TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/09/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. 5064/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5064/2021 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ordinanza ex art 1 comma 51 L. n. 92/2012 ed ex art. 414 cpc
PROMOSSA DA
P. Iva: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Orbassano (TO), Strada Torino n. 43 (CAP 10043), in persona del membro del Consiglio di
Amministrazione e amministratore delegato Sig. rappresentata e difesa dagli Parte_2 avvocati Giuseppe Coco (C.F. ) e Riccardo Maraga (C.F. C.F._1
), giusta procura allegata al ricorso in opposizione;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
C.F.: , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 ed ivi res.te in Montelanico (RM), Via Plebiscito n. 17 (cap 00030), rapp.to e difeso per delega in calce al presente atto dall' Avv. Caterina Felici, del foro di Velletri (C.F.:
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione all'ordinanza ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92/2012 emessa dal
Tribunale di Velletri il 22/11/2021 nell'ambito del proc. n. 3640/2021 depositato il
21/12/2021, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di:
“- IN VIA PRINCIPALE, respingere il ricorso ex art. 1, comma 47 e segg., Legge n. 92/2012 presentato dal sig. ed assolvere da ogni Controparte_1 Parte_1 domanda in esso contenuta in relazione al licenziamento intimato al sig. Controparte_1
- PER L'EFFETTO, dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al sig.
[...]
e, conseguentemente, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 24 marzo CP_1
2021, disponendo la restituzione da parte del sig. a Controparte_1 Parte_1 di quanto medio tempore corrisposto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione
[...] di cui all'ordinanza impugnata;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, applicare la sola tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma 5, Stat. Lav. in luogo della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4
Stat. Lav., e per l'effetto limitare la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nell'importo minimo di legge (12 mensilità) tenuto conto del comportamento del lavoratore;
2 - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in relazione al licenziamento intimato al sig. Controparte_1
- IN OGNI CASO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre la domanda di risarcimento del danno avanzata dal sig. a titolo di compensatio lucri cum Controparte_1 damno, dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum, in relazione a quest'ultimo quanto meno a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 22/4/2022 si costituiva in giudizio per Controparte_1 chiedere al Tribunale adito di: “A) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- rigettare, per i motivi di cui sopra, le domande tutte formulate dalla “ Parte_1
[...]
in persona del legale rapp.te p.t, nel ricorso ex art.1, comma 51,legge n.
[...]
92/2012 e art. 414 cpc proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri –
Sezione Lavoro, GL Dott Cruciani, n. cronol. 22410/2021 del 22.11.2021 (RG n. 3640/2021), siccome infondate in fatto ed in diritto
- confermare integralmente la predetta ordinanza n. cronol. 22410/2021 del 22.11.2021 (RG
n. 3640/2021) nella parte in cui ha dichiarato:
-“il licenziamento intimato con lettera del 1.4.21 (v. doc. 31 fascicolo parte resistente) è privo di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo”
- “Ai sensi dell'art. 18, c. 4, l. 300/70, si ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la si condanna al pagamento in favore del ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società resistente secondo la regola generale della soccombenza”
-
PQM
“Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 1.4.21 ed ordina
3 alla parte convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli una somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre spese, iva e cpa”
- per l'effetto accordare la tutela reintegratoria debole (o reale limitata) di cui all'art 18 co 4
L 300/1970 e pertanto:
- accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, la nullità e/o illegittimità e/o manifesta infondatezza del licenziamento intimato al ricorrente con lettera ricevuta il 07.04.2021 perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile (rif. art. 18 comma IV L. 300/70);
- conseguentemente, annullare il licenziamento comminato al Sig. e condannare la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t, alla immedia Parte_1 ta reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, e la ricostruzione ex tunc del rapporto di lavoro ai sensi dell'art 18 co 4 L 300/1970 e/o al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ogni caso condannandola altresì al pagamento di una indennita' dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dovuta pari ad € 1.923.55 lordi (paga base di aprile 2021 pari ad € 1.775,58 + rateo della 13^ mensilità pari ad euro
147,97 = 1.923,55, o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia), eventualmente tenendo conto degli scatti di anzianità ed eventuali miglioramenti economici intervenuti nelle more del giudizio e che si chiede sin da ora sia determinata, per i motivi di cui sopra, nella misura massima delle 12 mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
- altresì, condannare la in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
B) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice adito, modificando e/o revocando, totalmente o parzialmente l'ordinanza n. cronol.
4 22410/2021 del 22.11.2021 (RG n. 3640/2021) non intendesse confermare la tutela reintegratoria di cui all'art 18 co 4 L 300/1970 si chiede:
2) in via principale, di voler accordare la tutela reintegratoria forte (o reale piena) di cui all'art 18 commi 1 e 2 L 300/1970, per i motivi di cui sopra e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra dedotto, che il licenziamento intimato al
Sig con lettera ricevuta il 07.04.2021 è nullo per avere avuto natura Controparte_1 ritorsivo –discriminatoria, pretestuosa e comunque perché determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art 1345 cc (rif. art. 18 commi I e II L. 300/70);
- conseguentemente, ordinare alla in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t di reintegrare l'istante nel posto di lavoro con ricostruzione ex tunc del rapporto di lavoro ai sensi dell'art 18 commi I e II L. 300/70 e/o al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ogni caso condannandola altresì al pagamento di una indennita' dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dovuta pari ad € 1.923.55 lordi (paga base di aprile 2021 pari ad € 1.775,58 + rateo della 13^ mensilità pari ad euro 147,97 = 1.923,55, o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia), in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto, eventualmente tenendo conto degli scatti di anzianità ed eventuali miglioramenti economici intervenuti nelle more del giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
- condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino all'effettiva reintegra Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non intendesse accordare né la tutela reintegratoria debole (o reale limitata) di cui all'art 18 co 4 L 300/1970, né la tutela reintegratoria forte (o reale piena) di cui all'art 18 commi 1 e 2 L 300/1970 per i motivi di cui sopra si chiede di voler quantomeno accordare la tutela risarcitoria o indennitaria forte di cui all'art. 18 comma V L. 300/70 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, il licenziamento del ricorrente illegittimo
e/oinefficace perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e/o giustificato motivo;
-condannare la n persona del legale rapp.tep.t, Parte_1 alla corresponsione, in favore del Sig. di una indennità risarcitoria Controparte_1 onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di 24 mensilità
5 dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.923,55 (o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) e che si chiede sin da ora sia determinata, per i motivi di cui sopra, nella misura massima delle 24 mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non intendesse accordare né la tutela reintegratoria debole (o reale limitata) di cui all'art 18 co 4
L 300/1970, la tutela reintegratoria forte (o reale piena) di cui all'art 18 commi 1 e 2 L
300/1970, nè la tutela risarcitoria o indennitaria forte di cui all'art. 18 comma V L. 300/70, per i motivi di cui sopra si chiede che Voglia quantomeno ravvisare una violazione della procedura ex art. 7 L. 300/70 sotto il profilo evidenziato in narrativa, applicando la tutela risarcitoria o indennitaria debole di cui all'art. 18 comma VI L. 300/70 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato con missiva ricevuta il 07.04.2021;
- condannare la in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, alla corresponsione, in favore del Sig. dell'indennità risarcitoria Controparte_1 onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.923,55 lordi (o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) e che si chiede sin da ora sia determinata nella misura massima delle 12 mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
5)In ogni caso per i motivi di cui sopra, dichiarare comunque l'insussistenza della giusta causa di licenziamento e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del
Sig. dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 923.30 così come Controparte_1 determinata negli allegati conteggi, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
In ogni caso con vittoria delle spese, anche generali 15%, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del Giudice del 30/12/2021 per l'udienza del 17/5/2022, che veniva differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del
6 10/5/29023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria dell'8/11/2023.
