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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 11/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Nella persona della dott.ssa ST IG, quale Giudice del lavoro presso il Tribunale di
Frosinone, all'esito della camera di consiglio assunta all'udienza dell'11 dicembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Controversie Lavoro e Previdenza per l'anno
2024 al n. 4188, vertente
tra
(C.F.: ), rappresentato e difeso in virtù Parte_1 C.F._1 di mandato a margine del ricorso dall'Avv. CIOCI PAMELA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Frosinone, Via Fedele Calvosa Condominio SAREDIL,
ricorrente contro
Controparte_1
- in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'Avv.
[...]
UT AN SE , come da procura generale in atti, ed elett.te dom.to in
Frosinone, Viale Marconi n. 31,
resistente
Oggetto del giudizio: aggravamento malattia professionale.
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ha convenuto innanzi l'intestato Tribunale l' deducendo Parte_1 CP_1 di aver svolto attività lavorativa dal 1970 sino al 2019 alle dipendenze di varie ditte con la qualifica
1 di operaio carpentiere. L'attività prevedeva 8 ore lavorative al giorno per 5 giorni settimanali e nell'espletamento delle mansioni lavorative il sig. era sottoposto per ore a posture Parte_1 incongrue degli arti superiori. Rilevava, inoltre, il ricorrente che in seguito alla denuncia di due malattie professionali (spondilodiscopatia lombare e sindrome da tunnel carpale), con sentenza del
Tribunale di Frosinone n. 1311/2023 gli veniva riconosciuto, con una valutazione sincretica, un grado complessivo di menomazione all'integrità psico-fisica pari al 7%, inoltrava domanda di aggravamento della malattia di spondilodiscopatia lombare che tuttavia aveva esito negativo.
Tanto premesso, il sig. conveniva in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Parte_1 CP_1
Frosinone per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:”accertare e dichiarare che
l'aggravamento della malattia professionale di spondilodiscopatia lombare ha causato una menomazione dell'integrità psico fisica pari a 12 punti percentuale o comunque nella diversa percentuale che sarà accertata in corso di causa, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000
e del D.M. 12.7.2000; condannare, per l'effetto, l' in persona del Presidente pro tempore, CP_1
a corrispondere al sig. l'indennizzo per l'aggravamento della suddetta Parte_1 malattia già riconosciuta, in forma capitale in caso di riconoscimento di una invalidità inferiore al 16% o così come stabilito dalla legge in forma di rendita, in caso di riconoscimento di una invalidità superiore al 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda di aggravamento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi a favore dell' avvocato che si dichiara antistatario”. Istituitosi ritualmente il contraddittorio, l chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
Espletata la CTU medico-legale, all'esito della discussione, il Giudice adito ha deciso la controversia con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini del giudizio rilevano le risultanze della perizia redatta dal C.T.U. dott.ssa Per_1 la quale evidenzia che, nel caso di specie si tratta di un soggetto di anni 73 di
[...] professione operaio di cantiere dal 1970 al 2019 con attività lavorativa esercitata per circa 49 anni, con esposizione principalmente a sovraccarico biomeccanico degli arti e della colonna nonchè posture incongrue. In proposito, premesso che le patologie da sovraccarico biomeccanico sono definite come “alterazioni delle unità osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse legate alla presenza di un costante impegno funzionale dei distretti dell'arto superiore (spalla, gomito, mano, polso) e di altri distretti corporei quali il rachide e le ginocchia, che se causate o aggravate da movimenti o sforzi fisici ripetuti in ambiente lavorativo, vengono inquadrate come 'lavoro
2 correlate”. A riguardo con il Decreto 14 gennaio 2008 è stato introdotto un nuovo elenco delle malattie in cui sono comprese quelle riconducibili al sovraccarico biomeccanico, dunque la stima del rischio di sovraccarico meccanico del rachide e degli arti, è oggetto di specifica previsione normativa. Pertanto considerati i seguenti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e della colonna a cui è stato esposto il Sig. - carenza di periodi di Parte_1 recupero;
- frequenza di azione;
- applicazione di forza;
- assunzione di posture incongrue;
- nonché
l'assenza di condizioni patologiche extra-lavorative che possano aver avuto ruolo causale o concausale del quadro osteoarticolare presentato dal ricorrente, si ritiene che la condizione patologica patita dal Sig. vverosia “moderata spondilodiscoartrosi con multiple Parte_1 protrusioni discali in regione lombare (L3-L4, L4-L5) con sofferenza neuroradicolare cronica più evidente a carico delle radici L5 bilateralmente e L4 a dx” sia in nesso di causalità materiale con l'attività lavorativa svolta. Procedendo alla valutazione del danno biologico, utilizzando il criterio di analogia, si ritiene che le menomazioni dell'integrità psico-fisica presentate dal Sig. iano valutabili nella misura del 9% (nove per cento). Pertanto, tenuto conto del Parte_1 precedente riconoscimento di malattia professionale quale “Sindrome del tunnel carpale dx” con grado di menomazione pari all' 1 % (uno per cento), volendo procedere a valutazione complessiva del danno biologico, si ritiene che le menomazioni dell'integrità psico-fisica presentate dal Sig. iano valutabili nella misura complessiva del 9% (nove per cento) dall'epoca di Parte_1 inizio delle operazioni peritali (12.05.2025).
In mancanza di elementi comunque concludenti in senso diverso, l va condannato a CP_1 liquidare in favore dell'attore l'indennizzo di cui al D.Lgs. n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo.
Le spese del giudizio vanno compensate tra le parti nei limiti di un 2/3, tenuto conto del notevole scarto tra danno biologico lamentato e danno accertato, mentre la residua parte va posta a carico dell' soccombente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione in favore CP_1 del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
A carico dell' devono porsi le spese di C.T.U., come liquidate in separato decreto. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda rigettata:
1) accerta e dichiara che, a causa delle malattie professionali il ricorrente presenta un danno biologico complessivo in misura del 9% a far data dal 12 maggio 2025;
3 2) per l'effetto, condanna l' a liquidare in suo favore l'indennizzo di cui al D.L.gs. CP_1
n.38/2000, tenendo conto della riscontrata entità del danno biologico da eziologia professionale, oltre interessi legali, dalla scadenza del credito al saldo detratto quanto già eventualmente corrisposto;
3) compensa tra le parti, nei limiti di un 2/3, le spese del giudizio, ponendo a carico dell' CP_1 la residua parte, liquidata in €.500,00, per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore dell'attore, dichiaratosi antistatario;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto. CP_1
Frosinone, 11/12/2025. Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa ST IG
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