CGT2
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 05/02/2026, n. 1273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1273 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1273/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IA LE, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6062/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
1 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 960/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160007526851000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione) Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 960\30\2025, pronunciata il 16\1\2025 e depositata il 20\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dell'avviso di intimazione n. 01720249000456370/000, notificato l'8/3/2024, in uno e limitatamente ai sotto indicati atti impugnati in uno con l'avviso di intimazione costituiti: -dalla sola e sottesa cartella di pagamento n. 07120160007526851000, notificata presuntivamente il 15/02/2017, -dall'avviso di accertamento protocollo n.201300160075, notificato presuntivamente il 06/05/2014; aventi ad oggetto Tassa Auto per l'anno 2011, per un veicolo di sua proprietà targato Targa_1 per un importo complessivo pari ad euro 542,27.
In primo grado il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito tributario costituito e l'omessa notifica degli atti presupposti costituiti dalla su indicata cartella di pagamento ed avviso di accertamento che il ricorrente asserisce non essergli mai pervenuti.
Nella motivazione della impugnata sentenza il giudice del primo grado rilevava che nel caso specifico dalla documentazione depositata agli atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla regione Campania costituita emergeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento, della cartella di pagamento impugnata in uno con l'avviso 2 di intimazione, sicchè rigettava la relativa eccezione proposta dal contribuente relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti. Rimane da esaminare l'eccezione di prescrizione posta dal ricorrente. Invero anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopо la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017), quindi, al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Ciò premesso deve esser rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
-Considerato che la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata il 15/02/2017 e non impugnata nei termini di legge ed è, quindi, divenuta definitiva;
- rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita agli atti del procedimento l'atto interruttivo costituito dalla copia dell'Istanza di Definizione agevolata ex art. 3 del DL 119/2018 proposta dal ricorrente in data 25/01/2019 portante la su indicata cartella di pagamento;
-preso atto della sospensione dei termini di legge derivante dall'emergenza COVID 19 ex articolo 68 del DI 18/2020 che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni;
non può che essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
Nell'atto di appello il contribuente impugnante contesta la decisione del primo giudice e deduceva i seguenti motivi:
1. Con il primo motivo d'appello si impugna la sentenza alla pag. 3 nella parte che ha ritenuto regolare la notifica dei prodromici atti impugnati. Dagli atti di causa, in particolare da quelli tardivamente prodotti dall'ADER, si evince che
3 l'intimazione di pagamento in contestazione era relativa alla cartella n. 01720160007526851000, notificata il 15/02/2017, emessa dalla Regione Campania - UOD Tasse automobilistiche regionali - per omesso/irregolare pagamento della Tassa Automobilistica Regionale – anno 2011. . Tra l'altro detta notifica è irregolare dato che essa non è mai stata ricevuta dal contribuente Nominativo_1 Nominativo_2ma da una sig.ra o di cui non viene specificata la qualità alla ricezione. Di talchè non essendo certa la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto E poi rispetto ad una raccomandata di cui non si ha contezza del contenuto e che non si è perfezionata in quanto il contribuente non ha mai avuto conoscenza della stessa l'atto presupposto è nullo.
2. Con il secondo motivo d'appello si impugna la sentenza alla pag. 3 nella parte che ha ritenuto non fosse intervenuta la prescrizione della pretesa. Secondo la Corte di primo grado infatti essendo regolare la notifica dell'atto presupposto intervenuto il 6/5/2014 la notifica della cartella di pagamento successivamente intervenuta il 15/2/2017 sarebbe regolare, così come l'ultima intimazione notificata il 8/3/24: tanto applicando la sospensione dei termini di 542 giorni dell'attività di riscossione ex art. 68 DL n. 18/2020. La tesi della è infondata in fatto oltre che in diritto. Primo perché come abbiamo detto in precedenza l'atto presupposto e la sua notifica del 6/5/2014 sono irregolari;
secondo che, anche qualora non si volesse accedere alla precedente eccezione, è di tutta evidenza che il termine di prescrizione triennale per l'atto impugnato sia irrimediabilmente prescritto. Infatti, ammesso e non concesso, che avesse validità la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 15/2/2017 aggiunti anche i 542 giorni si arriva all'11/8/2018 con la conseguenza che la successiva intimazione doveva essere emessa entro e non oltre l'11/08/2021 mentre è intervenuta solo il 8/3/2024. La Corte sostiene che sarebbe intervenuta una richiesta di definizione agevolata il 25/01/2019 ed applicando il termine dei 542 giorni da tale data fa discendere che la prescrizione non sarebbe maturata. Premesso che alla data del 25/1/2019 i 542 giorni di sospensione OV erano già intervenuti in quanto la cartella era stata notificata il 15/2/2017 (ammesso che fosse valida) e non possono pertanto essere calcolati due volte: ma anche a voler considerare per assurdo la decorrenza dei termini prescrizionali triennali dal 25/1/2019 aggiunti i 542 giorni di sospensione si arriva al 22/09/2020 da cui, aderendo al ragionamento della Corte di primo grado, decorrono i 3 anni di
4 prescrizione da far valere entro il 22/9/2023. PER CUI ESSENDO INTERVENUTA LA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO IL 08/03/2024 ANCHE IN QUESTA IPOTESI SAREBBE INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE TRIENNALE.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con conseguente caducazione degli atti impositivi e condannare le parti appellate in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si è ritualmente costituita la Regione Campania che nelle sue controdeduzioni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione impugnati, nel merito deduceva l'avvenuto consolidamento della pretesa tributaria per mancata impugnazione degli atti presupposti alla intimazione originariamente qui impugnata. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Risulta ritualmente costituita anche l'Agenzia per le Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni, dopo aver ripercorso l'intera vicenda, ha preliminarmente eccepito la genericità dei motivi di appello presentati chiedendo conseguentemente a questa Corte di secondo grado di dichiarare la inammissibilità dell'appello stesso. Ha quindi insistito sulla legittimità dell'atto impugnato e la regolarità delle notifiche degli atti presupposti. Ha quindi dedotto l'infondatezza della eccezione di prescrizione rappresentando, in particolare che dagli atti di primo grado risulta che il contribuente, in data 25.01.2019, ha presentato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter), circostanza che integra riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e comporta interruzione del termine con decorrenza di un nuovo triennio (cfr. Cass. sez. V, 6.10.2022, n. 28990; Cass. sez. V, 3.5.2018, n. 10478). Su tale linea si innesta, in via autonoma, la sospensione ex lege dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), come successivamente modulata, per l'intero periodo 8.3.2020–31.8.2021 (542 giorni). La Corte di Cassazione ha chiarito che detta sospensione incide direttamente sul computo del termine, il quale deve essere prolungato di un periodo corrispondente (Cass. sez. Trib., 28.02.2023, n. 5802; 13.12.2023, n. 34805). L'appellante, tuttavia, non considera né l'effetto interruttivo della rottamazione, né il congelamento legale prodotto dal descritto quadro emergenziale. Inoltre, la stessa ripresa graduale delle attività di riscossione a valle della fase emergenziale — come evidenziato dalla prassi applicativa e dalle indicazioni 5 ministeriali (v. circ. MEF n. 2/DF/2022) — ha determinato una obiettiva limitazione dell'esercizio della pretesa coattiva sino al pieno riallineamento dei flussi operativi. Ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alle eccezioni proposte dall'appellante attinenti alla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione e all'asserita prescrizione del credito che risultano impropriamente rivolte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale agisce in qualità di mero soggetto esecutore del credito iscritto a ruolo. Concludeva chiedendo 1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53, D.Lgs. n. 546/1992; 2. Nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 960/2025 della CGT di Primo Grado di Napoli – Sezione 30, che ha riconosciuto la legittimità dell'intimazione di pagamento e la non maturazione della prescrizione del credito;
3. In ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
All'esito della odierna udienza, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione proposta dall'ADER di inammissibilità dell'appello per la mancata specificità dei motivi di impugnazione. L'eccezione è infondata. Seppure l'appellante ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze già espresse nel giudizio di primo grado, tuttavia il ricorso pervenuto all'esame di questa Corte contiene anche una serrata critica alle osservazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, ditalchè non si rinviene alcuna inammissibilità di cui all'art. 53 del Dlgs nr. 546\1992.
Verrà ora trattata la questione relativa al decorso del termine di prescrizione che pacificamente decorre anche dopo la notifica di atti interruttivi quali l'avviso di accertamento e la cartella esattoriale.
Quanto alla impugnabilità della intimazione di pagamento, da tempo la S.C. ha affermato che nei suoi confronti può essere proposto ricorso, trattandosi di un atto impositivo che seppure ha per presupposto altri atti, conserva la sua autonomia e in quanto richiesta di pagamento di un debito tributario, non può essere sottratto al vaglio del giudice.
6 Nell'impugnare la intimazione il contribuente può senz'altro far valere l'avvenuta estinzione del debito per il compimento del termine prescrizionale. Né ha alcun rilievo l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento e la sua intangibilità.
In ordine a tale questione sono intervenute anche le SS.UU della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641633 - 01) che hanno riaffermato il principio secondo cui: “ La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”
Né la circostanza che dopo la notifica della cartella sia decorso il termine per la sua impugnazione può impedire al contribuente di far valere l'intervenuta prescrizione, rispetto ad un successivo atto di esecuzione della pretesa fiscale, altrimenti egli resterebbe esposto all'azione impositiva e successivamente a quella esecutiva da parte dell'erario per un tempo indeterminato.
Va peraltro presa in considerazione come atto interruttivo anche la istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data 25 gennaio 2019, equiparabile ad una ricognizione del debito, come osservato dall'ADER. Risulta questo l'ultimo atto interruttivo prima della notifica della intimazione qui impugnata avvenuta in data 8 marzo 2024.
Orbene dal 25 gennaio 2019 all'8 marzo 2024 sono trascorsi nr. 5 anni, 1 mese e 12 giorni pari a 1899 giorni. A tale periodo bisogna sottrarre il periodo di sospensione per l'emergenza COVID pari a nr. 542 giorni, sicchè ai fini della prescrizione sono
7 trascorsi nr. 1357 giorni, pari ad anni tre, mesi 9 e giorni 15. Dunque è certamente decorso il termine triennale di prescrizione.
L'accoglimento di questa eccezione esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di appello che restano assorbiti, né alcuna valenza possono avere le difficoltà prospettate dall'ADER nello svolgimento del servizio di riscossione alla ripresa dopo l'emergenza COVID, che, altrimenti si allungherebbe ad libitum un termine che, invece è legislativamente fissato, pur con le deroghe relative agli istituti della sosspensione e della interruzione , qui applicati.
Pertanto l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 600 per il primo grado e in euro 900 per questo grado di appello, somme al cui pagamento vanno condannati gli enti appellati.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna gli enti appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida in euro 600,00 per il primo grado e in euro 900,00 per questo grado di appello, oltre accessori di legge.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
8
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IA LE, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6062/2025 depositato il 23/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Agenzia Delle Entrate - Riscossione - 13756881002
Difeso da
1 Difensore_5 CF_Difensore_5 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 960/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 30 e pubblicata il 20/01/2025
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01720160007526851000 TASSA AUTO 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 392/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (vedi quanto riportato in motivazione) Resistente/Appellato: (vedi quanto riportato in motivazione)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello avverso la sentenza nr. 960\30\2025, pronunciata il 16\1\2025 e depositata il 20\1\2025, con la quale la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli in composizione monocratica ha rigettato il ricorso da lui proposto nei confronti dell'avviso di intimazione n. 01720249000456370/000, notificato l'8/3/2024, in uno e limitatamente ai sotto indicati atti impugnati in uno con l'avviso di intimazione costituiti: -dalla sola e sottesa cartella di pagamento n. 07120160007526851000, notificata presuntivamente il 15/02/2017, -dall'avviso di accertamento protocollo n.201300160075, notificato presuntivamente il 06/05/2014; aventi ad oggetto Tassa Auto per l'anno 2011, per un veicolo di sua proprietà targato Targa_1 per un importo complessivo pari ad euro 542,27.
