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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 06/02/2025, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9809/2024, introdotta da
(ROMA, 02/07/1988), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SAIRA DI EUGENIO;
(NOCERA INFERIORE (SA), 11/11/1989), con il CP_1
patrocinio dell'avv. MICHELINA DE PALMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1 La figlia minore è affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni e naturali aspirazioni. La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, ove avrà la residenza anagrafica e il domicilio;
il padre la terrà presso di sé, salvo diverso accordo, nei seguenti termini:
2 a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19:00 della domenica. In caso di c.d.
“ponte”, la minore trascorrerà il ponte con il genitore con il quale trascorre il fine settimana a cui si lega il ponte;
3 durante l'anno, due settimane non consecutive, da comunicarsi almeno 40 gg. prima, una nel periodo ottobre/novembre e l'altra nel periodo febbraio/marzo;
4 durante le festività natalizie e di fine anno, alternativamente, dalla sera del 23 alla sera del 30 dicembre, quando la minore trascorrerà il Natale con il padre e, dalla mattina del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio, quando la minore trascorrerà il Capodanno con il padre;
5 festività di Pasqua, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni. Le parti si danno atto che in occasione di tale festività il padre potrà tenere presso di sé la figlia anche per un periodo più ampio coincidente con l'intero periodo di festività del suo lavoro;
ciascuno dei genitori trascorrerà le vacanze estive con la minore (coincidenti con quelle scolastiche), per 20 gg. (anche non consecutivi), in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso, eccetto il periodo dei 20 giorni sopra indicato, nei mesi di luglio e agosto la minore sarà collocata presso il padre e la madre la terrà presso di sé a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera e per due pomeriggi infrasettimanali, che saranno concordati tra le parti sempre entro il 31 maggio di ogni anno, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; ad anni alterni i genitori terranno con sé la minore il giorno del suo compleanno nei seguenti termini: dalle ore 9:00 alle ore 15:00 con un genitore e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 con l'altro Per_ genitore. sarà presa e riaccompagnata da ciascuno dei genitori nell'abitazione familiare.
La dimora coniugale di proprietà del sig. , sita in Roma, Via Prenestina n. 412, Parte_1
è assegnata alla sig.ra unitamente a quanto in essa contenuto. CP_1
Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 Per_
, l'importo di € 300,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT;
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate. Per la loro individuazione le parti faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014.
Spese legali compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9809/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/05/2018 tra (ROMA, 02/07/1988) Parte_1
e NOCERA INFERIORE (SA), 11/11/1989) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00419, Parte
2 , Serie A01, Anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 31/01/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente
Cecilia Pratesi Giudice rel.
Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9809/2024, introdotta da
(ROMA, 02/07/1988), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
SAIRA DI EUGENIO;
(NOCERA INFERIORE (SA), 11/11/1989), con il CP_1
patrocinio dell'avv. MICHELINA DE PALMA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In fatto e in diritto e chiedono al Tribunale di Parte_1 CP_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio;
riferiscono di essersi separati nell'anno 2023, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: 1 La figlia minore è affidata in maniera condivisa a entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale e assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni e naturali aspirazioni. La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre, ove avrà la residenza anagrafica e il domicilio;
il padre la terrà presso di sé, salvo diverso accordo, nei seguenti termini:
2 a fine settimana alterni dal venerdì sera alle ore 19:00 della domenica. In caso di c.d.
“ponte”, la minore trascorrerà il ponte con il genitore con il quale trascorre il fine settimana a cui si lega il ponte;
3 durante l'anno, due settimane non consecutive, da comunicarsi almeno 40 gg. prima, una nel periodo ottobre/novembre e l'altra nel periodo febbraio/marzo;
4 durante le festività natalizie e di fine anno, alternativamente, dalla sera del 23 alla sera del 30 dicembre, quando la minore trascorrerà il Natale con il padre e, dalla mattina del 30 dicembre alla sera del 6 gennaio, quando la minore trascorrerà il Capodanno con il padre;
5 festività di Pasqua, coincidenti con quelle scolastiche, ad anni alterni. Le parti si danno atto che in occasione di tale festività il padre potrà tenere presso di sé la figlia anche per un periodo più ampio coincidente con l'intero periodo di festività del suo lavoro;
ciascuno dei genitori trascorrerà le vacanze estive con la minore (coincidenti con quelle scolastiche), per 20 gg. (anche non consecutivi), in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
in ogni caso, eccetto il periodo dei 20 giorni sopra indicato, nei mesi di luglio e agosto la minore sarà collocata presso il padre e la madre la terrà presso di sé a settimane alterne dal venerdì sera alla domenica sera e per due pomeriggi infrasettimanali, che saranno concordati tra le parti sempre entro il 31 maggio di ogni anno, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; ad anni alterni i genitori terranno con sé la minore il giorno del suo compleanno nei seguenti termini: dalle ore 9:00 alle ore 15:00 con un genitore e dalle ore 15:00 alle ore 21:00 con l'altro Per_ genitore. sarà presa e riaccompagnata da ciascuno dei genitori nell'abitazione familiare.
La dimora coniugale di proprietà del sig. , sita in Roma, Via Prenestina n. 412, Parte_1
è assegnata alla sig.ra unitamente a quanto in essa contenuto. CP_1
Il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento della figlia Parte_1 CP_1 Per_
, l'importo di € 300,00 mensili, oltre adeguamento annuale ISTAT;
Le spese straordinarie relative alla figlia saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, purché previamente concordate. Per la loro individuazione le parti faranno riferimento al Protocollo d'Intesa del Tribunale di Roma del 17/12/2014.
Spese legali compensate.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 26/05/2018, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970
e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 9809/2024 R.G.A.C.:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 26/05/2018 tra (ROMA, 02/07/1988) Parte_1
e NOCERA INFERIORE (SA), 11/11/1989) trascritto CP_1
nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00419, Parte
2 , Serie A01, Anno 2018, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 31/01/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi