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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/02/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 4187/2023
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ODETTE CARIGNOLA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA TORRE PISANI n. 29, Corigliano Rossano, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 14/11/2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “(…) PREVIA
[...] CP_1
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'AVVISO DI ADDEBITO opposto n. 33420230001989344000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute, respinta ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così provvedere:
1. accertare, riconoscere e dichiarare la inammissibilità, illegittimità, e/o nullità, e/o infondatezza dell'avviso di addebito n.33420230001989344000, stante appunto l'inesistenza della pretesa restitutoria avanzata dall e portata CP_1 dall'avviso di addebito opposto.
2. il tutto con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente motivazione: “con sentenza 1131\17 emessa e depositata in data 28/11/2017 dal Tribunale di Castrovillari in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l' aveva provveduto in corso di causa al pagamento spontaneo delle prestazioni. per l'anno 2012, CP_1
c'è stata una cancellazione parziale delle giornate, passate da 163 a 112 (sufficienti a soddisfare il requisito di accesso alla prestazione”.
Con le note di trattazione scritta del 13/11/2024 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna di alle spese in base alla CP_1 soccombenza virtuale.
*** Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo dell'Istituto.
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Castrovillari Sezione Civile Settore Lavoro
Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Ottavia Civitelli ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c. come modif. dall'art. 53 D.L. 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n. 133
nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ODETTE CARIGNOLA, Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in VIA TORRE PISANI n. 29, Corigliano Rossano, giusta procura allegata al ricorso
RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti UMBERTO CP_1
FERRATO e MARCELLO CARNOVALE, giusta procura allegata alla memoria difensiva, elettivamente domiciliato in CASTROVILLARI, presso gli uffici dell' CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: Ripetizione di indebito. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 14/11/2023, Parte_1
ha convenuto in giudizio articolando le seguenti conclusioni: “(…) PREVIA
[...] CP_1
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELL'AVVISO DI ADDEBITO opposto n. 33420230001989344000, stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato all'opponente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano non dovute, respinta ogni contraria difesa, deduzione ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto così provvedere:
1. accertare, riconoscere e dichiarare la inammissibilità, illegittimità, e/o nullità, e/o infondatezza dell'avviso di addebito n.33420230001989344000, stante appunto l'inesistenza della pretesa restitutoria avanzata dall e portata CP_1 dall'avviso di addebito opposto.
2. il tutto con vittoria di spese e competenza di lite, da distrarre in favore del sottoscritto avvocato antistatario.”.
Si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere, con CP_1 compensazione delle spese di lite, sulla base della seguente motivazione: “con sentenza 1131\17 emessa e depositata in data 28/11/2017 dal Tribunale di Castrovillari in cui è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto l' aveva provveduto in corso di causa al pagamento spontaneo delle prestazioni. per l'anno 2012, CP_1
c'è stata una cancellazione parziale delle giornate, passate da 163 a 112 (sufficienti a soddisfare il requisito di accesso alla prestazione”.
Con le note di trattazione scritta del 13/11/2024 la parte ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo sulla condanna di alle spese in base alla CP_1 soccombenza virtuale.
*** Il Giudice prende atto e dichiara cessata la materia del contendere. Si compensano le spese in luce del contegno collaborativo dell'Istituto.
Tutto ciò premesso il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede:
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere.
- Spese compensate tra le parti.
Castrovillari, 28/02/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Ottavia Civitelli
2