Seguivano le udienze istruttorie del 7/5/2024 ( in cui venivano sentiti i testi Testimone_1 di parte ricorrente e di parte resistente) e del 26/11/2024 ( in cui venivano Testimone_2 sentiti i testi di parte ricorrente, di parte ricorrente e Testimone_3 Testimone_4 resistente, di parte resistente, di parte resistente, Testimone_5 Testimone_6
di parte resistente, di parte resistente, di Testimone_7 Testimone_8 Testimone_1 parte resistente, di parte resistente); seguiva l'udienza del 25/9/2025, Controparte_2 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'ammissione della documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni di parte ricorrente, Testimone_1 Tes_2 di parte resistente, di parte ricorrente, di parte
[...] Testimone_3 Testimone_4 ricorrente e resistente, di parte resistente, di parte Testimone_5 Testimone_6 resistente, di parte resistente, di parte resistente, Testimone_7 Testimone_8 [...]
di parte resistente e di parte resistente. Tes_1 Controparte_2
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa risulta accertato che in data 1/4/2021 a seguito di formale procedimento disciplinare veniva licenziato per giusta causa per le seguenti contestazioni Controparte_1 disciplinari:
“a) in numerose occasioni, nel periodo che va dall'inizio del mese di marzo 2021 sino al 19 marzo 2021, Lei ha usato con i Suoi colleghi e superiori gerarchici frasi gravemente offensive dell'immagine e della reputazione della Società e, in particolare, ha reiteratamente affermato che la Società, in violazione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro, La starebbe costringendo a fare un lavoro che Lei non potrebbe fare a causa delle limitazioni fisiche, in violazione delle prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità del medico competente;
7 b) il giorno 3 marzo 2021, alle ore 14:00 - 14.30 circa, durante il Suo turno di lavoro, Lei ha chiesto un colloquio al sig. - Responsabile del reparto di Produzione, Controparte_2 cui Lei addetto con mansioni di Operatore di linea. Durante il colloquio con il sig. in CP_2 presenza del sig. Lei ha dichiarato che, qualora fosse stato impiegato Testimone_1 nella postazione di preparazione tray per la linea CCI, Lei si sarebbe gettato a terra e avrebbe telefonato alle forze dell'ordine affermando che quella attività lavorativa non rispettava le limitazioni prescritte dal medico competente nell'ambito del giudizio di idoneità alla mansione;
c) il giorno 19 marzo 2021, alle ore 7:30, ora di inizio del Suo turno di lavoro, la sig.ra
Suo superiore gerarchico, in presenza del sig. e Testimone_4 Testimone_1 della sig.ra Team Leader, L'ha invitata a prendere servizio presso la CP_3 postazione di preparazione tray a supporto approvvigionatore CCI, a Lei assegnata nel rispetto delle prescrizioni indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità alla mansione del 20 gennaio 2021. Lei si è rifiutato di svolgere la prestazione di lavoro e, rivolgendosi ai sigg.ri e ha affermato: “Allora voi non avete Tes_1 Tes_4 CP_3 capito”;
d) successivamente, preso atto del Suo rifiuto di rendere la prestazione di lavoro presso la
Sua postazione, il sig. sempre in presenza della sig.ra Testimone_1 Tes_4
e della sig.ra Le ha detto di attendere nell'area ristoro in attesa
[...] CP_3 dell'arrivo del Responsabile di Produzione sig. ma Lei, disattendendo Controparte_2 le indicazioni del sig. si è allontanato dal locale D recandosi presso la portineria in Tes_1 attesa dell'arrivo dell'ambulanza, da Lei stesso chiamata. Alla sig.ra – Parte_3 recatasi presso la portineria poiché avvertita della Sua presenza dalla sig.ra , Testimone_5 addetta del servizio portineria – Lei ha detto che la Società La starebbe costringendo a fare un lavoro che lei non potrebbe fare ed ha confermato che è stato Lei stesso a chiamare le autorità e l'ambulanza;
e) il giorno 19 marzo 2021, alle ore 7:35 circa, Lei ha disatteso il punto 11.6 del Piano di
Emergenza in essere, in base al quale il lavoratore che avverte un malore durante il servizio deve avvisare il proprio preposto, il quale attiva la procedura ivi prevista per l'eventuale intervento dei soccorsi. Lei, in spregio a tale disposizione, ha chiamato direttamente
l'ambulanza senza comunicare il Suo malessere fisico al Suo superiore gerarchico e preposto sig.ra e senza chiedere l'intervento dei soccorsi per il tramite di quest'ultima”. Tes_4
8 6. promuoveva giudizio di impugnazione del licenziamento comminato che, Controparte_1 secondo il rito c.d. , si concludeva nella prima fase a cognizione sommaria con CP_4 ordinanza ex art 1 co 47 ss L 92/2012 del Tribunale di Velletri del 22/11/2021 emessa nell'ambito del proc. n. 3640/2021 RG che così statuiva:
“Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 1.4.21 ed ordina alla parte convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli una somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in 2000,00 oltre spese,
IVA e CPA.”.
7. Con l'odierno ricorso in opposizione è stata impugnata ai sensi dell'art. 1 co.51 L 92/2012
l'ordinanza di accoglimento del ricorso del lavoratore con reintegrazione nel posto di lavoro.
8. Osserva il decidente che l'ordinanza ex art 1 co 47 ss L 92/2012 del Tribunale di Velletri del 22/11/2021 è stata emessa all'esito della prima udienza di trattazione in assenza di ascolto degli informatori.
9. Il presente giudizio, all'esito di articolata istruttoria, ha consentito di accertare la legittimità del licenziamento intimato dalla odierna opponente per i motivi di seguito esposti.
