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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 29/07/2025, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 485 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] l'[...], Parte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. ARCHIMEDE SANTINO, C.F._1
come da procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ISGRO' ANTONINO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/02/2025, i coniugi nato a [...] Parte_1
(ME) il 08/05/1982, e nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TORREGROTTA (ME) il 05/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
29/08/2012, e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“I.3 Affidamento dei figli e piano settimanale per le frequentazioni e per le attività. I genitori concordano di affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre, sig.ra presso la casa coniugale Controparte_1
sita in Via Luigi Capuana n.21, int.1, di esclusiva proprietà del padre sig. . Parte_1
I genitori, con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ivi comprese esigenze sanitarie ordinarie, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed i figli come a seguire: a. Il genitore non collocatario potrà liberamente vedere i figli, concordando previamente con il genitore collocatario, date ed orari, anche in relazione alle esigenze lavorative reciproche. Ove, dovessero nascere conflittualità sui tempi di frequentazione tra genitori e figli, gli stessi tempi saranno disciplinati come segue: I Settimana. Il genitore non collocatario avrà diritto di visita concordato nei giorni di martedì dalle ore 15:00 fino a dopo cena (ore 21:30 circa) ed il sabato dalle ore 15:00 fino alla domenica alle ore 14:00. II
Settimana. Il genitore non collocatario avrà diritto di visita concordato nei giorni di martedì dalle ore 15:00 fino a dopo cena (ore 21:30 circa) ed il venerdì dalle ore 20:00 fino al sabato alle ore 16:30. Il genitore non collocatario si recherà, senza ritardo, a prendere i figli dal genitore collocatario e li riaccompagnerà, senza ritardo, dal genitore collocatario o presso il luogo da ella indicato. Ulteriori frequentazioni. Le ulteriori frequentazioni avverranno come di seguito: 9 Compleanni. I compleanni dei figli dovranno essere festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, che concorderanno preventivamente la loro organizzazione. I figli trascorreranno l'intera giornata del compleanno del genitore con lo stesso. Festività Natalizie.
Ad anni alterni i figli trascorreranno: - La festività dell'Immacolata sarà trascorsa ad anni alterni con un o l'altro genitore. - Per le vacanze natalizie, da ripartirsi in due periodi - ovvero, dal 23 dicembre al 30 dicembre, il primo, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, il secondo -, i genitori si alterneranno, di anno in anno, nel tenere con sé i figli in ciascuno dei due periodi;
Festività Pasquali. I figli rimarranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con un altro. Altre festività. Tutte le festività non disciplinate (es. 25 aprile, Primo Maggio,
Festa di Ognissanti, ecc.) verranno godute con il criterio dell'alternanza tra i genitori. I genitori si impegnano a favorire, reciprocamente e in alternanza, l'attuazione della richiesta per festività/ponte, che sarà fatta dal genitore interessato, con comunicazione formale di almeno una settimana prima. Vacanze estive. Il padre terrà con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e tale periodo sarà concordato dai genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. L. Mantenimento dei figli. In considerazione dell'attuale stato economico-lavorativo di entrambi i genitori, il padre si impegna a riconoscere a favore dei Per_ figli ed un assegno mensile per l'importo complessivo di € 900,00 (nella misura Per_2
di € 450,00 per ciascun figlio) che verrà versato alla madre collocataria, a titolo di mantenimento ordinario, entro il giorno 15 di ogni mensilità. Le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli minori sono affrontate nella misura del 50% da ogni genitore. – Sono ''straordinarie'' quelle spese che sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: spese scolastiche per iscrizioni e rette anche di istituti privati,
e iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, 10 viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, ecc) corsi di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, motorino, moto, ecc), spese sportive comprensive di iscrizioni e acquisto attrezzatura necessaria per l'espletamento delle attività, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, e comunque quelle spese non meglio precisate ed individuate secondo i criteri descritti dalle linee guida redatte dal CNF e, allegate al ricorso (doc.n.6) . M. Assegni e deduzioni fiscali sui figli.
Assegno Unico: i genitori concordano che l'Assegno Unico, ai sensi dell'art. art. 6, comma
4, della L.46 dell'01.04.2021, venga erogato interamente alla madre, sig.ra CP_1
per un periodo di sei mesi dalla pronuncia della separazione. Decorso il sesto mese
[...]
il padre, sig. , potrà richiedere direttamente all'INPS, l'attribuzione della Parte_1
propria quota del 50% dell'Assegno Unico, modificando la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo e presentando la domanda con le proprie credenziali Inps. Gli eventuali bonus (es. bonus libri, bonus trasporti, bonus vacanze, ecc.) a sostegno dei figli verranno richiesti e versati al genitore che avrà sostenuto ed anticipato le spese o, ove non prevista l'anticipazione, verranno goduti nella misura del 50% da ciascun genitore. Le deduzioni e le detrazioni fiscali per i figli verranno godute al 50% tra i genitori ed i figli verranno posti a carico dei genitori in egual misura (50%). N. Sugli aspetti patrimoniali dei coniugi e sul loro reciproco mantenimento. I sig.ri e Parte_1 Controparte_1
concordano un mantenimento alle seguenti condizioni: Il sig. riconosce e Parte_1
versa alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento pari ad € 300,00 Controparte_1
per un numero di 30 mesi decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al superamento del trentesimo mese dal deposito del presente ricorso il diritto all'assegno di mantenimento della moglie, sig.ra 11 viene automaticamente meno non Controparte_1
occorrendo alcuna comunicazione e/o procedura giudiziale o stragiudiziale di cessazione. I coniugi dichiarano sciolta l'impresa familiare costituita con atto notarile del 13.07.2010 a far data dal 03.04.2024 data in cui la sig.ra volontariamente non ha più Controparte_1
prestato attività lavorativa. In ragione dello scioglimento dell'impresa familiare il sig.
liquida a favore della sig.ra l'importo di € 38.000,00 Parte_1 Controparte_1
secondo le seguenti modalità: - Quanto ad € 8.000,00 al momento – e non oltre giorni 10 - della declaratoria dello status di separazione consensuale dei coniugi. - Quanto alla rimanente somma di € 30.000,00 verrà versata dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
in un numero di 30 rate mensili di € 1.000,00 cadauna da versarsi contestualmente CP_1
all'assegno di mantenimento. Le eventuali spese accessorie e imposte per lo scioglimento dell'impresa familiare, se dovute, verranno poste a carico di entrambi i coniugi in egual misura. Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi dichiarano inoltre, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione all'attività lavorativa, fiscale ed economica comunque derivante dalla suddetta impresa familiare. I sig.ri e inoltre, Parte_1 Controparte_1
concordano ed acconsentono alla reciproca rinuncia su qualsiasi diritto vantato comunque relativo alle altrui consistenze patrimoniali, in particolare i coniugi – reciprocamente – rinunciano a qualsiasi diritto patrimoniale comunque relativo ai rispettivi immobili (ivi comprese le pertinenze ed i beni in essi contenuti) di loro esclusiva proprietà, eventuali società
e su ogni altro bene mobile registrato. O Effetti Personali del sig. Il sig. Parte_1
provvederà a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali quali a Parte_1
titolo esemplificativo: indumenti, gioielli e oro personale, gioielli del defunto padre, coppe e riconoscimenti sportivi, documenti personali, eventuali doni personali ricevuti anche in costanza di matrimonio, ecc.”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite Controparte_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TORREGROTTA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
05/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'11/02/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Mauro Mirenna Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 485 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nato a [...] l'[...], Parte_1
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. ARCHIMEDE SANTINO, C.F._1
come da procura in atti,
E nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. ISGRO' ANTONINO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
13/02/2025, i coniugi nato a [...] Parte_1
(ME) il 08/05/1982, e nata a [...] il [...], Controparte_1
premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di TORREGROTTA (ME) il 05/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il Persona_1
29/08/2012, e , nato a [...] il [...]; Persona_2
- che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, chiedevano omologarsi le seguenti condizioni:
“I.3 Affidamento dei figli e piano settimanale per le frequentazioni e per le attività. I genitori concordano di affidare i figli minori in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione degli stessi presso la madre, sig.ra presso la casa coniugale Controparte_1
sita in Via Luigi Capuana n.21, int.1, di esclusiva proprietà del padre sig. . Parte_1
I genitori, con riferimento alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, ivi comprese esigenze sanitarie ordinarie, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario ed i figli come a seguire: a. Il genitore non collocatario potrà liberamente vedere i figli, concordando previamente con il genitore collocatario, date ed orari, anche in relazione alle esigenze lavorative reciproche. Ove, dovessero nascere conflittualità sui tempi di frequentazione tra genitori e figli, gli stessi tempi saranno disciplinati come segue: I Settimana. Il genitore non collocatario avrà diritto di visita concordato nei giorni di martedì dalle ore 15:00 fino a dopo cena (ore 21:30 circa) ed il sabato dalle ore 15:00 fino alla domenica alle ore 14:00. II
Settimana. Il genitore non collocatario avrà diritto di visita concordato nei giorni di martedì dalle ore 15:00 fino a dopo cena (ore 21:30 circa) ed il venerdì dalle ore 20:00 fino al sabato alle ore 16:30. Il genitore non collocatario si recherà, senza ritardo, a prendere i figli dal genitore collocatario e li riaccompagnerà, senza ritardo, dal genitore collocatario o presso il luogo da ella indicato. Ulteriori frequentazioni. Le ulteriori frequentazioni avverranno come di seguito: 9 Compleanni. I compleanni dei figli dovranno essere festeggiati alla presenza di entrambi i genitori, che concorderanno preventivamente la loro organizzazione. I figli trascorreranno l'intera giornata del compleanno del genitore con lo stesso. Festività Natalizie.
Ad anni alterni i figli trascorreranno: - La festività dell'Immacolata sarà trascorsa ad anni alterni con un o l'altro genitore. - Per le vacanze natalizie, da ripartirsi in due periodi - ovvero, dal 23 dicembre al 30 dicembre, il primo, e dal 31 dicembre al 6 gennaio, il secondo -, i genitori si alterneranno, di anno in anno, nel tenere con sé i figli in ciascuno dei due periodi;
Festività Pasquali. I figli rimarranno ad anni alterni la Pasqua con un genitore e la Pasquetta con un altro. Altre festività. Tutte le festività non disciplinate (es. 25 aprile, Primo Maggio,
Festa di Ognissanti, ecc.) verranno godute con il criterio dell'alternanza tra i genitori. I genitori si impegnano a favorire, reciprocamente e in alternanza, l'attuazione della richiesta per festività/ponte, che sarà fatta dal genitore interessato, con comunicazione formale di almeno una settimana prima. Vacanze estive. Il padre terrà con sé i figli 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive e tale periodo sarà concordato dai genitori entro il 30 maggio di ciascun anno. L. Mantenimento dei figli. In considerazione dell'attuale stato economico-lavorativo di entrambi i genitori, il padre si impegna a riconoscere a favore dei Per_ figli ed un assegno mensile per l'importo complessivo di € 900,00 (nella misura Per_2
di € 450,00 per ciascun figlio) che verrà versato alla madre collocataria, a titolo di mantenimento ordinario, entro il giorno 15 di ogni mensilità. Le spese straordinarie da effettuarsi nell'interesse dei figli minori sono affrontate nella misura del 50% da ogni genitore. – Sono ''straordinarie'' quelle spese che sono costituite dagli “esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli minori fino a quel momento, o comunque spese non quantificabili e determinabili in anticipo o di non lieve entità rispetto alla situazione economica dei genitori”. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi spese straordinarie le seguenti spese: spese scolastiche per iscrizioni e rette anche di istituti privati,
e iscrizioni rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, 10 viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, spese di natura ludica o parascolastica, corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura, ecc) corsi di informativa, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza genitori, spese di acquisto e manutenzione di mezzi di trasporto (mini-car, motorino, moto, ecc), spese sportive comprensive di iscrizioni e acquisto attrezzatura necessaria per l'espletamento delle attività, spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia, logopedia, e comunque quelle spese non meglio precisate ed individuate secondo i criteri descritti dalle linee guida redatte dal CNF e, allegate al ricorso (doc.n.6) . M. Assegni e deduzioni fiscali sui figli.
Assegno Unico: i genitori concordano che l'Assegno Unico, ai sensi dell'art. art. 6, comma
4, della L.46 dell'01.04.2021, venga erogato interamente alla madre, sig.ra CP_1
per un periodo di sei mesi dalla pronuncia della separazione. Decorso il sesto mese
[...]
il padre, sig. , potrà richiedere direttamente all'INPS, l'attribuzione della Parte_1
propria quota del 50% dell'Assegno Unico, modificando la scelta già effettuata dal richiedente, accedendo e presentando la domanda con le proprie credenziali Inps. Gli eventuali bonus (es. bonus libri, bonus trasporti, bonus vacanze, ecc.) a sostegno dei figli verranno richiesti e versati al genitore che avrà sostenuto ed anticipato le spese o, ove non prevista l'anticipazione, verranno goduti nella misura del 50% da ciascun genitore. Le deduzioni e le detrazioni fiscali per i figli verranno godute al 50% tra i genitori ed i figli verranno posti a carico dei genitori in egual misura (50%). N. Sugli aspetti patrimoniali dei coniugi e sul loro reciproco mantenimento. I sig.ri e Parte_1 Controparte_1
concordano un mantenimento alle seguenti condizioni: Il sig. riconosce e Parte_1
versa alla sig.ra un assegno mensile di mantenimento pari ad € 300,00 Controparte_1
per un numero di 30 mesi decorrenti dalla data di deposito del presente ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale cessazione degli effetti civili del matrimonio. Al superamento del trentesimo mese dal deposito del presente ricorso il diritto all'assegno di mantenimento della moglie, sig.ra 11 viene automaticamente meno non Controparte_1
occorrendo alcuna comunicazione e/o procedura giudiziale o stragiudiziale di cessazione. I coniugi dichiarano sciolta l'impresa familiare costituita con atto notarile del 13.07.2010 a far data dal 03.04.2024 data in cui la sig.ra volontariamente non ha più Controparte_1
prestato attività lavorativa. In ragione dello scioglimento dell'impresa familiare il sig.
liquida a favore della sig.ra l'importo di € 38.000,00 Parte_1 Controparte_1
secondo le seguenti modalità: - Quanto ad € 8.000,00 al momento – e non oltre giorni 10 - della declaratoria dello status di separazione consensuale dei coniugi. - Quanto alla rimanente somma di € 30.000,00 verrà versata dal sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
in un numero di 30 rate mensili di € 1.000,00 cadauna da versarsi contestualmente CP_1
all'assegno di mantenimento. Le eventuali spese accessorie e imposte per lo scioglimento dell'impresa familiare, se dovute, verranno poste a carico di entrambi i coniugi in egual misura. Con la sottoscrizione del presente accordo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi dichiarano inoltre, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in relazione all'attività lavorativa, fiscale ed economica comunque derivante dalla suddetta impresa familiare. I sig.ri e inoltre, Parte_1 Controparte_1
concordano ed acconsentono alla reciproca rinuncia su qualsiasi diritto vantato comunque relativo alle altrui consistenze patrimoniali, in particolare i coniugi – reciprocamente – rinunciano a qualsiasi diritto patrimoniale comunque relativo ai rispettivi immobili (ivi comprese le pertinenze ed i beni in essi contenuti) di loro esclusiva proprietà, eventuali società
e su ogni altro bene mobile registrato. O Effetti Personali del sig. Il sig. Parte_1
provvederà a ritirare dalla casa coniugale i propri effetti personali quali a Parte_1
titolo esemplificativo: indumenti, gioielli e oro personale, gioielli del defunto padre, coppe e riconoscimenti sportivi, documenti personali, eventuali doni personali ricevuti anche in costanza di matrimonio, ecc.”.
All'udienza del 25/06/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 13/02/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], alle condizioni stabilite Controparte_1
nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritte in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di TORREGROTTA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il
05/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4, parte II, serie A;
rimette le parti all'udienza dell'11/02/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 24/07/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.