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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9468/2020 R.G. promossa
DA
nata il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.F._1
Cassella, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Elena Grazia C.F._2
Guglielmino, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...], CP_2
1 (C.F.: ), nella qualità di erede di CodiceFiscale_3 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Grazia Guglielmino,
[...]
giusta procura in atti;
- intervenuto-
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha adito questo Tribunale esponendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con in San Giovanni La Controparte_1
Punta il 23.12.2011 (atto n. 78, parte 2, serie A, anno 2011), dal quale non sono nati figli.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della sua separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.500,00 mensili.
A fondamento della domanda ha dedotto che il consorzio coniugale è entrato in crisi a causa dei comportamenti tenuti dal coniuge il quale, mediante diverse condotte, avrebbe violato il dovere di lealtà nascente dal matrimonio, causando conseguentemente il progressivo deteriorarsi dell'affectio maritalis.
Si è costituito in giudizio il quale, pur Controparte_1
associandosi alla domanda di separazione personale avanzata dalla moglie, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande ritenendole infondate.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e sono state rigettate le richieste formulate da di Parte_1
assegnazione della casa coniugale e di corresponsione di assegno di mantenimento.
2 Il giudizio è quindi proseguito nel merito ed è stato istruito mediante prova testimoniale.
Con memoria del 29/03/2024 il procuratore del resistente ha dichiarato il decesso del proprio assistito e, con il Controparte_1
medesimo atto, si è costituito “nella qualità di erede CP_2 testamentario” deducendo “il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, ai soli fini delle statuizioni di natura economica”.
In data 15/01/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c..
Ciò premesso, la domanda di separazione non può essere pronunciata per intervenuto decesso di . Controparte_1
La circostanza, invero, è stata dichiarata dal suo difensore, che ha depositato certificato di morte.
La morte di uno dei coniugi, infatti, determina ai sensi dell'art. 149 cod. civ. lo scioglimento del matrimonio.
Laddove l'evento morte sopravvenga in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, quindi, ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Sul punto va evidenziato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere riguarda non soltanto il rapporto di coniugio ma anche tutti i profili economici connessi (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
Ord. 08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato.”), sicché è inammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio di separazione dall'erede del de cuius.
3 Per quanto esposto, il Collegio non può che prendere atto dell'evento e dichiarare cessata la materia del contendere.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9468/2020 R.G.;
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/03/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9468/2020 R.G. promossa
DA
nata il [...] (C.F.: Parte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Elena C.F._1
Cassella, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nato a [...] il [...], (C.F.: Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. Elena Grazia C.F._2
Guglielmino, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege –
E NEI CONFRONTI DI
, nato a [...], il [...], CP_2
1 (C.F.: ), nella qualità di erede di CodiceFiscale_3 CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Elena Grazia Guglielmino,
[...]
giusta procura in atti;
- intervenuto-
Oggetto: Separazione giudiziale.
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha adito questo Tribunale esponendo di avere Parte_1
contratto matrimonio con in San Giovanni La Controparte_1
Punta il 23.12.2011 (atto n. 78, parte 2, serie A, anno 2011), dal quale non sono nati figli.
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia della sua separazione personale dal marito, con addebito a carico di quest'ultimo, l'assegnazione della casa coniugale e il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento dell'importo di € 1.500,00 mensili.
A fondamento della domanda ha dedotto che il consorzio coniugale è entrato in crisi a causa dei comportamenti tenuti dal coniuge il quale, mediante diverse condotte, avrebbe violato il dovere di lealtà nascente dal matrimonio, causando conseguentemente il progressivo deteriorarsi dell'affectio maritalis.
Si è costituito in giudizio il quale, pur Controparte_1
associandosi alla domanda di separazione personale avanzata dalla moglie, ha chiesto il rigetto delle ulteriori domande ritenendole infondate.
Rimasto vano il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza presidenziale i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e sono state rigettate le richieste formulate da di Parte_1
assegnazione della casa coniugale e di corresponsione di assegno di mantenimento.
2 Il giudizio è quindi proseguito nel merito ed è stato istruito mediante prova testimoniale.
Con memoria del 29/03/2024 il procuratore del resistente ha dichiarato il decesso del proprio assistito e, con il Controparte_1
medesimo atto, si è costituito “nella qualità di erede CP_2 testamentario” deducendo “il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio, ai soli fini delle statuizioni di natura economica”.
In data 15/01/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c..
Ciò premesso, la domanda di separazione non può essere pronunciata per intervenuto decesso di . Controparte_1
La circostanza, invero, è stata dichiarata dal suo difensore, che ha depositato certificato di morte.
La morte di uno dei coniugi, infatti, determina ai sensi dell'art. 149 cod. civ. lo scioglimento del matrimonio.
Laddove l'evento morte sopravvenga in pendenza di giudizio di separazione o di divorzio, quindi, ne consegue la cessazione della materia del contendere.
Sul punto va evidenziato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere riguarda non soltanto il rapporto di coniugio ma anche tutti i profili economici connessi (cfr. Cass. Civ. sez. VI,
Ord. 08.11.2017, n. 26489: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi;
l'evento della morte sortisce l'effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza emessa e non ancora passata in giudicato.”), sicché è inammissibile l'intervento spiegato nel presente giudizio di separazione dall'erede del de cuius.
3 Per quanto esposto, il Collegio non può che prendere atto dell'evento e dichiarare cessata la materia del contendere.
In relazione all'esito della controversia le spese processuali vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 9468/2020 R.G.;
Dichiara la cessazione della materia del contendere;
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 07/03/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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