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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/08/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2115 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'impresa individuale “GR di LI SC, rappresentato e difeso dall'Avv.
Carmelo Bruno per mandato allegato all'atto di citazione in appello.
Appellante
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott.ssa giusta procura speciale del 12.5.2014 ai rogiti Controparte_2
Dott. Notaio in (rep. 33190, racc. 15278), registrata in il 15.5.2014 Persona_1 CP_1 CP_1 al n. 2401, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Miceli per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2
rappresentata da (c.f. , già nella Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
qualità di cessionaria di , rappresentata e difesa da dall'Avv. Controparte_1
Giacinto Di Donato, per mandato depositato unitamente alla comparsa di intervento.
Interveniente
(c.f. , rappresentata da Controparte_5 P.IVA_4 [...]
c.f. in persona del rappresentante legale dott. Parte_2 P.IVA_5 CP_6
nella qualità di cessionaria di rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto
[...] CP_3
Di Donato, per mandato depositato unitamente alla comparsa di intervento.
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello:
- rideterminare il saldo portato dal rapporto di conto corrente n. 474415 in € 3.029,65 a credito per la correntista, previa trasformazione degli interessi ultralegali applicati alle operazioni entro fido ed extra fido nella misura prevista dal tasso BOT, stante l'assenza di un valido titolo negoziale contenente la pattuizione del tasso ab origine e la facoltà di modificare
2 unilateralmente i tassi, presupposto del legittimo esercizio dello jus variandi oltre che l'assenza di allegazione sul “giustificato motivo” richiesto dall'art. 118 TUB;
- accertare la natura usuraria degli interessi promessi ed applicati sul rapporto di conto corrente n. 3781672, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU con la prima relazione depositata il 13 ottobre 2021, con conseguente dichiarazione di nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., e rideterminazione del saldo;
- in via gradata, ove si dovesse aderire all'ipotesi alternativa, formulata dal c.t.u. con la relazione peritale dell'8 gennaio 2025, la quale prevede l'espunzione degli interessi, e di ogni altra spesa o costo, maturati sul conto corrente n. 3781672 solo nei trimestri con usura,
espungere, in ogni caso, per tutti gli altri trimestri gli addebiti operati a titolo di c.m.s. e di interessi ultralegali, poiché non pattuiti per iscritto, ovvero per indeterminatezza della relativa clausola;
- accogliere la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, stante le riscontrate (ed invero gravi) nullità contrattuali per cui l'appellata ha indebitamente trattenuto ingenti riserve finanziarie, causando un danno di non poco momento alla ditta correntista;
- con vittoria di spese di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
- rigettare l'appello poiché totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 588/2019 del Tribunale di Agrigento in ogni sua parte;
3 - con vittoria di spese del giudizio.
Conclusioni dell'intervenuta CP_3
- in adesione alle conclusioni rassegnate dalla cedente Controparte_1
rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 588/2019 del Tribunale di Agrigento in ogni sua parte
Conclusioni dell'intervenuta Controparte_7
- accogliere tutte le domande, eccezioni, difese e deduzioni formulate dalla Cedente in tutti gli atti di parte e i verbali di causa, salvi tutti i diritti e le istanze dalla medesima formulate,
nonché tutti gli atti ed i documenti depositati per mezzo del suo procuratore costituito;
- declinate, in ogni caso, tutte le richieste di natura risarcitoria o restitutoria o di pagamento a qualsiasi altro titolo, anche di compensazione, avanzate da parte debitrice nei confronti della
AN cedente.
- rigettare ogni avversa domanda, eccezione e conclusione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 588/2019 del Tribunale di Agrigento;
con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare dell'impresa individuale “GR di LI SC, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 588 del 29.4.2019 che ne ha rigettato le domande volte a ottenere la rideterminazione, previa eliminazione delle appostazioni
4 indebite, del saldo dei conti correnti n. 4744115 e n. 378196 intrattenuti presso
[...]
