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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1623/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010627537000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006180612000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140013757461000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1173/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1623/2024 depositato il 02/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9010627537/000 e le sottostanti cartelle di pagamento n.291 2013 0006180612000;
291 2014 0013757461000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1-omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
2-difetto di motivazione;
3-intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve essere disattesa la censura afferente l'inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione impugnata.
Nel caso di specie, dalla documentazione offerta in giudizio dall'Agente della riscossione, risulta che le cartelle di pagamento sono state notificate per il tramite del messo notificatore, per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutte le formalità di cui all'art.140 c.p.c..
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone:
“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità
c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (lett.e).
Le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.
c., l'inoltrò al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa - comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Orbene, nella specie, dalla documentazione in atti risulta che l'agente della riscossione ha compiuto le formalità sopra descritte, depositando la documentazione comprovante anche la ricezione della c.d. raccomandata informativa (cfr. avviso di ricevimento postale) anche per compiuta giacenza e quindi, la notifica delle citate cartelle di pagamento è stata eseguita con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art.140 c.p.c..
Ne consegue che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura afferenti l'asserita decadenza maturatasi in data antecedente la notifica delle citate cartelle di pagamento, dovendosi ritenere cristallizzata la relativa pretesa impositiva.
Ugualmente, deve essere respinto il motivo di censura afferente il difetto di motivazione.
In particolare , si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass.
n.25023/2021).
Ne consegue che lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso deve essere disatteso.
Parimenti priva di pregio appare la censura di inesistenza della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione dopo la notifica delle cartelle di pagamento.
Invero, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i tributi di specie (TARSU), rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 10/03/2024.
Sul punto si osserva che risultano emesse due precedenti intimazioni di pagamento n.29120179008555161000; 29120199001586902000; notificate rispettivamente in data il 27/12/2017 e
13/12/2019 (per compiuta giacenza).
Orbene, dalla documentazione offerta in giudizio dall'agente della riscossione, è possibile riscontrare la data in cui la raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, nonché di verificare la data da cui fare decorrere il temine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica, essendo riportata la data dell'avviso lasciato in cassetta, per cui decorsi da tale ultima data il suddetto termine di 10 giorni, la notifica deve considerarsi ritualmente perfezionata.
Le due precedenti intimazioni non risulta siano state opposte e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n.
546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Nel caso di specie, trova, peraltro, applicazione la normativa emergenziale Covid 19, in quanto, l'art. 68 del
D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall'art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva, ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dei suddetti precedenti atti interruttivi, trovando applicazione la suddetta normativa emergenziale.
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
US RE
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 3, riunita in udienza il 08/10/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SEGRETO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1623/2024 depositato il 02/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Agrigento
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29120239010627537000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120130006180612000 TARSU/TIA 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120140013757461000 TARSU/TIA 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1173/2025 depositato il
15/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.1623/2024 depositato il 02/05/2024, la sig.ra Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n.291 2023 9010627537/000 e le sottostanti cartelle di pagamento n.291 2013 0006180612000;
291 2014 0013757461000.
Parte ricorrente eccepiva l'illegittimità degli atti impugnati:
1-omessa e/o irregolare notifica degli atti presupposti;
2-difetto di motivazione;
3-intervenuta decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio, depositando controdeduzioni con cui ribadiva la legittimità del proprio operato.
Parte ricorrente depositava memorie illustrative.
All'udienza dell'8/10/2025, la Corte poneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
In via preliminare, deve essere disattesa la censura afferente l'inesistenza giuridica della notifica delle cartelle di pagamento sottostanti l'intimazione impugnata.
Nel caso di specie, dalla documentazione offerta in giudizio dall'Agente della riscossione, risulta che le cartelle di pagamento sono state notificate per il tramite del messo notificatore, per temporanea irreperibilità del destinatario, con il compimento di tutte le formalità di cui all'art.140 c.p.c..
Nelle ipotesi di irreperibilità relativa del contribuente è applicabile l'art. 140 c.p.c., che testualmente dispone:
“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Il D.P.R. n. 602/1973, art. 26, comma 3, prevede che, nelle fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c., (irreperibilità
c.d. relativa del destinatario o rifiuto di ricevere la copia nei luoghi di residenza, dimora o domicilio, noti ed esattamente individuati, dovendo altrimenti osservarsi il disposto dell'art. 143 c.p.c.), la notifica della cartella di pagamento si effettui con le modalità fissate dal D.P.R. n. 600/1973, art. 60 (lett.e).
