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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3958/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3958/2021 promossa da:
(c.f. ), nata Scicli il giorno 24 Dicembre 1944 ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Fabio Lucifora
OPPONENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]-100, con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Sebastiano Sallemi
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto per esecuzione obblighi di fare e di dare. Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “in accoglimento dei motivi ritualmente proposti come opposizione ex art. 617 c.p.c. dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per i dedotti vizi formali connessi alla indicazione della notifica del titolo esecutivo rivelatasi insussistente ed alla violazione degli adempimenti da osservarsi nei confronti degli eredi dell'obbligato. - In ogni caso accogliere l'opposizione nel merito prendendo atto e condividendo quanto emerso a seguito della integrazione alla relazione di CTU depositata dal Geom. il 06/04/2024 la quale, rispondendo ai Persona_1 quesiti ed alle osservazioni di parte opponente, ha concluso accertando che la SI.ra ha Pt_1 adempiuto alla sentenza n. 69/91 arretrando il muro perimetrale nord della sua casa e lasciando scoperta l'area triangolare oggetto di sentenza e comunque dichiarando che la precettante non ha diritto a promuovere l'esecuzione forzata degli obblighi di fare intimati nell'opposto atto di precetto né quelli di dare somme di denaro per le causali ivi indicate. - In via subordinata dichiarare comunque estinto per prescrizione decennale il diritto della precettante a promuovere esecuzione sulla scorta del titolo vantato negando valenza di atto di costituzione in mora alle richieste stragiudiziali del 2006 e del 2008; - Condannarne la SI.ra alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 liquidando il risarcimento del danno d'ufficio nella misura ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese e competenze di avvocato nonché rifusione di quanto anticipato dalla concludente per CTU nella misura liquidata a proprio carico e pagata in €. 795,41 comprovata da ricevuta che si allega”.
pagina 1 di 7 per la parte opposta: “reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la svolta opposizione in quanto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto per le ragioni sopra meglio indicate e di conseguenza confermare la validità dell'atto di precetto in questa sede impugnato. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di averli anticipati senza aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.11.2021, spiegava tempestiva Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 8.11.2021, nella qualità di erede di CP_2
, da con cui le veniva intimato, in forza della sentenza n. 69/1991 del
[...] Controparte_1 10.07/16.09.1991 resa dal Pretore di Scicli e della successiva sentenza di appello, confermativa della sentenza di prime cure, resa dal Tribunale di Modica n. 62/1998, di “demolire, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, il muro in blocchi di calcare tenero e dello spazio a cielo libero della larghezza di mt. 0,65, colmo di materiale inerte di riporto posto sulla veranda della SI.ra
[...]
ed a monte dell'abitazione del e di ripristinare l'originario stato dei CP_1 Controparte_2 luoghi, conformemente a quanto statuito dalla sentenza n° 69/1991 della Pretura di Modica – Sez. Distaccata di Scicli e confermata successivamente con la sent. n° 62/1998 del Tribunale di Modica, nonché l'intimazione a pagare totali €.516,28” per spese di esecuzione e di precetto.
L'intimato si opponeva all'esecuzione, mancando un titolo esecutivo che legittimasse l'intimante a pretendere l'adempimento delle obbligazioni precettate, ritenendo per contro estinto per puntuale adempimento il contenuto condannatorio della sentenza pretoria, confermata in appello dal Tribunale di Modica. Deduceva vieppiù che qualsiasi diritto nascente dal giudicato sarebbe oramai prescritto stante il decorso di oltre 10 anni, in mancanza di validi atti interruttivi, tra la notifica dell'atto di precetto del 30.07.1998 e la raccomandata di intimazione ad adempiere del 21.10.2011. Deduceva altresì, ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi, vizi propri del precetto ai sensi degli artt. 480, comma 2, c.p.c. essendo in esso erroneamente indicati il destinatario e la data di notifica del titolo esecutivo, generando incertezza sul titolo che si ritiene azionare;
e non essendo, inoltre, mai stata personalmente raggiunta dalla notifica del predetto titolo, ma solo del precetto, in violazione dell'art. 477 c.p.c. e senza, dunque, rispettare lo spatium temporis di dieci giorni minimo prescritto dalla succitata disposizione. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del precetto, con condanna alle spese anche per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi equitativamente.
Si costituiva l'opposta, la quale resisteva all'impugnazione rilevando l'infondatezza dei motivi fatti valere e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 2.03.2022, su istanza delle parti, il Giudice autorizzava il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, cpc che le parti ritualmente scambiavano. L'opponente chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale con l'ing. direttore dei predetti lavori di ripristino imposti Tes_1 dalla sentenza del Pretore di Scicli del 10/7–16/09/1991. L'opposta ne deduceva l'inammissibilità e, in subordine, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria e nominarsi CTU per verificare il corretto o meno adempimento dell'ordine giudiziale.
Con ordinanza del 20.07.2023, il Giudice ammetteva le prove orali, dirette e contrarie, con il teste indicato escludendo il solo capitolato n. 3 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc dell'opposto, in quanto valutativo, riservando all'esito ogni determinazione in odine alla chiesta CTU.