10. In data 14/12/2021 il medico del lavoro, a seguito di visita medica periodica annuale, giudicava , con mansione di operatore produzione Inflator, assegnato al Controparte_1 reparto Inflator, idoneo alla mansione con limitazione, rappresentata dal divieto di sollevamento di pesi superiori a 9 kg e con prescrizione rappresentata dal divieto di assegnazione al turno notturno (v. doc. 38 allegato al ricorso in opposizione). Il certificato medico non è mai stato contestato dal lavoratore.
11. Tutti i testimoni sentiti in giudizio, compresi quelli di parte opposta, hanno concordemente dichiarato che veniva adibito, come operaio polivalente, alle Controparte_1 mansioni di volta in volta stabilite. Se assegnato alla preparazione tray sulla linea di produzione CCI, del reparto Inflator, il effettuava attività lavorative compatibili con CP_1 le prescrizioni mediche di non sollevamento di pesi superiori a 9 kg, in quanto il tray
9 (vassoio) a pieno carico pesava massimo 6 kg e non doveva approvvigionare la linea, ma solo collaborare all'approvvigionamento, senza alzarsi ed abbassarsi perché doveva solo preparare il tray e metterlo sul carrello con le ruote e avvicinarlo al piano di carico, con la precisazione che il banco di lavoro era all'altezza vita uomo ed era regolabile, al resto ci pensava l'approvvigionatore che era (v. dichiarazioni testi di Persona_1 Testimone_3 parte ricorrente, responsabile del servizio prevenzione e protezione;
, di Testimone_6 parte resistente, carrellista;
, di parte resistente, collega di lavoro di Testimone_7
di parte resistente, collega di lavoro del CP_1 Testimone_8 CP_1 [...]
, di parte resistente, capo turno;
, di parte resistente, Tes_1 Controparte_2 responsabile di produzione e coordinatore dei capi turno).
12. Con riferimento alla limitazione medica di non sollevamento di pesi superiori a 9 kg, in particolare, il teste responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha Testimone_3 riferito in giudizio che nei confronti del era stato emesso parere medico di idoneità CP_1 alla mansione ma con limitazioni e prescrizioni con divieto di sollevamento di pesi superiori a
9 kg e che detta valutazione medica era stata comunicata a lui comunicata nella qualità di
RSPP e conseguentemente aveva assegnato, in quanto rientrante tra le sue competenze, il alla linea CCI come supporto alla mansione di approvvigionatore, precisando che il CP_1 tray ossia il vassoio non supera a pieno carico i 6 chili, per cui il “sostanzialmente CP_1 prendeva il vassoio messo su un tavolo, lo caricava di piccoli componenti e lo posizionava su un altro carrellino” (v. dichiarazioni teste verbale ud. 26/11/2024). Tes_3
13. L'istruttoria ha consentito altresì di accertare che, anche se adibito ad altre linee di produzione, come la linea CGI del capannone J, con postazione ST4, il sollevava CP_1 tubi di metallo dal peso di 600 grammi e vi posizionava l'etichetta (v. teste Tes_4 risposta cap 8 pag 67 memoria resistente, verbale udienza 26/11/2024).
[...]
14. Si aggiunge ancora che, il anche se adibito alla mansione saldatrice a frizione CP_1 friction nel capannone J linea 3, doveva solo caricare la macchina di piccoli pezzi dal peso massimo di 300 o 400 grammi (v. teste , risposta cap 19 memoria resistente, Testimone_8 verbale udienza 26/11/2024).
10 15. Con riferimento al divieto di assegnazione al turno notturno, il teste Testimone_1 capo turno, ha dichiarato che il è stato inserito in turni notturni solo sino al 30 CP_1 novembre 2020 e che dal 1°/12/2020 è stato assegnato a soli turni diurni (v. verbale udienza
7/5/2024, teste risposta cap. 1 pag 54 ricorso opponente); ne consegue che, Testimone_1 anche sotto tale profilo, l'azienda ha rispettato le prescrizioni del medico del lavoro di cui al certificato del 14/12/2021, già da epoca anteriore a detta valutazione medica.
16. Dunque l'istruttoria ha consentito di accertare pienamente che il a seguito del CP_1 giudizio medico di idoneità alla mansione con limitazioni e prescrizioni del 14/12/2021 non venne adibito a mansioni incompatibili con le limitazioni mediche relative alla mansione e che furono rispettate le prescrizioni mediche del divieto di assegnazione a turni notturni.
17. Con riferimento all'episodio del 19/3/2021, come dichiarato dal teste Testimone_4
e dal teste superiori gerarchici del lavoratore, il il 19/3/2021 Testimone_1 CP_1 all'inizio del turno di lavoro, invitato a prendere servizio sulla linea CCI per la preparazione tray a supporto approvvigionatore CCI, si rivolgeva ai predetti e e a Tes_1 Tes_4 [...] dicendo: “ Allora voi non avete capito!”, rifiutandosi di essere adibito alla mansione CP_3 assegnatagli, pur compatibile con il suo stato di salute, come emerso dalla articolata istruttoria
(v. dichiarazioni rese dai testi verbale udienza 26/11/2024 e Testimone_4 [...]
, risposta capitoli 29 e 30 ricorso, verbale udienza 7/5/2024). A quel punto, Tes_1
ordinava al lavoratore di restare nel locale D1 nell'area ristoro e di Testimone_1 attenderlo, in attesa dell'arrivo del Responsabile di produzione ( ); il Controparte_2
invece, si allontanava dal locale D1 e si recava presso la portineria ubicata nel CP_1 locale F, dove autonomamente chiamava l'autoambulanza, contravvenendo al regolamento aziendale, che prevede che in caso di malore si deve avvisare il proprio preposto che nel caso di specie era che avrebbe dovuto valutare se chiamare o meno Testimone_4
l'autoambulanza; il invece autonomamente chiamava l'autoambulanza e la persona
CP_1 che venne in quell'occasione conosceva il perché alla presenza di ,
CP_1 Testimone_5 addetta al servizio di portineria, non visitò - come di prassi - il e non chiese chi
CP_1 fosse il malato, ma rivolgendosi direttamente al dimostrando di conoscerlo, gli
CP_1 disse: “'nnamo!” (v. dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_4 Testimone_5 verbale udienza 26/11/2024 e v. dichiarazioni teste verbale udienza 7/5/2024 e Tes_1 verbale udienza 26/11/2024).
