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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/09/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott. Rosa Maria Rella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 7250/2025 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dr.ssa Patrizia de Lillo, Dr. Angelo Pietro Piteo e Dr.ssa Raffaela Conti ) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato l' 8.7.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità in CP_1 misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 6.2.2025.
Precisava la ricorrente che a seguito della citata domanda amministrativa, era stata sottoposta a visita, in cui era stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 50%.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido in misura almeno pari al 74% ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della CP_1 domanda per insussistenza del requisito reddituale, avendo dichiarato nell'anno di imposta 2024 un reddito imponibile superiore al limite stabilito per legge per il riconoscimento della prestazione in parola e l'infondatezza della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione cartolare, acquisite brevi note di trattazione delle parti la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perchè inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Requisiti socio- economici per il riconoscimento delle prestazioni de qua sono in primis l'età
e la totale inabilità lavorativa , per la pensione o, per l'assegno di invalidità civile, nella misura pari o superiore al 74%.
Occorre aggiungere che altro indefettibile requisito costitutivo, la cui mancanza determina la carenza di interesse ad agire in fase di ATPO, è il mancato superamento del limite reddituale legislativamente previsto e annualmente aggiornato.
Nella fattispecie l'assenza del requisito economico correlato alla prestazione conseguente CP_ all'accertamento sanitario richiesto, risulta provato documentalmente sia dall' resistente
(cfr prospetto di liquidazione del mod 730 depositato nel 2025 e relativo al periodo d'imposta CP_ 2024 depositato in atti dall' da cui si evince un reddito imponibile della ricorrente di €
8.930,00 da solo superiore al limite fissato ex lege per tale anno pari ad € 5.725,46) sia dalla stessa attestazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate alla medesima ricorrente ( cfr all 5 del fascicolo di parte ricorrente).
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, il procedimento deve essere dichiarato inammissibile senza prosecuzione del presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Tanto secondo il consolidato orientamento delle SSUU le quali hanno sancito: “Se è vero che l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso, e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”(
Cass SSUU n. 12903/2021).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. le spese di giudizio devono essere integralmente compensate
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- revoca la nomina del CTU;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 26.9.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Foggia- Sezione Lavoro in persona del Giudice, dott. Rosa Maria Rella, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 26.9.2025, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n 7250/2025 R.G. Lavoro, promossa da
rappresentata e difesa dall' Avv Giovanni Russo Parte_1
RICORRENTE contro
rappresentato e difeso dai funzionari Controparte_1 dell' ( Dr.ssa Patrizia de Lillo, Dr. Angelo Pietro Piteo e Dr.ssa Raffaela Conti ) CP_1
RESISTENTE
Oggetto: assegno d'invalidità civile
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 445 bis c.p.c. depositato l' 8.7.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, ha convenuto in giudizio l' chiedendo che, fosse accertato il proprio stato di invalidità in CP_1 misura pari o superiore al 74% ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione a seguito del rigetto dell'istanza amministrativa del 6.2.2025.
Precisava la ricorrente che a seguito della citata domanda amministrativa, era stata sottoposta a visita, in cui era stata riconosciuta un'invalidità nella misura del 50%.
Avverso tale diniego era stato introdotto il presente giudizio insistendo per il riconoscimento dello status di invalido in misura almeno pari al 74% ai fini del riconoscimento della conseguente prestazione, ricorrendone i requisiti.
L' , costituendosi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità della CP_1 domanda per insussistenza del requisito reddituale, avendo dichiarato nell'anno di imposta 2024 un reddito imponibile superiore al limite stabilito per legge per il riconoscimento della prestazione in parola e l'infondatezza della domanda. Acquisita la documentazione prodotta, all'odierna udienza, tenuta con trattazione cartolare ex art 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del provvedimento disponente la trattazione cartolare, acquisite brevi note di trattazione delle parti la causa è stata decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va rigettato perchè inammissibile.
L'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98, come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue:
«1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, e all'articolo 195.
2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono:
«6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Come si vede, il legislatore ha delineato un meccanismo giudiziale per l'accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile, che, ove l'esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all'istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l'espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante un procedimento speciale ad hoc.
La pensione d'invalidità civile prevista dalla legge n. 118/1971 è una prestazione a carattere assistenziale riconosciuta in presenza di determinate condizioni reddituali ai soggetti di età compresa tra i 18 e 67 anni che risultino affetti da minorazioni congenite o acquisite che determinino la totale inabilità lavorativa.
L'assegno, invece, previsto sempre dalla stessa legge, spetta con gli stessi requisiti anagrafici, in presenza di un'invalidità accertata in misura pari o superiore al 74% e di un reddito dichiarato notevolmente più basso.
Requisiti socio- economici per il riconoscimento delle prestazioni de qua sono in primis l'età
e la totale inabilità lavorativa , per la pensione o, per l'assegno di invalidità civile, nella misura pari o superiore al 74%.
Occorre aggiungere che altro indefettibile requisito costitutivo, la cui mancanza determina la carenza di interesse ad agire in fase di ATPO, è il mancato superamento del limite reddituale legislativamente previsto e annualmente aggiornato.
Nella fattispecie l'assenza del requisito economico correlato alla prestazione conseguente CP_ all'accertamento sanitario richiesto, risulta provato documentalmente sia dall' resistente
(cfr prospetto di liquidazione del mod 730 depositato nel 2025 e relativo al periodo d'imposta CP_ 2024 depositato in atti dall' da cui si evince un reddito imponibile della ricorrente di €
8.930,00 da solo superiore al limite fissato ex lege per tale anno pari ad € 5.725,46) sia dalla stessa attestazione reddituale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate alla medesima ricorrente ( cfr all 5 del fascicolo di parte ricorrente).
L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
Essendo venuto meno l'interesse ad agire della parte ricorrente alla luce delle argomentazioni innanzi enunciate, il procedimento deve essere dichiarato inammissibile senza prosecuzione del presente procedimento con il giuramento del CTU, la cui nomina deve essere revocata.
Tanto secondo il consolidato orientamento delle SSUU le quali hanno sancito: “Se è vero che l'ambito della cognizione del giudice dell'a.t.p.o. è limitato all'accertamento del solo requisito sanitario, è altrettanto vero che tale procedimento ha ad oggetto un accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie, strumentale e preordinato all'adozione del provvedimento amministrativo dell'ente previdenziale di attribuzione di una prestazione, previdenziale o assistenziale, che dev'essere indicata nel ricorso, e che, agli effetti dell'ammissibilità dell'a.t.p.o., il giudice adito ha il potere-dovere di accertare sommariamente, oltre ai presupposti processuali, la sussistenza dell'interesse ad agire, da valutarsi in stretta correlazione con l'utilità dell'accertamento medico richiesto rispetto al riconoscimento del diritto soggettivo sostanziale di cui l'istante si affermi titolare, utilità che potrebbe difettare ove siano manifestamente carenti, con valutazione prima facie, altri presupposti della prestazione previdenziale o assistenziale in vista della quale il ricorrente domanda l'accertamento tecnico”(
Cass SSUU n. 12903/2021).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Stante la dichiarazione ex art 152 disp att c.p.c. le spese di giudizio devono essere integralmente compensate
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara inammissibile la domanda;
- revoca la nomina del CTU;
- compensa le spese di lite.
Foggia, 26.9.2025
Il Giudice
Rosa Maria Rella