Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 161
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che le cartelle di pagamento siano state notificate correttamente secondo le formalità dell'art. 140 c.p.c. per temporanea irreperibilità del destinatario, inclusa la spedizione della raccomandata informativa e la sua ricezione per compiuta giacenza.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha rigettato tale censura richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui l'omessa indicazione di tali informazioni non invalida l'atto, ma può al massimo comportare la scusabilità dell'errore del ricorrente e la remissione in termini.

  • Rigettato
    Intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ha ritenuto che la pretesa non sia prescritta, considerando le precedenti intimazioni di pagamento notificate nel 2017 e 2019 come atti interruttivi della prescrizione. Inoltre, ha applicato la normativa emergenziale Covid-19 (art. 68 D.L. 17-3-2020 n. 18) che ha sospeso i termini di riscossione e prorogato i termini di decadenza e prescrizione, escludendo che il termine quinquennale fosse decorso alla data di notifica dell'intimazione impugnata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 161
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 161
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

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