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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/10/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Sent. N.
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Pasquale Cristiano Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
Consigliere rel.dr. Rosa Larocca
Ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 209 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 '
EL IN (C.F. C.F. 2 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro, alla Piazza IV Novembre, n. 3, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via IV Novembre
C.F. 3 ), in virtù di procura n. 144, rappresentato e difeso dall'avv. Arabia Ippolito (C.F. in Roma, rep. N. 78152, del 5/8/2009 e con il generale alle liti a rogito notaio Persona 1 medesimo difensore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. in Potenza, Via
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2022, pubblicata il 03/05/2022, emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Valeria Palmisano, nel procedimento R.G. n. 1523/2015.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza - Sezione Lavoro e Previdenza - in accoglimento del presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
a) ritenere e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno appellante;
b) per l'effetto, condannare I Controparte 1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle seguenti prestazioni:
costituire e liquidare, per la lesione della integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale, il danno biologico nella misura del 12%, od in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo C.T.U., a far data dal 19.12.2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo;
c) condannare l'CP_1 in persona del Presidente in carica pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Chiede che l'On.le Corte d'Appello voglia:
fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente ed il resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge con l'avvertenza che in mancanza si procederà in sua contumacia;
ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado con i testi ivi indicati nel ricorso introduttivo;
ammettere la produzione di parte versata in primo grado, unitamente a quella resasi necessaria a seguito dell'aggravamento progressivo della tecnopatia denunciata;
,disporre, all'esito, la CTU medico-legale sulla persona del sig. Parte 1 , per i motivi decritti nel ricorso introduttivo, nominando, per l'eventualità, sin d'ora, quale C.T.P., il dott. [...]
Per_2 con studio in Maratea (Pz), alla via S. Elia, n. 26; '
ordinare all'CP 1 di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente [...]”;
Per l'appellato: "Piaccia alla Corte di Appello adita, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato. Spese come per legge. In via istruttoria si nomina consulente il dott.
[...]
Persona 3 della Direzione Regionale della Basilicata, Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, Potenza".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 3/11/2022, Parte 1 , in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiararsi la natura professionale della patologia lamentata dallo stesso, e per l'effetto, la condanna dell'CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione del danno biologico nella misura del 12% od in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellante, con domanda presentata il 19/12/2013 alla sede CP 1 di Lagonegro, chiedeva riconoscersi la malattia professionale e il conseguente riconoscimento del danno biologico. L'ufficio CP 1 competente rigettava la domanda, assumendo che gli accertamenti effettuati escludevano l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui lo stesso era sottoposto e la malattia denunciata. Pronuncia confermata poi in sede di opposizione con comunicazione del 07.05.2015.
Sulla base della reiezione della domanda, in data 31.07.2015, l'appellante depositava ricorso presso il
Tribunale di Lagonegro - Sez. Lavoro, per il riconoscimento della malattia professionale e alla causa veniva attribuito l'R.G. n. 1523/2015.
In data 10.05.2016, si costituiva l'CP 1 a mezzo del suo procuratore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In data 3.05.2022, il G.L. decideva la causa con la sentenza n. 178/2022, con la quale, definitivamente pronunciando sulla domanda, rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di lite.
La sentenza veniva appellata presso la Corte di Appello di Potenza, con ricorso depositato in data
03/11/2022, ricorso con il quale parte appellante chiedeva annullarsi la sentenza di primo grado per:
1. vizio della motivazione. Contraddittorietà dell'iter logico posto alla base della sentenza impugnata;
2. motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al nesso di causalità;
3. erronea valutazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 7 dicembre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria di comparsa e costituzione depositata in data 01/12/2023, si costituiva in giudizio l'CP 1 che chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato, spese come per legge.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, stante l'elevato carico di ruolo, con provvedimento del 04.09.2025 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnato alle parti termine perentorio fino al
18/09/2025 per il deposito di note. Le parti provvedevano, quanto all'appellante Pt 1, con note del
17/09/2025, e quanto all'CP 1 con note del 15/09/2025, nelle quali si riportavano al contenuto dei propri atti di causa, chiedendo l'accoglimento delle rispettive ragioni.
All'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, e per l'effetto, va rigettato, per le motivazioni che di seguito si riportano.
L'appellante aveva avanzato, in data 19/12/2013, domanda amministrativa all' CP 1 di Lagonegro volta al riconoscimento della malattia professionale e al conseguente danno biologico. A seguito di diniego da parte dell' CP 1, l'appellante aveva successivamente instaurato giudizio per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per chiedere al giudice di prime cure che venisse dichiarato il diritto alla corresponsione della prestazione richiesta. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 178/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, pronunciamento con il quale la domanda attorea veniva definitivamente rigettata.
Secondo quest'ultimo, infatti, parte ricorrente aveva indicato, nell'ambito dell'esposizione dei fatti, in modo del tutto generico, l'attività svolta e tale deficit assertivo neppure risultava colmato con l'articolazione delle circostanze su cui era stata richiesta la prova, posto che queste ultime si erano risolte in generici riferimenti all'attività di trasporto e sollevamento delle salme, senza specificare entità, quantità e circostanze che avevano determinato il fattore rischio. Tanto aveva determinato il rigetto delle richieste istruttorie. Aggiungeva il primo giudice che il ricorrente non aveva neppure allegato la visura camerale dell'attività svolta dalla società dalla quale potesse evincersi il dies a quo dell'eventuale esposizione, non aveva allegato che non ci fossero altri addetti allo svolgimento di tale attività ed ogni altro fattore utile alla valutazione.
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva appello in data 03/11/2022.
Tanto premesso, va detto che l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, a mezzo prova per testi e della C.T.U. medico-legale.
A questo proposito, è necessario evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio, laddove concessa, non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori a loro volta già acquisiti (perché prodotti dalla parte)
(Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2017, n. 5704); e ciò, si badi bene, vale anche nel caso di malattie professionali tabellate. Per queste, infatti, è presunto solo il nesso di causalità tra una determinata esposizione e la malattia e, dunque, il lavoratore non è tenuto alla prova rispetto ad esso ma è comunque tenuto a provare di essere stato sottoposto a quella determinata esposizione e di essere affetto da quella determinata malattia. Al contrario, nel caso di malattia professionale non tabellata, come nel caso che ci occupa, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia che delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, ma anche del nesso di causa fra questa e la tecnopatia (Cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 87; Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2003, n. 8468; Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10042; Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2006, n. 14308). Ed ecco allora che prove testimoniali, mansione svolta e documentazione varia (quale ad esempio la cartella sanitaria e di rischio indicante un elenco dei rischi ai quali il lavoratore sarebbe stato esposto senza specificarne l'entità) vengono addotte a sostegno di un "parere solidale" del Consulente tecnico che "presume" un ruolo concausale della esposizione professionale del ricorrente nella eziopatogenesi della pretesa malattia professionale.
Quanto alla malattia, questa potrebbe a limite costituire oggetto di prova testimoniale solo nei suoi aspetti sintomatici esterni: la sua esistenza e il suo grado invalidante, oltre che essere documentata da certificazione medica di parte (nel nostro caso limitata ad un unico e finalistico accertamento tecnico da parte del C.T.P., dott. Persona 2 ), deve essere confermata dalla esistenza di una storia clinica connotata da visite, accertamenti e terapie ripetute nel tempo. L'accertamento del nesso causale ha una componente valutativa che non può essere affidata alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili, dei testi ("Tale nesso, costituendo oggetto di una valutazione tecnica, non può essere affidato alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili dei testi" - Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 2002, n. 12629; e l'onere della "
prova del nesso causale, rimesso al lavoratore, non può essere affidato alle opinioni soggettive dei testi ..."
Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 2015, n. 20416. Così come, in altre pronunce, "superflua" è considerata quella prova testimoniale articolata in termini generici e lacunosi - Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 2023, n.
23880).
