Ordinanza collegiale 7 giugno 2022
Ordinanza presidenziale 15 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 21 giugno 2023
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 22/12/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00223/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 223 del 2022, proposto da
NA MO, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Peria Giaconia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza della Corte d’Appello di Palermo n. 552/2021, con pedissequo provvedimento di correzione dei giorni 21-29/7/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa FF AR US e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui il Comune di Palermo è stato condannato al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre spese generali, c.p.a. e I.V.A., con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. NA MO.
Con memoria del 17 novembre 2025, parte ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto dal Comune di Palermo il pagamento della somma di € 2.692,00 ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese del giudizio, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
Alla luce di quanto riferito e richiesto da parte ricorrente, deve dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.
Per il principio della soccombenza virtuale, le spese di lite, nella misura indicata in dispositivo, devono essere poste a carico del Comune di Palermo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna il Comune di Palermo alla rifusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, liquidandole in € 380,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
BE EN, Presidente
FF AR US, Primo Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FF AR US | BE EN |
IL SEGRETARIO