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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 13/06/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 944/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 944/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA OLIVIERI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Controparte_1 C.F._2
SBARAGLIA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 26.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle Controparte_1
condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Manoppello (PE) il 7.9.2019.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
27.5.2024 nella quale rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo.
Tuttavia, non potendo essere recepito dal Tribunale detto accordo, data la pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila relativo alla responsabilità genitoriale (procedimento
N. R.G. 10000626/2022 nel quale il tribunale minorile aveva rimesso ai Servizi Sociali la disciplina della frequentazione tra i minori e il padre), il giudice relatore all'esito della prima udienza di comparizione disponeva ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in via provvisoria che il resistente versasse in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile stabilito dalle parti nell'accordo versato in atti oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, e che, conformemente all'accordo delle parti, la ricorrente percepisse nella misura del 100% l'assegno unico universale per i figli;
la causa è stata, quindi, rimessa in decisione collegiale per la pronuncia della sentenza di separazione.
Con sentenza n. 948/2024, pubblicata in data 23.7.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del presidente relatore.
Nella successiva fase processuale, essendosi nelle more il tribunale minorile dichiaratosi incompetente, all'udienza del 19.12.2024 è stata disposta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale del nonché dell'affidamento dei figli minori al Servizio Sociale del Comune di CP_1
Manoppello e in via provvisoria ed urgente, sulla base dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, è stato disposto quanto segue:
“1) Affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocamento presso la madre in Manoppello alla via Luciano Berio n1;
2) Diritto di visita paterno, da esercitare sempre in presenza della madre del o della CP_1
sorella TA in Manoppello o in altra località concordata tra le parti con la seguente gradualità: fino al 19.1.2025 il mercoledì dalle 16 alle 19, dal 20.1.2025 fino al 20.2.2025 oltre al mercoledì due domeniche alternate dalle ore 15 alle ore 20,30, con cena, dal 21.2.2025 al 23.3.2025 oltre al mercoledì e alle due domeniche anche due volte il sabato la mattina dalle 10 alle 14, con pranzo, o il pomeriggio dalle 15 alle 20,30, con cena”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 24.4.2025 le parti, presenti personalmente, hanno concordemente chiesto la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, non contestate dalla curatrice speciale dei minori:
“1) Conferma di quanto concordato e disposto all'udienza del 27.6.2024 in ordine al contributo al mantenimento dovuto dal per i figli minori e all'assegno unico universale;
CP_1
2) Affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocamento presso la madre in Manoppello alla via Luciano Berio n1;
3) Diritto di visita paterno, da esercitare in presenza della madre del o della sorella CP_1
TA in Manoppello o in altra località concordata tra le parti fino al 31.12.2025 con le seguenti modalità: il mercoledì dalle 16 alle 19, due domeniche alternate dalle ore 15 alle ore 20,30, con cena,
e due volte al mese il sabato la mattina dalle 10 alle 14, con pranzo, o il pomeriggio dalle 15 alle
20,30, con cena;
a partire dal 1.1.2026 il padre terrà con sé i figli, senza la presenza di un supervisore, un pomeriggio a settimana con pernotto e un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre il padre terrà con sé i figli durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì al giorno di
Pasqua e dal Lunedì di Pasquetta al rientro a scuola, durante la stagione estiva, per 15 giorni frazionati in due periodi, uno a luglio e uno ad agosto, da concordare tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni dei minori saranno alternati di anno in anno tra madre e padre, ove non sia possibile la presenza di entrambi i genitori;
le parti potranno sempre concordare diversi periodi, giorni e orari.”.
Pertanto è stato disciplinato in via provvisoria l'esercizio del diritto di visita paterno così come concordato dalle parti e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
……………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito, ai sensi dell'art.3 L.898/1970, sussistendo lo spatium temporis necessario dalla data di separazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza n. n. 948/2024, pubblicata in data 23.7.2024 e non essendo stata eccepita da parte resistente l'interruzione della separazione.
pagina 3 di 4 Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Tuttavia, trattandosi di matrimonio civile, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 24.4.2025 e sopra riportate, in quanto conformi all'interesse dei figli minori delle parti e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
il 7.9.2019 in Manoppello (PE), matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Manoppello al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2019.
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manoppello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 944/2024 r.g. promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANNA OLIVIERI, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SABRINA Controparte_1 C.F._2
SBARAGLIA, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Scioglimento matrimonio)
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 26.3.2024 ha agito nei confronti del coniuge Parte_1
chiedendo che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, alle Controparte_1
condizioni indicate in ricorso, e che successivamente fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Manoppello (PE) il 7.9.2019.
Il resistente si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
27.5.2024 nella quale rappresentava che le parti avevano raggiunto un accordo.
