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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 11/04/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4869/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_1
Federica Gamba e Viviana Callini, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Valerio, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 15.10.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni statuite nel decreto emesso dal
Tribunale di Velletri in data 25.06.2019 nei seguenti termini:
“disporre l'affidamento condiviso alternato di come segue: starà a Per_1 Per_1 settimane alternate con un genitore dal lunedì all'uscita di scuola al giovedì' con riaccompagno a scuola e dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
quando non andrà a scuola, il genitore a cui non spetta lo andrà a riprendere dall'altro tra le Per_1
8 e le 8,30;.il giorno del compleanno del bambino sarà diviso tra i genitori (a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro); il bambino trascorrerà il compleanno della mamma con la mamma, come la festa della mamma, ed il compleanno del papà con il papà, così come la festa del papà;
• in subordine, disporre che il padre veda il figlio due pomeriggi a settimana con pernotto, quando il padre ha con sé il figlio anche per il fine settimana;
tre pomeriggi a settimana con pernotto, quando al papà non spetta il fine settimana con il figlio;
quando non andrà a Per_1 scuola, il genitore a cui non spetta lo andrà a prendere dall'altro tra le ore 8 e le 8,30; il padre potrà tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
• in ogni caso, per le vacanze estive: starà con il papà una settimana a giugno, due Per_1
settimane a luglio, due settimane ad agosto;
quando il bambino starà con il padre durante un ponte o una festività, il padre riporterà il giorno seguente;
Per_1
• in ogni caso, stante il tempo di permanenza del bambino presso l'uno o l'altro genitore e la capacità patrimoniale e reddituale di entrambe, ognuno dei genitori provvederà a mantenere direttamente , mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Roma.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2025 si costituiva in giudizio la quale formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Giudice delegato presso il Tribunale di Velletri, esperito il tentativo di conciliazione, in via preliminare voglia accertare la carenza del piano previsto dall'art. 473 – bis. 12 comma 4 c.p.c. e per l'effetto sospendere il procedimento fino alla sua integrazione necessaria;
In esito a tale integrazione, ed in adempimento alle previsioni di cui all'articolo 473 bis n°17
C.p.c., 17 verificate le proposte del ricorrente, con riserva di ulteriori istanze da proporre nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 473 bis n°17; nel merito voglia disciplinare il diritto di vista del padre con il figlio minore nei seguenti termini:
- week end alternati da sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante la settimana due pomeriggi, dall'uscita della scuola fino alla sera alle ore 21,00: il martedì e il giovedì nella settimana con weekend di spettanza materna e il martedì e il venerdì nella settimana con weekend di spettanza paterna con possibilità di unire il pernottamento del venerdì con il sabato;
così come già regolamentato nell'attuale accordo congiunto.
In aggiunta ai periodi di spettanza paterna attuali, il padre potrà tenere con sé il minore:
- anche il giovedi di spettanza materna qualora il minore in tale giorno frequenti una attività sportiva o ricreativa di sua scelta, dall'uscita della scuola fino al termine della attività;
- qualora l'attività scelta dal minore preveda trasferte o gare in altri giorni (anche di spettanza materna) il padre potrà accompagnarlo in tale attività per poi ricondurlo nell'abitazione materna al termine della stessa.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali, estive e i restanti giorni di festività si fa riferimento a quanto già regolamentato nel punto 2 dell'attuale accordo congiunto, con scelta dei periodi estivi da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, così come già convenuto dalle parti.
In aggiunta ai suddetti periodi, in caso di programmazione di vacanze invernali, è consentito ad entrambi i genitori di trascorrere una settimana di vacanza con il minore nella settimana con weekend di propria spettanza consentendo di saltare le visite infrasettimanali.
Nel restante periodo di chiusura scolastica le visite paterne ordinarie infrasettimanali
(martedì) si estendono dalle ore 10.00 alle ore 20.00; mentre i giovedì di spettanza vengono invertiti così da permettere di legarli al proprio weekend di spettanza che diviene dal giovedì alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00.
Attribuire alla sig.ra un assegno periodico mensile di euro 500,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, considerate le sue accresciute necessità relativamente alla vita quotidiana, nonché valutata la accresciuta capacità reddituale paterna, somma da rivalutarsi annualmente in ragione della variazione dell'indice dei prezzi a consumo, oltre interessi dal giorno dell'insorgenza del diritto sino al completo soddisfo.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori nel presente giudizio, oltre IVA CPA, e spese generali come per legge.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti venivano sentite personalmente e, all'esito di ampia discussione, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa:
“A parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Velletri in data 25.06.2019, che per il resto si conferma integralmente, i rapporti tra le parti vengono regolamentati nei seguenti termini: 1) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il martedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al mercoledì mattina e al venerdì mattina, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- durante le festività natalizie per 7 giorni consecutivi, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali per 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 30 giorni, suddivisi in 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio, e 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
- la festa del papà con il padre, la festa della mamma con la madre;
- il compleanno del papà con il padre, il compleanno della mamma con la madre;
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola al termine del periodo;
2) il padre si impegna a versare, a decorrere dall'accettazione della presente proposta conciliativa, il 50% delle spese relative alla mensa scolastica del minore;
3) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse delle parti e della prole, e ritenuto che l'accordo raggiunto non presenta profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmemte compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4869/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti, così come trascritto in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4869 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Parte_1
Federica Gamba e Viviana Callini, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Valerio, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: modifica regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9.04.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 15.10.2024, Parte_1 adiva l'intestato Tribunale chiedendo la modifica delle condizioni statuite nel decreto emesso dal
Tribunale di Velletri in data 25.06.2019 nei seguenti termini:
“disporre l'affidamento condiviso alternato di come segue: starà a Per_1 Per_1 settimane alternate con un genitore dal lunedì all'uscita di scuola al giovedì' con riaccompagno a scuola e dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola;
quando non andrà a scuola, il genitore a cui non spetta lo andrà a riprendere dall'altro tra le Per_1
8 e le 8,30;.il giorno del compleanno del bambino sarà diviso tra i genitori (a pranzo con un genitore ed a cena con l'altro); il bambino trascorrerà il compleanno della mamma con la mamma, come la festa della mamma, ed il compleanno del papà con il papà, così come la festa del papà;
• in subordine, disporre che il padre veda il figlio due pomeriggi a settimana con pernotto, quando il padre ha con sé il figlio anche per il fine settimana;
tre pomeriggi a settimana con pernotto, quando al papà non spetta il fine settimana con il figlio;
quando non andrà a Per_1 scuola, il genitore a cui non spetta lo andrà a prendere dall'altro tra le ore 8 e le 8,30; il padre potrà tenere con sé il figlio nei fine settimana alternati dal venerdì al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola;
• in ogni caso, per le vacanze estive: starà con il papà una settimana a giugno, due Per_1
settimane a luglio, due settimane ad agosto;
quando il bambino starà con il padre durante un ponte o una festività, il padre riporterà il giorno seguente;
Per_1
• in ogni caso, stante il tempo di permanenza del bambino presso l'uno o l'altro genitore e la capacità patrimoniale e reddituale di entrambe, ognuno dei genitori provvederà a mantenere direttamente , mentre le spese straordinarie saranno suddivise al 50% tra i genitori Per_1 come da Protocollo del Tribunale di Roma.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.03.2025 si costituiva in giudizio la quale formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Voglia il Giudice delegato presso il Tribunale di Velletri, esperito il tentativo di conciliazione, in via preliminare voglia accertare la carenza del piano previsto dall'art. 473 – bis. 12 comma 4 c.p.c. e per l'effetto sospendere il procedimento fino alla sua integrazione necessaria;
In esito a tale integrazione, ed in adempimento alle previsioni di cui all'articolo 473 bis n°17
C.p.c., 17 verificate le proposte del ricorrente, con riserva di ulteriori istanze da proporre nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 473 bis n°17; nel merito voglia disciplinare il diritto di vista del padre con il figlio minore nei seguenti termini:
- week end alternati da sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 20,00 quando il padre lo riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- durante la settimana due pomeriggi, dall'uscita della scuola fino alla sera alle ore 21,00: il martedì e il giovedì nella settimana con weekend di spettanza materna e il martedì e il venerdì nella settimana con weekend di spettanza paterna con possibilità di unire il pernottamento del venerdì con il sabato;
così come già regolamentato nell'attuale accordo congiunto.
In aggiunta ai periodi di spettanza paterna attuali, il padre potrà tenere con sé il minore:
- anche il giovedi di spettanza materna qualora il minore in tale giorno frequenti una attività sportiva o ricreativa di sua scelta, dall'uscita della scuola fino al termine della attività;
- qualora l'attività scelta dal minore preveda trasferte o gare in altri giorni (anche di spettanza materna) il padre potrà accompagnarlo in tale attività per poi ricondurlo nell'abitazione materna al termine della stessa.
Per quanto concerne le vacanze natalizie, pasquali, estive e i restanti giorni di festività si fa riferimento a quanto già regolamentato nel punto 2 dell'attuale accordo congiunto, con scelta dei periodi estivi da concordare entro il 30 aprile di ciascun anno, così come già convenuto dalle parti.
In aggiunta ai suddetti periodi, in caso di programmazione di vacanze invernali, è consentito ad entrambi i genitori di trascorrere una settimana di vacanza con il minore nella settimana con weekend di propria spettanza consentendo di saltare le visite infrasettimanali.
Nel restante periodo di chiusura scolastica le visite paterne ordinarie infrasettimanali
(martedì) si estendono dalle ore 10.00 alle ore 20.00; mentre i giovedì di spettanza vengono invertiti così da permettere di legarli al proprio weekend di spettanza che diviene dal giovedì alle ore 10.00 alla domenica alle ore 20.00.
Attribuire alla sig.ra un assegno periodico mensile di euro 500,00 a Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento del figlio, considerate le sue accresciute necessità relativamente alla vita quotidiana, nonché valutata la accresciuta capacità reddituale paterna, somma da rivalutarsi annualmente in ragione della variazione dell'indice dei prezzi a consumo, oltre interessi dal giorno dell'insorgenza del diritto sino al completo soddisfo.
Con vittoria di spese, compensi ed accessori nel presente giudizio, oltre IVA CPA, e spese generali come per legge.”.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione le parti venivano sentite personalmente e, all'esito di ampia discussione, il Giudice delegato formulava la seguente proposta conciliativa:
“A parziale modifica del decreto emesso dal Tribunale di Velletri in data 25.06.2019, che per il resto si conferma integralmente, i rapporti tra le parti vengono regolamentati nei seguenti termini: 1) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, salvo diverso accordo tra i genitori, con le seguenti modalità:
- a fine settimana alternati, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola del venerdì sino al lunedì mattina, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza del padre, un pomeriggio infrasettimanale, in difetto di accordo il martedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- nelle settimane in cui il week end è di competenza della madre, due pomeriggi infrasettimanali, in difetto di accordo il martedì e il giovedì, dalle ore 15.00 o dal diverso orario di uscita da scuola sino al mercoledì mattina e al venerdì mattina, allorquando il padre accompagnerà il figlio a scuola;
- durante le festività natalizie per 7 giorni consecutivi, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le festività pasquali per 3 giorni consecutivi, alternando di anno in anno il giorno di
Pasqua e il Lunedì in Albis;
- durante le vacanze estive fino a 30 giorni, suddivisi in 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di luglio, e 15 giorni, anche non consecutivi, nel mese di agosto, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno;
- ad anni alterni il giorno del compleanno del figlio e le ulteriori festività nazionali o locali infrasettimanali quali, a titolo esemplificativo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre;
- la festa del papà con il padre, la festa della mamma con la madre;
- il compleanno del papà con il padre, il compleanno della mamma con la madre;
In occasione di tutte le visite, come sopra indicate, il padre preleverà il figlio a scuola o presso l'abitazione materna e lo riaccompagnerà dalla madre o a scuola al termine del periodo;
2) il padre si impegna a versare, a decorrere dall'accettazione della presente proposta conciliativa, il 50% delle spese relative alla mensa scolastica del minore;
3) spese di lite integralmente compensate”.
Le parti personalmente dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal
Giudice delegato.
I procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis.21, comma 3, c.p.c.
2. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate all'interesse delle parti e della prole, e ritenuto che l'accordo raggiunto non presenta profili di contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda formulata.
Tenuto conto dell'esito della controversia, le spese di lite devono essere integralmemte compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, definitivamente pronunciando sulla causa avente R.G. n. 4869/2024, così provvede:
a) omologa l'accordo intervenuto tra le parti, così come trascritto in parte motiva;
b) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera