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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 17/11/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al N° 4053/2021 ruolo generale contenzione civile pendente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER RA presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
attrice contro
(P.IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Rascazzo Osvaldo e dall'avv.
Rascazzo Virginia;
convenuta nonché
(c.f.), residente in [...]
29; convenuta contumace nonché
(c.f.), residente in [...]; CP_3 convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.06.2025;
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.10.2021, notificato in pari data e depositato il 04.11.2021,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
(d'ora in avanti anche solamente nelle rispettive qualità di Controparte_1 CP_1 conducente, proprietario ed assicuratore della r.c.a. dell'autoveicolo Ford Focus tg.
BZ251BL al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subìti a seguito del sinistro avvenuto in data 04.08.2020 alle 11.50 circa in
Torre Santa Susanna lungo la via Oberdan.
L'attrice, in particolare, ha dedotto: 1) che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui innanzi mentre si trovava a bordo della sua bicicletta fu attinta violentemente dal predetto veicolo, nell'occasione condotto da , che la sorpassava, provocando il Controparte_2 sinistro;
2) che, in conseguenza del violento urto, cadde rovinosamente al suolo, riportando gravi lesioni che resero necessario il suo trasporto immediato presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero “A. Perrino” di Brindisi, dove furono accertate e diagnosticate
“fratture spiroide pluriframmentaria del malleolo pereoneale sx e composta del malleolo tibiale mediale e frattura malleolo post” per le quali fu ricoverata;
3) che fu sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna a mezzo placche;
4) che si sottopose ad una serie di visite specialistiche e di controlli a seguito dei quali fu segnalato deficit della estensione del V dito del piede sinistro;
5) di aver riportato lesioni per complessivi 85 giorni, di cui 45 di inabilità temporanea totale al
100% ed i successivi 40 di ITR e 50% ed una invalidità permanente pari al 12% come da relazione medico-legale prodotta in atti dalla stessa parte;
6) che le spese per controlli, accertamenti e terapie prescritte erano da quantificare in € 1.340,55; 7) che a causa del sinistro era stata costretta ad assentarsi dal lavoro di bracciante agricola per il periodo
04.08.2020 - 30.10.2020; 8) di aver denunciato, con missiva PEC del 18.08.2020 il sinistro alla compagnia assicuratrice, ricevendo la somma di € 18.200,00 (in luogo dell'importo errato di € 8.500,00 inizialmente indicato nell'atto); 9) di aver accettato tale importo a titolo di acconto sulla futura liquidazione giudiziale, invitando contestualmente la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione stante la “manifesta incongruità di tale somma rispetto al danno subito”.
2 Premesso quanto innanzi l'attrice ha così concluso: “accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente Ford Focus tg. BZ251BL, di proprietà del Sig. CP_3
, nell'occasione condotto dalla Sig.ra assicurato per r.c.a.
[...] Controparte_2 dalla Compagnia in ordine alla produzione del sinistro in Controparte_4 premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni conseguenti subiti Sig.ra nell'importo complessivo che qui è Parte_1 dichiarato e quantificato in € 30.284,55, ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso del 15% su diritti in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2022 si è costituita in giudizio quale compagnia di assicurazioni per la r.c.a. della vettura Ford Focus CP_1 tg. BZ251BL, contestando integralmente la domanda attorea poiché infondata, in particolare con riferimento ai fatti così come rappresentati.
Nel dettaglio, ha contestato la dinamica indicata da , CP_1 Parte_1 deducendo a sua volta che: 1) la bicicletta procedeva regolarmente e la manovra di sorpasso era stata eseguita con adeguato spazio laterale;
2) la caduta dell'attrice era stata determinata dalla perdita dell'equilibrio dovuta anche ad un carico improprio (una grossa anguria nel cestino anteriore della bicicletta), e non per urto diretto dell'automobile, motivo per cui, secondo la responsabilità avrebbe dovuto ascriversi alla CP_1 condotta distratta ed imprudente dell'attrice e non anche a quella del conducente del veicolo assicurato.
La convenuta compagnia assicuratrice ha esposto e dato prova altresì di aver riconosciuto a - in via stragiudiziale - a titolo di risarcimento delle lesioni occorse Parte_1 alla stessa e ritenendo un concorso di colpa della danneggiata, la somma di € 18.200,00.
Per le ragioni sopra esposte, ha concluso per il rigetto della domanda proposta CP_1 da con condanna al pagamento di spese e competenze di lite. Parte_1
e non si sono costituiti in giudizio nonostante la Controparte_2 CP_3 regolarità della notifica e se n'è dichiarata la contumacia con provvedimento del
03.03.2022.
3 Ebbene, la causa istruita con prove testimoniali e documentali nonché TU medico- legale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 26.06.2025.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di seguito.
Preliminarmente va osservato che secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato e della minore stabilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista (Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 23079).
Tale obbligo di cautela diventa ancora più stringente nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada.
A tale proposito, la Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 148, D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso.
Tracciate tali coordinate ermeneutiche e venendo alla vicenda in esame, il Tribunale ritiene che le prospettazioni attoree abbiano trovato conforto nelle risultanze istruttorie
4 espletate e più nello specifico nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il teste all'udienza del 14.09.2023 ha esposto di aver Testimone_1 assistito personalmente al sinistro per cui è causa e, nello specifico, ha dichiarato che “la conducente della Ford Focus, mentre sorpassava l'attrice che procedeva a bordo della sua bicicletta, la attinse provocandone la caduta [..]” e che “la conducente della bicicletta transitava sulla propria destra, mantenendosi più vicina al marciapiede destro”.
Così anche il teste , all'udienza del 26.10.2023 ha riferito di aver assistito Testimone_2 al sinistro e di aver visto che la signora alla guida dell'auto, “[…] per evitare di attingere un'altra macchina che era parcheggiata nel lato sinistro della strada, a spina di pesce, si spostò sulla sua destra, andando così ad attingere la signora che conduceva la bicicletta e precisamente al gomito sinistro.”, narrando in particolare di essersi adoperato per soccorrere l'attrice, e che la stessa “[…]tentava di rialzarsi ma non ci riusciva perché aveva dolore al piede, infatti si notava benissimo che il piede era traslato in posizione innaturale, sicché lo facemmo rimanere fermo a terra ed io chiamai il 118”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano conformi e coerenti con quanto esposto dall'attrice nell'atto introduttivo confermando integralmente la dinamica del sinistro e la responsabilità della conducente del veicolo coinvolto.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, può agevolmente affermarsi che l'attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, avendo fornito prova della riconducibilità dei danni patiti alla condotta colposa della conducente del sinistro per cui è causa e del nesso causale tra tale condotta e i danni alla persona subìti.
Non trova, di contro, fondamento - in quanto non provata in alcun modo – la circostanza rappresentata dall'odierna convenuta, secondo la quale l'incidente sarebbe avvenuto non per effetto di una colluttazione bensì per la perdita di equilibrio dell'attrice, attribuita al trasporto di una grossa anguria nel cestino della bicicletta, tale da escludere ogni tipo di responsabilità attribuibile al conducente ovvero un concorso di colpa.
Nessuno dei testimoni escussi, invero, ha confermato tale circostanza posto che questa – ove si fosse realmente verificata – non avrebbe necessariamente comportato la determinazione della perdita del controllo del velocipede.
5 Solo la teste quale ispettore capo della Polizia Locale di Testimone_3
Torre Santa Susanna, intervenuta per effettuare i primi rilievi a seguito dell'incidente, ha riferito di aver notato un'anguria sull'asfalto, rotta, senza tuttavia aver potuto affermare che questa fosse direttamente collegata all'incidente e che fosse, soprattutto, trasportata dall'attrice.
La compagnia assicuratrice convenuta, pertanto, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che il sinistro sia stato cagionato o anche solo agevolato da una condotta colposa dell'attrice, né che questa abbia perso l'equilibrio per il trasporto dell'oggetto in questione.
Sicché, in assenza di prova contraria, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, co. 1,
c.c. secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno derivante dalla circolazione se non prova di aver fatto il possibile per evitarlo, rimane a carico dell'automobilista, non potendosi invocare nemmeno il concorso di colpa posto che il conducente dell'automobile deve provare che la condotta del ciclista sia stata effettivamente colposa e causalmente rilevante nella produzione del danno.
In tema di circolazione stradale, infatti, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 10304 del 5 maggio
2009).
Al contrario, le risultanze istruttorie indicano una dinamica coerente con la condotta negligente della conducente dell'autovettura.
Nel caso che ci occupa, infatti, premesso che, come riportato nel rapporto n. 24/2020 redatto dalla Polizia Municipale di Torre Santa Susanna e versato in atti, entrambi i veicoli transitavano nella stessa direzione di marcia (seppur in senso vietato) su una strada a senso unico (e dunque presumibilmente stretta), appare ragionevole ritenere che la conducente,
non disponesse né di uno spazio sufficientemente libero per eseguire la Controparte_2 manovra in sicurezza, né di un controllo certo dello spazio necessario per il sorpasso, se si
6 considera anche la presenza dell'autovettura parcheggiata sul lato sinistro della carreggiata al momento dell'operazione (circostanza riferita dal teste ). Testimone_2
Alla luce della complessiva valutazione di tutte le risultanze sopra richiamate, e nella inevitabile approssimazione di una ricostruzione postuma della dinamica del sinistro, quest'ultimo deve ascriversi a colpa esclusiva della conducente del veicolo Ford Focus tg.
BZ251BL, di proprietà di , nell'occasione condotto da la CP_3 Controparte_2 quale con la sua negligente ed imprudente condotta di guida ha causato l'evento lesivo.
Assodata in tal modo la responsabilità del sinistro, occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice.
Le lesioni riportate da a seguito dell'evento trovano, difatti, conferma Parte_1 sia nelle testé richiamate deposizioni dei testi e , sia nella documentazione Tes_1 Tes_2 medica allegata all'atto di citazione nonché nella TU medico-legale espletata in corso di causa, che ha sostanzialmente confermato quella del CTP allegata all'atto introduttivo.
Ebbene il TU nominato, attesa la piena compatibilità delle lesioni, ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attrice riportava “frattura bimalleolare (spiroide pluriframmentaria del malleolo peroneale e composta del malleolo tibiale mediale) della caviglia sin […]; Deficit dell'estensione del V dito del piede sin”.
Nel dettaglio, il consulente ha riconosciuto un'inabilità temporanea totale al 100%, per giorni 45 e parziale al 50% per giorni 30, mentre quella parziale al 25% per giorni 13, residuando un pregiudizio permanente dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) pari al 12% (rientrando dunque nel novero dei danni di non lieve entità).
Le spese documentate sono state quantificate in misura pari ad € 627,64 ed il TU, inoltre, ha rilevato una menomazione della capacità lavorativa specifica pari al 5%.
Si tratta di conclusioni del tutto condivisibili, che il Tribunale ritiene di fare proprie, in quanto immuni da vizi logici o metodologici.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost.
Tale conclusione è coerente con gli ormai costanti orientamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno biologico, il quale costituisce una delle voci del danno non patrimoniale, contrassegnata dalla particolare
7 natura dell'interesse leso, orientamenti che hanno trovato definitiva conferma in una decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. sent. n. 26972 del
11.11.2008), secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile dinanzi ad un fatto costituente reato, ad un'espressa previsione legislativa ovvero “quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria del danno biologico deve essere quindi senz'altro riconosciuta poiché il diritto leso è il diritto alla salute, ossia un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
Ciò posto in ordine al fondamento anche costituzionale della tutela, va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dagli artt. 138 comma 2 lett. a) e 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni) secondo i quali “... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Si tratta di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e pertanto è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita: emerge da tale definizione che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Tanto precisato, nell'ipotesi per cui è causa, trattandosi di lesioni di non lieve entità il danno va liquidato facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano di ultima elaborazione, dovendosi per vero precisare che la tabella unica nazionale pubblicata con il
DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) allo stato è da ritenere applicabile ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, come espressamente previsto all'art. 5.
8 Ebbene, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella (Cass. 25164/2020).
Sulla base di tali premesse, va pertanto riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale, la somma già rivalutata all'attualità così specificatamente individuata avendo riguardo all'invalidità accertata dal TU ( 12%) e all'età del danneggiato ( di anni 59) al momento dell'evento lesivo:
- Per il danno biologico: € 24298,00;
- invalidità temporanea totale (45 giorni): euro 5175,00;
- invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni): euro 1725,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% (13 giorni): euro 373,75;
Occorre altresì tener conto delle sofferenze interiori che l'evento di danno ha cagionato così come prospettato dall'attrice e da ritenere provate in via presuntiva avuto riguardo tanto al lungo periodo di allettamento che le lesioni hanno determinato quanto all'entità dei postumi patiti.
Ne discende che va riconosciuto anche l'aumento a titolo di danno morale nella misura di
€6803,00.
Orbene va altresì disposto un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 30% in ragione della maggiore usura, fatica e difficoltà che l'attrice patirà
9 nello svolgimento dell'attività lavorativa, sub specie di cenestesi lavorativa non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
Preme a tal proposito evidenziare che il c.t.u. ha ravvisato “un'incidenza di grado moderato della menomazione sulla capacità lavorativa specifica della sig.ra Parte_1 quantificabile in una percentuale del 5% (cinque percento)”.
In ragione di tali conclusioni si ritiene di operare un aumento del danno biologico nella misura del 30% sicché va liquidato l'ulteriore importo di € 7289,40, a titolo di personalizzazione.
Ne discende che va riconosciuto in favore dell'attrice il complessivo importo di €
45664,15,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Ebbene, ai fini della liquidazione del danno, occorre altresì tener conto che sono stati corrisposti acconti sulla maggior somma dovuta a titolo risarcimento e, difatti, è pacifico che , odierna convenuta, abbia corrisposto l'importo di € 18.200,00 in data Parte_2
19.02.2021.
Senonchè va data continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 23927/2023) in tema di criteri di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio e della decorrenza degli interessi compensativi, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.” (v. Cass. 23927/23; Cass. 16027/22). In altri termini il credito in conto capitale andrà calcolato col seguente criterio: (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (b) rivalutando l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
10 Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio: (a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto; (b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca della decisione.
Tanto premesso il credito in conto capitale da riconoscere in favore dell'attrice - calcolato detraendo dall'importo di € 45664,15 la somma riconosciuta a titolo di acconto in data 19.02.2021, rivalutata all'attualità, di €21512,40 - è pari ad € 24151,75.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura del saggio legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di €45.664,15 fino alla data pagamento dell'acconto, nella misura di € 8,48; nonché gli ulteriori interessi sempre al saggio legale sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto di € 20766,30 (€38966,30 – 18.200,00), e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, per complessi € 2476,05.
Ne discende che i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 26636,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (al netto degli acconti già corrisposti) così calcolata: il credito in conto capitale di € 24151,75
a cui si sommano gli interessi di € 8,48 ed € 2476,05.
Quanto ai danni patrimoniali vanno riconosciute le spese nella misura ritenuta congrua dal TU pari ad € 627,64 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dei singoli esborsi fino alla presente pronuncia.
Per le considerazioni che precedono la domanda proposta da va Parte_1 accolta nei limiti sopra osservati e per l'effetto va disposta la condanna dei convenuti e in solido tra loro al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
11 della somma complessiva di € 26636,28 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale e di € 627,64 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per lo scaglione della domanda, ridotti del 50% avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni in fatto e diritto risolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione depositato e notificato in data 04.11.2021 ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_2 nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna Controparte_2
e in solido fra loro, al pagamento in CP_3 Controparte_1 favore di della somma di €26636,28 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia fino al soddisfo e di €
627,64 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori come sopra indicato ed interessi al saggio legale dalla pronuncia fino al soddisfo.
2) condanna i convenuti e Controparte_5 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...] procuratore antistatario dell'attrice, avv. ER Raffalele che si liquidano in
€3809,00 per compensi, oltre spese borsuali, rimb. forf. nella misura del 15% nonché CAP e IVA sulle voci come per legge.
Brindisi, lì 15.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
12 13
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Giovanna
Manca ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella controversia in primo grado rubricata al N° 4053/2021 ruolo generale contenzione civile pendente tra
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ER RA presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
attrice contro
(P.IVA ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Rascazzo Osvaldo e dall'avv.
Rascazzo Virginia;
convenuta nonché
(c.f.), residente in [...]
29; convenuta contumace nonché
(c.f.), residente in [...]; CP_3 convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni come da verbale dell'udienza del 26.06.2025;
1 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 29.10.2021, notificato in pari data e depositato il 04.11.2021,
ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_2 CP_3 [...]
(d'ora in avanti anche solamente nelle rispettive qualità di Controparte_1 CP_1 conducente, proprietario ed assicuratore della r.c.a. dell'autoveicolo Ford Focus tg.
BZ251BL al fine di ottenere la condanna dei convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni subìti a seguito del sinistro avvenuto in data 04.08.2020 alle 11.50 circa in
Torre Santa Susanna lungo la via Oberdan.
L'attrice, in particolare, ha dedotto: 1) che nelle circostanze di luogo e di tempo di cui innanzi mentre si trovava a bordo della sua bicicletta fu attinta violentemente dal predetto veicolo, nell'occasione condotto da , che la sorpassava, provocando il Controparte_2 sinistro;
2) che, in conseguenza del violento urto, cadde rovinosamente al suolo, riportando gravi lesioni che resero necessario il suo trasporto immediato presso il Pronto Soccorso del
Presidio Ospedaliero “A. Perrino” di Brindisi, dove furono accertate e diagnosticate
“fratture spiroide pluriframmentaria del malleolo pereoneale sx e composta del malleolo tibiale mediale e frattura malleolo post” per le quali fu ricoverata;
3) che fu sottoposta ad intervento chirurgico di riduzione cruenta di frattura di tibia e fibula, con fissazione interna a mezzo placche;
4) che si sottopose ad una serie di visite specialistiche e di controlli a seguito dei quali fu segnalato deficit della estensione del V dito del piede sinistro;
5) di aver riportato lesioni per complessivi 85 giorni, di cui 45 di inabilità temporanea totale al
100% ed i successivi 40 di ITR e 50% ed una invalidità permanente pari al 12% come da relazione medico-legale prodotta in atti dalla stessa parte;
6) che le spese per controlli, accertamenti e terapie prescritte erano da quantificare in € 1.340,55; 7) che a causa del sinistro era stata costretta ad assentarsi dal lavoro di bracciante agricola per il periodo
04.08.2020 - 30.10.2020; 8) di aver denunciato, con missiva PEC del 18.08.2020 il sinistro alla compagnia assicuratrice, ricevendo la somma di € 18.200,00 (in luogo dell'importo errato di € 8.500,00 inizialmente indicato nell'atto); 9) di aver accettato tale importo a titolo di acconto sulla futura liquidazione giudiziale, invitando contestualmente la controparte alla stipula di una convenzione di negoziazione stante la “manifesta incongruità di tale somma rispetto al danno subito”.
2 Premesso quanto innanzi l'attrice ha così concluso: “accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità del conducente Ford Focus tg. BZ251BL, di proprietà del Sig. CP_3
, nell'occasione condotto dalla Sig.ra assicurato per r.c.a.
[...] Controparte_2 dalla Compagnia in ordine alla produzione del sinistro in Controparte_4 premessa e, per l'effetto, condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento di tutti
i danni conseguenti subiti Sig.ra nell'importo complessivo che qui è Parte_1 dichiarato e quantificato in € 30.284,55, ovvero nell'importo diverso, anche maggiore, ritenuto di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso del 15% su diritti in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08.02.2022 si è costituita in giudizio quale compagnia di assicurazioni per la r.c.a. della vettura Ford Focus CP_1 tg. BZ251BL, contestando integralmente la domanda attorea poiché infondata, in particolare con riferimento ai fatti così come rappresentati.
Nel dettaglio, ha contestato la dinamica indicata da , CP_1 Parte_1 deducendo a sua volta che: 1) la bicicletta procedeva regolarmente e la manovra di sorpasso era stata eseguita con adeguato spazio laterale;
2) la caduta dell'attrice era stata determinata dalla perdita dell'equilibrio dovuta anche ad un carico improprio (una grossa anguria nel cestino anteriore della bicicletta), e non per urto diretto dell'automobile, motivo per cui, secondo la responsabilità avrebbe dovuto ascriversi alla CP_1 condotta distratta ed imprudente dell'attrice e non anche a quella del conducente del veicolo assicurato.
La convenuta compagnia assicuratrice ha esposto e dato prova altresì di aver riconosciuto a - in via stragiudiziale - a titolo di risarcimento delle lesioni occorse Parte_1 alla stessa e ritenendo un concorso di colpa della danneggiata, la somma di € 18.200,00.
Per le ragioni sopra esposte, ha concluso per il rigetto della domanda proposta CP_1 da con condanna al pagamento di spese e competenze di lite. Parte_1
e non si sono costituiti in giudizio nonostante la Controparte_2 CP_3 regolarità della notifica e se n'è dichiarata la contumacia con provvedimento del
03.03.2022.
3 Ebbene, la causa istruita con prove testimoniali e documentali nonché TU medico- legale è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. all'udienza del 26.06.2025.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta per quanto di seguito.
Preliminarmente va osservato che secondo il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, nel sorpassare velocipedi e motocicli, aventi un equilibrio particolarmente instabile, il conducente deve lasciare una distanza laterale di sicurezza che tenga conto delle oscillazioni e deviazioni che le accidentalità della strada o altre cause possano rendere più o meno ampie nel veicolo sorpassato e della minore stabilità del veicolo a due ruote e della rilevante conseguente probabilità di ondeggiamenti e deviazione da parte del ciclista (Cass. pen., sez. IV, 30 gennaio 2017, n. 23079).
Tale obbligo di cautela diventa ancora più stringente nei casi in cui il mezzo che precede nella marcia manifesti anomalie nella guida, da cui possa ragionevolmente prevedersi che la manovra di sorpasso comporti ragione di intralcio della circolazione e motivo di pericolo per gli altri utenti della strada, così che in tali evenienze il conducente è tenuto a rinunciare al sorpasso, attendendo che le condizioni di marcia e quelle ambientali consentano di procedere alla manovra senza mettere in pericolo l'incolumità degli utenti della strada.
A tale proposito, la Corte ha affermato che lo spazio libero sufficiente, previsto dall'art. 148, D.L. vo 30 aprile 1992, n. 285 (C.d.S.) in tema di sorpasso, deve essere inteso non soltanto nel senso della distanza che separa il conducente da eventuali ostacoli che si trovino o sopraggiungano nell'opposta corsia di marcia, ma anche nel senso di un'adeguata distanza laterale alla sinistra del veicolo da sorpassare. Pertanto, qualora manchi o sia insufficiente un tale spazio per qualsiasi motivo, e quindi anche nel caso che il veicolo da sorpassare circoli fuori mano invadendo una parte della corsia sinistra della carreggiata, il conducente che si accinge al sorpasso deve desistere da tale manovra, finché non sia possibile effettuarla senza pericolo. Infatti, poiché, il sorpasso postula condizioni di assoluta sicurezza, il conducente non può esimersi dall'obbligo di rinunciarvi quando, per la mancanza di un congruo spazio libero, in una valutazione di comune prudenza, possa apparire che il sorpasso medesimo è malagevole e pericoloso.
Tracciate tali coordinate ermeneutiche e venendo alla vicenda in esame, il Tribunale ritiene che le prospettazioni attoree abbiano trovato conforto nelle risultanze istruttorie
4 espletate e più nello specifico nella documentazione in atti e nelle dichiarazioni rese dai testimoni escussi.
In particolare, il teste all'udienza del 14.09.2023 ha esposto di aver Testimone_1 assistito personalmente al sinistro per cui è causa e, nello specifico, ha dichiarato che “la conducente della Ford Focus, mentre sorpassava l'attrice che procedeva a bordo della sua bicicletta, la attinse provocandone la caduta [..]” e che “la conducente della bicicletta transitava sulla propria destra, mantenendosi più vicina al marciapiede destro”.
Così anche il teste , all'udienza del 26.10.2023 ha riferito di aver assistito Testimone_2 al sinistro e di aver visto che la signora alla guida dell'auto, “[…] per evitare di attingere un'altra macchina che era parcheggiata nel lato sinistro della strada, a spina di pesce, si spostò sulla sua destra, andando così ad attingere la signora che conduceva la bicicletta e precisamente al gomito sinistro.”, narrando in particolare di essersi adoperato per soccorrere l'attrice, e che la stessa “[…]tentava di rialzarsi ma non ci riusciva perché aveva dolore al piede, infatti si notava benissimo che il piede era traslato in posizione innaturale, sicché lo facemmo rimanere fermo a terra ed io chiamai il 118”.
Le dichiarazioni rese dai testimoni risultano conformi e coerenti con quanto esposto dall'attrice nell'atto introduttivo confermando integralmente la dinamica del sinistro e la responsabilità della conducente del veicolo coinvolto.
Fatte queste premesse, nel caso di specie, può agevolmente affermarsi che l'attrice ha assolto all'onere probatorio su di lei incombente, avendo fornito prova della riconducibilità dei danni patiti alla condotta colposa della conducente del sinistro per cui è causa e del nesso causale tra tale condotta e i danni alla persona subìti.
Non trova, di contro, fondamento - in quanto non provata in alcun modo – la circostanza rappresentata dall'odierna convenuta, secondo la quale l'incidente sarebbe avvenuto non per effetto di una colluttazione bensì per la perdita di equilibrio dell'attrice, attribuita al trasporto di una grossa anguria nel cestino della bicicletta, tale da escludere ogni tipo di responsabilità attribuibile al conducente ovvero un concorso di colpa.
Nessuno dei testimoni escussi, invero, ha confermato tale circostanza posto che questa – ove si fosse realmente verificata – non avrebbe necessariamente comportato la determinazione della perdita del controllo del velocipede.
5 Solo la teste quale ispettore capo della Polizia Locale di Testimone_3
Torre Santa Susanna, intervenuta per effettuare i primi rilievi a seguito dell'incidente, ha riferito di aver notato un'anguria sull'asfalto, rotta, senza tuttavia aver potuto affermare che questa fosse direttamente collegata all'incidente e che fosse, soprattutto, trasportata dall'attrice.
La compagnia assicuratrice convenuta, pertanto, non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare che il sinistro sia stato cagionato o anche solo agevolato da una condotta colposa dell'attrice, né che questa abbia perso l'equilibrio per il trasporto dell'oggetto in questione.
Sicché, in assenza di prova contraria, la presunzione di colpa posta dall'art. 2054, co. 1,
c.c. secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a risarcire il danno derivante dalla circolazione se non prova di aver fatto il possibile per evitarlo, rimane a carico dell'automobilista, non potendosi invocare nemmeno il concorso di colpa posto che il conducente dell'automobile deve provare che la condotta del ciclista sia stata effettivamente colposa e causalmente rilevante nella produzione del danno.
In tema di circolazione stradale, infatti, la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c. - che trova applicazione anche nel caso in cui vengano a collisione un'autovettura ed una bicicletta, in quanto nella categoria dei veicoli sono ricompresi, anche per il nuovo codice della strada, gli stessi velocipedi - ha carattere sussidiario ed opera solo quando non sia possibile in concreto accertare le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 10304 del 5 maggio
2009).
Al contrario, le risultanze istruttorie indicano una dinamica coerente con la condotta negligente della conducente dell'autovettura.
Nel caso che ci occupa, infatti, premesso che, come riportato nel rapporto n. 24/2020 redatto dalla Polizia Municipale di Torre Santa Susanna e versato in atti, entrambi i veicoli transitavano nella stessa direzione di marcia (seppur in senso vietato) su una strada a senso unico (e dunque presumibilmente stretta), appare ragionevole ritenere che la conducente,
non disponesse né di uno spazio sufficientemente libero per eseguire la Controparte_2 manovra in sicurezza, né di un controllo certo dello spazio necessario per il sorpasso, se si
6 considera anche la presenza dell'autovettura parcheggiata sul lato sinistro della carreggiata al momento dell'operazione (circostanza riferita dal teste ). Testimone_2
Alla luce della complessiva valutazione di tutte le risultanze sopra richiamate, e nella inevitabile approssimazione di una ricostruzione postuma della dinamica del sinistro, quest'ultimo deve ascriversi a colpa esclusiva della conducente del veicolo Ford Focus tg.
BZ251BL, di proprietà di , nell'occasione condotto da la CP_3 Controparte_2 quale con la sua negligente ed imprudente condotta di guida ha causato l'evento lesivo.
Assodata in tal modo la responsabilità del sinistro, occorre procedere all'accertamento ed alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice.
Le lesioni riportate da a seguito dell'evento trovano, difatti, conferma Parte_1 sia nelle testé richiamate deposizioni dei testi e , sia nella documentazione Tes_1 Tes_2 medica allegata all'atto di citazione nonché nella TU medico-legale espletata in corso di causa, che ha sostanzialmente confermato quella del CTP allegata all'atto introduttivo.
Ebbene il TU nominato, attesa la piena compatibilità delle lesioni, ha accertato che in conseguenza del sinistro l'attrice riportava “frattura bimalleolare (spiroide pluriframmentaria del malleolo peroneale e composta del malleolo tibiale mediale) della caviglia sin […]; Deficit dell'estensione del V dito del piede sin”.
Nel dettaglio, il consulente ha riconosciuto un'inabilità temporanea totale al 100%, per giorni 45 e parziale al 50% per giorni 30, mentre quella parziale al 25% per giorni 13, residuando un pregiudizio permanente dell'integrità psico-fisica (c.d. danno biologico) pari al 12% (rientrando dunque nel novero dei danni di non lieve entità).
Le spese documentate sono state quantificate in misura pari ad € 627,64 ed il TU, inoltre, ha rilevato una menomazione della capacità lavorativa specifica pari al 5%.
Si tratta di conclusioni del tutto condivisibili, che il Tribunale ritiene di fare proprie, in quanto immuni da vizi logici o metodologici.
Sulla base di tali conclusioni spetta pertanto al danneggiato il risarcimento del danno non patrimoniale complessivamente inteso in relazione alla lesione dell'integrità psicofisica temporanea e permanente tutelata dall'art. 32 Cost.
Tale conclusione è coerente con gli ormai costanti orientamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno non patrimoniale e del danno biologico, il quale costituisce una delle voci del danno non patrimoniale, contrassegnata dalla particolare
7 natura dell'interesse leso, orientamenti che hanno trovato definitiva conferma in una decisione della Corte di cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. sent. n. 26972 del
11.11.2008), secondo la quale il danno non patrimoniale è risarcibile dinanzi ad un fatto costituente reato, ad un'espressa previsione legislativa ovvero “quando il fatto illecito abbia violato in modo grave diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale;
in tal caso la vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di tali interessi, che, al contrario delle prime due ipotesi, non sono individuati dalla legge, ma dovranno essere selezionati caso per caso dal giudice”.
Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., la tutela risarcitoria del danno biologico deve essere quindi senz'altro riconosciuta poiché il diritto leso è il diritto alla salute, ossia un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione.
Ciò posto in ordine al fondamento anche costituzionale della tutela, va osservato che la nozione di danno biologico è stata codificata a livello normativo dagli artt. 138 comma 2 lett. a) e 139 comma 2 del D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 (cd. codice delle assicurazioni) secondo i quali “... per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico- legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito”. Si tratta di una definizione ricognitiva dei diffusi approdi resi in materia dalla giurisprudenza e pertanto è estendibile anche al di là dell'ambito settoriale in cui è stata inserita: emerge da tale definizione che il danno biologico è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di svolgere sulle capacità di reddito ed è invece collegato alla sfera di incidenza non patrimoniale di essi.
Tanto precisato, nell'ipotesi per cui è causa, trattandosi di lesioni di non lieve entità il danno va liquidato facendo applicazione della tabella del Tribunale di Milano di ultima elaborazione, dovendosi per vero precisare che la tabella unica nazionale pubblicata con il
DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025) allo stato è da ritenere applicabile ai fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, come espressamente previsto all'art. 5.
8 Ebbene, ai fini della liquidazione del danno alla salute attraverso l'applicazione delle tabelle sviluppate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano il giudice di merito deve: 1) accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le Tabelle in questione, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno e pervengono all'indicazione di un valore monetario complessivo (costituito dalla somma aritmetica di entrambe le voci di danno); 3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; 4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la c.d. personalizzazione del danno, procedere all'aumento fino al 30% del valore del solo danno biologico, depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3, dalla componente morale del danno automaticamente inserita in Tabella (Cass. 25164/2020).
Sulla base di tali premesse, va pertanto riconosciuto all'attrice a titolo di danno non patrimoniale, la somma già rivalutata all'attualità così specificatamente individuata avendo riguardo all'invalidità accertata dal TU ( 12%) e all'età del danneggiato ( di anni 59) al momento dell'evento lesivo:
- Per il danno biologico: € 24298,00;
- invalidità temporanea totale (45 giorni): euro 5175,00;
- invalidità temporanea parziale al 50% (30 giorni): euro 1725,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% (13 giorni): euro 373,75;
Occorre altresì tener conto delle sofferenze interiori che l'evento di danno ha cagionato così come prospettato dall'attrice e da ritenere provate in via presuntiva avuto riguardo tanto al lungo periodo di allettamento che le lesioni hanno determinato quanto all'entità dei postumi patiti.
Ne discende che va riconosciuto anche l'aumento a titolo di danno morale nella misura di
€6803,00.
Orbene va altresì disposto un ulteriore aumento a titolo di personalizzazione del danno nella misura del 30% in ragione della maggiore usura, fatica e difficoltà che l'attrice patirà
9 nello svolgimento dell'attività lavorativa, sub specie di cenestesi lavorativa non incidente, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa
Preme a tal proposito evidenziare che il c.t.u. ha ravvisato “un'incidenza di grado moderato della menomazione sulla capacità lavorativa specifica della sig.ra Parte_1 quantificabile in una percentuale del 5% (cinque percento)”.
In ragione di tali conclusioni si ritiene di operare un aumento del danno biologico nella misura del 30% sicché va liquidato l'ulteriore importo di € 7289,40, a titolo di personalizzazione.
Ne discende che va riconosciuto in favore dell'attrice il complessivo importo di €
45664,15,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro per cui è causa.
Ebbene, ai fini della liquidazione del danno, occorre altresì tener conto che sono stati corrisposti acconti sulla maggior somma dovuta a titolo risarcimento e, difatti, è pacifico che , odierna convenuta, abbia corrisposto l'importo di € 18.200,00 in data Parte_2
19.02.2021.
Senonchè va data continuità al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 23927/2023) in tema di criteri di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio e della decorrenza degli interessi compensativi, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente.” (v. Cass. 23927/23; Cass. 16027/22). In altri termini il credito in conto capitale andrà calcolato col seguente criterio: (a) rivalutando il credito alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (b) rivalutando l'acconto alla data della decisione in base all'indice FOI calcolato dall'Istat; (c) sottraendo l'importo (b) dall'importo (a).
10 Il credito da mora debendi andrà invece calcolato col seguente criterio: (a) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sull'intero credito risarcitorio, espresso in moneta dell'epoca del sinistro e poi rivalutato anno per anno, fino alla data di pagamento dell'acconto; in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del sinistro, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto; (b) applicando un saggio di interesse, scelto equitativamente, sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto, e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione;
in alternativa, sarà possibile applicare il suddetto saggio su una base di calcolo rappresentata dalla semisomma tra il credito risarcitorio espresso in moneta dell'epoca del pagamento dell'acconto, e il medesimo credito espresso in moneta dell'epoca della decisione.
Tanto premesso il credito in conto capitale da riconoscere in favore dell'attrice - calcolato detraendo dall'importo di € 45664,15 la somma riconosciuta a titolo di acconto in data 19.02.2021, rivalutata all'attualità, di €21512,40 - è pari ad € 24151,75.
Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi compensativi nella misura del saggio legale sulla somma devalutata alla data del sinistro di €45.664,15 fino alla data pagamento dell'acconto, nella misura di € 8,48; nonché gli ulteriori interessi sempre al saggio legale sul credito rimanente dopo la sottrazione dell'acconto, espresso in moneta dell'epoca di pagamento del primo acconto di € 20766,30 (€38966,30 – 18.200,00), e poi rivalutato anno per anno, fino alla data della decisione, per complessi € 2476,05.
Ne discende che i convenuti vanno condannati in solido tra loro al pagamento della complessiva somma di € 26636,28 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale (al netto degli acconti già corrisposti) così calcolata: il credito in conto capitale di € 24151,75
a cui si sommano gli interessi di € 8,48 ed € 2476,05.
Quanto ai danni patrimoniali vanno riconosciute le spese nella misura ritenuta congrua dal TU pari ad € 627,64 oltre rivalutazione ed interessi al saggio legale sulla somma anno per anno rivalutata dalla data dei singoli esborsi fino alla presente pronuncia.
Per le considerazioni che precedono la domanda proposta da va Parte_1 accolta nei limiti sopra osservati e per l'effetto va disposta la condanna dei convenuti e in solido tra loro al pagamento in favore di CP_1 Controparte_2 CP_3
11 della somma complessiva di € 26636,28 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale e di € 627,64 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori come sopra indicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al D.M. 55/2014 e succ. modifiche, per lo scaglione della domanda, ridotti del 50% avuto riguardo alla particolare semplicità delle questioni in fatto e diritto risolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione depositato e notificato in data 04.11.2021 ogni Parte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità della convenuta Controparte_2 nella determinazione del sinistro per cui è causa, condanna Controparte_2
e in solido fra loro, al pagamento in CP_3 Controparte_1 favore di della somma di €26636,28 a titolo di danno non Parte_1 patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla pronuncia fino al soddisfo e di €
627,64 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori come sopra indicato ed interessi al saggio legale dalla pronuncia fino al soddisfo.
2) condanna i convenuti e Controparte_5 Controparte_2 CP_3
in solido tra loro alla rifusione delle spese processuali in favore del
[...] procuratore antistatario dell'attrice, avv. ER Raffalele che si liquidano in
€3809,00 per compensi, oltre spese borsuali, rimb. forf. nella misura del 15% nonché CAP e IVA sulle voci come per legge.
Brindisi, lì 15.11.2025
Il Giudice
Dott. Giovanna Manca
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, Dott.ssa Francesca Carrozzo
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