Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00469/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00806/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 806 del 2025, proposto dalla sig.ra MM UD, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppa Elvezio, Salvatore Giannattasio e Andrea Giannattasio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Ordinario di Cagliari - Sezione Lavoro n. 239/2025 del 5.2.2025 (giudizio R.G. n. 1820/2024), divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Cagliari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. CA RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con sentenza del 5.2.2025 n. 239 il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda proposta dall’odierna ricorrente per il riconoscimento del proprio diritto al riconoscimento e pagamento della “Retribuzione professionale docente” prevista dall’art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15 marzo 2001, relativamente ad incarichi di supplenza espletati negli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle le relative somme, per l’importo totale di euro 3.369,78, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché rifusione delle spese di lite liquidate in euro 1.030,00 oltre agli accessori di legge (con distrazione in favore dei difensori antistatari);
- la citata sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 26 marzo 2025 ed è passata in giudicato per mancata impugnazione;
- risulta inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669;
- con il ricorso in esame la ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza della sopra citata sentenza, la condanna dell’Amministrazione al pagamento di quanto in essa indicato e la nomina di un Commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti, nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- l’Amministrazione intimata si è limitata a costituirsi con memoria di stile e all’odierna camera di consiglio la difesa erariale non ha fornito utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto:
- che il ricorso sia fondato e che, pertanto, l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione dell’adempimento in via sostitutiva debba essere accolta;
- che, ai fini dell’esecuzione dell’incarico, possa essere nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, al quale appare congruo assegnare il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del predetto giudicato, previa verifica del perdurante inadempimento;
- che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta ;
- che la nomina sin d’ora del Commissario ad acta , escludendo la configurabilità di “violazioni o inosservanze successive” da parte dell’Amministrazione, consenta al Collegio di soprassedere sulla domanda di condanna del Ministero al pagamento di un’ulteriore somma di danaro ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;
- che le spese del presente giudizio debbano essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura liquidata in dispositivo, che tiene conto della serialità della causa, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda) accoglie il ricorso in epigrafe descritto e, per l’effetto, nomina quale commissario ad acta per l’ottemperanza in via sostitutiva della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari - Sezione lavoro n. 239 del 5.2.2025 il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, con facoltà di delega, assegnando per l’adempimento il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione.
Nessun compenso sarà dovuto per l’attività commissariale.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IT AR, Presidente
CA RO, Consigliere, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RO | IT AR |
IL SEGRETARIO