Escusso il teste, il Giudice procedeva alla nomina del CTU, con il mandato di “accertare lo stato dei luoghi alla data odierna, lo raffronti con lo stato dei luoghi siccome accertato in sentenza n. 69/91 del 16.9.2021 ed accerti se il ripristino imposto dalla predetta sentenza è stato correttamente eseguito”.
Il nominato consulente, geom. , depositava la bozza di relazione di consulenza tecnica Persona_1 in data 22.01.2024 che, a seguito di osservazioni delle parti, veniva integrata in data 6.04.2024. pagina 2 di 7 All'udienza ex art. 127 ter cpc del 19.03.2025, avendo le parti precisato le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione previa autorizzazione di deposito di memorie ex art. 190 c.p.c. che le parti ritualmente scambiavano.
***
L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini che si espongono.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di prescrizione dei diritti nascenti dal giudicato, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva, ex art. 2943 c.c., alle diffide ad adempiere inviate a mezzo raccomandata a/r dal creditore, regolarmente ricevute dal debitore, ovvero: diffida datata 24.11.2006, trasmessa con raccomandata a/r ricevuta il 28.11.2006 proprio dall'opponente Parte_2 quale moglie convivente di – cfr. doc. n. 5 fascicolo opposto- avente ad oggetto Controparte_2
“l'esecuzione della sentenza n. 69/91, emessa dal Pretore di Scicli in data 16.07.1991 confermata in appello dal Tribunale di Modica nel proc. Civ. n. 47/84”, con il conseguente invito “ad eseguire tutte le opere indicate nella predetta sentenza entro e non oltre…” e, pertanto, certamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale dei diritti nascenti dalle predette sentenze, indipendentemente dalla circostanza che tali obbligazioni non siano state analiticamente trascritte nella costituzione in mora, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di chiarezza del contenuto dell'atto di messa in mora, il richiamo alle pronunce giudiziali da cui esse promanano. Tale diffida, come evidenziato dall'opponente, reca la sottoscrizione del solo difensore della creditrice e non anche quella della diretta interessata;
tuttavia, ciò è sufficiente ai fini interruttivi della prescrizione (Cass. civ. n. 2965/2017).
A tale diffida, si aggiungono, quantomeno, quella del 21.10.2011, ricevuta dal destinatario in data 27.10.2011, sottoscritta anche dalla parte, e quella del 12.09.2014, ricevuta dal destinatario in data 14.10.2014, sottoscritta da legale incaricato, che descrivono in dettaglio la prestazione poi precettata con l'atto oggi ritenuto impugnativamente, a sua volta notificato in data 8.11.2021.
Operando l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., la stessa dunque non può dirsi maturata di talché la relativa eccezione va rigettata.
Per ordine logico, va esaminata per prima l'opposizione agli atti esecutivi.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 480, comma 2, cpc con conseguente incertezza in ordine al titolo azionato si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti si evince che la sentenza della pretura circondariale di Modica n. 69/91 è stata notificata, con apposta la formula esecutiva in data 17.07.1998, unitamente ad un primo atto di precetto, in data 30.07.1998 a mani del debitore La sentenza n. 62/1998 resa il Controparte_2 28.02.1998 in sede di gravame dal Tribunale di Modica, è stata notificata, già spedita in forma esecutiva il 17.06.1998, al debitore presso il procuratore costituito in data 9.7.1998.
Ora, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado … Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la
pagina 3 di 7 sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013)” (Cass. Civ., 13 novembre 2018, n. 29021).
Ne discende che il titolo sulla scorta del quale intraprendere l'esecuzione è la sentenza d'appello resa dal Tribunale di Modica, che ha sostituito quella di primo grado, correttamente posta a fondamento del precetto oggi opposto. Corretti sono inoltre i dati ivi riportati in ordine alla data di apposizione della formula esecutiva, alla data di notifica del titolo esecutivo ed al soggetto destinatario di tale notifica.
Risultano, pertanto, ampiamente rispettate le prescrizioni dell'art. 480, comma 2, c.p.c.
Vieppiù, sulla scorta della previsione di cui all'art. 479 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile (ovvero quella anteriore alla riforma di cui alla Legge n. 80/2005, secondo cui “La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione entro l'anno dalla pubblicazione può essere fatta a norma dell'art. 170”), è valida la notificazione del titolo esecutivo al procuratore costituito, in quanto eseguita entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. In ogni caso, anche nell'attuale contesto normativo, la notificazione del titolo al procuratore costituito in luogo della parte personalmente non sarebbe nulla rimanendo idonea a raggiungere lo scopo (Cass. civ., ord. n. 5591/2011: “Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa”).
Coglie invece nel segno l'eccezione di nullità del precetto per violazione degli artt. 479 e art. 477 c.p.c.
Contrariamente a quanto controdedotto dall'opposto, nel caso a mano sussisteva l'obbligo di rinnovare la notificazione del titolo esecutivo e, decorsi 10 giorni, procedere alla notifica del precetto nei confronti dell'erede. Invero, proprio secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale citato anche dall'opposto, “l'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale sono già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto” (Cass. civ. n. 14653/2015, conf. Cass. civ. n. 25003/2008). Ciò posto, ritiene l'opposta non doversi procedere alla rinnovazione del titolo esecutivo all'erede, stante che al de cuius sarebbero stati notificati tanto il titolo quanto il precetto.
Al contrario - premesso che alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dall'art. 477 cpc, sarebbe spettato al creditore opposto l'onere di allegare e dimostrare l'inapplicabilità della predetta disposizione in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, prima dell'apertura della successione (trattasi, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, interessato a farla valere (Cass. civ. n. 31436/2024) - dalla documentazione in atti risulta che il de cuius è stato raggiunto dalla notifica della sentenza del pretore di Scicli e del relativo precetto (prodotti in atti dall'opponente); tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza prima citata, per effetto della pubblicazione della sentenza di corte d'Appello, confermativa di quella di prime cure, il titolo dell'esecuzione è costituito da tale ultima pronuncia. Anch'essa è stata notificata, in forma esecutiva, al de cuius presso il procuratore costituito (v. doc. n. 4 fascicolo di parte opposta), ma non anche il precetto (né lo deduce il precettante, né in seno all'atto di pagina 4 di 7 precetto oggi impugnato né negli atti di causa), ragion per cui si ricade nell'ipotesi per cui, per dare corso all'esecuzione nei confronti dell'erede deve procedersi alla notificazione del titolo nei suoi confronti, seguita dalla notificazione del precetto, rispettando il termine minimo di 10 giorni tra l'una e l'altra notifica. Sul piano sostanziale, infatti, la rinnovazione della notifica del titolo (anche) nei confronti dell'erede non si risolve in mera ripetizione della formalità, ma assolve appunto allo scopo di rendere efficace il titolo nei confronti dell'erede ai fini dell'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Né tale vizio potrebbe dirsi sanato per raggiungimento dello scopo stante che nel caso in esame è mancata proprio la notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c. che non può essere in alcun modo sostituita dalla avvenuta proposizione dell'opposizione, poiché può essere sanato con il raggiungimento dello scopo lo svolgimento di una attività nulla, ma non il mancato svolgimento di una attività dovuta (Cass. Civ., 13 novembre 2018, n. 29021).
Non solo. Persino nel procedimento di mediazione avviato nel 2015 dall'opposta nei confronti dell'opponente, in seno all'istanza non è indicato il numero della sentenza di appello, né essa è stata prodotta, risultando allegata all'istanza solo la sentenza di prime cure. Ciò che conferma la rilevanza del vizio, in ogni caso non sanato.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto.
Anche l'opposizione all'esecuzione è fondata.
Con l'atto di precetto, ha intimato all'odierna opponente di “demolire, entro dieci Controparte_1 giorni dalla notifica del presente atto, il muro in blocchi di calcare tenero e dello spazio a cielo libero della larghezza di mt.
0.65 circa, colmo di materiale inerte di riporto, posto sulla veranda della sig.ra
e a monte dell'abitazione del , e di ripristinare l'originario Controparte_1 Controparte_2 stato dei luoghi, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza n. 69/91 della Pretura di Modica – Sezione distaccata di Scicli e confermata, successivamente, con la sentenza n. 62/1998 del Tribunale di Modica..”.
L'opponente contestava l'assenza di alcun titolo giudiziale che ordinasse l'esecuzione dei lavori precettati.
Rilevava, infatti, che la sentenza del Pretore di Scicli, confermata in appello, sul presupposto che il CTU nominato avesse accertato che “il ha demolito il muretto che limitava a Sud il cortile di CP_2 proprietà , nonché la parete Nord della vecchia casa”, e che “tale ultima parete è stata dal CP_1 ricostruita più a Nord, con un avanzamento di cm. 89 verso est e cioè verso il fabbricato di CP_2 proprietà ”, e che “a seguito di tale avanzamento, l'edificio del convenuto trovasi a distanza CP_1 oscillante tra mt 2,47 e mt 2,76 dalle preesistenti vedute di proprietà della casa ”, dunque in CP_1 violazione dell'art. 907 c.c. che prescrive una distanza di mt.3 delle nuove costruzioni dalle preesistenti vedute esercitate da un fondo vicino, aveva ritenuto che l'attività posta in essere dal CP_2 integrasse molestia in danno della servitù di veduta della . Conseguentemente aveva CP_1 condannato “a mantenere l'attrice nel dedotto possesso della servitù di veduta esercitata CP_2 attraverso le aperture esistenti nel muro perimetrale (della sua casa) frontistante il fabbricato di proprietà del convenuto” e, conseguentemente, “a ripristinare lo stato dei luoghi, arretrando il muro perimetrale Nord della sua casa, fino a riportarlo nel sito in cui trovavasi”; “Tale ripristino dovrà avvenire in modo da lasciare scoperta l'area triangolare, delimitata, verso Nord, dall'attuale muretto che delimita il ballatoio della casa e con base, ad est, di mt 1,02 e vertice, ad ovest, CP_1 corrispondente all'angolo Nord Ovest di casa (vedi pianta in planimetria)”. CP_2
Deduceva, altresì, che tali precipue obbligazioni, diverse da quelle precettate dall'opposta, fossero state integralmente eseguite, in data vicina ed immediatamente successiva al 27.01.2000 nei termini autorizzati dal Comune di Scicli (è in atti la relativa autorizzazione n. 7/2000) ed assentiti pagina 5 di 7 urbanisticamente con postuma concessione in sanatoria ritirata il 2.08.2004.