11 18. L'istruttoria ha consentito ddunque di accertare che il nel mese di marzo 2021 CP_1 parlando con i colleghi e superiori gerarchici affermava – falsamente - che l'azienda lo adibiva a mansioni incompatibili con il suo stato di salute, come emergente dal certificato medico di idoneità con limitazioni e prescrizioni di cui al cap. a) della contestazione disciplinare (v. cap 29 ricorso teste verbale udienza 7/5/2024). Testimone_1
19. L'istruttoria ha consentito di accertare che il il 3/3/2021 durante un colloquio CP_1 con , responsabile del servizio di produzione del reparto Iflator, alla Controparte_2 presenza di dichiarava che qualora fosse stato adibito alla postazione di Testimone_1 preparazione tray per la linea CCI si sarebbe gettato a terra e avrebbe telefonato alle forze dell'ordine, affermando che quelle mansioni non rispettavano le limitazioni prescritte dal medico nell'ambito del giudizio di idoneità alla mansione, di cui al cap. b) della contestazione disciplinare (v. cap 32 ricorso teste verbale udienza 7/5/2024 e cap 7 pag. Testimone_1
67 memoria resistente, teste , verbale udienza 26/11/2024). Controparte_2
20. L'istruttoria ha consentito di accertare che il il 19/3/2021 si rifiutava di svolgere CP_1 la mansione lavorativa a cui era stato assegnato dicendo a , Testimone_4 Tes_1
e : “Allora voi non avete capito!”, (v. teste verbale
[...] CP_3 Testimone_4 ud. 26/11/2024 e , verbale udienza 7/5/2024) di cui al cap. c) della Testimone_1 contestazione disciplinare, per intendere che non voleva svolgere le mansioni assegnategli perchè a suo dire incompatibili con la prescrizione medica, laddove l'istruttoria ha consentito di accertare - con la testimonianza concorde di tutti i testimoni escussi, anche quelli del resistente- che il lavoratore venne adibito a mansioni compatibili alle limitazioni prescritte dal medico del lavoro nel certificato del 14/12/2021 e vennero osservate le prescrizioni del divieto di turni notturni di cui al medesimo certificato medico.
21. L'istruttoria ha, infine, accertato i fatti di cui ai capitoli d) ed e) della contestazione disciplinare, poiché il il 19/3/2021, contravvenendo al punto 11.6 del Piano di CP_1
Emergenza, chiamava autonomamente l'autoambulanza, senza comunicare nulla al suo preposto e superiore gerarchico e andava via, sottraendosi alla Testimone_4 prestazione lavorativa, non risultando provato che stesse male, anche perché è emerso che il lavoratore conosceva l'operatore dell'autoambulanza, che l'ha portato via senza seguire la
12 prassi ordinaria della preventiva visita , essendosi rivolto al dicendo: “'nnamo!” CP_1 senza chiedere chi fosse il malato, il che dimostra la preventiva premeditazione ed organizzazione del piano tra il e l'operatore del servizio di autoambulanza (v. CP_1 dichiarazioni dei testimoni e , verbale udienza Testimone_4 Testimone_5
26/11/2024).
22. Accertata la corrispondenza al vero delle contestazioni disciplinari, si ritiene la sanzione espulsiva proporzionata alle condotte poste in essere dal lavoratore, per lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, integrando la condotta del gli estremi della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c., nonché l'illecito CP_1 disciplinare della insubordinazione sanzionato dall'art. 40, lett. m) del CCNL Industria
Chimica che prevede il “licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro … con la perdita dell'indennità di preavviso” perché condotta lesiva del vincolo fiduciario che integra la nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c.. La condotta dell'insubordinazione è, peraltro, nel caso di specie, aggravata dalla premeditazione del piano posto in essere il
19/3/2021 rappresentato dalla chiamata dell'autoambulanza con l'operatore amico e compiacente, in violazione delle regole aziendali che prescrivevano la chiamata del servizio di emergenza dal parte del preposto superiore gerarchico che nel caso di specie era Tes_4
[...]
23. In conclusione, non risulta in alcun modo provato l'intento ritorsivo del licenziamento, che invece deve considerarsi legittimamente intimato.
24. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara la legittimità del licenziamento impugnato e in accoglimento del ricorso in opposizione revoca l'ordinanza reintegratoria del 22/11/2021 ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92/2012 emessa dal Tribunale di Velletri il 22/11/2021 nell'ambito del proc. n. 3640/2021, e condanna alla restituzione dell'indennità risarcitoria a Controparte_1 lui corrisposta dal datore di lavoro in esecuzione della predetta ordinanza, corrispondente alla
“somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra” oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
25. Si rigetta la domanda di parte ricorrente in opposizione di restituzione di quanto corrisposto al lavoratore a titolo di retribuzione dal momento della reintegrazione, poiché il
13 ha medio tempore - dalla reintegrazione ad oggi - prestato attività lavorativa per la CP_1 ricorrente e per l'effetto, la retribuzione percepita in esecuzione del lavoro svolto deve essere definitivamente acquisita dal lavoratore opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite – di entrambe le fasi del giudizio- in favore di
[...]
liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di Parte_1 lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM
n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
27. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate nella misura di € 2694,00 per Parte_1 onorari, di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
14 - accerta e dichiara la legittimità del licenziamento impugnato e in accoglimento del ricorso in opposizione revoca l'ordinanza reintegratoria del 22/11/2021 ex art. 1 co. 47
e ss. L. 92/2012 emessa dal Tribunale di Velletri il 22/11/2021 nell'ambito del proc. n.
3640/2021;
- condanna alla restituzione dell'indennità risarcitoria a lui elargita dal Controparte_1 datore di lavoro in esecuzione della predetta ordinanza, corrispondente alla somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di restituzione da parte del lavoratore di quanto percepito a titolo retributivo dalla reintegrazione ad oggi;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate nella misura di € 2694,00 per Parte_1 onorari, di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 25 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5064/2021 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ordinanza ex art 1 comma 51 L. n. 92/2012 ed ex art. 414 cpc
PROMOSSA DA
P. Iva: ), con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Orbassano (TO), Strada Torino n. 43 (CAP 10043), in persona del membro del Consiglio di
Amministrazione e amministratore delegato Sig. rappresentata e difesa dagli Parte_2 avvocati Giuseppe Coco (C.F. ) e Riccardo Maraga (C.F. C.F._1
), giusta procura allegata al ricorso in opposizione;
C.F._2
- Ricorrente -
CONTRO
C.F.: , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._3 ed ivi res.te in Montelanico (RM), Via Plebiscito n. 17 (cap 00030), rapp.to e difeso per delega in calce al presente atto dall' Avv. Caterina Felici, del foro di Velletri (C.F.:
), giusta procura allegata alla memoria di costituzione;
C.F._4
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso in opposizione all'ordinanza ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92/2012 emessa dal
Tribunale di Velletri il 22/11/2021 nell'ambito del proc. n. 3640/2021 depositato il
21/12/2021, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di:
“- IN VIA PRINCIPALE, respingere il ricorso ex art. 1, comma 47 e segg., Legge n. 92/2012 presentato dal sig. ed assolvere da ogni Controparte_1 Parte_1 domanda in esso contenuta in relazione al licenziamento intimato al sig. Controparte_1
- PER L'EFFETTO, dichiarare la legittimità del licenziamento intimato al sig.
