TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/07/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3687/2022 R.G. contenzioso, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Giuseppe Cignitti, come da mandato in atti;
OPPONENTE in esercizio provvisorio, in persona dei Controparte_1
Curatori p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Sandro Matino, come da procura speciale in atti;
OPPOSTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. notificato in data 26.4.22 Parte_1 proponeva opposizione avverso il d.i. n. 505/2022 del 08/03/2022, dichiarato provvisoriamente esecutivo, emesso dal Tribunale di Lecce in relazione al credito asseritamente rinveniente in favore di in relazione all'appalto del Controparte_1
Cont servizio di trasporto alunni disabili affidato da capitale al cui partecipavano CP_2 le odierne parti, con particolare riguardo al servizio espletato nel periodo tra il mese di gennaio e quello di maggio del 2021; deduceva di aver effettuato, a seguito della notifica del d.i., il pagamento della somma pari ad € 270.895,33, a parziale soddisfazione della pretesa azionata in sede monitoria, oltre spese legali;
deduceva di essere succeduta a Cont nella posizione di mandante del ostituito con la società opposta, quale CP_4 mandataria;
affermava di aver ottenuto, a causa della situazione problematica causata da plurimi inadempimenti di un provvedimento di sequestro Controparte_1 conservativo nei confronti della medesima fino alla concorrenza di € 2.292.650,00, in seguito alla cui attuazione tra le stesse era intervenuto un accordo transattivo, in forza del quale il debito dell'opposta era stato determinato in € 1.111.524,47 alla data del 30 aprile
2019; a sostegno dell'illegittimità della pretesa creditoria azionata ai suoi danni, eccepiva, in via pregiudiziale di rito il difetto di competenza del giudice adito, assumendo che la controversia dovesse essere conosciuta dal Tribunale di Roma, siccome inerente una pretesa creditoria connessa all' appalto stipulato con il cui contratto CP_5 conteneva una deroga alla competenza territoriale in favore proprio del Foro di CP_2 affermava, poi, l'infondatezza del credito azionato nei suoi confronti, asseritamente dovuto ad un errore di contabilizzazione, assumendo che il tenore del contratto di transazione stipulato tra e del 30 aprile 2019 CP_4 Controparte_1 consentisse di escludere che, alla data del 31 luglio 2021, l'opposta fosse titolare del credito azionato, nella determinazione del quale, peraltro, avrebbe dovuto tenersi conto dei pignoramenti subiti dall'opposta, che avevano obbligato la propria compagine, quale soggetto terzo pignorato, all'accantonamento delle somme di cui era debitrice nei suoi confronti;
prospettava, altresì, il difetto di prova della pretesa creditoria azionata ai suoi danni, inferendo l'impossibilità di qualificare le dichiarazioni con cui manifestava l'intenzione di adempiere parzialmente al credito vantato nei suoi confronti dall'opposta come dichiarazioni ricognitive di debito, in ragione della mancanza dell'animus di costituirsi debitore;
instava pertanto per la revoca del decreto ingiuntivo in contestazione, nonché per l'accertamento dell'infondatezza, perlomeno nel quantum, della pretesa creditoria azionata ai suoi danni, con condanna dell'opposta alla restituzione dell'eventuale differenza tra la somma già ricevuta in pagamento e la somma che risultasse effettivamente dovuta. si costituiva in giudizio, deducendo, relativamente alle partite di Controparte_1 dare/avere riferibili ai periodi sino all'anno 2019, di cui alla transazione sottoscritta il 30 aprile 2019, di aver provveduto ad estinguere il proprio debito;
affermava, altresì, di essere, a sua volta, divenuta nel frattempo titolare di un credito pari ad € 346.932,76, maturato nel corso dello svolgimento dei servizi di trasporto affidati da capitale al CP_2
Cont costituito dalle odierne parti, in ragione degli accordi internamente intercorsi tra le stesse in merito alle modalità di adempimento ed ai criteri di ripartizione dei corrispettivi;
sosteneva di aver dato prova del credito di cui si discute, innanzitutto mediante produzione in giudizio non solo delle fatture, ma anche dei documenti attestanti la sussistenza del rapporto in questione e dell'obbligazione gravante sull'opponente; rimarcava, dall'altro lato, il fatto che, con note del 28.07.2021, del 7.09.21 e del
19.01.2022, quest'ultima si fosse riconosciuta debitrice, pur se per un importo minore rispetto a quello oggetto della pretesa azionata, implicitamente confermando l'esistenza di tali rapporti;
contestava, ancora, l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito;
eccepiva infine la genericità delle contestazioni formulate nella citazione ex art. 645
c.p.c.; instava, pertanto, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché per l'accertamento dell'inadempimento di parte opponente, ovvero, in subordine, per la declaratoria dell'esistenza del credito vantato e, di conseguenza, per la condanna di quest'ultima al pagamento del dovuto, oltre interessi.
