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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/12/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1040/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione dell' CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUCO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 CP_ ritenuta infondata l'eccezione dell' di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. essendo ormai decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1040/2025 Vertente tra
(C.F. = Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Vicenza, 63, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Buco e Federico Cianca, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per delega allegata al ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Matteotti, 29, presso l'Avvocatura dell , rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Silvana Mostacchini e dall'Avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2025 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “che il Giudice del lavoro e della previdenza di Viterbo voglia, in accoglimento del presente ricorso: - in via cautelare ed urgente, sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento opposto di revoca definitiva della prestazione pensionistica collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis, d.l. 217/2008 conv. con legge n. 14/2009), nonché di indebito previdenziale per un importo netto di euro 19.419,74; - nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria fatta valere dall' relativa al presunto indebito previdenziale opposto è nulla e/o CP_1 illegittima in fatto e in diritto per i motivi in precedenza esposti in narrativa e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia dei provvedimenti di sospensione e di revoca della prestazione previdenziale impugnati e di indebito previdenziale (del 24 giugno 2021 e del 20 ottobre 2021) nonché di ogni altro provvedimento conseguente o comunque collegato con gli stessi;
- per l'effetto, ordinare all'Ente la restituzione delle somme oggetto dell'illegittimo indebito previdenziale nel frattempo trattenute e incassate dall' per un importo di euro 17.865,69 salvo errori e/o omissioni, o per il diverso importo Controparte_3 accertando in giudizio, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condannare infine l'Ente convenuto alla rifusione delle spese di causa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. e chiedendo nel merito la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, con note ex art. 127 ter c.p.c., si associava alla richiesta di cessazione della CP_ materia del contendere, chiedendo la condanna dell' alla refusione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l' documentato CP_2
l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di accertamento e ripetizione dell'indebito previdenziale oggetto del presente giudizio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della CP_ soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell' che ha riconosciuto l'errore causato da “un bug procedurale” nell'accertamento dei redditi già comunicati dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate, provvedendo all'annullamento in autotutela dell'indebito solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1040/2025 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto della costituzione dell' CP_1 preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUCO STEFANIA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di CP_1 CP_ ritenuta infondata l'eccezione dell' di improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. essendo ormai decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 11/12/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1040/2025 Vertente tra
(C.F. = Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Vicenza, 63, presso lo studio degli Avv.ti Stefania Buco e Federico Cianca, che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per delega allegata al ricorso introduttivo telematico RICORRENTE
E
Controparte_2 in persona del presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Matteotti, 29, presso l'Avvocatura dell , rappresentato e CP_2 difeso dall'Avv. Silvana Mostacchini e dall'Avv. Angelo Bellaroba per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE
CONCLUSIONI I procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.7.2025 adiva questo Tribunale in funzione di Parte_1
Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “che il Giudice del lavoro e della previdenza di Viterbo voglia, in accoglimento del presente ricorso: - in via cautelare ed urgente, sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento opposto di revoca definitiva della prestazione pensionistica collegata ai redditi degli anni 2017 e 2018 (ai sensi dell'art. 35, comma 10/bis, d.l. 217/2008 conv. con legge n. 14/2009), nonché di indebito previdenziale per un importo netto di euro 19.419,74; - nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria fatta valere dall' relativa al presunto indebito previdenziale opposto è nulla e/o CP_1 illegittima in fatto e in diritto per i motivi in precedenza esposti in narrativa e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia dei provvedimenti di sospensione e di revoca della prestazione previdenziale impugnati e di indebito previdenziale (del 24 giugno 2021 e del 20 ottobre 2021) nonché di ogni altro provvedimento conseguente o comunque collegato con gli stessi;
- per l'effetto, ordinare all'Ente la restituzione delle somme oggetto dell'illegittimo indebito previdenziale nel frattempo trattenute e incassate dall' per un importo di euro 17.865,69 salvo errori e/o omissioni, o per il diverso importo Controparte_3 accertando in giudizio, maggiorate di interessi e rivalutazione come per legge;
- con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
- condannare infine l'Ente convenuto alla rifusione delle spese di causa, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.”. CP_ Si costituiva in giudizio l' eccependo, in via pregiudiziale, l'improcedibilità della domanda ex art. 443 c.p.c. e chiedendo nel merito la cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente, con note ex art. 127 ter c.p.c., si associava alla richiesta di cessazione della CP_ materia del contendere, chiedendo la condanna dell' alla refusione delle spese di lite in forza del principio della soccombenza virtuale. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo l' documentato CP_2
l'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento di accertamento e ripetizione dell'indebito previdenziale oggetto del presente giudizio. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono il principio della CP_ soccombenza virtuale e vanno pertanto poste a carico dell' che ha riconosciuto l'errore causato da “un bug procedurale” nell'accertamento dei redditi già comunicati dalla ricorrente all'Agenzia delle Entrate, provvedendo all'annullamento in autotutela dell'indebito solo successivamente alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento in favore dei procuratori antistatari della parte ricorrente CP_1 delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.300,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Michela Mignucci