L'attività istruttoria compiuta ha consentito di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato giudiziale. In particolare, il teste di parte opponente, arch. , Testimone_2 incaricato di dirigere e seguire i lavori di ripristino dello stato di luoghi, come da sentenza del Pretore di Scicli, ha confermato che l'esecuzione dei lavori è stata preceduta dal rilascio, su istanza del di specifica autorizzazione da parte del come da relazione tecnica a CP_2 Controparte_3 propria firma, e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità a detta autorizzazione. Ancora più nel dettaglio, il teste ha confermato che i lavori sono stati ultimati in data prossima al 27.01.2000 e che “è stato demolito il muro che ostruiva la vista alla vicina dalla finestra e quindi la parete esterna è stata arretrata … esiste ancora il muretto, ma non certo il muro nella sua originaria altezza ove poggiava il tetto (che) era di circa 4 blocchetti, ciascuno di 30 cm circa, e arrivava al colmo del corrimano”.
A sua volta, il CTU nominato accertava che “è stato demolito il muro perimetrale a nord della casa
e che lo stesso è stato arretrato di 85 cm. riportandolo nella posizione precedente, Pt_1 riacquisendo il diritto di veduta della sig.ra ”. Quanto alle modalità di tale ripristino, CP_1 espressamente indicate in sentenza, il CTU, seppur in seno alla bozza di relazione depositata avesse attestato che “non è stata ripristinata l'area scoperta triangolare, delimitata, con il muretto in blocchetti di calcare tenero alto 40 cm. con base, ad Est, di 1.02 metri e vertice, ad Ovest, corrispondente all'angolo nord-ovest di casa come cita la sentenza 69/91”, con successiva Pt_1 appendice del 5.04.2024, rispondendo ad apposita osservazione del CT di parte opponente, ha preso atto dell'errata rappresentazione grafica, nella bozza del proprio elaborato, dell'area triangolare da lasciare libera e, compiuti i necessari approfondimenti, anche documentali, ha individuato con esattezza l'area triangolare da lasciare scoperta, indi accertando che “la SI.ra abbia adempiuto alla Pt_1 sentenza 69/91 arretrando il muro perimetrale nord della sua casa, lasciando scoperta l'area triangolare oggetto di sentenza”.
Sulla scorta di quanto sopra, emerge in tutta chiarezza che il dictum giudiziale di cui alle sentenze del Pretore di Scicli e del Tribunale di Modica risulta essere stato integralmente e correttamente adempiuto dall'opposta. Ne discende la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta che, pertanto, si accoglie.
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc. Invero, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna – che nel caso a mano si ritiene di dover escludere ( rileva sul punto osservare che solo a seguito di approfondimenti tecnici del CTU è stato possibile appurare l'effettiva integrale esecuzione dell'obbligazione dedotta nel titolo esecutivo) - ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, sicché in mancanza di prova, come nella fattispecie in esame, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa) ed all'attività difensiva svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3958/2021 R.G.; accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto.
Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 7 spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 (di cui € 264,00 per esborsi) per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge
Ragusa, 16/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3958/2021 promossa da:
(c.f. ), nata Scicli il giorno 24 Dicembre 1944 ed Parte_1 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Fabio Lucifora
OPPONENTE contro
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2 residente in [...]-100, con il patrocinio dell'avv. dell'Avv. Sebastiano Sallemi
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto per esecuzione obblighi di fare e di dare. Opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI: per la parte opponente: “in accoglimento dei motivi ritualmente proposti come opposizione ex art. 617 c.p.c. dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'atto di precetto opposto per i dedotti vizi formali connessi alla indicazione della notifica del titolo esecutivo rivelatasi insussistente ed alla violazione degli adempimenti da osservarsi nei confronti degli eredi dell'obbligato. - In ogni caso accogliere l'opposizione nel merito prendendo atto e condividendo quanto emerso a seguito della integrazione alla relazione di CTU depositata dal Geom. il 06/04/2024 la quale, rispondendo ai Persona_1 quesiti ed alle osservazioni di parte opponente, ha concluso accertando che la SI.ra ha Pt_1 adempiuto alla sentenza n. 69/91 arretrando il muro perimetrale nord della sua casa e lasciando scoperta l'area triangolare oggetto di sentenza e comunque dichiarando che la precettante non ha diritto a promuovere l'esecuzione forzata degli obblighi di fare intimati nell'opposto atto di precetto né quelli di dare somme di denaro per le causali ivi indicate. - In via subordinata dichiarare comunque estinto per prescrizione decennale il diritto della precettante a promuovere esecuzione sulla scorta del titolo vantato negando valenza di atto di costituzione in mora alle richieste stragiudiziali del 2006 e del 2008; - Condannarne la SI.ra alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. Controparte_1 liquidando il risarcimento del danno d'ufficio nella misura ritenuta di giustizia. - Con vittoria di spese e competenze di avvocato nonché rifusione di quanto anticipato dalla concludente per CTU nella misura liquidata a proprio carico e pagata in €. 795,41 comprovata da ricevuta che si allega”.
pagina 1 di 7 per la parte opposta: “reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare la svolta opposizione in quanto destituita di fondamento sia in fatto sia in diritto per le ragioni sopra meglio indicate e di conseguenza confermare la validità dell'atto di precetto in questa sede impugnato. Col favore delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario che dichiara di averli anticipati senza aver ricevuto alcun acconto sui compensi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 18.11.2021, spiegava tempestiva Parte_2 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole, in data 8.11.2021, nella qualità di erede di CP_2
, da con cui le veniva intimato, in forza della sentenza n. 69/1991 del
[...] Controparte_1 10.07/16.09.1991 resa dal Pretore di Scicli e della successiva sentenza di appello, confermativa della sentenza di prime cure, resa dal Tribunale di Modica n. 62/1998, di “demolire, entro dieci giorni dalla notifica del presente atto, il muro in blocchi di calcare tenero e dello spazio a cielo libero della larghezza di mt. 0,65, colmo di materiale inerte di riporto posto sulla veranda della SI.ra
[...]
ed a monte dell'abitazione del e di ripristinare l'originario stato dei CP_1 Controparte_2 luoghi, conformemente a quanto statuito dalla sentenza n° 69/1991 della Pretura di Modica – Sez. Distaccata di Scicli e confermata successivamente con la sent. n° 62/1998 del Tribunale di Modica, nonché l'intimazione a pagare totali €.516,28” per spese di esecuzione e di precetto.
L'intimato si opponeva all'esecuzione, mancando un titolo esecutivo che legittimasse l'intimante a pretendere l'adempimento delle obbligazioni precettate, ritenendo per contro estinto per puntuale adempimento il contenuto condannatorio della sentenza pretoria, confermata in appello dal Tribunale di Modica. Deduceva vieppiù che qualsiasi diritto nascente dal giudicato sarebbe oramai prescritto stante il decorso di oltre 10 anni, in mancanza di validi atti interruttivi, tra la notifica dell'atto di precetto del 30.07.1998 e la raccomandata di intimazione ad adempiere del 21.10.2011. Deduceva altresì, ai fini dell'opposizione agli atti esecutivi, vizi propri del precetto ai sensi degli artt. 480, comma 2, c.p.c. essendo in esso erroneamente indicati il destinatario e la data di notifica del titolo esecutivo, generando incertezza sul titolo che si ritiene azionare;
e non essendo, inoltre, mai stata personalmente raggiunta dalla notifica del predetto titolo, ma solo del precetto, in violazione dell'art. 477 c.p.c. e senza, dunque, rispettare lo spatium temporis di dieci giorni minimo prescritto dalla succitata disposizione. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiararsi la nullità e l'inefficacia del precetto, con condanna alle spese anche per lite temeraria ex art. 96 cpc da liquidarsi equitativamente.
Si costituiva l'opposta, la quale resisteva all'impugnazione rilevando l'infondatezza dei motivi fatti valere e ne chiedeva il rigetto.
All'udienza cartolare del 2.03.2022, su istanza delle parti, il Giudice autorizzava il deposito di memorie ex art. 183, comma VI, cpc che le parti ritualmente scambiavano. L'opponente chiedeva di essere ammesso alla prova testimoniale con l'ing. direttore dei predetti lavori di ripristino imposti Tes_1 dalla sentenza del Pretore di Scicli del 10/7–16/09/1991. L'opposta ne deduceva l'inammissibilità e, in subordine, chiedeva di essere ammessa alla prova contraria e nominarsi CTU per verificare il corretto o meno adempimento dell'ordine giudiziale.
Con ordinanza del 20.07.2023, il Giudice ammetteva le prove orali, dirette e contrarie, con il teste indicato escludendo il solo capitolato n. 3 di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 3 cpc dell'opposto, in quanto valutativo, riservando all'esito ogni determinazione in odine alla chiesta CTU.
Escusso il teste, il Giudice procedeva alla nomina del CTU, con il mandato di “accertare lo stato dei luoghi alla data odierna, lo raffronti con lo stato dei luoghi siccome accertato in sentenza n. 69/91 del 16.9.2021 ed accerti se il ripristino imposto dalla predetta sentenza è stato correttamente eseguito”.
Il nominato consulente, geom. , depositava la bozza di relazione di consulenza tecnica Persona_1 in data 22.01.2024 che, a seguito di osservazioni delle parti, veniva integrata in data 6.04.2024. pagina 2 di 7 All'udienza ex art. 127 ter cpc del 19.03.2025, avendo le parti precisato le conclusioni come sopra riportate, la causa veniva rimessa in decisione previa autorizzazione di deposito di memorie ex art. 190 c.p.c. che le parti ritualmente scambiavano.
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L'opposizione è fondata e va accolta per le ragioni e nei termini che si espongono.
Preliminarmente, è infondata l'eccezione di prescrizione dei diritti nascenti dal giudicato, dovendosi riconoscere efficacia interruttiva, ex art. 2943 c.c., alle diffide ad adempiere inviate a mezzo raccomandata a/r dal creditore, regolarmente ricevute dal debitore, ovvero: diffida datata 24.11.2006, trasmessa con raccomandata a/r ricevuta il 28.11.2006 proprio dall'opponente Parte_2 quale moglie convivente di – cfr. doc. n. 5 fascicolo opposto- avente ad oggetto Controparte_2
“l'esecuzione della sentenza n. 69/91, emessa dal Pretore di Scicli in data 16.07.1991 confermata in appello dal Tribunale di Modica nel proc. Civ. n. 47/84”, con il conseguente invito “ad eseguire tutte le opere indicate nella predetta sentenza entro e non oltre…” e, pertanto, certamente idonea ad interrompere il termine prescrizionale dei diritti nascenti dalle predette sentenze, indipendentemente dalla circostanza che tali obbligazioni non siano state analiticamente trascritte nella costituzione in mora, essendo sufficiente a soddisfare l'esigenza di chiarezza del contenuto dell'atto di messa in mora, il richiamo alle pronunce giudiziali da cui esse promanano. Tale diffida, come evidenziato dall'opponente, reca la sottoscrizione del solo difensore della creditrice e non anche quella della diretta interessata;
tuttavia, ciò è sufficiente ai fini interruttivi della prescrizione (Cass. civ. n. 2965/2017).
A tale diffida, si aggiungono, quantomeno, quella del 21.10.2011, ricevuta dal destinatario in data 27.10.2011, sottoscritta anche dalla parte, e quella del 12.09.2014, ricevuta dal destinatario in data 14.10.2014, sottoscritta da legale incaricato, che descrivono in dettaglio la prestazione poi precettata con l'atto oggi ritenuto impugnativamente, a sua volta notificato in data 8.11.2021.
Operando l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c., la stessa dunque non può dirsi maturata di talché la relativa eccezione va rigettata.
Per ordine logico, va esaminata per prima l'opposizione agli atti esecutivi.
In merito alla dedotta violazione dell'art. 480, comma 2, cpc con conseguente incertezza in ordine al titolo azionato si osserva quanto segue.
Dalla documentazione in atti si evince che la sentenza della pretura circondariale di Modica n. 69/91 è stata notificata, con apposta la formula esecutiva in data 17.07.1998, unitamente ad un primo atto di precetto, in data 30.07.1998 a mani del debitore La sentenza n. 62/1998 resa il Controparte_2 28.02.1998 in sede di gravame dal Tribunale di Modica, è stata notificata, già spedita in forma esecutiva il 17.06.1998, al debitore presso il procuratore costituito in data 9.7.1998.
Ora, è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui “L'effetto sostitutivo della sentenza d'appello, la quale confermi integralmente o riformi parzialmente la decisione di primo grado, comporta che, ove l'esecuzione non sia ancora iniziata, essa dovrà intraprendersi sulla base della pronuncia di secondo grado, mentre, se l'esecuzione sia già stata promossa in virtù del primo titolo esecutivo, la stessa proseguirà sulla base delle statuizioni ivi contenute che abbiano trovato conferma in sede di impugnazione (in questo senso v. Cass. n. 9161 del 2013). Pertanto, ai fini della corretta introduzione della esecuzione promossa quando già sia stata pubblicata la sentenza di appello, il titolo esecutivo da notificare prima o congiuntamente al precetto ai fini della validità di quest'ultimo è costituito in ogni caso dalla sentenza di appello e non dalla sentenza di primo grado, anche quando il dispositivo della sentenza di appello contenga esclusivamente il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado … Deve quindi ribadirsi in questa sede quanto già più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18254 del 2014), ovvero che la
pagina 3 di 7 sentenza di appello, anche se integralmente confermativa, si sostituisce a quella di primo grado, che viene eliminata e non torna a rivivere neppure se, a seguito di cassazione senza rinvio, la stessa sentenza di appello venga eliminata (in questo senso da ultimo v. anche Cass. n. 2955 del 2013)” (Cass. Civ., 13 novembre 2018, n. 29021).
Ne discende che il titolo sulla scorta del quale intraprendere l'esecuzione è la sentenza d'appello resa dal Tribunale di Modica, che ha sostituito quella di primo grado, correttamente posta a fondamento del precetto oggi opposto. Corretti sono inoltre i dati ivi riportati in ordine alla data di apposizione della formula esecutiva, alla data di notifica del titolo esecutivo ed al soggetto destinatario di tale notifica.
Risultano, pertanto, ampiamente rispettate le prescrizioni dell'art. 480, comma 2, c.p.c.
Vieppiù, sulla scorta della previsione di cui all'art. 479 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile (ovvero quella anteriore alla riforma di cui alla Legge n. 80/2005, secondo cui “La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti;
ma se esso è costituito da una sentenza, la notificazione entro l'anno dalla pubblicazione può essere fatta a norma dell'art. 170”), è valida la notificazione del titolo esecutivo al procuratore costituito, in quanto eseguita entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza. In ogni caso, anche nell'attuale contesto normativo, la notificazione del titolo al procuratore costituito in luogo della parte personalmente non sarebbe nulla rimanendo idonea a raggiungere lo scopo (Cass. civ., ord. n. 5591/2011: “Nel regime dell'art. 479, secondo comma, cod. proc. civ., introdotto dall'art. 2, terzo comma, lett. e), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con mod., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza (o da altro provvedimento avente natura di titolo esecutivo) venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perché è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa”).
Coglie invece nel segno l'eccezione di nullità del precetto per violazione degli artt. 479 e art. 477 c.p.c.
Contrariamente a quanto controdedotto dall'opposto, nel caso a mano sussisteva l'obbligo di rinnovare la notificazione del titolo esecutivo e, decorsi 10 giorni, procedere alla notifica del precetto nei confronti dell'erede. Invero, proprio secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale citato anche dall'opposto, “l'art. 477 c.p.c. non impone alcun obbligo di notificare nuovamente il titolo esecutivo ed il precetto agli eredi di una persona defunta alla quale sono già stati notificati sia l'uno che l'altro. Tale obbligo sussiste invece se alla persona poi defunta non sia stato notificato né l'uno né l'altro, oppure sia stato notificato solo il titolo esecutivo e non anche il precetto” (Cass. civ. n. 14653/2015, conf. Cass. civ. n. 25003/2008). Ciò posto, ritiene l'opposta non doversi procedere alla rinnovazione del titolo esecutivo all'erede, stante che al de cuius sarebbero stati notificati tanto il titolo quanto il precetto.
Al contrario - premesso che alla denunciata mancanza dello spatium temporis (di dieci giorni minimo) prescritto dall'art. 477 cpc, sarebbe spettato al creditore opposto l'onere di allegare e dimostrare l'inapplicabilità della predetta disposizione in ragione della previa notifica di entrambi gli atti prodromici al de cuius, prima dell'apertura della successione (trattasi, infatti, di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, interessato a farla valere (Cass. civ. n. 31436/2024) - dalla documentazione in atti risulta che il de cuius è stato raggiunto dalla notifica della sentenza del pretore di Scicli e del relativo precetto (prodotti in atti dall'opponente); tuttavia, sulla scorta della giurisprudenza prima citata, per effetto della pubblicazione della sentenza di corte d'Appello, confermativa di quella di prime cure, il titolo dell'esecuzione è costituito da tale ultima pronuncia. Anch'essa è stata notificata, in forma esecutiva, al de cuius presso il procuratore costituito (v. doc. n. 4 fascicolo di parte opposta), ma non anche il precetto (né lo deduce il precettante, né in seno all'atto di pagina 4 di 7 precetto oggi impugnato né negli atti di causa), ragion per cui si ricade nell'ipotesi per cui, per dare corso all'esecuzione nei confronti dell'erede deve procedersi alla notificazione del titolo nei suoi confronti, seguita dalla notificazione del precetto, rispettando il termine minimo di 10 giorni tra l'una e l'altra notifica. Sul piano sostanziale, infatti, la rinnovazione della notifica del titolo (anche) nei confronti dell'erede non si risolve in mera ripetizione della formalità, ma assolve appunto allo scopo di rendere efficace il titolo nei confronti dell'erede ai fini dell'esecuzione forzata nei suoi confronti.
Né tale vizio potrebbe dirsi sanato per raggiungimento dello scopo stante che nel caso in esame è mancata proprio la notifica del titolo in forma esecutiva, prevista dall'art. 479 c.p.c. che non può essere in alcun modo sostituita dalla avvenuta proposizione dell'opposizione, poiché può essere sanato con il raggiungimento dello scopo lo svolgimento di una attività nulla, ma non il mancato svolgimento di una attività dovuta (Cass. Civ., 13 novembre 2018, n. 29021).
Non solo. Persino nel procedimento di mediazione avviato nel 2015 dall'opposta nei confronti dell'opponente, in seno all'istanza non è indicato il numero della sentenza di appello, né essa è stata prodotta, risultando allegata all'istanza solo la sentenza di prime cure. Ciò che conferma la rilevanza del vizio, in ogni caso non sanato.
Sotto tale profilo, pertanto, l'opposizione agli atti esecutivi va accolta, con conseguente declaratoria di inefficacia del precetto.
Anche l'opposizione all'esecuzione è fondata.
Con l'atto di precetto, ha intimato all'odierna opponente di “demolire, entro dieci Controparte_1 giorni dalla notifica del presente atto, il muro in blocchi di calcare tenero e dello spazio a cielo libero della larghezza di mt.
0.65 circa, colmo di materiale inerte di riporto, posto sulla veranda della sig.ra
e a monte dell'abitazione del , e di ripristinare l'originario Controparte_1 Controparte_2 stato dei luoghi, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza n. 69/91 della Pretura di Modica – Sezione distaccata di Scicli e confermata, successivamente, con la sentenza n. 62/1998 del Tribunale di Modica..”.
L'opponente contestava l'assenza di alcun titolo giudiziale che ordinasse l'esecuzione dei lavori precettati.
