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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/12/2025, n. 1020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1020 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
NC La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1071/2025 R.G.L., promossa da difeso e rappresentato dall'avv. Guido Marone ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio per procura in atti ricorrente contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, , in persona del Controparte_3
Generale, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi CP_4
dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Varese, via Copelli, n. 6 resistente
Oggetto: altre ipotesi - Pubblico Impiego - riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno 2013.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 27.6.2025, ha esposto di essere docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato presso il Controparte_1
con decorrenza giuridica dall'1.9.2011 ed economica dall'1.9.2012 e
[...] attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di questo Tribunale (doc. n. 1).
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, il ricorrente ha esposto di avere presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo, e di essersi avveduto che, dal decreto di ricostruzione di carriera (doc. n. 2), l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata, non computando l'anno 2013, pur regolarmente lavorato.
Rilevando l'illegittimità di tale esclusione, alla luce della giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera, il ricorrente ha chiesto: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e dell'anzianità di servizio l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento ai fini giuridici di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013 ai fini giuridici;
in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001
n. 165 e di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico, di anzianità di servizio e di carriera l'anno
2013.”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, nonché
l'infondatezza della domanda.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, non necessitando attività istruttorie, all'esito della discussione, la causa viene decida con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti CP_1
tale riconoscimento e la normativa sul blocco non lo prevede.
Il tema del presente giudizio, oggetto di ampio contenzioso, è stato definitivamente risolto a parere di questo Giudice, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13619/25 del 21 maggio 2025, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c., la quale ha statuito quanto segue: “L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal d.l. n. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal d.p.r. n. 122/2013.
L'azione relativa alla richiesta di riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici risulta, pertanto, carente di interesse posto che, nelle conclusioni del ricorrente non vi è alcuna richiesta specifica (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita attuale e concreto in ragione di una simile declaratoria. Infatti, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, né vi è allegazione previdenziale di mancata attestazione lavorativa per il suddetto anno, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 c.p.c., avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza"
e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr.
Cass. 2 agosto 2010, n. 17971; Cass. 5 marzo 2007 n. 5074; Cass. 22 agosto
2007, n. 17877.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite in ragione della novità della questione e dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 16.12.2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa NC La RU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
-Sezione Lavoro-
Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa
NC La RU ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nella causa iscritta al n. 1071/2025 R.G.L., promossa da difeso e rappresentato dall'avv. Guido Marone ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio per procura in atti ricorrente contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2
tempore, , in persona del Controparte_3
Generale, rappresentati e difesi dall'avv. Gaetano Citrigno ai sensi CP_4
dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso i suoi Uffici in Varese, via Copelli, n. 6 resistente
Oggetto: altre ipotesi - Pubblico Impiego - riconoscimento e valutazione ai fini giuridici dell'anno 2013.
Conclusioni delle parti: come in atti.
Fatto e diritto
Il ricorrente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente e iscritto a ruolo generale il 27.6.2025, ha esposto di essere docente di ruolo assunto con contratto a tempo indeterminato presso il Controparte_1
con decorrenza giuridica dall'1.9.2011 ed economica dall'1.9.2012 e
[...] attualmente in servizio presso un'Istituzione scolastica ricadente nella competenza di questo Tribunale (doc. n. 1).
A seguito del positivo superamento dell'anno di formazione e prova, il ricorrente ha esposto di avere presentato istanza di ricostruzione integrale della carriera al fine di beneficiare del servizio complessivamente reso sia a fini giuridici che economici, comprensivo quindi anche dell'anzianità maturata prima della conferma in ruolo, e di essersi avveduto che, dal decreto di ricostruzione di carriera (doc. n. 2), l'Amministrazione resistente aveva valutato in modo incompleto e parziale l'anzianità di carriera effettivamente maturata, non computando l'anno 2013, pur regolarmente lavorato.
Rilevando l'illegittimità di tale esclusione, alla luce della giurisprudenza della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, e la conseguente erroneità del decreto di ricostruzione carriera, il ricorrente ha chiesto: “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato ai fini giuridici e dell'anzianità di servizio l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere una nuova ricostruzione integrale di carriera con inclusione dell'anno 2013 e riconoscimento ai fini giuridici di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata;
c) per l'effetto, condannare il Controparte_1
ad effettuare una nuova ricostruzione integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013 ai fini giuridici;
in ogni caso, dichiarare la nullità
e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs. 30.03.2001
n. 165 e di qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente, siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, laddove non viene riconosciuto ad ogni effetto giuridico, di anzianità di servizio e di carriera l'anno
2013.”.