Tuttavia, non potendo essere recepito dal Tribunale detto accordo, data la pendenza del procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni di L'Aquila relativo alla responsabilità genitoriale (procedimento
N. R.G. 10000626/2022 nel quale il tribunale minorile aveva rimesso ai Servizi Sociali la disciplina della frequentazione tra i minori e il padre), il giudice relatore all'esito della prima udienza di comparizione disponeva ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. in via provvisoria che il resistente versasse in favore della ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, l'importo mensile stabilito dalle parti nell'accordo versato in atti oltre al 50% delle spese straordinarie, come disciplinate dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Pescara, e che, conformemente all'accordo delle parti, la ricorrente percepisse nella misura del 100% l'assegno unico universale per i figli;
la causa è stata, quindi, rimessa in decisione collegiale per la pronuncia della sentenza di separazione.
Con sentenza n. 948/2024, pubblicata in data 23.7.2024, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi e disposta la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza del presidente relatore.
Nella successiva fase processuale, essendosi nelle more il tribunale minorile dichiaratosi incompetente, all'udienza del 19.12.2024 è stata disposta la revoca della sospensione della responsabilità genitoriale del nonché dell'affidamento dei figli minori al Servizio Sociale del Comune di CP_1
Manoppello e in via provvisoria ed urgente, sulla base dell'accordo provvisorio raggiunto dalle parti, è stato disposto quanto segue:
“1) Affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocamento presso la madre in Manoppello alla via Luciano Berio n1;
2) Diritto di visita paterno, da esercitare sempre in presenza della madre del o della CP_1
sorella TA in Manoppello o in altra località concordata tra le parti con la seguente gradualità: fino al 19.1.2025 il mercoledì dalle 16 alle 19, dal 20.1.2025 fino al 20.2.2025 oltre al mercoledì due domeniche alternate dalle ore 15 alle ore 20,30, con cena, dal 21.2.2025 al 23.3.2025 oltre al mercoledì e alle due domeniche anche due volte il sabato la mattina dalle 10 alle 14, con pranzo, o il pomeriggio dalle 15 alle 20,30, con cena”.
pagina 2 di 4 All'udienza del 24.4.2025 le parti, presenti personalmente, hanno concordemente chiesto la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni, non contestate dalla curatrice speciale dei minori:
“1) Conferma di quanto concordato e disposto all'udienza del 27.6.2024 in ordine al contributo al mantenimento dovuto dal per i figli minori e all'assegno unico universale;
CP_1
2) Affidamento condiviso dei minori e ad entrambi i genitori con Persona_1 Per_2
collocamento presso la madre in Manoppello alla via Luciano Berio n1;
3) Diritto di visita paterno, da esercitare in presenza della madre del o della sorella CP_1
TA in Manoppello o in altra località concordata tra le parti fino al 31.12.2025 con le seguenti modalità: il mercoledì dalle 16 alle 19, due domeniche alternate dalle ore 15 alle ore 20,30, con cena,
e due volte al mese il sabato la mattina dalle 10 alle 14, con pranzo, o il pomeriggio dalle 15 alle
20,30, con cena;
a partire dal 1.1.2026 il padre terrà con sé i figli, senza la presenza di un supervisore, un pomeriggio a settimana con pernotto e un fine settimana alternato dal sabato mattina alla domenica sera;
inoltre il padre terrà con sé i figli durante le festività natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio, durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, dal giovedì al giorno di
Pasqua e dal Lunedì di Pasquetta al rientro a scuola, durante la stagione estiva, per 15 giorni frazionati in due periodi, uno a luglio e uno ad agosto, da concordare tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ogni anno;
i compleanni dei minori saranno alternati di anno in anno tra madre e padre, ove non sia possibile la presenza di entrambi i genitori;
le parti potranno sempre concordare diversi periodi, giorni e orari.”.
Pertanto è stato disciplinato in via provvisoria l'esercizio del diritto di visita paterno così come concordato dalle parti e la causa è stata rimessa in decisione collegiale.
……………
Nulla osta all'accoglimento della domanda di divorzio, proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte resistente ha aderito, ai sensi dell'art.3 L.898/1970, sussistendo lo spatium temporis necessario dalla data di separazione giudiziale, pronunciata dal Tribunale di Pescara con sentenza n. n. 948/2024, pubblicata in data 23.7.2024 e non essendo stata eccepita da parte resistente l'interruzione della separazione.
pagina 3 di 4 Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta. Tuttavia, trattandosi di matrimonio civile, va dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti all'udienza del 24.4.2025 e sopra riportate, in quanto conformi all'interesse dei figli minori delle parti e non contrarie a norme imperative.
Le spese di lite, atteso l'esito della controversia, vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
il 7.9.2019 in Manoppello (PE), matrimonio trascritto nel registro degli atti di
[...]
matrimonio del Comune di Manoppello al n. 7, Parte II, Serie C, anno 2019.
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Manoppello di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) recepisce le condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
4) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 13 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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