[...]
e, conseguentemente, dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 24 marzo CP_1
2021, disponendo la restituzione da parte del sig. a Controparte_1 Parte_1 di quanto medio tempore corrisposto in esecuzione dell'ordine di reintegrazione
[...] di cui all'ordinanza impugnata;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, applicare la sola tutela risarcitoria ai sensi dell'art. 18 comma 5, Stat. Lav. in luogo della tutela reintegratoria di cui all'art. 18 comma 4
Stat. Lav., e per l'effetto limitare la condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria omnicomprensiva determinata nell'importo minimo di legge (12 mensilità) tenuto conto del comportamento del lavoratore;
2 - IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'illegittimità del licenziamento, accertare e dichiarare la sussistenza di un giustificato motivo soggettivo in relazione al licenziamento intimato al sig. Controparte_1
- IN OGNI CASO, IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA, ridurre la domanda di risarcimento del danno avanzata dal sig. a titolo di compensatio lucri cum Controparte_1 damno, dell'aliunde perceptum ovvero dell'aliunde percipiendum, in relazione a quest'ultimo quanto meno a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.Con memoria difensiva del 22/4/2022 si costituiva in giudizio per Controparte_1 chiedere al Tribunale adito di: “A) IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO
- rigettare, per i motivi di cui sopra, le domande tutte formulate dalla “ Parte_1
[...]
in persona del legale rapp.te p.t, nel ricorso ex art.1, comma 51,legge n.
[...]
92/2012 e art. 414 cpc proposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Velletri –
Sezione Lavoro, GL Dott Cruciani, n. cronol. 22410/2021 del 22.11.2021 (RG n. 3640/2021), siccome infondate in fatto ed in diritto
- confermare integralmente la predetta ordinanza n. cronol. 22410/2021 del 22.11.2021 (RG
n. 3640/2021) nella parte in cui ha dichiarato:
-“il licenziamento intimato con lettera del 1.4.21 (v. doc. 31 fascicolo parte resistente) è privo di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo”
- “Ai sensi dell'art. 18, c. 4, l. 300/70, si ordina alla società convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e la si condanna al pagamento in favore del ricorrente di una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della società resistente secondo la regola generale della soccombenza”
-
PQM
“Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 1.4.21 ed ordina
3 alla parte convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli una somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 2.000,00 oltre spese, iva e cpa”
- per l'effetto accordare la tutela reintegratoria debole (o reale limitata) di cui all'art 18 co 4
L 300/1970 e pertanto:
- accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, la nullità e/o illegittimità e/o manifesta infondatezza del licenziamento intimato al ricorrente con lettera ricevuta il 07.04.2021 perché non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del contratto collettivo applicabile (rif. art. 18 comma IV L. 300/70);
- conseguentemente, annullare il licenziamento comminato al Sig. e condannare la CP_1 in persona del legale rapp.te p.t, alla immedia Parte_1 ta reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, e la ricostruzione ex tunc del rapporto di lavoro ai sensi dell'art 18 co 4 L 300/1970 e/o al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ogni caso condannandola altresì al pagamento di una indennita' dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dovuta pari ad € 1.923.55 lordi (paga base di aprile 2021 pari ad € 1.775,58 + rateo della 13^ mensilità pari ad euro
147,97 = 1.923,55, o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia), eventualmente tenendo conto degli scatti di anzianità ed eventuali miglioramenti economici intervenuti nelle more del giudizio e che si chiede sin da ora sia determinata, per i motivi di cui sopra, nella misura massima delle 12 mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
- altresì, condannare la in persona del legale Parte_1 rapp.te p.t., al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
B) IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO, nella sola denegata e non creduta ipotesi in cui il
Giudice adito, modificando e/o revocando, totalmente o parzialmente l'ordinanza n. cronol.
4 22410/2021 del 22.11.2021 (RG n. 3640/2021) non intendesse confermare la tutela reintegratoria di cui all'art 18 co 4 L 300/1970 si chiede:
2) in via principale, di voler accordare la tutela reintegratoria forte (o reale piena) di cui all'art 18 commi 1 e 2 L 300/1970, per i motivi di cui sopra e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, sulla base di quanto sopra dedotto, che il licenziamento intimato al
Sig con lettera ricevuta il 07.04.2021 è nullo per avere avuto natura Controparte_1 ritorsivo –discriminatoria, pretestuosa e comunque perché determinato da un motivo illecito determinante ai sensi dell'art 1345 cc (rif. art. 18 commi I e II L. 300/70);
- conseguentemente, ordinare alla in persona Parte_1 del legale rapp.te p.t di reintegrare l'istante nel posto di lavoro con ricostruzione ex tunc del rapporto di lavoro ai sensi dell'art 18 commi I e II L. 300/70 e/o al pagamento di un'indennità pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in ogni caso condannandola altresì al pagamento di una indennita' dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dovuta pari ad € 1.923.55 lordi (paga base di aprile 2021 pari ad € 1.775,58 + rateo della 13^ mensilità pari ad euro 147,97 = 1.923,55, o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia), in ogni caso in misura non inferiore a cinque mensilita' della retribuzione globale di fatto, eventualmente tenendo conto degli scatti di anzianità ed eventuali miglioramenti economici intervenuti nelle more del giudizio. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
- condannare la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sino all'effettiva reintegra Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non intendesse accordare né la tutela reintegratoria debole (o reale limitata) di cui all'art 18 co 4 L 300/1970, né la tutela reintegratoria forte (o reale piena) di cui all'art 18 commi 1 e 2 L 300/1970 per i motivi di cui sopra si chiede di voler quantomeno accordare la tutela risarcitoria o indennitaria forte di cui all'art. 18 comma V L. 300/70 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, il licenziamento del ricorrente illegittimo
e/oinefficace perché non ricorrono gli estremi della giusta causa e/o giustificato motivo;
-condannare la n persona del legale rapp.tep.t, Parte_1 alla corresponsione, in favore del Sig. di una indennità risarcitoria Controparte_1 onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di 24 mensilità
5 dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.923,55 (o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) e che si chiede sin da ora sia determinata, per i motivi di cui sopra, nella misura massima delle 24 mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo;
4) in via ulteriormente subordinata nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non intendesse accordare né la tutela reintegratoria debole (o reale limitata) di cui all'art 18 co 4
L 300/1970, la tutela reintegratoria forte (o reale piena) di cui all'art 18 commi 1 e 2 L
300/1970, nè la tutela risarcitoria o indennitaria forte di cui all'art. 18 comma V L. 300/70, per i motivi di cui sopra si chiede che Voglia quantomeno ravvisare una violazione della procedura ex art. 7 L. 300/70 sotto il profilo evidenziato in narrativa, applicando la tutela risarcitoria o indennitaria debole di cui all'art. 18 comma VI L. 300/70 e per l'effetto:
- accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato con missiva ricevuta il 07.04.2021;
- condannare la in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t, alla corresponsione, in favore del Sig. dell'indennità risarcitoria Controparte_1 onnicomprensiva determinata tra un minimo di 6 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.923,55 lordi (o comunque quella maggiore o minore che risulterà di giustizia) e che si chiede sin da ora sia determinata nella misura massima delle 12 mensilità o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
5)In ogni caso per i motivi di cui sopra, dichiarare comunque l'insussistenza della giusta causa di licenziamento e, per l'effetto, condannare la resistente al pagamento in favore del
Sig. dell'indennità sostitutiva del preavviso, pari ad € 923.30 così come Controparte_1 determinata negli allegati conteggi, o quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al soddisfo.