La valutazione presuppone l'avvenuto accertamento dei due termini, ovvero le modalità lavorative e la malattia, tra cui si deve accertare se esista oppure no un nesso di derivazione causale. L'onere probatorio cui è soggetto il lavoratore ricorrente è, dunque, quello di illustrare la modalità lavorativa, indicare il presumibile fattore causale, offrire la disponibilità della necessaria documentazione clinica e sollecitare l'indagine peritale sul nesso causale (Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6302). Indagine peritale che potrà sì ricorrere alla "presunzione semplice", ma solo quando tale presunzione si connoti di elementi "gravi, precisi e concordanti", che devono contraddistinguersi come gravi quando non lasciano spazio al dubbio, precisi nei particolari tecnici e concordanti tra loro. L'efficienza causale, dunque, va valutata non in astratto, in relazione ad un ipotetico lavoratore medio, ma in concreto, in relazione alle condizioni lavorative e fisiche individuali del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale (Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2003, n. 11663).
Tanto premesso, deve concordarsi con il primo giudice in ordine al fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sconti, innanzitutto, un evidente difetto allegatorio nella parte in cui l' Pt 1 si è limitato ad affermare di avere svolto, sin dal 1992, l'attività di necroforo in qualità di lavoratore autonomo,
a descrivere le mansioni in termini di addetto alla composizione ad al trasporto di salme, nonché, di addetto alla piccola edilizia cimiteriale, concludendo nel senso che, in conseguenza di tale attività, aveva contratto la malattia professionale "stenosi foraminale dx da ernia discale L5-S1.
Nessuna traccia circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, circa le ore lavorate, circa il numero di salme composte, circa l'essere stato da solo o coadiuvato da altri nello svolgimento della prestazione, resa peraltro in forma autonoma e, quindi, non sotto l'egida stringente di un datore di lavoro e con possibilità di autogestione della stessa. Nulla è stato possibile evincere dal ricorso introduttivo anche rispetto alle modalità di svolgimento della piccola edilizia cimiteriale, per poterne valutare l'incidenza e/o la prevalenza rispetto all'altra, con la conseguenza che, ove il primo giudice avesse dato corso, sulla base di tali presupposti di fatto, ad una consulenza tecnica, quest'ultima si sarebbe inevitabilmente caratterizzata per una non consentita funzione esplorativa. Altrettanto deve dirsi in ordine alle prove testimoniali richieste, non potendo queste ultime non scontare il difetto allegativo di origine insito nel ricorso introduttivo e non potendo il giudice provvedere di ufficio ad implementare i capitoli di prova sulla base di circostanze giammai portate alla sua attenzione nella descrizione in fatto.
Sulla scorta di tutto quanto sopra esplicitato, deve ravvisarsi un difetto di allegazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non implementabile in grado di appello, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di gravata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, sussistendo in atti una valida dichiarazione ex art. 152
disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 209 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Parte 1 nei confronti di CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano
Cron. N.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
dr. Pasquale Cristiano Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere
Consigliere rel.dr. Rosa Larocca
Ha pronunziato, all'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 209 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: C.F. 1 rappresentato e difeso dall'avv. Parte 1 '
EL IN (C.F. C.F. 2 ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Lagonegro, alla Piazza IV Novembre, n. 3, come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Controparte 1 (C.F. P.IVA 1 ), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, alla via IV Novembre
C.F. 3 ), in virtù di procura n. 144, rappresentato e difeso dall'avv. Arabia Ippolito (C.F. in Roma, rep. N. 78152, del 5/8/2009 e con il generale alle liti a rogito notaio Persona 1 medesimo difensore elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale I.N.A.I.L. in Potenza, Via
Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 178/2022, pubblicata il 03/05/2022, emessa dal Giudice del
Lavoro del Tribunale di Lagonegro, dott.ssa Valeria Palmisano, nel procedimento R.G. n. 1523/2015.