Ritualmente costituitosi in giudizio, il ha Controparte_1
eccepito, preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso, l'estinzione per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato, nonché
l'infondatezza della domanda.
All'esito dell'udienza odierna, svoltasi con collegamento da remoto, non necessitando attività istruttorie, all'esito della discussione, la causa viene decida con la presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda relativa al riconoscimento dell'annualità 2013 ai fini giuridici è inammissibile per carenza di interesse ad agire. Il non contesta infatti CP_1
tale riconoscimento e la normativa sul blocco non lo prevede.
Il tema del presente giudizio, oggetto di ampio contenzioso, è stato definitivamente risolto a parere di questo Giudice, dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13619/25 del 21 maggio 2025, che si richiama interamente anche ex art. 118 disp. Att. c.p.c., la quale ha statuito quanto segue: “L'art. 9, comma 23, del d. L n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, come prorogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) del d.P.R. n. 122/2013, nel prevedere che per il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, determina una sterilizzazione delle annualità indicate che si proietta nel tempo anche successivo al periodo interessato dalla normativa di blocco, senza alcun limite temporale, destinata a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva condizionata dal preventivo reperimento delle risorse. La disciplina si differenzia da quella dettata per le progressioni di carriera in senso proprio e per i passaggi tra aree del personale non contrattualizzato, rispetto ai quali il legislatore ha previsto il solo differimento degli effetti economici alle annualità successive al termine del blocco, mantenendo immediata la produzione degli effetti giuridici, poiché le progressioni orizzontali e verticali non conseguono alla sola maturazione di maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive o concorsuali nelle quali l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito. Gli avanzamenti automatici del personale scolastico derivano invece da un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate esclusivamente all'anzianità di servizio, che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale. La sterilizzazione delle annualità, pur proiettandosi nel tempo, non determina sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dalla normativa di blocco, poiché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore che resta comunque garantita. La non utilita degli anni di servizio va limitata ai soli effetti economici e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico la mobilità, le selezioni interne e l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Nei casi di ricostruzione della carriera occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali, interessata dalla normativa di blocco, da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini giuridici, che non può risentire della sterilizzazione economica. L'annualità del 2013 concorre quindi a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva.”.
Con la suddetta decisione, quindi, la Corte di Cassazione ha affermato che l'anzianità del 2013 conserva effetti giuridici, utili per istituti come mobilità, selezioni interne e concorsi, ma non può avere alcuna utilità economica in ragione del blocco disposto dal d.l. n. 78/2010 e prorogato, poi, fino al 2013 dal d.p.r. n. 122/2013.
L'azione relativa alla richiesta di riconoscimento dell'annualità 2013 ai soli fini giuridici risulta, pertanto, carente di interesse posto che, nelle conclusioni del ricorrente non vi è alcuna richiesta specifica (ad es., per la mobilità, le selezioni interne finalizzate all'assegnazione di specifici progetti, l'individuazione delle posizioni eccedentarie, la partecipazione al concorso per dirigente scolastico) per conseguire un bene utile della vita attuale e concreto in ragione di una simile declaratoria. Infatti, il riconoscimento giuridico dell'anno 2013 non è stato collegato, nel ricorso, ad alcun diritto che possa essere conseguito in ragione dello stesso e per cui vi sia un interesse di tipo concreto ed attuale, né vi è allegazione previdenziale di mancata attestazione lavorativa per il suddetto anno, cosicché la relativa istanza risulta inammissibile ex art. 100 c.p.c., avendo chiarito la Corte di cassazione che "la tutela giurisdizionale e l'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., hanno per oggetto diritti o interessi legittimi nella loro intera fattispecie costitutiva e non, invece, singoli fatti giuridicamente rilevanti, peculiari interpretazioni o singoli presupposti della complessiva situazione di diritto sostanziale, non suscettibili di tutela giurisdizionale in via autonoma, separatamente dal diritto nella sua interezza"
e che "poiché la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto" (cfr.
Cass. 2 agosto 2010, n. 17971; Cass. 5 marzo 2007 n. 5074; Cass. 22 agosto
2007, n. 17877.
Si ritiene di dover compensare le spese di lite in ragione della novità della questione e dei diversi orientamenti giurisprudenziali.
P.Q.M.
- rigetta il ricorso.
- spese di lite compensate.
Busto Arsizio, 16.12.2025
il Giudice del Lavoro
dott.ssa NC La RU