In ogni caso con vittoria delle spese, anche generali 15%, competenze ed onorari di giudizio” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata con decreto del Giudice del 30/12/2021 per l'udienza del 17/5/2022, che veniva differita d'ufficio alle udienze del 7/9/2022, del
6 10/5/29023 e del 7/11/2023; a tale ultima udienza la causa veniva chiamata per la prima volta innanzi a questo decidente;
all'esito veniva emessa ordinanza istruttoria dell'8/11/2023.
Seguivano le udienze istruttorie del 7/5/2024 ( in cui venivano sentiti i testi Testimone_1 di parte ricorrente e di parte resistente) e del 26/11/2024 ( in cui venivano Testimone_2 sentiti i testi di parte ricorrente, di parte ricorrente e Testimone_3 Testimone_4 resistente, di parte resistente, di parte resistente, Testimone_5 Testimone_6
di parte resistente, di parte resistente, di Testimone_7 Testimone_8 Testimone_1 parte resistente, di parte resistente); seguiva l'udienza del 25/9/2025, Controparte_2 all'esito della quale, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4. L'istruttoria della causa si estrinsecava nell'ammissione della documentazione prodotta dalle parti e nell'escussione dei testimoni di parte ricorrente, Testimone_1 Tes_2 di parte resistente, di parte ricorrente, di parte
[...] Testimone_3 Testimone_4 ricorrente e resistente, di parte resistente, di parte Testimone_5 Testimone_6 resistente, di parte resistente, di parte resistente, Testimone_7 Testimone_8 [...]
di parte resistente e di parte resistente. Tes_1 Controparte_2
2. In fatto e in diritto
5. Dagli atti di causa risulta accertato che in data 1/4/2021 a seguito di formale procedimento disciplinare veniva licenziato per giusta causa per le seguenti contestazioni Controparte_1 disciplinari:
“a) in numerose occasioni, nel periodo che va dall'inizio del mese di marzo 2021 sino al 19 marzo 2021, Lei ha usato con i Suoi colleghi e superiori gerarchici frasi gravemente offensive dell'immagine e della reputazione della Società e, in particolare, ha reiteratamente affermato che la Società, in violazione dell'obbligo di sicurezza che grava sul datore di lavoro, La starebbe costringendo a fare un lavoro che Lei non potrebbe fare a causa delle limitazioni fisiche, in violazione delle prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità del medico competente;
7 b) il giorno 3 marzo 2021, alle ore 14:00 - 14.30 circa, durante il Suo turno di lavoro, Lei ha chiesto un colloquio al sig. - Responsabile del reparto di Produzione, Controparte_2 cui Lei addetto con mansioni di Operatore di linea. Durante il colloquio con il sig. in CP_2 presenza del sig. Lei ha dichiarato che, qualora fosse stato impiegato Testimone_1 nella postazione di preparazione tray per la linea CCI, Lei si sarebbe gettato a terra e avrebbe telefonato alle forze dell'ordine affermando che quella attività lavorativa non rispettava le limitazioni prescritte dal medico competente nell'ambito del giudizio di idoneità alla mansione;
c) il giorno 19 marzo 2021, alle ore 7:30, ora di inizio del Suo turno di lavoro, la sig.ra
Suo superiore gerarchico, in presenza del sig. e Testimone_4 Testimone_1 della sig.ra Team Leader, L'ha invitata a prendere servizio presso la CP_3 postazione di preparazione tray a supporto approvvigionatore CCI, a Lei assegnata nel rispetto delle prescrizioni indicate dal medico competente nel giudizio di idoneità alla mansione del 20 gennaio 2021. Lei si è rifiutato di svolgere la prestazione di lavoro e, rivolgendosi ai sigg.ri e ha affermato: “Allora voi non avete Tes_1 Tes_4 CP_3 capito”;
d) successivamente, preso atto del Suo rifiuto di rendere la prestazione di lavoro presso la
Sua postazione, il sig. sempre in presenza della sig.ra Testimone_1 Tes_4
e della sig.ra Le ha detto di attendere nell'area ristoro in attesa
[...] CP_3 dell'arrivo del Responsabile di Produzione sig. ma Lei, disattendendo Controparte_2 le indicazioni del sig. si è allontanato dal locale D recandosi presso la portineria in Tes_1 attesa dell'arrivo dell'ambulanza, da Lei stesso chiamata. Alla sig.ra – Parte_3 recatasi presso la portineria poiché avvertita della Sua presenza dalla sig.ra , Testimone_5 addetta del servizio portineria – Lei ha detto che la Società La starebbe costringendo a fare un lavoro che lei non potrebbe fare ed ha confermato che è stato Lei stesso a chiamare le autorità e l'ambulanza;
e) il giorno 19 marzo 2021, alle ore 7:35 circa, Lei ha disatteso il punto 11.6 del Piano di
Emergenza in essere, in base al quale il lavoratore che avverte un malore durante il servizio deve avvisare il proprio preposto, il quale attiva la procedura ivi prevista per l'eventuale intervento dei soccorsi. Lei, in spregio a tale disposizione, ha chiamato direttamente
l'ambulanza senza comunicare il Suo malessere fisico al Suo superiore gerarchico e preposto sig.ra e senza chiedere l'intervento dei soccorsi per il tramite di quest'ultima”. Tes_4
8 6. promuoveva giudizio di impugnazione del licenziamento comminato che, Controparte_1 secondo il rito c.d. , si concludeva nella prima fase a cognizione sommaria con CP_4 ordinanza ex art 1 co 47 ss L 92/2012 del Tribunale di Velletri del 22/11/2021 emessa nell'ambito del proc. n. 3640/2021 RG che così statuiva:
“Dichiara illegittimo il licenziamento intimato al ricorrente con lettera del 1.4.21 ed ordina alla parte convenuta di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e di pagargli una somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra;
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in 2000,00 oltre spese,
IVA e CPA.”.
7. Con l'odierno ricorso in opposizione è stata impugnata ai sensi dell'art. 1 co.51 L 92/2012
l'ordinanza di accoglimento del ricorso del lavoratore con reintegrazione nel posto di lavoro.