CONCLUSIONI Per l'appellante: "Voglia l'adita Corte di Appello di Potenza - Sezione Lavoro e Previdenza - in accoglimento del presente ricorso ed in riforma della sentenza impugnata, così provvedere:
a) ritenere e dichiarare la natura professionale della patologia lamentata dall'odierno appellante;
b) per l'effetto, condannare I Controparte 1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle seguenti prestazioni:
costituire e liquidare, per la lesione della integrità psico-fisica conseguente alla malattia professionale, il danno biologico nella misura del 12%, od in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, a mezzo C.T.U., a far data dal 19.12.2013, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991, n. 412, dalla data della manifestazione all'effettivo soddisfo;
c) condannare l'CP_1 in persona del Presidente in carica pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
Chiede che l'On.le Corte d'Appello voglia:
fissare con decreto l'udienza di discussione della causa, invitando le parti a comparire personalmente ed il resistente a costituirsi nei modi e nei termini di legge con l'avvertenza che in mancanza si procederà in sua contumacia;
ammettere le richieste istruttorie formulate in primo grado con i testi ivi indicati nel ricorso introduttivo;
ammettere la produzione di parte versata in primo grado, unitamente a quella resasi necessaria a seguito dell'aggravamento progressivo della tecnopatia denunciata;
,disporre, all'esito, la CTU medico-legale sulla persona del sig. Parte 1 , per i motivi decritti nel ricorso introduttivo, nominando, per l'eventualità, sin d'ora, quale C.T.P., il dott. [...]
Per_2 con studio in Maratea (Pz), alla via S. Elia, n. 26; '
ordinare all'CP 1 di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente [...]”;
Per l'appellato: "Piaccia alla Corte di Appello adita, rigettare il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato. Spese come per legge. In via istruttoria si nomina consulente il dott.
[...]
Persona 3 della Direzione Regionale della Basilicata, Rampa Pascoli, Ang. Via Rossini, Potenza".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato in data 3/11/2022, Parte 1 , in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza impugnata, chiedeva dichiararsi la natura professionale della patologia lamentata dallo stesso, e per l'effetto, la condanna dell'CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione del danno biologico nella misura del 12% od in quella maggiore o minore da accertarsi in corso di causa a mezzo CTU, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
L'appellante, con domanda presentata il 19/12/2013 alla sede CP 1 di Lagonegro, chiedeva riconoscersi la malattia professionale e il conseguente riconoscimento del danno biologico. L'ufficio CP 1 competente rigettava la domanda, assumendo che gli accertamenti effettuati escludevano l'esistenza di un nesso causale tra il rischio lavorativo cui lo stesso era sottoposto e la malattia denunciata. Pronuncia confermata poi in sede di opposizione con comunicazione del 07.05.2015.
Sulla base della reiezione della domanda, in data 31.07.2015, l'appellante depositava ricorso presso il
Tribunale di Lagonegro - Sez. Lavoro, per il riconoscimento della malattia professionale e alla causa veniva attribuito l'R.G. n. 1523/2015.
In data 10.05.2016, si costituiva l'CP 1 a mezzo del suo procuratore, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato. In data 3.05.2022, il G.L. decideva la causa con la sentenza n. 178/2022, con la quale, definitivamente pronunciando sulla domanda, rigettava il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di lite.
La sentenza veniva appellata presso la Corte di Appello di Potenza, con ricorso depositato in data
03/11/2022, ricorso con il quale parte appellante chiedeva annullarsi la sentenza di primo grado per:
1. vizio della motivazione. Contraddittorietà dell'iter logico posto alla base della sentenza impugnata;
2. motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al nesso di causalità;
3. erronea valutazione in ordine alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 7 dicembre 2023.
A seguito della rituale notifica del ricorso d'appello, con memoria di comparsa e costituzione depositata in data 01/12/2023, si costituiva in giudizio l'CP 1 che chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, infondato, spese come per legge.
Dopo alcuni rinvii d'ufficio, stante l'elevato carico di ruolo, con provvedimento del 04.09.2025 veniva disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e assegnato alle parti termine perentorio fino al
18/09/2025 per il deposito di note. Le parti provvedevano, quanto all'appellante Pt 1, con note del
17/09/2025, e quanto all'CP 1 con note del 15/09/2025, nelle quali si riportavano al contenuto dei propri atti di causa, chiedendo l'accoglimento delle rispettive ragioni.
All'esito della camera di consiglio del 25 settembre 2025, svoltasi nelle forme previste dall'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile, e per l'effetto, va rigettato, per le motivazioni che di seguito si riportano.
L'appellante aveva avanzato, in data 19/12/2013, domanda amministrativa all' CP 1 di Lagonegro volta al riconoscimento della malattia professionale e al conseguente danno biologico. A seguito di diniego da parte dell' CP 1, l'appellante aveva successivamente instaurato giudizio per accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., per chiedere al giudice di prime cure che venisse dichiarato il diritto alla corresponsione della prestazione richiesta. Il giudizio si concludeva con la sentenza n. 178/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Lagonegro, pronunciamento con il quale la domanda attorea veniva definitivamente rigettata.
Secondo quest'ultimo, infatti, parte ricorrente aveva indicato, nell'ambito dell'esposizione dei fatti, in modo del tutto generico, l'attività svolta e tale deficit assertivo neppure risultava colmato con l'articolazione delle circostanze su cui era stata richiesta la prova, posto che queste ultime si erano risolte in generici riferimenti all'attività di trasporto e sollevamento delle salme, senza specificare entità, quantità e circostanze che avevano determinato il fattore rischio. Tanto aveva determinato il rigetto delle richieste istruttorie. Aggiungeva il primo giudice che il ricorrente non aveva neppure allegato la visura camerale dell'attività svolta dalla società dalla quale potesse evincersi il dies a quo dell'eventuale esposizione, non aveva allegato che non ci fossero altri addetti allo svolgimento di tale attività ed ogni altro fattore utile alla valutazione.
Avverso tale sentenza, il ricorrente proponeva appello in data 03/11/2022.
Tanto premesso, va detto che l'appellante si duole della mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado, a mezzo prova per testi e della C.T.U. medico-legale.
A questo proposito, è necessario evidenziare che la consulenza tecnica d'ufficio, laddove concessa, non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario per la valutazione di elementi probatori a loro volta già acquisiti (perché prodotti dalla parte)
(Cass. civ., sez. lav., 7 marzo 2017, n. 5704); e ciò, si badi bene, vale anche nel caso di malattie professionali tabellate. Per queste, infatti, è presunto solo il nesso di causalità tra una determinata esposizione e la malattia e, dunque, il lavoratore non è tenuto alla prova rispetto ad esso ma è comunque tenuto a provare di essere stato sottoposto a quella determinata esposizione e di essere affetto da quella determinata malattia. Al contrario, nel caso di malattia professionale non tabellata, come nel caso che ci occupa, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia che delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, ma anche del nesso di causa fra questa e la tecnopatia (Cfr. ex plurimis Cass. civ., sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 87; Cass. civ., sez. lav., 28 maggio 2003, n. 8468; Cass. civ., sez. lav., 25 maggio 2004, n. 10042; Cass. civ., sez. lav., 21 giugno 2006, n. 14308). Ed ecco allora che prove testimoniali, mansione svolta e documentazione varia (quale ad esempio la cartella sanitaria e di rischio indicante un elenco dei rischi ai quali il lavoratore sarebbe stato esposto senza specificarne l'entità) vengono addotte a sostegno di un "parere solidale" del Consulente tecnico che "presume" un ruolo concausale della esposizione professionale del ricorrente nella eziopatogenesi della pretesa malattia professionale.
Quanto alla malattia, questa potrebbe a limite costituire oggetto di prova testimoniale solo nei suoi aspetti sintomatici esterni: la sua esistenza e il suo grado invalidante, oltre che essere documentata da certificazione medica di parte (nel nostro caso limitata ad un unico e finalistico accertamento tecnico da parte del C.T.P., dott. Persona 2 ), deve essere confermata dalla esistenza di una storia clinica connotata da visite, accertamenti e terapie ripetute nel tempo. L'accertamento del nesso causale ha una componente valutativa che non può essere affidata alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili, dei testi ("Tale nesso, costituendo oggetto di una valutazione tecnica, non può essere affidato alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili dei testi" - Cass. civ., sez. lav., 28 agosto 2002, n. 12629; e l'onere della "
prova del nesso causale, rimesso al lavoratore, non può essere affidato alle opinioni soggettive dei testi ..."
Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 2015, n. 20416. Così come, in altre pronunce, "superflua" è considerata quella prova testimoniale articolata in termini generici e lacunosi - Cass. civ., sez. lav., 4 agosto 2023, n.
23880).
La valutazione presuppone l'avvenuto accertamento dei due termini, ovvero le modalità lavorative e la malattia, tra cui si deve accertare se esista oppure no un nesso di derivazione causale. L'onere probatorio cui è soggetto il lavoratore ricorrente è, dunque, quello di illustrare la modalità lavorativa, indicare il presumibile fattore causale, offrire la disponibilità della necessaria documentazione clinica e sollecitare l'indagine peritale sul nesso causale (Cass. civ., sez. VI, 31 marzo 2016, n. 6302). Indagine peritale che potrà sì ricorrere alla "presunzione semplice", ma solo quando tale presunzione si connoti di elementi "gravi, precisi e concordanti", che devono contraddistinguersi come gravi quando non lasciano spazio al dubbio, precisi nei particolari tecnici e concordanti tra loro. L'efficienza causale, dunque, va valutata non in astratto, in relazione ad un ipotetico lavoratore medio, ma in concreto, in relazione alle condizioni lavorative e fisiche individuali del lavoratore infortunato o affetto da malattia professionale (Cass. civ., sez. lav., 29 luglio 2003, n. 11663).
Tanto premesso, deve concordarsi con il primo giudice in ordine al fatto che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado sconti, innanzitutto, un evidente difetto allegatorio nella parte in cui l' Pt 1 si è limitato ad affermare di avere svolto, sin dal 1992, l'attività di necroforo in qualità di lavoratore autonomo,
a descrivere le mansioni in termini di addetto alla composizione ad al trasporto di salme, nonché, di addetto alla piccola edilizia cimiteriale, concludendo nel senso che, in conseguenza di tale attività, aveva contratto la malattia professionale "stenosi foraminale dx da ernia discale L5-S1.
Nessuna traccia circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, circa le ore lavorate, circa il numero di salme composte, circa l'essere stato da solo o coadiuvato da altri nello svolgimento della prestazione, resa peraltro in forma autonoma e, quindi, non sotto l'egida stringente di un datore di lavoro e con possibilità di autogestione della stessa. Nulla è stato possibile evincere dal ricorso introduttivo anche rispetto alle modalità di svolgimento della piccola edilizia cimiteriale, per poterne valutare l'incidenza e/o la prevalenza rispetto all'altra, con la conseguenza che, ove il primo giudice avesse dato corso, sulla base di tali presupposti di fatto, ad una consulenza tecnica, quest'ultima si sarebbe inevitabilmente caratterizzata per una non consentita funzione esplorativa. Altrettanto deve dirsi in ordine alle prove testimoniali richieste, non potendo queste ultime non scontare il difetto allegativo di origine insito nel ricorso introduttivo e non potendo il giudice provvedere di ufficio ad implementare i capitoli di prova sulla base di circostanze giammai portate alla sua attenzione nella descrizione in fatto.
Sulla scorta di tutto quanto sopra esplicitato, deve ravvisarsi un difetto di allegazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non implementabile in grado di appello, con la conseguenza che quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile, con conferma della sentenza di gravata.
Nulla per le spese del presente grado di giudizio, sussistendo in atti una valida dichiarazione ex art. 152
disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n. 209 del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da Parte 1 nei confronti di CP_1 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
2) nulla spese.
Potenza, 25 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Rosa Larocca dott. Pasquale Cristiano