Le disposizioni sopra richiamate richiedono effettivamente, per la validità della notificazione della cartella di pagamento, effettuata nei casi di irreperibilità c.d. relativa del destinatario, quali disciplinati dall'art. 140 c.p.
c., l'inoltrò al destinatario della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa - comunale e la sua effettiva ricezione, non essendo, per tale modalità di notificazione degli atti, sufficiente la sola spedizione.
Orbene, nella specie, dalla documentazione in atti risulta che l'agente della riscossione ha compiuto le formalità sopra descritte, depositando la documentazione comprovante anche la ricezione della c.d. raccomandata informativa (cfr. avviso di ricevimento postale) anche per compiuta giacenza e quindi, la notifica delle citate cartelle di pagamento è stata eseguita con il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art.140 c.p.c..
Ne consegue che devono essere dichiarati inammissibili i motivi di censura afferenti l'asserita decadenza maturatasi in data antecedente la notifica delle citate cartelle di pagamento, dovendosi ritenere cristallizzata la relativa pretesa impositiva.
Ugualmente, deve essere respinto il motivo di censura afferente il difetto di motivazione.
In particolare , si osserva che secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di contenzioso tributario, l'omessa indicazione, nell'atto impositivo, delle informazioni relative all'autorità cui proporre ricorso e del termine entro cui il destinatario può impugnare, non determina l'invalidità del provvedimento, ma comporta eventualmente sul piano processuale la scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente, da esaminarsi caso per caso, con conseguente possibilità di remissione in termini (Cass.
n.25023/2021).
Ne consegue che lo specifico motivo con cui parte ricorrente assume la violazione dell'art. 7 della legge n.212/2020 per mancata indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui proporre ricorso deve essere disatteso.
Parimenti priva di pregio appare la censura di inesistenza della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione dopo la notifica delle cartelle di pagamento.
Invero, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i tributi di specie (TARSU), rispetto all'intimazione di pagamento impugnata, notificata in data 10/03/2024.
Sul punto si osserva che risultano emesse due precedenti intimazioni di pagamento n.29120179008555161000; 29120199001586902000; notificate rispettivamente in data il 27/12/2017 e
13/12/2019 (per compiuta giacenza).
Orbene, dalla documentazione offerta in giudizio dall'agente della riscossione, è possibile riscontrare la data in cui la raccomandata è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, nonché di verificare la data da cui fare decorrere il temine di 10 giorni per il perfezionamento della notifica, essendo riportata la data dell'avviso lasciato in cassetta, per cui decorsi da tale ultima data il suddetto termine di 10 giorni, la notifica deve considerarsi ritualmente perfezionata.
Le due precedenti intimazioni non risulta siano state opposte e quindi deve ritenersi cristallizzata l'obbligazione ivi contenuta, stante che secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. n.6436/2025), l'intimazione di pagamento di cui all'articolo 50 Dpr n. 602/1973, in quanto atto equiparabile all'avviso di mora, è impugnabile autonomamente (articolo 19, comma 1, lettera e) Dlgs n.
546/1992). Di conseguenza, la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.
Nel caso di specie, trova, peraltro, applicazione la normativa emergenziale Covid 19, in quanto, l'art. 68 del
D.L. 17-3-2020 n. 18 (cd. “Decreto Cura Italia”) ha previsto la “sospensione” dei termini dell'attività di riscossione dal 8/3/2020 al 31/8/2021 e, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente, fino alla data del
31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Le sopra richiamate disposizioni vanno “ lette” nel contesto del quadro generale di sospensione dei termini di cui all'art. 12 del D.lgs n.159/2015 (richiamato dall'art.68, c.
1 del D.L.n.18/2020) .
La prescrizione prorogata dall'articolo 68 sopra citato è quella relativa alla fase della riscossione coattiva, ovvero delle attività che devono essere svolte dopo la notifica della cartella o dell'ingiunzione.
Ne consegue che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata non è decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla notifica dei suddetti precedenti atti interruttivi, trovando applicazione la suddetta normativa emergenziale.
In ragione della peculiarità della controversia, anche in relazione alla richiamata normativa emergenziale, si dispone la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Spese compensate.
Agrigento, 08.10.2025
Il Giudice Monocratico
US RE