Ordinanza collegiale 14 maggio 2021
Sentenza 29 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza collegiale 14/05/2021, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 01267/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1267 del 2009, proposto da
C.O.G.E.S.T. Scarl, in persona del legale rappresentante pro tempore , e AD Bonan, rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Acerboni, con domicilio eletto presso il suo studio in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
contro
Comune di Eraclea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Roberto Chiaia, Roberta Brusegan e Katia Maretto, elettivamente domiciliata presso la sede dell’Avvocatura civica, in Mestre – Venezia, via Forte Marghera 191;
per l'annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. 22 dd. 5.3.2009 del Comune di Eraclea, ad oggetto indirizzo per assicurare i servizi d'igiene e sicurezza pubblica, nell'arenile di Eraclea mare per la stagione balneare 2009, per il settore SA1 non oggetto di concessione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Eraclea;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Rilevato che il Comune resistente si è costituito in giudizio originariamente rappresentato e difeso dall’Avv. Marcello Fracanzani;
che con memoria depositata in data 23 marzo 2021 parte ricorrente ha dato conto del fatto che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Padova, nella seduta di venerdì 26 gennaio 2018, ha dichiarato la cancellazione dell’avvocato prof. Marcello M. Fracanzani dall’Albo degli Avvocati di Padova a seguito dell’intervenuta nomina a Consigliere di Cassazione per meriti insigni, ex art. 106, comma 3, della Costituzione;
che con memoria depositata in data 23 aprile 2021 il Comune di Eraclea si è costituito in giudizio in persona dei nuovi difensori;
che all’esito dell’udienza straordinaria del 11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione;
che parte ricorrente, nel depositare il doc. 5, non ha prodotto il certificato di cancellazione dall’albo dell’Avv. Fracanzani, ma altro documento che non rileva nella controversia in esame;
che, pertanto, deve essere disposto che parte ricorrente produca il suddetto certificato entro il 31 luglio 2021;
che, sotto altro profilo, ai sensi dell’art. 79, comma 2, c.p.a. <<l’interruzione del processo è disciplinata dalle disposizioni del codice di procedura civile>>;
che la Corte di Cassazione ha precisato come anche la cancellazione volontaria dall’albo degli avvocati è causa di interruzione del processo, indipendentemente dal fatto che il giudice ovvero le altre parti ne abbiano avuto conoscenza, e preclude il compimento di ogni altra attività processuale (Cass., sez. IV, ord., 6 ottobre 2020, n. 21359);
che, pertanto, è applicabile anche al caso di specie l’art. 301 c.p.c.;
che ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 c.p.a. e 302 c.p.c. con la memoria di costituzione depositata in giudizio in data 23 aprile 2021 il Comune resistente risulta aver “proseguito” il giudizio a decorrere da tale momento;
che, d’altronde, in considerazione della necessità di dover rispettare i termini “a ritroso” di cui all’art. 73 c.p.a. a tutela del diritto di difesa di tutte le parti, essendo i suddetti termini nel caso di specie scaduti nel periodo in cui il giudizio era ancora “interrotto”, è necessario disporre nuova udienza pubblica per la decisione nel merito nel rispetto dei suddetti termini;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), accertata l’interruzione del processo e la prosecuzione del giudizio da parte del Comune di Eraclea in data 23 aprile 2021,
- dispone che parte ricorrente produca entro il 31 luglio 2021 il certificato di cancellazione dall’albo dell’Avv. Fracanzani;
- manda al Presidente del T.A.R. per la fissazione di nuova udienza di smaltimento nel rispetto dei termini ex art. 73 c.p.a.
La presente ordinanza sarà depositata in Segreteria e comunicata alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO