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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/05/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 14041/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14041/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Madama Cristina n. 96, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. BOERO MICHELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Rossini n. 19, Carmagnola presso lo studio CP_1 dell'avv. GENTA MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
VILLAFRANCA PIEMONTE il 04/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: e maggiorenni. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/02/2023.
Con ricorso depositato il 06/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG. resta assegnata CP_1 in via esclusiva al medesimo;
tutto quanto ivi contenuto resta in esclusiva proprietà del IG. CP_1
.
[...]
PRENDE ATTO che, in ragione della disparità reddituale, il IG. si obbliga a CP_1 corrispondere alla IG.ra a titolo di assegno divorzile, un importo una tantum di euro Parte_1
20.000,00// (ventimila//00); la somma di cui sopra sarà corrisposta - a mezzo bonifico bancario - alle coordinate della IG.ra , già note al IG. entro e non oltre 15 settembre 2024. Pt_1 CP_1
PRENDE ATTO che il IG. si obbliga altresì a corrispondere, entro la data CP_1 dell'udienza, alla IG.ra , la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo Parte_1 di rimborso delle spese legali per la presente procedura.
PRENDE ATTO che, sino al versamento del saldo della somma indicata al punto 2 del ricorso, il IG. sarà tenuto a corrispondere, alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa, la somma stabilita in sede di separazione e pari, ad oggi, ad euro 151,05.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che, con l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni sopra riportate, nulla avranno a che pretendere reciprocamente per aver definito ogni rapporto patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 14041/2024 promossa da:
elettivamente domiciliata in Via Madama Cristina n. 96, Torino presso lo studio Parte_1 dell'avv. BOERO MICHELA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in Via Rossini n. 19, Carmagnola presso lo studio CP_1 dell'avv. GENTA MARIA CRISTINA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
VILLAFRANCA PIEMONTE il 04/09/1994.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE (atto n. 17 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994).
Dal matrimonio sono nati i figli: e maggiorenni. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 13/02/2023.
Con ricorso depositato il 06/06/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato/di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 CP_1 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLAFRANCA PIEMONTE di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del IG. resta assegnata CP_1 in via esclusiva al medesimo;
tutto quanto ivi contenuto resta in esclusiva proprietà del IG. CP_1
.
[...]
PRENDE ATTO che, in ragione della disparità reddituale, il IG. si obbliga a CP_1 corrispondere alla IG.ra a titolo di assegno divorzile, un importo una tantum di euro Parte_1
20.000,00// (ventimila//00); la somma di cui sopra sarà corrisposta - a mezzo bonifico bancario - alle coordinate della IG.ra , già note al IG. entro e non oltre 15 settembre 2024. Pt_1 CP_1
PRENDE ATTO che il IG. si obbliga altresì a corrispondere, entro la data CP_1 dell'udienza, alla IG.ra , la somma di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) a titolo Parte_1 di rimborso delle spese legali per la presente procedura.
PRENDE ATTO che, sino al versamento del saldo della somma indicata al punto 2 del ricorso, il IG. sarà tenuto a corrispondere, alla IG.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento della stessa, la somma stabilita in sede di separazione e pari, ad oggi, ad euro 151,05.
PRENDE ATTO che le parti danno atto che, con l'esatto ed integrale adempimento delle condizioni sopra riportate, nulla avranno a che pretendere reciprocamente per aver definito ogni rapporto patrimoniale.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23.05.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.