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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2024, n. 3001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 3001 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. 5351/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5351/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Cascina dei Prati n. 23, rappresentato e difeso dagli avvocati Giada Simona Andriolo e
Maria Elena Giuseppina Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano,
Corso Sempione n.36, giusta procura in calce al ricorso;
e
C.F. a Desio il 18.08.1996, residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
Via Garibaldi n. 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Verdelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ceriano Laghetto (MB), Via A. Volta n. 70, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 28.11.2024 alle seguenti condizioni congiunte:
A modifica del decreto del Tribunale di Milano del 13 aprile 2022 (RG 42891/2020) il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. i minori e vengono Persona_1 Persona_2 affidati in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre anche a fini anagrafici;
2. e staranno con il padre per tre fine settimana al mese indicativamente dalle ore Per_1 Per_2
18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
staranno quindi con la madre in settimana e per un fine settimana al mese. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che le parti assumeranno in via autonoma per iscritto anche tramite messaggi;
il signor sin impegna a procurarsi in tempi Pt_1 brevi un'autovettura e sino ad allora, la signora si alternerà con il medesimo per gli CP_1 spostamenti, poi spetterà al padre andarli a prendere e riaccompagnare, fatti salvi i diversi accordi;
3. durante le vacanze natalizie (secondo il calendario scolastico e indicativamente dal 22 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio) i bambini staranno con ciascun genitore ad anni alterni.
In ogni caso il 24 dicembre lo trascorreranno con il padre e il 25 dicembre con la madre;
4. nel periodo delle vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
5. i genitori concordano che nei mesi estivi i bambini trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in base ai periodi di ferie che verranno concordati entro il 30 maggio. I genitori concordano che i bambini potranno trascorrere dei giorni di vacanza con i nonni materni/paterni;
6. i genitori passeranno entrambi del tempo con i figli e il giorno del loro Per_1 Per_2 compleanno;
7. il padre verserà alla signora la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
l'assegno unico spetterà per intero alla signora CP_1
8. i genitori si autorizzano reciprocamente a delegare persone di loro fiducia per accompagnare e ritirare i figli a/da casa dei genitori e da/a scuola;
9. prevedere che i Servizi Sociali competenti, al momento ES (luogo di residenza dei minori) proseguano per sei mesi il monitoraggio del nucleo familiare di e (nati in data Per_1 Persona_2
19 agosto 2017) e monitorino l'andamento delle visite tra il padre e i figli eventualmente coadiuvando le parti nel reperimento di accordi in deroga elle condizioni di cui precede in caso di necessità;
10. spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori tenuto conto del buon andamento dei rapporti tra le parti quale emerso dalla relazione depositata dai servizi sociali di ES in data 22 novembre 2024 e della piena capacità genitoriale riscontrata in capo alle parti. Deve di conseguenza essere confermato l'affido condiviso dei minori ai genitori con contestuale prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei servizi sociali per un periodo di 6 mesi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 14.07.2023, così provvede: CP_1
I. Prende atto dell'accordo alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che i Servizi Sociali competenti, al momento ES (luogo di residenza dei minori) proseguano per sei mesi il monitoraggio del nucleo familiare di e (nati in data Per_1 Persona_2
19 agosto 2017) e monitorino l'andamento delle visite tra il padre e i figli eventualmente coadiuvando le parti nel reperimento di accordi in deroga elle condizioni di cui precede in caso di necessità;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28 novembre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5351/2023 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Milano, Via Cascina dei Prati n. 23, rappresentato e difeso dagli avvocati Giada Simona Andriolo e
