla notifica del 07.12.2019 dell'AVI n. 02820199008364747000 (a regime maturata il 09.12.2023), dovrà aggiungersi la sospensione di 478 giorni, di modo che alla data di notifica dell'atto impugnato nel presente giudizio (24.01.2024) alcuna prescrizione era ancora maturata essendo trascorsi soli 413 giorni.
In tal senso, ancora di recente la Suprema Corte (Cass. sent. n. 34336/2025 del 28.12.2025) - proprio in tema di intimazione di pagamento (ribadendo al riguardo che “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine” (Cass. n. 20476 del 2025)” - ha precisato, in punto di ricostruzione del quadro normativo di riferimento che “Il combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020
e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015 porta a distinguere, sul versante dei termini di prescrizione e decadenza relativamente al compimento delle attività amministrative (riscossiva compresa), tra gli atti che non avrebbero dovuto necessariamente (perché non in scadenza) e quelli che invece avrebbero dovuto essere necessariamente (perché in scadenza) notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021
(ossia: “il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” ex comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015, tenuto conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”).
9.1. La disciplina dei primi – quelli che, in quanto non in scadenza, non avrebbero dovuto essere notificati tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021 – si ricava dalla regola generale derivante dalla combinazione del comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2000 con il comma
1 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015: in ragione dell'“incipit”, l'art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020, “i termini dei [soli] versamenti” sono “sospesi” per 542 giorni, dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tuttavia, in ragione dell'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, sono corrispondentemente “sospesi” i “termini di prescrizione e decadenza” dell'attività amministrativa ed in specie, per quanto quivi di rilievo, riscossiva (peraltro, in relazione alle cartelle di pagamento, con inibizione finanche della loro emissione ex comma 3 dell'art. 12 cit.).
9.2. Ora, però, poiché giust'appunto il richiamo dell'art. 68, comma 1, d.l. n. 16 del 2020 all'art. 12 D.
Lgs. n. 159 del 2015 è integrale, esso comprende anche il suo comma 2: pertanto, gli atti della riscossione che, in quanto in scadenza, avrebbero dovuto essere notificati entro il 31 dicembre 2021 soggiacciono alla proroga al 31 dicembre 2023, corrispondente al secondo anno successivo alla scadenza della sospensione.
Infatti – a tenore del comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159 del 2015 – a venire in rilievo è la scadenza dei termini di prescrizione e decadenza degli atti amministrativi “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”: presupposto, questo, idoneo a far scattare la “proroga”, espressamente “in deroga” all'art. 3, comma 3, St. contr., “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, tenuto sempre conto che la sospensione ex comma 1 dell'art. 68 d.l. n. 18 del 2020 copre il “periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021”)”.
Donde la condivisa conclusione per cui, finalizzando il ragionamento alle ingiunzioni di pagamento, che ne occupano anche in questo grado di giudizio, si enuncia il seguente principio di diritto: - quelle non in scadenza
“entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione”, ossia: non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni;
- quelle invece in scadenza in tale periodo beneficiano della proroga biennale fino al 31 dicembre 2023 [ciò che realizza una situazione di riequilibrio rispetto alla previsione dell'art. 68, comma 4-bis, lett. d) d.l. n. 18 del 2020].
Alla luce di tali rilievi, dall'altra parte, va altresì confutata l'apodittica affermazione di parte appellante in ordine all'asserita inapplicabilità della sospensione COVID alla intimazione ex art. 50 D.P.R. 602/1973.
Deve pertanto, alla luce delle considerazioni di cui sopra, disporsi il rigetto dell'appello e, in integrale conferma della sentenza impugnata anche nel contestato capo relativo alle spese (in applicazione del genale principio di causalità-soccombenza), la reiezione in toto del ricorso di primo grado, stante la mancata maturazione dell'invocato termine decadenziale e prescrizionale.
Anche per il consolidarsi della richiamata giurisprudenza prima della proposizione del presente gravame, le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e li liquidano a carico dell'appellante ed in favore della costituita AdER nella misura di cui al dispositivo che segue, da distrarsi in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario. Nulla per le spese della Regione Campania non costituitasi.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi euro 800,00 in favore della costituita Angenzia delle entrate-riscossione con distrazione in favore del suo procuratore dichiaratosi antistatario.