Con ordinanza emessa in data 28.09.22 veniva parzialmente sospesa la provvisoria esecutività del d.i. opposto;
successivamente, veniva disposta CTU, funzionale a determinare le rispettive posizioni debitorie in essere tra le parti.
Intervenuta la sentenza n. 5/2024, dichiarativa del Fallimento della società
[...]
, si costituiva nel presente giudizio la Curatela, chiedendo, in rito, il rigetto CP_1 dell'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente e, nel merito, il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del d.i. opposto, ovvero, in subordine, l'accertamento del credito vantato dalla fallita e, di conseguenza, la condanna dell'opponente al pagamento del dovuto, oltre interessi.
All'udienza del 16.10.24, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione e veniva assegnati alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c.
Nel presente procedimento risulta in contestazione l'esistenza, in capo ad Parte_1
[...
dell'obbligo di corrispondere in favore dell' opposta la somma di € 307.807,00, oltre agli interessi moratori, in ragione del mancato pagamento di crediti derivanti dai rapporti interni di dare/avere afferenti allo svolgimento dell'appalto del servizio di trasporto Cont alunni disabili affidato da capitale al ostituito dalle odierne parti. CP_2 Nella fase di opposizione ad un provvedimento monitorio vengono delibate sia la legittimità del decreto di ingiunzione, sia la fondatezza del diritto di credito fatto valere, sicché pare opportuno soffermarsi anzitutto sulle contestazioni inerenti l'ingiunzione –
e, tra queste, per prime quelle attinenti le questioni di rito –, per poi procedere a valutare l'oggetto della pretesa.
L'opponente ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito dall'opposto con il ricorso per decreto ingiuntivo, assumendo che il credito fatto valere sarebbe dipendente dal contratto di appalto stipulato con il cui art. 10 prevede che “Per ogni CP_5 controversia derivante dal presente contratto … è competente il Foro di . CP_2
L'eccezione è inammissibile: in effetti, tale contestazione può ritenersi ritualmente proposta, oltre che se contiene l'indicazione del diverso giudice ritenuto territorialmente competente, solo laddove venga contestata la competenza del giudice adito sotto ogni possibile criterio attributivo, escludendo tutti i fori legali alternativi che potrebbero radicarne la competenza;
circostanza non attuale nella vicenda in esame.
Del resto, anche a volerla esaminare nel merito, tale contestazione risulterebbe infondata: non sarebbe dirimente, al fine di escludere la fondatezza dell'eccezione, il fatto che il contratto di appalto di cui si discute abbia esaurito la propria efficacia;
la clausola di deroga alla competenza territoriale, infatti, non è una delle obbligazioni sostanziali del contratto, ma ha natura procedurale e serve a stabilire le regole per la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione a quel rapporto contrattuale.
Del resto, se una clausola di deroga alla competenza smettesse di produrre effetti con la scadenza del contratto, risulterebbe priva di gran parte della sua utilità: molte controversie, infatti, nascono proprio dopo l'esecuzione del negozio.
Salvo quanto precisato, nel caso in esame, tuttavia, non sarebbe ragionevole interpretare l'art 10 menzionato – nelle parte in cui stabilisce che “per ogni controversia derivante dal presente contratto…è competente il Foro di – nel senso che la cennata deroga alla competenza CP_2 territoriale sia estesa non solo alle controversie direttamente derivanti dal contratto di cui si discute, ma anche a quelle che lo presuppongo quale mero antecedente storico fattuale, senza trovare in esso diretta giustificazione.
Nella controversia per cui è causa, in effetti, il diritto oggetto della pretesa contestata dall'opponente non trova la propria fonte diretta nel contratto di appalto, quanto piuttosto nella regolamentazione dei rapporti intercorrenti con l'opposto, rispetto ai quali l'appalto funge da mera premessa storica.
Peraltro, atteso che l'art 29, c 2, c.p.c. stabilisce che l'accordo delle parti di deroga alla competenza territoriale derogabile non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva rispetto agli altri fori se ciò non è espressamente stabilito, e che, a tal proposito, dal tenore testuale dell'art. 10 del contratto di appalto di cui si discute non può desumersi la volontà delle parti di riconoscere al giudice designato siffatta competenza esclusiva, deve dirsi, da un lato, che la clausola contrattuale in questione si limiti ad individuare un foro facoltativo, e, dall'altro, che l'attore aveva, a sua scelta, la facoltà di adire un altro foro concorrente, sia esso quello generale o altri fori speciali.