8. Osserva il decidente che l'ordinanza ex art 1 co 47 ss L 92/2012 del Tribunale di Velletri del 22/11/2021 è stata emessa all'esito della prima udienza di trattazione in assenza di ascolto degli informatori.
9. Il presente giudizio, all'esito di articolata istruttoria, ha consentito di accertare la legittimità del licenziamento intimato dalla odierna opponente per i motivi di seguito esposti.
10. In data 14/12/2021 il medico del lavoro, a seguito di visita medica periodica annuale, giudicava , con mansione di operatore produzione Inflator, assegnato al Controparte_1 reparto Inflator, idoneo alla mansione con limitazione, rappresentata dal divieto di sollevamento di pesi superiori a 9 kg e con prescrizione rappresentata dal divieto di assegnazione al turno notturno (v. doc. 38 allegato al ricorso in opposizione). Il certificato medico non è mai stato contestato dal lavoratore.
11. Tutti i testimoni sentiti in giudizio, compresi quelli di parte opposta, hanno concordemente dichiarato che veniva adibito, come operaio polivalente, alle Controparte_1 mansioni di volta in volta stabilite. Se assegnato alla preparazione tray sulla linea di produzione CCI, del reparto Inflator, il effettuava attività lavorative compatibili con CP_1 le prescrizioni mediche di non sollevamento di pesi superiori a 9 kg, in quanto il tray
9 (vassoio) a pieno carico pesava massimo 6 kg e non doveva approvvigionare la linea, ma solo collaborare all'approvvigionamento, senza alzarsi ed abbassarsi perché doveva solo preparare il tray e metterlo sul carrello con le ruote e avvicinarlo al piano di carico, con la precisazione che il banco di lavoro era all'altezza vita uomo ed era regolabile, al resto ci pensava l'approvvigionatore che era (v. dichiarazioni testi di Persona_1 Testimone_3 parte ricorrente, responsabile del servizio prevenzione e protezione;
, di Testimone_6 parte resistente, carrellista;
, di parte resistente, collega di lavoro di Testimone_7
di parte resistente, collega di lavoro del CP_1 Testimone_8 CP_1 [...]
, di parte resistente, capo turno;
, di parte resistente, Tes_1 Controparte_2 responsabile di produzione e coordinatore dei capi turno).
12. Con riferimento alla limitazione medica di non sollevamento di pesi superiori a 9 kg, in particolare, il teste responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha Testimone_3 riferito in giudizio che nei confronti del era stato emesso parere medico di idoneità CP_1 alla mansione ma con limitazioni e prescrizioni con divieto di sollevamento di pesi superiori a
9 kg e che detta valutazione medica era stata comunicata a lui comunicata nella qualità di
RSPP e conseguentemente aveva assegnato, in quanto rientrante tra le sue competenze, il alla linea CCI come supporto alla mansione di approvvigionatore, precisando che il CP_1 tray ossia il vassoio non supera a pieno carico i 6 chili, per cui il “sostanzialmente CP_1 prendeva il vassoio messo su un tavolo, lo caricava di piccoli componenti e lo posizionava su un altro carrellino” (v. dichiarazioni teste verbale ud. 26/11/2024). Tes_3
13. L'istruttoria ha consentito altresì di accertare che, anche se adibito ad altre linee di produzione, come la linea CGI del capannone J, con postazione ST4, il sollevava CP_1 tubi di metallo dal peso di 600 grammi e vi posizionava l'etichetta (v. teste Tes_4 risposta cap 8 pag 67 memoria resistente, verbale udienza 26/11/2024).
[...]
14. Si aggiunge ancora che, il anche se adibito alla mansione saldatrice a frizione CP_1 friction nel capannone J linea 3, doveva solo caricare la macchina di piccoli pezzi dal peso massimo di 300 o 400 grammi (v. teste , risposta cap 19 memoria resistente, Testimone_8 verbale udienza 26/11/2024).
10 15. Con riferimento al divieto di assegnazione al turno notturno, il teste Testimone_1 capo turno, ha dichiarato che il è stato inserito in turni notturni solo sino al 30 CP_1 novembre 2020 e che dal 1°/12/2020 è stato assegnato a soli turni diurni (v. verbale udienza
7/5/2024, teste risposta cap. 1 pag 54 ricorso opponente); ne consegue che, Testimone_1 anche sotto tale profilo, l'azienda ha rispettato le prescrizioni del medico del lavoro di cui al certificato del 14/12/2021, già da epoca anteriore a detta valutazione medica.
16. Dunque l'istruttoria ha consentito di accertare pienamente che il a seguito del CP_1 giudizio medico di idoneità alla mansione con limitazioni e prescrizioni del 14/12/2021 non venne adibito a mansioni incompatibili con le limitazioni mediche relative alla mansione e che furono rispettate le prescrizioni mediche del divieto di assegnazione a turni notturni.
17. Con riferimento all'episodio del 19/3/2021, come dichiarato dal teste Testimone_4
e dal teste superiori gerarchici del lavoratore, il il 19/3/2021 Testimone_1 CP_1 all'inizio del turno di lavoro, invitato a prendere servizio sulla linea CCI per la preparazione tray a supporto approvvigionatore CCI, si rivolgeva ai predetti e e a Tes_1 Tes_4 [...] dicendo: “ Allora voi non avete capito!”, rifiutandosi di essere adibito alla mansione CP_3 assegnatagli, pur compatibile con il suo stato di salute, come emerso dalla articolata istruttoria
(v. dichiarazioni rese dai testi verbale udienza 26/11/2024 e Testimone_4 [...]
, risposta capitoli 29 e 30 ricorso, verbale udienza 7/5/2024). A quel punto, Tes_1
ordinava al lavoratore di restare nel locale D1 nell'area ristoro e di Testimone_1 attenderlo, in attesa dell'arrivo del Responsabile di produzione ( ); il Controparte_2
invece, si allontanava dal locale D1 e si recava presso la portineria ubicata nel CP_1 locale F, dove autonomamente chiamava l'autoambulanza, contravvenendo al regolamento aziendale, che prevede che in caso di malore si deve avvisare il proprio preposto che nel caso di specie era che avrebbe dovuto valutare se chiamare o meno Testimone_4
l'autoambulanza; il invece autonomamente chiamava l'autoambulanza e la persona
CP_1 che venne in quell'occasione conosceva il perché alla presenza di ,
CP_1 Testimone_5 addetta al servizio di portineria, non visitò - come di prassi - il e non chiese chi
CP_1 fosse il malato, ma rivolgendosi direttamente al dimostrando di conoscerlo, gli
CP_1 disse: “'nnamo!” (v. dichiarazioni rese dai testi e , Testimone_4 Testimone_5 verbale udienza 26/11/2024 e v. dichiarazioni teste verbale udienza 7/5/2024 e Tes_1 verbale udienza 26/11/2024).
11 18. L'istruttoria ha consentito ddunque di accertare che il nel mese di marzo 2021 CP_1 parlando con i colleghi e superiori gerarchici affermava – falsamente - che l'azienda lo adibiva a mansioni incompatibili con il suo stato di salute, come emergente dal certificato medico di idoneità con limitazioni e prescrizioni di cui al cap. a) della contestazione disciplinare (v. cap 29 ricorso teste verbale udienza 7/5/2024). Testimone_1
19. L'istruttoria ha consentito di accertare che il il 3/3/2021 durante un colloquio CP_1 con , responsabile del servizio di produzione del reparto Iflator, alla Controparte_2 presenza di dichiarava che qualora fosse stato adibito alla postazione di Testimone_1 preparazione tray per la linea CCI si sarebbe gettato a terra e avrebbe telefonato alle forze dell'ordine, affermando che quelle mansioni non rispettavano le limitazioni prescritte dal medico nell'ambito del giudizio di idoneità alla mansione, di cui al cap. b) della contestazione disciplinare (v. cap 32 ricorso teste verbale udienza 7/5/2024 e cap 7 pag. Testimone_1
67 memoria resistente, teste , verbale udienza 26/11/2024). Controparte_2
20. L'istruttoria ha consentito di accertare che il il 19/3/2021 si rifiutava di svolgere CP_1 la mansione lavorativa a cui era stato assegnato dicendo a , Testimone_4 Tes_1
e : “Allora voi non avete capito!”, (v. teste verbale
[...] CP_3 Testimone_4 ud. 26/11/2024 e , verbale udienza 7/5/2024) di cui al cap. c) della Testimone_1 contestazione disciplinare, per intendere che non voleva svolgere le mansioni assegnategli perchè a suo dire incompatibili con la prescrizione medica, laddove l'istruttoria ha consentito di accertare - con la testimonianza concorde di tutti i testimoni escussi, anche quelli del resistente- che il lavoratore venne adibito a mansioni compatibili alle limitazioni prescritte dal medico del lavoro nel certificato del 14/12/2021 e vennero osservate le prescrizioni del divieto di turni notturni di cui al medesimo certificato medico.
21. L'istruttoria ha, infine, accertato i fatti di cui ai capitoli d) ed e) della contestazione disciplinare, poiché il il 19/3/2021, contravvenendo al punto 11.6 del Piano di CP_1
Emergenza, chiamava autonomamente l'autoambulanza, senza comunicare nulla al suo preposto e superiore gerarchico e andava via, sottraendosi alla Testimone_4 prestazione lavorativa, non risultando provato che stesse male, anche perché è emerso che il lavoratore conosceva l'operatore dell'autoambulanza, che l'ha portato via senza seguire la
12 prassi ordinaria della preventiva visita , essendosi rivolto al dicendo: “'nnamo!” CP_1 senza chiedere chi fosse il malato, il che dimostra la preventiva premeditazione ed organizzazione del piano tra il e l'operatore del servizio di autoambulanza (v. CP_1 dichiarazioni dei testimoni e , verbale udienza Testimone_4 Testimone_5
26/11/2024).
22. Accertata la corrispondenza al vero delle contestazioni disciplinari, si ritiene la sanzione espulsiva proporzionata alle condotte poste in essere dal lavoratore, per lesione irrimediabile del vincolo fiduciario posto alla base del rapporto di lavoro, integrando la condotta del gli estremi della giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c., nonché l'illecito CP_1 disciplinare della insubordinazione sanzionato dall'art. 40, lett. m) del CCNL Industria
Chimica che prevede il “licenziamento con immediata rescissione del rapporto di lavoro … con la perdita dell'indennità di preavviso” perché condotta lesiva del vincolo fiduciario che integra la nozione di giusta causa ex art. 2119 c.c.. La condotta dell'insubordinazione è, peraltro, nel caso di specie, aggravata dalla premeditazione del piano posto in essere il
19/3/2021 rappresentato dalla chiamata dell'autoambulanza con l'operatore amico e compiacente, in violazione delle regole aziendali che prescrivevano la chiamata del servizio di emergenza dal parte del preposto superiore gerarchico che nel caso di specie era Tes_4
[...]
23. In conclusione, non risulta in alcun modo provato l'intento ritorsivo del licenziamento, che invece deve considerarsi legittimamente intimato.
24. Tutto ciò posto, il Tribunale accerta e dichiara la legittimità del licenziamento impugnato e in accoglimento del ricorso in opposizione revoca l'ordinanza reintegratoria del 22/11/2021 ex art. 1 co. 47 e ss. L. 92/2012 emessa dal Tribunale di Velletri il 22/11/2021 nell'ambito del proc. n. 3640/2021, e condanna alla restituzione dell'indennità risarcitoria a Controparte_1 lui corrisposta dal datore di lavoro in esecuzione della predetta ordinanza, corrispondente alla
“somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra” oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo.
25. Si rigetta la domanda di parte ricorrente in opposizione di restituzione di quanto corrisposto al lavoratore a titolo di retribuzione dal momento della reintegrazione, poiché il
13 ha medio tempore - dalla reintegrazione ad oggi - prestato attività lavorativa per la CP_1 ricorrente e per l'effetto, la retribuzione percepita in esecuzione del lavoro svolto deve essere definitivamente acquisita dal lavoratore opposto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione sollevata.
3. Le spese di lite.
26. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite – di entrambe le fasi del giudizio- in favore di
[...]
liquidate in applicazione della tabella n. 3 (cause di Parte_1 lavoro del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM
n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato (compreso nel III scaglione), come segue:
1) fase di studio della controversia: 1822,00 € ridotta per la non complessità della causa del
50% a 911,00 €
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50%
a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1172,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 586,00 €
4) fase decisionale: 1617,00 € ridotta per la non complessità della causa del 50% a 808,50 € per un totale di 2694,00 €.
27. Per l'effetto, condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1
liquidate nella misura di € 2694,00 per Parte_1 onorari, di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
14 - accerta e dichiara la legittimità del licenziamento impugnato e in accoglimento del ricorso in opposizione revoca l'ordinanza reintegratoria del 22/11/2021 ex art. 1 co. 47
e ss. L. 92/2012 emessa dal Tribunale di Velletri il 22/11/2021 nell'ambito del proc. n.
3640/2021;
- condanna alla restituzione dell'indennità risarcitoria a lui elargita dal Controparte_1 datore di lavoro in esecuzione della predetta ordinanza, corrispondente alla somma pari a all'ultima retribuzione globale dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi dal dì del dovuto al soddisfo;
- rigetta la domanda di parte ricorrente di restituzione da parte del lavoratore di quanto percepito a titolo retributivo dalla reintegrazione ad oggi;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_1 [...]
liquidate nella misura di € 2694,00 per Parte_1 onorari, di € 404,10 per rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 25 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
15