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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/05/2024, n. 8290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8290 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50390 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Paris, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2 28.10.1989, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Rodella, giusta procura in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore. CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la signora ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo di regolamentare le modalità di affidamento, di visita e di mantenimento della figlia minore ( ), nata a Persona_1 C.F._3
AN (RM) il 09.12.2017, riconosciuta da entrambi i genitori, esponendo che: aveva avuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio della durata di 3 anni con il sig.
la residenza familiare era stata fissata in Corso d'Italia n. 108, sino al Controparte_1 settembre 2018, quando la coppia, entrata in crisi, decideva di lasciarsi. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la bambina secondo le modalità dettagliate in ricorso;
che il padre corrispondesse per il mantenimento della figlia un contributo di € 500 mensili, suddividendo al 50% le spese straordinarie. Si costituiva in giudizio il signor il quale, aderendo alla domanda di Controparte_1 affidamento condiviso della figlia, chiedeva fosse disposto un contributo per il mantenimento di di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, e che la Persona_1 frequentazione padre figlia fosse regolata secondo le modalità indicate in comparsa.
Le parti venivano sentite alla udienza del 07.05.2024, durante la quale parte resistente rappresentava che, nelle more del procedimento, si era trasferito in località Orte e chiedeva che la frequentazione con la figlia avvenisse con due pernotti a settimana, per un totale di otto pernotti mensili, atteso il suo lavoro su turni. All'esito, il GD, dato atto delle rappresentazioni esposte, ritenuta la causa matura per la decisone, invitate le parti a precisare le conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio
Attese le richieste formulate dalle parti e la documentazione da queste prodotta, si dispone l'affido condiviso della figlia minore (6 anni), garantendosi e tutelandosi il Persona_1 suo diritto a mantenere e coltivare il rapporto con entrambi i genitori. Il Tribunale dispone che la bambina sia collocata presso il domicilio materno, in conformità alla situazione di fatto. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la figlia - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. L'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale potrà verificarsi per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore. L'affidamento condiviso comporta una serie di diritti e doveri in capo ai genitori tra i quali, soprattutto, quello di collaborare fra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto. Affinché ciò si concretizzi, si rende necessario che i genitori comunichino fra di loro in maniera proficua e costante scambiandosi qualsiasi informazione relativa alla figlia. Salvo un diverso accordo fra le parti, le modalità di frequentazione padre-figlia saranno così regolate: il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore , salvo diverso accordo Persona_1 tra i genitori, per due giorni a settimana con pernotto secondo il calendario che i genitori concorderanno mensilmente, tendenzialmente coincidenti per due settimane con i week end, mentre per le restanti due settimane del mese con due giorni durante la settimana;
per le vacanze pasquali alternando negli anni tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
per le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo, ad anni alterni, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto); per le vacanze di Natale, salvo diversi accordi, alternando tra i genitori i giorni della Vigilia di natale e giorno di Natale e sera di Capodanno e primo giorno dell'anno, dividendo a metà il periodo delle vacanze scolastiche natalizie;
compleanno della figlia alternato negli anni tra i genitori;
per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni e alternativamente tra i genitori. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dall'analisi della documentazione reddituale patrimoniale depositata dalle parti - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei documenti reddituali presentati-, è emerso che la signora ha un lavoro saltuario come estetista e percepisce un'entrata Parte_1 mensile media di circa € 200,00; vive, assieme alla madre al fratello e al compagno della madre nella casa di proprietà di quest'ultimo, unitamente ai figli, uno dei quali avuto da una precedente relazione. La signora ha altresì dichiarato di percepire per intero Parte_1 l'Assegno Unico per la figlia , ammontante a € 120. Persona_1 il sig. invece, lavora come operaio (facchino) a tempo indeterminato Controparte_1 presso un albergo in Roma (zona Marconi), reddito mensile netto di € 1.250 (cfr CUD 2023 reddito netto di € 15.130 per € 1260) Il resistente ha dichiarato di essersi da poco trasferito in località Orte, prendendo in locazione un appartamento per il quale corrisponde un canone di
€ 350,00, oltre € 40,00 di oneri condominiali mensili, facendo il pendolare. Quanto emerso dall'analisi reddituale e patrimoniale e dalle stesse dichiarazioni delle parti, il Collegio evidenzia che, dalla fine della convivenza, il signor ha versato Controparte_1 alla madre per la bambina la somma di € 250 mensili, tenuto conto del fatto che la sig.ra percepiva e percepisce tutt'ora interamente l'assegno unico dell'importo di Parte_1
€120,00 mensili. Tutto ciò considerato e valutato, considerati i tempi di permanenza della figlia Persona_1 presso ciascun genitore, si determina in complessivi € 280 la somma mensile a titolo di contributo al mantenimento che il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, sul presupposto, così come previsto da prassi consolidata, che l'importo previsto per l'Assegno Unico (ammontante ad oggi alla somma di € 120,00 mensili per la figlia) continui ad essere percepito interamente dalla madre. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, con decorrenza dal deposito del ricorso. Spese di giudizio compensate, in considerazione della materia trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di maggiore interesse per la stessa (inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute), e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione per ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore, con collocamento presso il domicilio materno;
- salvo un diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate in motivazione, alle quali le parti dovranno attenersi;
- determina in € 280 euro il contributo mensile paterno per la figlia , da Persona_1 corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come indicato in motivazione;
- spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08.05.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 50390 del 2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, vertente
TRA
- ( ), nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Valentina Paris, giusta procura in atti;
-ricorrente-
E
- ( ), nato in [...] il Controparte_1 C.F._2 28.10.1989, rappresentato e difeso dall'avv. Gian Luca Rodella, giusta procura in atti;
-resistente- NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: condizioni di affidamento e mantenimento figlia minore. CONCLUSIONI: all'udienza del 07.05.2024 le parti precisavano le conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la signora ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo di regolamentare le modalità di affidamento, di visita e di mantenimento della figlia minore ( ), nata a Persona_1 C.F._3
AN (RM) il 09.12.2017, riconosciuta da entrambi i genitori, esponendo che: aveva avuto una relazione sentimentale con convivenza more uxorio della durata di 3 anni con il sig.
la residenza familiare era stata fissata in Corso d'Italia n. 108, sino al Controparte_1 settembre 2018, quando la coppia, entrata in crisi, decideva di lasciarsi. Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso della figlia minore, disponendo che il padre potesse vedere e tenere con sé la bambina secondo le modalità dettagliate in ricorso;
che il padre corrispondesse per il mantenimento della figlia un contributo di € 500 mensili, suddividendo al 50% le spese straordinarie. Si costituiva in giudizio il signor il quale, aderendo alla domanda di Controparte_1 affidamento condiviso della figlia, chiedeva fosse disposto un contributo per il mantenimento di di € 250,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie, e che la Persona_1 frequentazione padre figlia fosse regolata secondo le modalità indicate in comparsa.
Le parti venivano sentite alla udienza del 07.05.2024, durante la quale parte resistente rappresentava che, nelle more del procedimento, si era trasferito in località Orte e chiedeva che la frequentazione con la figlia avvenisse con due pernotti a settimana, per un totale di otto pernotti mensili, atteso il suo lavoro su turni. All'esito, il GD, dato atto delle rappresentazioni esposte, ritenuta la causa matura per la decisone, invitate le parti a precisare le conclusioni, riservava la causa al Collegio per la decisone.
Osserva il Collegio
Attese le richieste formulate dalle parti e la documentazione da queste prodotta, si dispone l'affido condiviso della figlia minore (6 anni), garantendosi e tutelandosi il Persona_1 suo diritto a mantenere e coltivare il rapporto con entrambi i genitori. Il Tribunale dispone che la bambina sia collocata presso il domicilio materno, in conformità alla situazione di fatto. Con l'affidamento condiviso, spetta ai genitori l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la figlia - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. L'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale potrà verificarsi per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore. L'affidamento condiviso comporta una serie di diritti e doveri in capo ai genitori tra i quali, soprattutto, quello di collaborare fra di loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura dei figli, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto. Affinché ciò si concretizzi, si rende necessario che i genitori comunichino fra di loro in maniera proficua e costante scambiandosi qualsiasi informazione relativa alla figlia. Salvo un diverso accordo fra le parti, le modalità di frequentazione padre-figlia saranno così regolate: il padre vedrà e terrà con sé la figlia minore , salvo diverso accordo Persona_1 tra i genitori, per due giorni a settimana con pernotto secondo il calendario che i genitori concorderanno mensilmente, tendenzialmente coincidenti per due settimane con i week end, mentre per le restanti due settimane del mese con due giorni durante la settimana;
per le vacanze pasquali alternando negli anni tra i genitori i giorni di Pasqua e Pasquetta;
per le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno (in mancanza di accordo, ad anni alterni, una settimana nel mese di luglio e una settimana nel mese di agosto); per le vacanze di Natale, salvo diversi accordi, alternando tra i genitori i giorni della Vigilia di natale e giorno di Natale e sera di Capodanno e primo giorno dell'anno, dividendo a metà il periodo delle vacanze scolastiche natalizie;
compleanno della figlia alternato negli anni tra i genitori;
per le altre festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 29 giugno, 1 novembre, 8 dicembre) ad anni alterni e alternativamente tra i genitori. Quanto ai provvedimenti di carattere economico, in applicazione dei criteri previsti dall'art. 316-bis c.c., nel quale è stabilito che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti. È, inoltre, necessario considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dall'analisi della documentazione reddituale patrimoniale depositata dalle parti - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e dei documenti reddituali presentati-, è emerso che la signora ha un lavoro saltuario come estetista e percepisce un'entrata Parte_1 mensile media di circa € 200,00; vive, assieme alla madre al fratello e al compagno della madre nella casa di proprietà di quest'ultimo, unitamente ai figli, uno dei quali avuto da una precedente relazione. La signora ha altresì dichiarato di percepire per intero Parte_1 l'Assegno Unico per la figlia , ammontante a € 120. Persona_1 il sig. invece, lavora come operaio (facchino) a tempo indeterminato Controparte_1 presso un albergo in Roma (zona Marconi), reddito mensile netto di € 1.250 (cfr CUD 2023 reddito netto di € 15.130 per € 1260) Il resistente ha dichiarato di essersi da poco trasferito in località Orte, prendendo in locazione un appartamento per il quale corrisponde un canone di
€ 350,00, oltre € 40,00 di oneri condominiali mensili, facendo il pendolare. Quanto emerso dall'analisi reddituale e patrimoniale e dalle stesse dichiarazioni delle parti, il Collegio evidenzia che, dalla fine della convivenza, il signor ha versato Controparte_1 alla madre per la bambina la somma di € 250 mensili, tenuto conto del fatto che la sig.ra percepiva e percepisce tutt'ora interamente l'assegno unico dell'importo di Parte_1
€120,00 mensili. Tutto ciò considerato e valutato, considerati i tempi di permanenza della figlia Persona_1 presso ciascun genitore, si determina in complessivi € 280 la somma mensile a titolo di contributo al mantenimento che il padre dovrà versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, sul presupposto, così come previsto da prassi consolidata, che l'importo previsto per l'Assegno Unico (ammontante ad oggi alla somma di € 120,00 mensili per la figlia) continui ad essere percepito interamente dalla madre. Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili, sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto conseguenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
pre-scuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie:
- scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
- spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, macchina, motorino, moto);
- spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.
Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
Il contributo dei genitori alle spese straordinarie deve essere determinato nel 50% ciascuno, ai sensi del Protocollo del Tribunale di Roma e del Foro del 17.12.2014, con decorrenza dal deposito del ricorso. Spese di giudizio compensate, in considerazione della materia trattata.
P. Q. M.
Il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della Persona_1 responsabilità genitoriale rispetto alle questioni di maggiore interesse per la stessa (inerenti all'istruzione, all'educazione e alla salute), e disgiunto limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione per ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso ciascun genitore, con collocamento presso il domicilio materno;
- salvo un diverso accordo fra le parti, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia secondo le modalità indicate in motivazione, alle quali le parti dovranno attenersi;
- determina in € 280 euro il contributo mensile paterno per la figlia , da Persona_1 corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie per la figlia come indicato in motivazione;
- spese compensate
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 08.05.2024
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi