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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 12.2.2025 la sentenza che si dà per letta su accordo delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 12.2.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa di lavoro tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
PARATO VINCENZO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale Controparte_1 rappresnetante, rappresentato e difeso dall'avvocato PIERLUIGI RIZZO resistente
oggetto: retribuzione
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.8.2021, parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere dipendente a tempo indeterminato della società inquadrato nel 4 livello economico- Controparte_1 retributivo del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, in servizio presso l'aeroporto di Brindisi, ha dedotto: - di avere ricevuto in data
9.10.2020 missiva con cui il datore di lavoro lo sospendeva per impossibilità sopravvenuta temporanea a ricevere la prestazione lavorativa, avendo ricevuto avviso di avvio del provvedimento di revoca dei titoli di polizia di cui era in possesso;
- di avere contestato con nota del 12.10.2020 la suddetta sospensione in quanto contraria alla legge ed al CCNL di categoria e di avere proposto, stante l'inerzia della società, ricorso cautelare, rigettato nella prima fase ed accolto in sede collegiale, con conseguente ordine alla reintegrazione in servizio in mansioni compatibili equivalenti o inferiori alla qualifica di appartenenza;
- di avere impugnato nelle more al Tar di Lecce i provvedimenti prefettizi di revoca dei titoli di polizia, che venivano sospesi con ordinanza cautelare n. 106/21 in ottemperanza della quale la restituiva le armi CP_2 sequestrate, avviando il procedimento di rinnovo dei titoli stessi;
- di essere stato reintegrato con ordine di servizio del 16.6.2021 e con decorrenza dal 18.6.2021 in mansioni inferiori ed in particolare in quelle di operatore fiduciario livello D;
- di essere, pertanto, stato retribuito, nelle more del rinnovo dei titoli di polizia da parte della CP_3
con la retribuzione inferiore contrattualmente prevista;
- di non
[...] avere ricevuto le retribuzioni non percepite dal 17.3.2021 (scadenza del periodo massimo di sospensione di 180 gg.) al 18.6.2021, data di effettiva reintegrazione in servizio.
Tanto premesso, parte istante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Dichiararsi il diritto del ricorrente, ex art.2103 c.c., a conservare la qualifica professionale e il livello economico-retributivo coi quali è stato assunto (guardia giurata particolare 4° livello) e per l'effetto il diritto a continuare a percepire la relativa retribuzione, condannando la società convenuta ad adeguarsi a legge;
2 2) Dichiarare, altresì, il diritto del ricorrente a percepire le retribuzioni arretrate dal 17.3.2021 al 18.6.2021 spettanti per legge anche a titolo di risarcimento del danno, con interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo e con condanna del datore di lavoro al relativo immediato pagamento;
“.
Costituitasi in giudizio la Società ha eccepito l'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso, chiedendone il rigetto. Ha precisato, altresì, che a decorrere dal 3.3.2022 il ricorrente era stato riassegnato, avendo riacquisito il titolo, alle mansioni di guardia particolare giurata, con inquadramento al 4° livello del c.c.n.l., concludendo per la cessazione della materia del contendere con riferimento alla prima domanda.
Con note autorizzate depositate il 10.1.2025, parte ricorrente ha precisato che, a seguito della sentenza del Cons. di Stato n. 9204/2024
(con cui è stato annullato il decreto prefettizio di revoca del porto di armi e della qualifica di guardia giurata con effetti retroattivi) “… …ad oggi permane l'interesse del ricorrente ad ottenere le differenze retributive tra il IV° livello di guardia giurata e quella percepita di “operatore fiduciario” relativamente a tutto il periodo in cui ciò è avvenuto, vale a dire dal giugno 2021 al giugno 2023 a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 2370/23 Reg. Prov. Cau.
Inoltre al ricorrente competono le retribuzioni dal 17.3.2021 al
18.6.2021 per aver il datore di lavoro operato una sospensione contrattuale del rapporto oltre il termine previsto dal CCNL di categoria.”. All'odierna udienza di discussione, previa discussione orale delle parti, la causa viene decisa come da allegata sentenza con motivazione contestuale.
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La domanda risulta in parte fondata.
Al fine di dirimere la presente controversia è opportuno richiamare, per quanto di interesse, la normativa di riferimento.
In primo luogo va menzionato l'art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ( TULPS), il quale recita: “Il prefetto ha facolta' di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne”. Orbene, l'art. 134 del sancisce che: “Senza licenza del prefetto CP_4
e' vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.
3 Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.” Passando ora ad analizzare l'art. 120 del Contratto Collettivo Nazionale Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari, prevede: “Nel caso di sospensione o di mancato rinnovo del decreto di nomina a guardia particolare giurata e/o della licenza di porto d'armi il datore di lavoro potrà sospendere dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore.
Trascorso il periodo di 180 giorni di calendario senza che il lavoratore sia ritornato in possesso dei documenti di cui sopra, il datore di lavoro potrà risolvere il rapporto di lavoro per tale motivo senza preavviso o indennità sostitutiva".
Pertanto, dal combinato disposto dei citati articoli si evince che nel caso di provvedimento prefettizio con il quale viene sospesa la licenza di porto d'armi il datore di lavoro ha la possibilità di sospendere il lavoratore dal servizio e dalla retribuzione.
Come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass.,Sent. n. 29104 dell'11.11.2019): “L'utilizzo del verbo ausiliare
“potrà” con riguardo alla decisione datoriale di sospendere dal servizio
e dalla retribuzione il dipendente che abbia perso i titoli abilitanti la mansione di guardia particolare giurata (primo periodo dell'art. 120 del
CCNL di settore) rende chiaro il carattere discrezionale della scelta: durante il decorso del termine di 180 giorni che deve precedere l'atto di recesso il datore di lavoro potrà o meno utilizzare il dipendente in mansioni alternative (e ciò dipenderà, essenzialmente, dal tipo di struttura e di organizzazione imprenditoriale adottata). Il suddetto termine è stato individuato dalle parti sociali come periodo di tempo congruo per la valutazione dell'interesse della datrice di lavoro alla futura prestazione lavorativa e per consentire al lavoratore di tornare in possesso del titolo abilitativo: spirato tale termine, le parti sociali hanno chiaramente ricondotto al datore di lavoro la facoltà (“potrà”) di risolvere il rapporto di lavoro valutando l'interesse alla residua prestazione che il dipendente può fornire (ed hanno previsto l'esonero, dovuto in tutti i casi di recesso non immediato, dal periodo di preavviso e dalla relativa indennità).
4 Il senso letterale delle parole e la ratio perseguita dalle parti sociali consentono, dunque, di ricostruire la comune intenzione delle parti nel senso di ricondurre la sopravvenuta inidoneità allo svolgimento delle mansioni di guardia particolare giurata al modello del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, proprio perchè l'uso del verbo “potere” rende chiaro che la fattispecie estintiva del rapporto di lavoro dipende dalla volontà del datore di lavoro perchè non si può escludere, in via astratta, l'impiego del dipendente in mansioni diverse (ancorchè debba negarsi nel caso concreto, e in ciò sta la giustificazione del recesso, in quanto il datore di lavoro ha dimostrato che la continuazione del rapporto non corrispondeva, in considerazione della struttura organizzativa adottata, ad un apprezzabile interesse). Invero, potendo astrattamente residuare un utilizzo alternativo delle mansioni residue del lavoratore privo dei titoli abilitanti la mansione di guardia giurata, la determinazione di risolvere il rapporto di lavoro per impossibilità sopravvenuta parziale viene ricondotta, dall'art. 120 CCNL, al datore di lavoro che – decorso il termine minimo di 180 giorni – può decidere di licenziare il dipendente per giustificato motivo oggettivo (non essendo compatibile, la mansione residua, con l'organizzazione aziendale) ovvero di esercitare lo ius variandi (adibendo il lavoratore ad altra mansione).
Il contratto collettivo in esame (non avendo, il ricorrente, dedotto alcunchè in ordine a limitazioni poste dal CCNL al potere datoriale di modifica delle mansioni per le guardie giurate;
vedi, ad es, in tal senso, altri contratti, quale quello concernente i piloti e la sopravvenuta inidoneità al volo, cfr. in tema Cass. n. 7531 del 2010) consente al datore di lavoro l'esercizio di uno ius variandi, non precludendo – in astratto
l'impiego del dipendente assunto quale guardia giurata in altre mansioni;
ciò impedisce di delineare una ipotesi di risoluzione automatica del contratto per impossibilità sopravvenuta assoluta alla prestazione, ex art. 1463 c.c.; in caso di perdita dei titoli abilitanti, si delinea, pertanto, la distinta ipotesi di impossibilità parziale, prevista dall'art. 1464 c.c., che richiede la valutazione datoriale dell'interesse residuale e, dunque, la riconduzione della risoluzione del rapporto ad una determinazione dell'imprenditore….l'interpretazione del termine di 180 giorni previsto dall'art. 120 del CCNL di settore in senso rigoroso ossia quale termine decadenziale del potere di recesso del datore di lavoro, nonostante la clausola negoziale preveda chiaramente tale termine quale periodo minimo di attesa per la valutazione, da parte del datore, di un interesse al proseguimento del rapporto”.
5 Orbene, nel caso de quo parte ricorrente lamenta il diritto a percepire le retribuzioni dal 17.3.2021, data di asserita scadenza del periodo massimo di sospensione, al 18.6.2021, data in di reintegrazione in servizio.
Appare evidente che il termine dei 180 giorni è il periodo di tempo congruo per la valutazione dell'interesse del datore di lavoro alla futura prestazione lavorativa e per consentire al lavoratore di tornare in possesso del titolo abilitativo, infatti, spirato tale termine il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro o può valutare l'interesse alla residua prestazione che il dipendente può fornire, e, quindi di esercitare lo ius variandi, adibendo il lavoratore ad un'altra mansione.
Nella fattispecie in esame, il ricorrente essendo stato sospeso dal servizio e dalla retribuzione dal giorno 19.9.2020, in virtù dell'assenza dei titoli prodromici all'espletamento delle mansioni di guardia particolare giurata, a causa di un illecito amministrativo commesso che aveva portato al ritiro delle armi in dotazione e della licenza di guardia giurata, è stato reintegrato in servizio solo in data 18.6.2021, come operatore fiduciario, in esecuzione dell'ordinanza collegiale emessa dal
Tribunale di Brindisi per poi successivamente, una volta intervenuta la revoca del decreto prefettizio, essere reintegrato nelle proprio mansioni di guardia giurata
Orbene, occorre innanzitutto richiamare l'art. 2103, il quale prevede:
“ Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso puo' essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purche' rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni e' accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullita' dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purche' rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi”. Nel caso che ci occupa, il lavoratore all'epoca dei fatti era nell'impossibilità oggettiva di svolgere le mansioni per le quali era stato assunto, perchè sfornito dei requisiti necessari, pertanto la Società, in virtù di quanto previsto all'art. 120 del contratto collettivo che ci occupa, sospendeva il lavoratore dal servizio e dalla retribuzione e lo reintegrava
6 in data 18.6.2021 a mansioni inferiori quale quello di operatore fiduciario, dando attuazione all'esecuzione dell'ordinanza emessa nel procedimento R.G. 64.2021 del Tribunale di Brindisi dell' 11.5.2021,che così provvedeva: “Il tribunale accoglie il reclamo e per l'effetto sospende gli effetti del provvedimento datato 8.10.2020 e per l'effetto dichiara il diritto del ricorrente ad essere immediatamente reintegrato ed adibito in mansioni compatibili e/o equivalenti o anche inferiori alla qualifica di appartenenza con ogni conseguenza giuridica economica e previdenziale” Quindi, l'impossibilità dell'esecuzione della prestazione lavorativa nelle mansioni di appartenenza è causa non imputabile al datore di lavoro e pertanto la conseguente assegnazione a mansioni inferiori, in applicazione dell'obbligo di repechage, non comporta alcuna violazione dell'articolo 2103 c.c. in quanto la retribuzione spettategli è quella propria delle mansioni assolte ovvero quelle inferiori.
La minore retribuzione percepita dal giugno 2021 al giugno 2023 è imputabile esclusivamente ai decreti prefetti di revoca dei titoli di polizia, sicchè alcuna responsabilità è ascrivibile al datore di lavoro.
Di converso, il datore di lavoro per il periodo dal 17.3.2021 al
17.6.2021, non avendo al termine del periodo di sospensione massimo di
180 gg. esercitato l'opzione tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e ius variandi e non avendo provato l'impossibilità di adibire il lavoratore alle mansioni di operatore fiduciario - attribuitegli solo con decorrenza dal 18.6.2021 (in ottemperanza all'ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale) - deve corrispondere per il predetto periodo, a titolo di risarcimento del danno, l'importo della retribuzione spettante quale operatore fiduciario, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Né detta carenza probatoria poteva essere colmata dalla prova testimoniale, avente per oggetto circostanze che dovevano essere provate documentalmente dalla società.
Nei limiti sopra esposti il ricorso merita accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della prestazione accordata al ricorrente e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
7 Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Parte_1
nei confronti di così provvede:
[...] Controparte_1
- accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna al risarcimento del danno parametrato Controparte_1 alla retribuzione spettante quale operatore fiduciario, livello D del ccnl sezione servizi fiduciari ratione temporis applicabile, per il periodo dal 17.3.2021 al 17.6.2021, oltre interessi e rivalutazione sino al soddisfo;
- condanna al pagamento delle spese di Controparte_1 giudizio, liquidate in € 1030,00, oltre iva, cap e rimborso spese come per legge.
Brindisi, 12.2.2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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