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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 1222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1222 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
AN IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13663/2024, introdotta da
(ROMA, 24/09/1968) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 24/11/1972), entrambi con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA
UBALDI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/01/2006 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2
2. La casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, resta nella esclusiva disponibilità del marito, il quale ne è comproprietario unitamente ad altri suoi familiari;
la moglie se ne è già allontanata, asportando i suoi beni;
3. In relazione ai beni mobili della moglie attualmente custoditi in un magazzino di proprietà del marito sito in Poggio Mirteto, Via del Mattatoio 9/11, la moglie potrà asportarli, anche separatamente, entro il 31 dicembre 2029;
4. I coniugi si impegnano ad estinguere entro il 31 dicembre 2025 il conto corrente bancario presso Banca ING DIRECT avente numero: 321469785, suddividendo a metà il residuo attivo o l'eventuale debito;
5. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 24/09/1968) e (ROMA, 24/11/1972), Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Roma in data 14/01/2006 , trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00007, Parte 2,
Serie A04, Anno 2006, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT EN Presidente
Cecilia Pratesi IU rel.
AN IA IU
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13663/2024, introdotta da
(ROMA, 24/09/1968) e Parte_1 Parte_2
(ROMA, 24/11/1972), entrambi con il patrocinio dell'avv. PATRIZIA
UBALDI
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data 14/01/2006 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2
2. La casa coniugale, con quanto in essa contenuto, sita in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 348, resta nella esclusiva disponibilità del marito, il quale ne è comproprietario unitamente ad altri suoi familiari;
la moglie se ne è già allontanata, asportando i suoi beni;
3. In relazione ai beni mobili della moglie attualmente custoditi in un magazzino di proprietà del marito sito in Poggio Mirteto, Via del Mattatoio 9/11, la moglie potrà asportarli, anche separatamente, entro il 31 dicembre 2029;
4. I coniugi si impegnano ad estinguere entro il 31 dicembre 2025 il conto corrente bancario presso Banca ING DIRECT avente numero: 321469785, suddividendo a metà il residuo attivo o l'eventuale debito;
5. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente indipendenti”
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando: dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA, 24/09/1968) e (ROMA, 24/11/1972), Parte_2
che hanno contratto matrimonio in Roma in data 14/01/2006 , trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma al n. 00007, Parte 2,
Serie A04, Anno 2006, alle condizioni di cui alle conclusioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
- Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 14/05/2025
La giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente
RT EN