In primo grado il ricorrente aveva eccepito la prescrizione del credito tributario costituito e l'omessa notifica degli atti presupposti costituiti dalla su indicata cartella di pagamento ed avviso di accertamento che il ricorrente asserisce non essergli mai pervenuti.
Nella motivazione della impugnata sentenza il giudice del primo grado rilevava che nel caso specifico dalla documentazione depositata agli atti dall'Agenzia delle Entrate Riscossione e dalla regione Campania costituita emergeva la regolare notifica dell'avviso di accertamento, della cartella di pagamento impugnata in uno con l'avviso 2 di intimazione, sicchè rigettava la relativa eccezione proposta dal contribuente relativa all'omessa notificazione degli atti presupposti. Rimane da esaminare l'eccezione di prescrizione posta dal ricorrente. Invero anche nel caso in cui il concessionario provi in giudizio la regolare notifica delle cartelle impugnate i Giudici di merito devono comunque sottoporre al vaglio l'eccezione di prescrizione, cioè verificare se dopо la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione (Corte di Cassazione sentenza n. 10809 del 5.5. 2017), quindi, al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo. Ciò premesso deve esser rilevato che ai fini del computo dei termini prescrizionali la suprema Corte di Cassazione inserisce il bollo auto tra le imposte non erariali e che per essa è applicabile il termine prescrittivo triennale così come previsto dall'art. 5, comma 51, D.L. 30 dicembre 1982 numero 953 convertito con la legge 28 febbraio 1983 numero 53, il quale stabilisce che: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte".
-Considerato che la cartella di pagamento risulta regolarmente notificata il 15/02/2017 e non impugnata nei termini di legge ed è, quindi, divenuta definitiva;
- rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione deposita agli atti del procedimento l'atto interruttivo costituito dalla copia dell'Istanza di Definizione agevolata ex art. 3 del DL 119/2018 proposta dal ricorrente in data 25/01/2019 portante la su indicata cartella di pagamento;
-preso atto della sospensione dei termini di legge derivante dall'emergenza COVID 19 ex articolo 68 del DI 18/2020 che ha sospeso l'attività di riscossione coattiva dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, quindi per 542 giorni;
non può che essere rigettata anche l'eccezione di prescrizione.
Nell'atto di appello il contribuente impugnante contesta la decisione del primo giudice e deduceva i seguenti motivi:
1. Con il primo motivo d'appello si impugna la sentenza alla pag. 3 nella parte che ha ritenuto regolare la notifica dei prodromici atti impugnati. Dagli atti di causa, in particolare da quelli tardivamente prodotti dall'ADER, si evince che
3 l'intimazione di pagamento in contestazione era relativa alla cartella n. 01720160007526851000, notificata il 15/02/2017, emessa dalla Regione Campania - UOD Tasse automobilistiche regionali - per omesso/irregolare pagamento della Tassa Automobilistica Regionale – anno 2011. . Tra l'altro detta notifica è irregolare dato che essa non è mai stata ricevuta dal contribuente Nominativo_1 Nominativo_2ma da una sig.ra o di cui non viene specificata la qualità alla ricezione. Di talchè non essendo certa la prova dell'avvenuta notifica dell'atto presupposto E poi rispetto ad una raccomandata di cui non si ha contezza del contenuto e che non si è perfezionata in quanto il contribuente non ha mai avuto conoscenza della stessa l'atto presupposto è nullo.
