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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1219 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA RE RE Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11745/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessia Tupini
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 13 aprile 2002.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2010 con decreto di omologazione del 17 dicembre 2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, matrimonio concordatario in Roma il 13.04.2002, atto n.
00187 p.2, s. A01 anno 2002 trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Roma;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
• dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi;
• dichiarare compensate le spese legali;
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13 aprile 2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Spese compensate come da domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11745/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 13 aprile 2002 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00187, Parte 2, Serie A01, Anno
2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RE RE AR EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
AR EN Presidente
Filomena Albano Giudice
MA RE RE Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11745/2024, vertente
TRA
, Parte_1
nato a [...] il [...]
E
Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi con il patrocinio dell'avv. Alessia Tupini
-ricorrenti -
NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 Parte_2 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in Roma in data 13 aprile 2002.
Le parti riferiscono di essersi separati nell'anno 2010 con decreto di omologazione del 17 dicembre 2010 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte: • dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto, matrimonio concordatario in Roma il 13.04.2002, atto n.
00187 p.2, s. A01 anno 2002 trascritto nei registri di stato civile del
Comune di Roma;
• ordinare al Comune di Roma di annotare l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
• dare atto della già intervenuta sistemazione di ogni rapporto economico- patrimoniale tra i coniugi;
• dichiarare compensate le spese legali;
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 13 aprile 2002, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970
e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Ritenuto che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposta, valutato quanto dedotto nel ricorso, può disporsi in conformità.
Spese compensate come da domanda congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11745/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Roma in data 13 aprile 2002 tra , nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00187, Parte 2, Serie A01, Anno
2002, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c.
Roma, 18 aprile 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
MA RE RE AR EN