Maria Elena Giuseppina Pagani ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano,
Corso Sempione n.36, giusta procura in calce al ricorso;
e
C.F. a Desio il 18.08.1996, residente in [...], CP_1 CodiceFiscale_2
Via Garibaldi n. 16, rappresentata e difesa dall'avvocato Eleonora Verdelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Ceriano Laghetto (MB), Via A. Volta n. 70, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Le parti hanno concluso all'udienza del 28.11.2024 alle seguenti condizioni congiunte:
A modifica del decreto del Tribunale di Milano del 13 aprile 2022 (RG 42891/2020) il Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni:
1. i minori e vengono Persona_1 Persona_2 affidati in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre anche a fini anagrafici;
2. e staranno con il padre per tre fine settimana al mese indicativamente dalle ore Per_1 Per_2
18.00 del venerdì alle ore 20.00 della domenica;
staranno quindi con la madre in settimana e per un fine settimana al mese. Sono sempre fatti salvi i diversi accordi che le parti assumeranno in via autonoma per iscritto anche tramite messaggi;
il signor sin impegna a procurarsi in tempi Pt_1 brevi un'autovettura e sino ad allora, la signora si alternerà con il medesimo per gli CP_1 spostamenti, poi spetterà al padre andarli a prendere e riaccompagnare, fatti salvi i diversi accordi;
3. durante le vacanze natalizie (secondo il calendario scolastico e indicativamente dal 22 al 30 dicembre e dal 30 dicembre al 6 gennaio) i bambini staranno con ciascun genitore ad anni alterni.
In ogni caso il 24 dicembre lo trascorreranno con il padre e il 25 dicembre con la madre;
4. nel periodo delle vacanze di Pasqua i bambini trascorreranno l'intero periodo delle vacanze scolastiche pasquali con ciascun genitore ad anni alterni;
5. i genitori concordano che nei mesi estivi i bambini trascorreranno due settimane anche non consecutive con ciascun genitore in base ai periodi di ferie che verranno concordati entro il 30 maggio. I genitori concordano che i bambini potranno trascorrere dei giorni di vacanza con i nonni materni/paterni;
6. i genitori passeranno entrambi del tempo con i figli e il giorno del loro Per_1 Per_2 compleanno;
7. il padre verserà alla signora la somma mensile di € 300,00 rivalutabile annualmente CP_1 secondo gli indici Istat, a titolo di contributo al mantenimento dei minori, entro il giorno 15 del mese oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Milano mediante bonifico bancario alle coordinate già note;
l'assegno unico spetterà per intero alla signora CP_1
8. i genitori si autorizzano reciprocamente a delegare persone di loro fiducia per accompagnare e ritirare i figli a/da casa dei genitori e da/a scuola;
9. prevedere che i Servizi Sociali competenti, al momento ES (luogo di residenza dei minori) proseguano per sei mesi il monitoraggio del nucleo familiare di e (nati in data Per_1 Persona_2
19 agosto 2017) e monitorino l'andamento delle visite tra il padre e i figli eventualmente coadiuvando le parti nel reperimento di accordi in deroga elle condizioni di cui precede in caso di necessità;
10. spese legali compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda è fondata.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori tenuto conto del buon andamento dei rapporti tra le parti quale emerso dalla relazione depositata dai servizi sociali di ES in data 22 novembre 2024 e della piena capacità genitoriale riscontrata in capo alle parti. Deve di conseguenza essere confermato l'affido condiviso dei minori ai genitori con contestuale prosecuzione dell'attività di monitoraggio da parte dei servizi sociali per un periodo di 6 mesi.
II. Le spese del giudizio, considerata la condotta processuale delle parti e l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 di con ricorso depositato in data 14.07.2023, così provvede: CP_1
I. Prende atto dell'accordo alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che i Servizi Sociali competenti, al momento ES (luogo di residenza dei minori) proseguano per sei mesi il monitoraggio del nucleo familiare di e (nati in data Per_1 Persona_2
19 agosto 2017) e monitorino l'andamento delle visite tra il padre e i figli eventualmente coadiuvando le parti nel reperimento di accordi in deroga elle condizioni di cui precede in caso di necessità;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 28 novembre 2024
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi