TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 15/04/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2025
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.75/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cazzola, Parte_1
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Roccisano;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso;
per la convenuta come da comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
pagina 1 di 3 7.6.2001 a Fano. Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio senza nessuna condizione, stante la piena indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Si è costituita . Anche la convenuta ha chiesto la pronuncia del Controparte_1
divorzio senza nessuna condizione, stante la piena indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1945) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1957) hanno contratto matrimonio il 7.6.2001 a Fano (doc.3
[...]
del ricorrente). Dal matrimonio non sono nati figli. Con la sentenza n.329/2022, emessa il 26.4.2022, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi senza alcuna ulteriore condizione, secondo la concorde richiesta delle parti (doc.4 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dai certificati anagrafici (doc. 1 e 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito.
Le parti hanno dichiarato nei rispettivi atti di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
pertanto non vi sono altre domande su cui il Tribunale debba provvedere.
Le spese di causa vengono compensate, stante il sostanziale accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.75/2025 R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
pagina 2 di 3 INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 7.6.2001 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Fano al n.24, parte prima, anno 2001;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 15 aprile
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro, sezione prima, nelle persone dei magistrati:
Davide Storti PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Mari GIUDICE rel./est.
Dott. Lorenzo Pini GIUDICE ha pronunciato, dopo rituale delibera, la seguente
SENTENZA nella causa n.75/2025 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Cazzola, Parte_1
provvisoriamente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. Mara Roccisano;
Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M. nella persona del Procuratore della Repubblica di Pesaro dott. Marco
Mescolini;
INTERVENUTO PER LEGGE
posta in decisione all'udienza del 15.4.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti: per il ricorrente come da ricorso;
per la convenuta come da comparsa di costituzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.1.2025 ha promosso il presente Parte_1
giudizio di scioglimento del matrimonio contratto con il Controparte_1
pagina 1 di 3 7.6.2001 a Fano. Il ricorrente ha chiesto la pronuncia del divorzio senza nessuna condizione, stante la piena indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Si è costituita . Anche la convenuta ha chiesto la pronuncia del Controparte_1
divorzio senza nessuna condizione, stante la piena indipendenza economica di entrambi i coniugi.
Ciò premesso, è documentato che (nato nel 1945) e Parte_1 CP_1
(nata nel 1957) hanno contratto matrimonio il 7.6.2001 a Fano (doc.3
[...]
del ricorrente). Dal matrimonio non sono nati figli. Con la sentenza n.329/2022, emessa il 26.4.2022, il Tribunale di Pesaro ha dichiarato la separazione personale dei coniugi senza alcuna ulteriore condizione, secondo la concorde richiesta delle parti (doc.4 del ricorrente). Da allora i coniugi non si sono riconciliati, come comprovato dai certificati anagrafici (doc. 1 e 2 del ricorrente).
Pertanto sussistono i presupposti di fatto voluti dagli artt. 3 n. 2 lett. b) e 4 della legge 1.12.1970 n. 898 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, non essendovi possibilità di ricostituzione dell'unione familiare.
Per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito.
Le parti hanno dichiarato nei rispettivi atti di essere economicamente indipendenti e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente;
pertanto non vi sono altre domande su cui il Tribunale debba provvedere.
Le spese di causa vengono compensate, stante il sostanziale accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.75/2025 R.G. promossa da
; Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
; Controparte_1
CONVENUTA con l'intervento del
P.M.;
pagina 2 di 3 INTERVENUTO PER LEGGE
ogni altra istanza disattesa;
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
il 7.6.2001 a Fano, trascritto nei registri dello Stato Civile del Controparte_1
Comune di Fano al n.24, parte prima, anno 2001;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile di tale Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza quando sia passata in giudicato;
- per effetto della pronuncia di divorzio la moglie perde il cognome del marito;
- spese di causa compensate.
Così deciso nella camera di consiglio di questo Tribunale, in Pesaro il 15 aprile
2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Manuela Mari Davide Storti atto sottoscritto digitalmente pagina 3 di 3