2. Con il secondo motivo d'appello si impugna la sentenza alla pag. 3 nella parte che ha ritenuto non fosse intervenuta la prescrizione della pretesa. Secondo la Corte di primo grado infatti essendo regolare la notifica dell'atto presupposto intervenuto il 6/5/2014 la notifica della cartella di pagamento successivamente intervenuta il 15/2/2017 sarebbe regolare, così come l'ultima intimazione notificata il 8/3/24: tanto applicando la sospensione dei termini di 542 giorni dell'attività di riscossione ex art. 68 DL n. 18/2020. La tesi della è infondata in fatto oltre che in diritto. Primo perché come abbiamo detto in precedenza l'atto presupposto e la sua notifica del 6/5/2014 sono irregolari;
secondo che, anche qualora non si volesse accedere alla precedente eccezione, è di tutta evidenza che il termine di prescrizione triennale per l'atto impugnato sia irrimediabilmente prescritto. Infatti, ammesso e non concesso, che avesse validità la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 15/2/2017 aggiunti anche i 542 giorni si arriva all'11/8/2018 con la conseguenza che la successiva intimazione doveva essere emessa entro e non oltre l'11/08/2021 mentre è intervenuta solo il 8/3/2024. La Corte sostiene che sarebbe intervenuta una richiesta di definizione agevolata il 25/01/2019 ed applicando il termine dei 542 giorni da tale data fa discendere che la prescrizione non sarebbe maturata. Premesso che alla data del 25/1/2019 i 542 giorni di sospensione OV erano già intervenuti in quanto la cartella era stata notificata il 15/2/2017 (ammesso che fosse valida) e non possono pertanto essere calcolati due volte: ma anche a voler considerare per assurdo la decorrenza dei termini prescrizionali triennali dal 25/1/2019 aggiunti i 542 giorni di sospensione si arriva al 22/09/2020 da cui, aderendo al ragionamento della Corte di primo grado, decorrono i 3 anni di
4 prescrizione da far valere entro il 22/9/2023. PER CUI ESSENDO INTERVENUTA LA NOTIFICA DELL'ATTO IMPUGNATO IL 08/03/2024 ANCHE IN QUESTA IPOTESI SAREBBE INTERVENUTA LA PRESCRIZIONE TRIENNALE.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata con conseguente caducazione degli atti impositivi e condannare le parti appellate in solido al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si è ritualmente costituita la Regione Campania che nelle sue controdeduzioni eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione agli atti di riscossione impugnati, nel merito deduceva l'avvenuto consolidamento della pretesa tributaria per mancata impugnazione degli atti presupposti alla intimazione originariamente qui impugnata. Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
Risulta ritualmente costituita anche l'Agenzia per le Entrate Riscossione che nelle sue controdeduzioni, dopo aver ripercorso l'intera vicenda, ha preliminarmente eccepito la genericità dei motivi di appello presentati chiedendo conseguentemente a questa Corte di secondo grado di dichiarare la inammissibilità dell'appello stesso. Ha quindi insistito sulla legittimità dell'atto impugnato e la regolarità delle notifiche degli atti presupposti. Ha quindi dedotto l'infondatezza della eccezione di prescrizione rappresentando, in particolare che dagli atti di primo grado risulta che il contribuente, in data 25.01.2019, ha presentato istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione-ter), circostanza che integra riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 c.c. e comporta interruzione del termine con decorrenza di un nuovo triennio (cfr. Cass. sez. V, 6.10.2022, n. 28990; Cass. sez. V, 3.5.2018, n. 10478). Su tale linea si innesta, in via autonoma, la sospensione ex lege dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall'art. 68 D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), come successivamente modulata, per l'intero periodo 8.3.2020–31.8.2021 (542 giorni). La Corte di Cassazione ha chiarito che detta sospensione incide direttamente sul computo del termine, il quale deve essere prolungato di un periodo corrispondente (Cass. sez. Trib., 28.02.2023, n. 5802; 13.12.2023, n. 34805). L'appellante, tuttavia, non considera né l'effetto interruttivo della rottamazione, né il congelamento legale prodotto dal descritto quadro emergenziale. Inoltre, la stessa ripresa graduale delle attività di riscossione a valle della fase emergenziale — come evidenziato dalla prassi applicativa e dalle indicazioni 5 ministeriali (v. circ. MEF n. 2/DF/2022) — ha determinato una obiettiva limitazione dell'esercizio della pretesa coattiva sino al pieno riallineamento dei flussi operativi. Ha infine eccepito il proprio difetto di legittimazione in relazione alle eccezioni proposte dall'appellante attinenti alla pretesa carenza di motivazione dell'intimazione e all'asserita prescrizione del credito che risultano impropriamente rivolte nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale agisce in qualità di mero soggetto esecutore del credito iscritto a ruolo. Concludeva chiedendo 1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex art. 53, D.Lgs. n. 546/1992; 2. Nel merito, confermare integralmente la sentenza n. 960/2025 della CGT di Primo Grado di Napoli – Sezione 30, che ha riconosciuto la legittimità dell'intimazione di pagamento e la non maturazione della prescrizione del credito;
3. In ogni caso, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto;
4. Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente grado di giudizio.
All'esito della odierna udienza, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata l'eccezione proposta dall'ADER di inammissibilità dell'appello per la mancata specificità dei motivi di impugnazione. L'eccezione è infondata. Seppure l'appellante ha sostanzialmente riproposto le medesime doglianze già espresse nel giudizio di primo grado, tuttavia il ricorso pervenuto all'esame di questa Corte contiene anche una serrata critica alle osservazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, ditalchè non si rinviene alcuna inammissibilità di cui all'art. 53 del Dlgs nr. 546\1992.
Verrà ora trattata la questione relativa al decorso del termine di prescrizione che pacificamente decorre anche dopo la notifica di atti interruttivi quali l'avviso di accertamento e la cartella esattoriale.
Quanto alla impugnabilità della intimazione di pagamento, da tempo la S.C. ha affermato che nei suoi confronti può essere proposto ricorso, trattandosi di un atto impositivo che seppure ha per presupposto altri atti, conserva la sua autonomia e in quanto richiesta di pagamento di un debito tributario, non può essere sottratto al vaglio del giudice.
6 Nell'impugnare la intimazione il contribuente può senz'altro far valere l'avvenuta estinzione del debito per il compimento del termine prescrizionale. Né ha alcun rilievo l'avvenuta corretta notifica della cartella di pagamento e la sua intangibilità.
In ordine a tale questione sono intervenute anche le SS.UU della Suprema Corte (Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016 Rv. 641633 - 01) che hanno riaffermato il principio secondo cui: “ La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”
Né la circostanza che dopo la notifica della cartella sia decorso il termine per la sua impugnazione può impedire al contribuente di far valere l'intervenuta prescrizione, rispetto ad un successivo atto di esecuzione della pretesa fiscale, altrimenti egli resterebbe esposto all'azione impositiva e successivamente a quella esecutiva da parte dell'erario per un tempo indeterminato.
Va peraltro presa in considerazione come atto interruttivo anche la istanza di definizione agevolata presentata dal contribuente in data 25 gennaio 2019, equiparabile ad una ricognizione del debito, come osservato dall'ADER. Risulta questo l'ultimo atto interruttivo prima della notifica della intimazione qui impugnata avvenuta in data 8 marzo 2024.
Orbene dal 25 gennaio 2019 all'8 marzo 2024 sono trascorsi nr. 5 anni, 1 mese e 12 giorni pari a 1899 giorni. A tale periodo bisogna sottrarre il periodo di sospensione per l'emergenza COVID pari a nr. 542 giorni, sicchè ai fini della prescrizione sono
7 trascorsi nr. 1357 giorni, pari ad anni tre, mesi 9 e giorni 15. Dunque è certamente decorso il termine triennale di prescrizione.
L'accoglimento di questa eccezione esime questa Corte dall'esame degli altri motivi di appello che restano assorbiti, né alcuna valenza possono avere le difficoltà prospettate dall'ADER nello svolgimento del servizio di riscossione alla ripresa dopo l'emergenza COVID, che, altrimenti si allungherebbe ad libitum un termine che, invece è legislativamente fissato, pur con le deroghe relative agli istituti della sosspensione e della interruzione , qui applicati.
Pertanto l'appello va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 600 per il primo grado e in euro 900 per questo grado di appello, somme al cui pagamento vanno condannati gli enti appellati.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e condanna gli enti appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio che liquida in euro 600,00 per il primo grado e in euro 900,00 per questo grado di appello, oltre accessori di legge.
Napoli, lì 20 gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
8