Rilevava, infatti, che la sentenza del Pretore di Scicli, confermata in appello, sul presupposto che il CTU nominato avesse accertato che “il ha demolito il muretto che limitava a Sud il cortile di CP_2 proprietà , nonché la parete Nord della vecchia casa”, e che “tale ultima parete è stata dal CP_1 ricostruita più a Nord, con un avanzamento di cm. 89 verso est e cioè verso il fabbricato di CP_2 proprietà ”, e che “a seguito di tale avanzamento, l'edificio del convenuto trovasi a distanza CP_1 oscillante tra mt 2,47 e mt 2,76 dalle preesistenti vedute di proprietà della casa ”, dunque in CP_1 violazione dell'art. 907 c.c. che prescrive una distanza di mt.3 delle nuove costruzioni dalle preesistenti vedute esercitate da un fondo vicino, aveva ritenuto che l'attività posta in essere dal CP_2 integrasse molestia in danno della servitù di veduta della . Conseguentemente aveva CP_1 condannato “a mantenere l'attrice nel dedotto possesso della servitù di veduta esercitata CP_2 attraverso le aperture esistenti nel muro perimetrale (della sua casa) frontistante il fabbricato di proprietà del convenuto” e, conseguentemente, “a ripristinare lo stato dei luoghi, arretrando il muro perimetrale Nord della sua casa, fino a riportarlo nel sito in cui trovavasi”; “Tale ripristino dovrà avvenire in modo da lasciare scoperta l'area triangolare, delimitata, verso Nord, dall'attuale muretto che delimita il ballatoio della casa e con base, ad est, di mt 1,02 e vertice, ad ovest, CP_1 corrispondente all'angolo Nord Ovest di casa (vedi pianta in planimetria)”. CP_2
Deduceva, altresì, che tali precipue obbligazioni, diverse da quelle precettate dall'opposta, fossero state integralmente eseguite, in data vicina ed immediatamente successiva al 27.01.2000 nei termini autorizzati dal Comune di Scicli (è in atti la relativa autorizzazione n. 7/2000) ed assentiti pagina 5 di 7 urbanisticamente con postuma concessione in sanatoria ritirata il 2.08.2004.
L'attività istruttoria compiuta ha consentito di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal giudicato giudiziale. In particolare, il teste di parte opponente, arch. , Testimone_2 incaricato di dirigere e seguire i lavori di ripristino dello stato di luoghi, come da sentenza del Pretore di Scicli, ha confermato che l'esecuzione dei lavori è stata preceduta dal rilascio, su istanza del di specifica autorizzazione da parte del come da relazione tecnica a CP_2 Controparte_3 propria firma, e che gli stessi sono stati eseguiti in conformità a detta autorizzazione. Ancora più nel dettaglio, il teste ha confermato che i lavori sono stati ultimati in data prossima al 27.01.2000 e che “è stato demolito il muro che ostruiva la vista alla vicina dalla finestra e quindi la parete esterna è stata arretrata … esiste ancora il muretto, ma non certo il muro nella sua originaria altezza ove poggiava il tetto (che) era di circa 4 blocchetti, ciascuno di 30 cm circa, e arrivava al colmo del corrimano”.
A sua volta, il CTU nominato accertava che “è stato demolito il muro perimetrale a nord della casa
e che lo stesso è stato arretrato di 85 cm. riportandolo nella posizione precedente, Pt_1 riacquisendo il diritto di veduta della sig.ra ”. Quanto alle modalità di tale ripristino, CP_1 espressamente indicate in sentenza, il CTU, seppur in seno alla bozza di relazione depositata avesse attestato che “non è stata ripristinata l'area scoperta triangolare, delimitata, con il muretto in blocchetti di calcare tenero alto 40 cm. con base, ad Est, di 1.02 metri e vertice, ad Ovest, corrispondente all'angolo nord-ovest di casa come cita la sentenza 69/91”, con successiva Pt_1 appendice del 5.04.2024, rispondendo ad apposita osservazione del CT di parte opponente, ha preso atto dell'errata rappresentazione grafica, nella bozza del proprio elaborato, dell'area triangolare da lasciare libera e, compiuti i necessari approfondimenti, anche documentali, ha individuato con esattezza l'area triangolare da lasciare scoperta, indi accertando che “la SI.ra abbia adempiuto alla Pt_1 sentenza 69/91 arretrando il muro perimetrale nord della sua casa, lasciando scoperta l'area triangolare oggetto di sentenza”.
Sulla scorta di quanto sopra, emerge in tutta chiarezza che il dictum giudiziale di cui alle sentenze del Pretore di Scicli e del Tribunale di Modica risulta essere stato integralmente e correttamente adempiuto dall'opposta. Ne discende la fondatezza dell'opposizione all'esecuzione proposta che, pertanto, si accoglie.
Va invece rigettata la richiesta di risarcimento danni ex art. 96 cpc. Invero, la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 comma 1 cpc richiede non solo la totale soccombenza e la mala fede (o quanto meno la colpa grave) della parte di cui si chiede la condanna – che nel caso a mano si ritiene di dover escludere ( rileva sul punto osservare che solo a seguito di approfondimenti tecnici del CTU è stato possibile appurare l'effettiva integrale esecuzione dell'obbligazione dedotta nel titolo esecutivo) - ma anche che la controparte deduca e dimostri la concreta ed effettiva sussistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima. Infatti, la liquidazione dei danni, ancorché effettuabile ex officio, richiede pur sempre la prova, gravante sulla parte che richiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum o almeno la desumibilità di tali elementi dagli atti di causa, sicché in mancanza di prova, come nella fattispecie in esame, il giudice non può provvedere alla liquidazione di ufficio del danno nonostante la domanda dell'interessato, neppure in via equitativa.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo avuto riguardo al valore della controversia (indeterminabile- complessità bassa) ed all'attività difensiva svolta.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 3958/2021 R.G.; accoglie l'opposizione proposta e, per l'effetto, dichiara la nullità del precetto.
Condanna al pagamento, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
pagina 6 di 7 spese di lite, che liquida in complessivi € 8.000,00 (di cui € 264,00 per esborsi) per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge
Ragusa, 16/07/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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