Considerato, allora, che dal combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182, c 3, c.c. risulta che per le cause relative a diritti di obbligazione è competente, in via alternativa, anche il giudice del luogo in cui l'obbligazione deve essere eseguita, e cioè il giudice del luogo del domicilio del creditore per le obbligazioni pecuniarie portabili, potrebbe ben dirsi che la competenza sia stata correttamente radicata presso il Tribunale adito.
L'opponente, poi, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto contestando sia l'assolvimento dell'onere della prova in merito alla sussistenza del credito -come noto incombente in capo all'opposto, che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo assume il ruolo di attore sostanziale - che la consistenza del credito azionato, il quale sarebbe scaturito da un'errata contabilizzazione dovuta alla società opposta, oltre che dall'omessa considerazione, nella determinazione del credito di cui si discute, dei pignoramenti subiti dall'opponente, che la obbligavano, quale soggetto terzo pignorato, all'accantonamento delle somme di cui era debitrice nei confronti dell'opposto.
Al fine di accertare la fondatezza di tali deduzioni, nonché di determinare le rispettive posizioni debitorie e creditorie tra le parti, è stata espletata l'analisi peritale.
Il CTU ha rilevato che entrambe le parti abbiano riconosciuto un saldo iniziale a credito di € 1.111.524,47 a favore di (successivamente al 19 aprile 2019. CP_4 Parte_1
In seguito, la documentazione in atti testimonia un passaggio progressivo dell'opponente da una posizione di creditore ad una di debitore;
il CTU – le cui conclusioni si ritengono condivisibili alla luce dell'impianto argomentativo e del materiale prodotto in giudizio – ha accertato che del saldo creditore di € 351.737,89 affermato a proprio favore da
[...] Controparte_1
270.895,33 corrispondono ad attività documentate e riconosciute da
[...] Parte_1
mentre € 80.842,56 sono risultati non dovuti alla luce della documentazione
[...] esaminata.
Risulta, pertanto, che l'opposta abbia assolto l'onere della prova, sulla stessa gravante, in merito alla dimostrazione dell'esistenza del credito;
tuttavia, l'importo inizialmente oggetto della pretesa monitoria – pari ad € 307.807,00, oltre agli interessi moratori, conseguente alla decurtazione dal saldo creditore delle somme sottoposte a vincolo pignoratizio, che interessava l'odierna opponente in qualità di terzo pignorato nella procedura esecutiva promossa contro l'opposta – deve essere rideterminato in considerazione delle risultanze dell'analisi peritale espletata, che conducono ad affermare che l'ammontare del credito vantato da nei confronti di sia CP_1 Parte_1 pari ad € 226.964,44, oltre interessi moratori ex L. 231/02 dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo, attesa la necessità di sottrarre al saldo iniziale le somme risultate non dovute alla luce della documentazione esaminata dal perito.
Giovi osservare, infine, come la società opponente, in seguito alla notifica del d.i., abbia già versato la somma di € 270.895,33, a parziale soddisfazione della pretesa azionata nel procedimento monitorio.
Pertanto, qualora il pagato dovesse essere superiore al dovuto, all'esito dell'esatta quantificazione del credito, cui devono essere aggiunti gli interessi moratori, essa potrà ripetere l'eventuale differenza insinuandosi al passivo del fallimento.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vengono posti a carico dell'opponente, in ragione del ridimensionamento del credito in favore dell'opposta rispetto a quello prospettato in sede monitoria;
gli oneri rinvenienti dalla ctu graveranno interamente su quest'ultima, in ragione dell'esito dell'indagine.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 505/2022 del 08/03/2022, RG 1730/2022, emesso dal Tribunale di Lecce nei confronti di Parte_1
[...
2. ridetermina in € 226.964,44 la consistenza del debito a carico dell'opponente per le causali indicate in sede monitoria;
3. per l'effetto, condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1
della somma pari ad € 226.964,44, oltre interessi moratori ex L. 231/02
[...] decorrenti dalla data fissata per il pagamento delle singole fatture;
4. compensa le spese di lite tra le parti nella misura di un terzo, e condanna Parte_1
a rimborsare al la restante quota di due terzi, che liquida Controparte_1 in complessivi € 9.300,00 per compensi del procuratore, oltre rimborso forfettario spese generali (15%), IVA e CPA e distrarsi in favore dell'avv. Matino, dichiaratosi antistatario;
5. pone definitivamente a carico dell'opposta gli oneri rinvenienti dalla ctu.
Lecce, 16.7.25
Il giudice
(dott.ssa Francesca Caputo)
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con il MOT Dott. Tommaso Mogavero, magistrato in tirocinio generico presso l'Ufficio epigrafato