oltre alla condanna della al risarcimento del danno. Controparte_1 CP_1
Nel dettaglio il Tribunale:
- ha ritenuto assolto l'onere probatorio per essere stati prodotti in giudizio:
a) contratto di conto corrente n. 474415, stipulato in data 26.03.2001 e sottoscritto da
LI CE;
b) il contratto di conto corrente n. 3781672, acceso il 19.10.2010, unitamente alle condizioni economiche e giuridiche dei servizi a esso collegati e i contratti di apertura di credito su di questo regolati;
- ha dichiarato legittima la previsione della capitalizzazione, con pari periodicità infrannuale,
degli interessi a credito e a debito, in quanto conforme alla disciplina ratione temporis
applicabile;
- ha accertato l'analitica indicazione nei testi negoziali del tasso di interesse da applicare a ciascuno dei rapporti;
- ha dichiarato legittime le clausole relative alla commissione di massimo scoperto e agli ulteriori oneri economici che, con diversa denominazione e nel rispetto delle prescrizioni di forma e di determinatezza imposte dalla normativa bancaria, erano previste nei contratti;
- ha riscontrato l'analitica e chiara regolamentazione negoziale anche delle valute di imputazione contabile delle singole operazioni in conto;
5 - ha rigettato l'eccezione di usurarietà del carico economico correlato ai diversi rapporti in quanto formulata in modo generico e sommario senza rifermenti alla natura, se genetica o sopravvenuta, e al tempo di manifestazione del vizio lamentato;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno perché non corroborata da elementi probatori e, in ogni caso, perché lecita la condotta della banca;
- ha regolato le spese di lite ponendole a carico del correntista.
Ha proposto impugnazione parziale , dolendosi del mancato accoglimento Parte_1
delle domande:
i) di declaratoria della nullità per difetto di forma dei contratti nonostante la produzione curata dalla banca fosse “stata frammentaria, lacunosa e, comunque, non idonea a dimostrare
in giudizio l'avvenuta pattuizione, secondo le forme prescritte dall'art. 117 T.U.B., delle
condizioni inerenti gli oneri economici di fatto applicati ai rapporti di conto” (pag. 11
dell'appello). Rileva, in particolare, non essere state convenute le condizioni economiche concernenti l'affidamento pur concesso in via di fatto sui rapporti di conto corrente n.
4744115 e n. 3781672, quest'ultimo, per vero, registrante una prima -e unica-
regolamentazione convenzionale solo dal 16 gennaio 2014, tuttavia “con operatività
posticipata al 15 aprile 2015” (pag. 10 dell'atto di appello). Evidenzia, inoltre, che i documenti contrattuali datati 24.4.2015 non recano “menzione di alcuno dei due rapporti di
conto corrente oggetto di giudizio, riferendosi, all'evidenza, ad altro e distinto rapporto di
credito” (pag. 11 dell'appello);
6 ii) di accertamento della violazione degli artt. 117 TUB e 1284 c.c. per non essere stato convenuto il tasso degli interessi da applicare alle linee di fido, non risultando a tal fine sufficiente il contratto di accensione dei rapporti di conto corrente, “deputato allo svolgimento
del semplice servizio di cassa che la banca esegue in favore del cliente, ma … di per sé idoneo
a fornire indicazioni sul collegato rapporto di credito” (pag. 13 dell'appello) e neppure la pattuizione in seno a tali contratti del tasso “per sconfini se autorizzati”, destinata ad applicarsi “ad ipotesi occasionali di concessione di credito”, ma inidoneo “a disciplinare
ipotesi, come nel caso di specie, caratterizzate dalla stabile costante possibilità di disporre
nel tempo di una linea di credito per importi consistenti” (pag. 15 dell'appello), di talché, in ultima analisi, le convenzioni difettavano della previsione degli interessi entro fido. Chiede,
in conseguenza, che i rapporti siano regolati dai tassi indicati dall'art. 117 comma VII TUB.;
iii) di nullità della clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo scoperto, sfornita dei requisiti di determinatezza prescritti dagli artt. 1346 e 1418 c.c., da espungere dunque interamente dal saldo dei rapporti;
iv) di accertamento della usurarietà delle convenzioni negoziali, da condurre con l'ausilio di una consulenza d'ufficio tecnico contabile;
v) di risarcimento del danno arrecato all'attività dell'impresa individuale “in ragione
delle ingenti risorse finanziarie indebitamente trattenute dalla Controparte_1
(pag. 26 dell'atto di appello).
[...]
7 Insistono, quindi, nell'accoglimento di tutte le domande spiegate in primo grado e, in via conseguenziale, per una differente regolamentazione delle spese di lite.
Ritualmente costituita, si è opposta all'accoglimento Controparte_1
del gravame replicando a ciascuno dei motivi di impugnazione. Con riferimento ai primi due,
ha rilevato che: il conto corrente n. 4744115 “era un semplice conto corrente personale privo
di affidamento” così che non era stato “convenuto alcun tasso di interesse relativamente
all'affidamento per la semplice ragione che non vi era alcun fido” (pag. 4 della comparsa di costituzione), e che a diverse conclusioni non poteva giungersi non avendo il correntista assolto pienamente all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. avendo prodotto gli estratti conto relativi a tale rapporto solo a far data dal 1.1.2006; il conto corrente n. 378196, effettivamente destinato invece allo svolgimento dell'attività di impresa, era stato istituito con contratto del 19.10.2010 il quale “contempla a pag. 15 tutte le condizioni relative
alla regolamentazione dell'affidamento (tasso a debito, commissione per istruttoria urgente
e altro), con la previsione poi a pag. 36 delle condizioni giuridiche dell'apertura di credito.
Pertanto, il disposto di cui agli artt. 117 TUB e 1284 c.c. appare perfettamente rispettato,
non potendosi intendere quale motivo di nullità la sola mancata previsione scritta dei limiti
di importo dell'affidamento” (pag. 6 della comparsa di costituzione.)
Con atto del 1.9.2020 ha spiegato intervento volontario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_8
– divenuta giusto cambio di denominazione a seguito di intervenuta
[...] Controparte_4
fusione con quale procuratrice mandataria di quest'ultima nella CP_4 CP_3
8 qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto di giudizio, per atto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” stipulato il 23.12.2019 con e Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16.1.2020 (doc. n. 2 del fascicolo di , CP_8
che ha aderito alle difese della cedente, insistendo per il rigetto dell'appello.
Il 18.8.2024, con atto intervento volontario ex art. 111 c.p.c., si è costituita Controparte_5
cessionaria pro soluto del medesimo credito, per atto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” stipulato il 31.5.2024 con e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del CP_3
8.6.2024 (all. C del fascicolo di , che ha chiesto l'estromissione della Controparte_5
cedente e, aderendo alle difese da questa spiegate, ha insistendo per il rigetto CP_3
dell'appello.
Così compendiati i fatti di causa, occorre in primo luogo rilevare che in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c. si è formato il giudicato interno sulle statuizioni della sentenza di primo grado, non investite dal gravame, con le quali
è stata acclarata la legittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione per istruttoria urgente, della commissione per utilizzo, della commissione di istruttoria veloce e dei c.d. giorni di valuta.
Nel merito, l'impugnazione la cui trattazione verrà condotta con separato riferimento ai due rapporti intercorsi tra le parti, è meritevole di parziale accoglimento.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 4744115, la documentazione contrattuale prodotta in atti consente di rilevare che:
9 - il rapporto è acceso il 26 marzo 2001 mercè la stipula in forma scritta del contratto;
- nel documento contrattuale viene pattuito nella misura del 14,750% (tan) e del 15,586%
(tae) il tasso debitore annuo “per sconf. se autorizz;
- la commissione di massimo scoperto è stabilita, con decorrenza dall'apertura del rapporto,
nella misura dello “0,6250%” con un “aliquota agg.va 1,1250% su sconfinamento se
autorizzato”.
Poste queste premesse fattuali, è agevole:
i) riscontrare il fondamento del primo e secondo motivo di impugnazione che, afferendo entrambi all'omessa pattuizione delle condizioni economiche di concessione della linea di fido aperta in conto, devono essere trattati congiuntamente. Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha accertato che il rapporto godeva in via di fatto di un affidamento di importo variato nel tempo e compreso tra € 5.000 ed € 10.000, rispondente alle forme tecniche della “tipologia elasticità di cassa” (pag. 10 del supplemento depositato il giorno
8.1.2025). L'apertura della linea di credito, pur agevolmente riscontrabile dall'esame della documentazione in atti, non è accompagnata dalla pattuizione delle condizioni economiche destinate a regolamentare l'affidamento. Il contratto di conto corrente intercorso tra le parti,
pur astrattamente idoneo per incontroverso orientamento giurisprudenziale a sopperire a tale lacuna (“In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'articolo 117, comma 2, del
decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango
secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano
10 stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr
del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato
da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato
per iscritto a pena di nullità” Cass. civ. 24/7/2023, n.22009; “l'apertura di credito deve
essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata
nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera cicr del 4
marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.l. n. 385 del 1993” Cass. civ.
21/6/2022, n. 20069), non lo è in concreto in quanto prevede unicamente il tasso per interessi su sconfinamento se autorizzato di conto. Trattasi di evenienza -sporadico e temporaneo utilizzo a debito di un conto non affidato, eccezionalmente consentito e previamente autorizzato dall'istituto bancario- del tutto differente dalla regolare utilizzazione di una linea di credito espressamente assentita dalla banca, sì che non vi è modo per correlare gli interessi dell'una ipotesi all'altra. Ricorrono, dunque, i presupposti contemplati dall'art. 117 comma
VII per l'integrazione automatica del contratto di apertura di credito in conto corrente con il saggio di interesse previsto da tale disposizione. In ragione di ciò, nel presente grado di giudizio è stato conferito incarico a un consulente contabile al fine di epurare il conto dagli interessi unilateralmente e illegittimamente applicati dalla banca sostituendoli con il tasso indicato dall'art. 117 comma VII D.Lgs. n. 385/1993. L'operazione di ricalcolo non è preclusa dal fatto che gli estratti conto prodotti in atti non illustrino il periodo iniziale di vigenza del rapporto, dall'accensione, nel marzo 2001, sino al 3.12.2005. Se, invero, è innegabile che sul
11 correntista, il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che costituiscano il portato dell'applicazione di clausole nulle o siano state pretese in assenza di previsione negoziale, grava l'onere di produrre sia il contratto integrante il titolo del rapporto dedotto in giudizio (onere, nel caso specifico, assolto dagli attori mercé la preventiva richiesta di ostensione dei testi contrattuali rivolta alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b.) sia gli estratti conto periodici, indispensabili per verificare l'effettiva applicazione delle poste indebite, è altrettanto vero, tuttavia, l'assenza degli estratti conto relativi al primo periodo di vigenza del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo. La lacuna, invero, in altro si traduce se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili, con l'ulteriore conseguenza che dal saldo annotato nelle scritture contabili della banca, immodificato, occorre muovere nelle operazioni di ricalcolo.
ii) pervenire alla declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346
e 1418 c.c., della clausola in tema di commissione di massimo scoperto, con conseguente accoglimento anche del terzo motivo di impugnazione. La disposizione contrattuale, invero,
si limita a fissarne la percentuale, senza indicare in modo compiuto né la base cui tale aliquota deve essere applicata, né soprattutto le modalità di calcolo. In difetto di tali imprescindibili fattori chiarificatori dell'esatta modalità di computo della commissione, questa non può che essere considerata nulla per indeterminatezza.
12 Il consulente tecnico d'ufficio, espunti “gli addebiti a titolo di commissione di massimo
scoperto in relazione ad entrambe le aliquote previste in contratto (intrafido e su
sconfinamento)” (pag. 11 del supplemento di c.t.u.) e ricondotti i soli interessi intrafido al saggio previsto dall'art. 117 Tub, mantenendo per gli interessi extrafido il saggio validamente convenuto tra le parti e le variazioni a questo unilateralmente operate dalla banca nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 tub richiamato alla clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, ha accertato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 4744115 alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ovvero al 31.12.2014, si riduce da - € 10.611,61 (saldo rappresentato nelle scritture contabili della banca) a – € 1.999,15 a debito del correntista. Le
nullità accertate e le conseguenze sanzionatorie ad esse correlate (espunzione della c.m.s. e riconduzione degli interessi entrofido al disposto dell'art. 117 comma VII TUB) in quanto conformano il rapporto al parametro normativo, escludono in radice il fondamento, in relazione al rapporto in esame, del quarto motivo di impugnazione.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 378196, la documentazione contrattuale depositata in atti rivela che:
- il rapporto è acceso il 19 ottobre 2010 con la stipula in forma scritta del contratto;
- sono convenuti due diversi tassi debitori del 8,40 (tan) e 8,668% (tae) per “scon sbf” e del
11,700% non indicizzato “per sconfinamento”;
- è convenuta la “commissione per istruttoria urgente” da applicarsi trimestralmente a fronte di conti non affidati, oltre a varie voci di spesa;
13 - in data 16 gennaio 2014 sul rapporto (il cui numero identificativo è espressamente indicato nei testi contrattuali), sono aperte;
a) una linea di credito di € 60.000,00, valevole sino al
15.4.2015 dunque a scadenza, da utilizzare nelle forme di “anticipazioni su fatture
commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”
e regolata da un tasso debitore fissato in misura variabile costituito dalla sommatoria dell'Euribor 3 mesi – media mese precedente maggiorato di uno spread del 5.150%, pari alal dta di stpula del rapporto al 5,420 (0,270 + 5,150); b) una linea di credito di € 10.000,00,
anch'essa a scadenza in quanto valevole sino al 15.4.2015, da utilizzare nelle forme di
“anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione
pro solvendo del credito” e regolata alle medesime condizion della precedente, ovvero con tasso debitore variabile costituito dalla sommatoria dell'Euribor 3 mesi – media mese precedente maggiorato di uno spread del 5.150%, pari alla data di stipula del rapporto al 5,420
(0,270 + 5,150); entrambi i rapporti contengono la previsione di un tasso di proroga, destinato ad applicarsi sull'anticipazione ancora in corso dopo la scadenza del termine di validità dei fidi concessi (15.4.2015);
- in data 24 aprile 2015 sul rapporto (il cui numero identificativo è espressamente indicato nei testi contrattuali), sono aperte;
a) una linea di credito di € 10.000,00 valevole sino al 30.9.2016
da utilizzare nelle forme di “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi
di crediti, contro cessione pro solvendo del credito” regolata al tasso debitore variabile costituito dalla sommatoria dell'Euribor 3 mesi – media mese precedente maggiorato di uno
14 spread del 5.200%, pari alla data di stipula del rapporto al 5,229 (0,029 + 5,200) e taeg indicato in 8,5 punti percentuali;
b) un'apertura di credito in conto corrente con tasso debitore indicato in 6,379 punti percentuali (tan), 6,533 (tae) 8.350 (taeg).
Agli atti di causa è infine allegato il “contratto quadro anticipi/finanziamenti in valuta ed
Euro” del 24.4.2015 con il quale all'impresa individuale GR di LI CE è
concessa una linea di credito di € 60.000,00 con validità sino al 30.9.2016 da utilizzare nelle diverse forme indicate alle lettere a-m della pag. 1 del contratto, regolate di volta in volta su uno specifico rapporto già in essere tra le parti i cui identificativi non sono tuttavia indicati.
Poiché gli estratti conto prodotti si arrestano alla data del 31.12.2014, non è dato sapere se le operazioni di credito disciplinate dal contratto quadro siano state regolate sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio. In difetto di dimostrazione dell'inerenza del contratto ai rapporti per cui è causa, di tale contratto e delle condizioni economiche ivi previste non è dato trattare.
Poste tali premesse fattuali, mentre i primi tre motivi di impugnazione si rivelano infondati,
posto che il contratto istitutivo del rapporto e le sue successive variazioni contengono espressa indicazione dei tassi di interesse e delle ulteriori voci di costo -tra le quali non figura la commissione di massimo scoperto- pretesi dalla banca a remunerazione degli affidamenti a vario titolo concessi, al consulente tecnico è stato affidato l'incarico di verificare la compatibilità delle condizioni così convenute con la disciplina antiusura. Ciò al fine di accertare il fondamento del quarto motivo di impugnazione.
15 Correttamente inquadrata l'operazione di credito nella categoria “anticipi e sconti” con classe di riferimento da € 5.000 a € 100.000 (è questa infatti la funzione, oltre che il limite di importo,
del credito concesso alla correntista come rivela la dicitura “sconf. SBF”, ovvero sconto salvo buon fine, adoperata nel contratto del 19.10.2010 e l'ancor più esplicita indicazione della destinazione delle linee di credito nei contratti del 16.1.2014 e 24.4.2015), il c.t.u.,
adoperando il metodo di accertamento del TEG del rapporto indicato dalla AN d'IA (da ritenere preferibile alla rilevazione del carico economico operata in funzione del TAEG,
indicatore privo di simmetrico riscontro nelle operazioni funzionali all'individuazione del
TEGM, imprescindibile dato di paragone nella verifica di usurarietà, trimestralmente condotte dalla AN d'IA e recepite nel decreti ministeriali attuativi della L. n. 108/1996), ha rilevato l'usurarietà della sola pattuizione del 2010. Nelle due relazioni in atti ha dunque provveduto a espungere il carico economico, ovvero “per intero gli interessi, le spese, i costi
e le commissioni in qualunque modo denominate correlate alla concessione del credito, ad
eccezione unicamente di imposte e tasse” (pag. 20 della relazione depositata il giorno
8.1.2025):
- in un caso (relazione del 13.10.2021) per tutta la durata del rapporto, pervenendo al saldo di
- € 3.779,25 a debito del correntista in luogo del saldo risultante dalle scritture contabili della banca di - € 27.282,48 a debito della correntista;
16 - nell'altro (relazione del 8.1.2025) per i soli trimestri in cui effettivamente ha rilevato usura,
pervenendo al saldo di - € 10.502,42 a debito del correntista in luogo del saldo banca di - €
27.282,48 a debito della correntista.
Nessuno di tali conteggi può essere accolto: non il primo giacché non tiene conto della regolarizzazione del rapporto per effetto delle convenzioni di gennaio 2014; non il secondo che procede alla espunzione del carico economico solo nei trimestri di riscontro dell'usura conferendo alla verifica un connotato incompatibile con l'accertamento in fase genetica della violazione di legge.
Muovendo dal primo riconteggio (saldo - € 3.779,25) è dunque necessario reinserire nel saldo le competenze maturate da gennaio a dicembre 2014. L'operazione è agevolata dalla enucleazione delle competenze maturate in tale periodo contenuta nelle numerose tabelle inserite nel corpo della relazione (per tutte, si veda la tabella di pag. 19 della relazione del
8.1.2025, con la specificazione che, trattandosi di dati estrapolati dagli estratti conto, essi sono riportati in termini identici anche nelle restanti tabelle, come conferma la lettura della tabella di pag. 20 della medesima relazione). Trattasi, in particolare di interessi passivi per € 1.784,70
(534,36 + 423,53 + 445,87, 380,94) e spese per € 1.645,55 (297,61 + 188,20 + 722,59 +
437,15), che devono essere algebricamente sommate al saldo di – 3.779,25. Il saldo del rapporto n. 3781672 resta dunque accertato al 31.12.2014 in - € 7.209,50 a debito del correntista (3.779,25 + 1,784,70 + 1.645,55).
17 Deve essere respinta l'indimostrata domanda risarcitoria, vieppiù in considerazione del fatto che, anche in esito al ricalcolo, il saldo dei rapporti è rimasto comunque a debito dell'impresa correntista.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate in favore dell'appellante in misura prossima ai valori medi indicati dal dm. n. 55/2014 e sue successive modifiche per lo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, in € 7.545,00 -di cui
€ 545,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi- per il giudizio di primo grado e in € 9.704,00
-di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale- maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico solidale dell'istituto di credito appellato e degli intervenienti.
A carico dell'appellato e delle società intervenienti devono, infine, porsi in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 588 del 29 aprile 2019,
appellata da LI CE con atto di citazione in appello notificato a Controparte_1
il giorno 8.11.2019, accerta in € 1.999,15 a debito della correntista il saldo,
[...]
alla data del 31.12.2014, del conto corrente di corrispondenza n. 4744115 e in € 7.209,50 a
18 debito della correntista il saldo, alla data del 31.12.2014, del conto corrente di corrispondenza n. 378196;
condanna l'istituto di credito appellato e gli intervenienti in solido alla refusione in favore di
LI CE delle spese di lite, liquidate in € 7.545,00 per il giudizio di primo grado e in € 9.704,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
pone definitivamente a carico dell'istituto di credito appellato e delle società intervenienti le spese afferenti alla consulente tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
2) Dott. Cristina Midulla Consigliere
3) Dott. Giulia Maisano Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2115 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2019
TRA
(c.f. ), nella qualità di titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'impresa individuale “GR di LI SC, rappresentato e difeso dall'Avv.
Carmelo Bruno per mandato allegato all'atto di citazione in appello.
Appellante
(p. iva , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale dott.ssa giusta procura speciale del 12.5.2014 ai rogiti Controparte_2
Dott. Notaio in (rep. 33190, racc. 15278), registrata in il 15.5.2014 Persona_1 CP_1 CP_1 al n. 2401, serie 1T, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Miceli per mandato depositato unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
Appellato
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_3 P.IVA_2
rappresentata da (c.f. , già nella Controparte_4 P.IVA_3 CP_4
qualità di cessionaria di , rappresentata e difesa da dall'Avv. Controparte_1
Giacinto Di Donato, per mandato depositato unitamente alla comparsa di intervento.
Interveniente
(c.f. , rappresentata da Controparte_5 P.IVA_4 [...]
c.f. in persona del rappresentante legale dott. Parte_2 P.IVA_5 CP_6
nella qualità di cessionaria di rappresentata e difesa dall'Avv. Giacinto
[...] CP_3
Di Donato, per mandato depositato unitamente alla comparsa di intervento.
Interveniente
Conclusioni dell'appellante:
in accoglimento dell'appello:
- rideterminare il saldo portato dal rapporto di conto corrente n. 474415 in € 3.029,65 a credito per la correntista, previa trasformazione degli interessi ultralegali applicati alle operazioni entro fido ed extra fido nella misura prevista dal tasso BOT, stante l'assenza di un valido titolo negoziale contenente la pattuizione del tasso ab origine e la facoltà di modificare
2 unilateralmente i tassi, presupposto del legittimo esercizio dello jus variandi oltre che l'assenza di allegazione sul “giustificato motivo” richiesto dall'art. 118 TUB;
- accertare la natura usuraria degli interessi promessi ed applicati sul rapporto di conto corrente n. 3781672, aderendo alle conclusioni a cui è pervenuto il CTU con la prima relazione depositata il 13 ottobre 2021, con conseguente dichiarazione di nullità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, cod. civ., e rideterminazione del saldo;
- in via gradata, ove si dovesse aderire all'ipotesi alternativa, formulata dal c.t.u. con la relazione peritale dell'8 gennaio 2025, la quale prevede l'espunzione degli interessi, e di ogni altra spesa o costo, maturati sul conto corrente n. 3781672 solo nei trimestri con usura,
espungere, in ogni caso, per tutti gli altri trimestri gli addebiti operati a titolo di c.m.s. e di interessi ultralegali, poiché non pattuiti per iscritto, ovvero per indeterminatezza della relativa clausola;
- accogliere la domanda di risarcimento del danno, da liquidarsi anche in via equitativa, stante le riscontrate (ed invero gravi) nullità contrattuali per cui l'appellata ha indebitamente trattenuto ingenti riserve finanziarie, causando un danno di non poco momento alla ditta correntista;
- con vittoria di spese di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
- rigettare l'appello poiché totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 588/2019 del Tribunale di Agrigento in ogni sua parte;
3 - con vittoria di spese del giudizio.
Conclusioni dell'intervenuta CP_3
- in adesione alle conclusioni rassegnate dalla cedente Controparte_1
rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 588/2019 del Tribunale di Agrigento in ogni sua parte
Conclusioni dell'intervenuta Controparte_7
- accogliere tutte le domande, eccezioni, difese e deduzioni formulate dalla Cedente in tutti gli atti di parte e i verbali di causa, salvi tutti i diritti e le istanze dalla medesima formulate,
nonché tutti gli atti ed i documenti depositati per mezzo del suo procuratore costituito;
- declinate, in ogni caso, tutte le richieste di natura risarcitoria o restitutoria o di pagamento a qualsiasi altro titolo, anche di compensazione, avanzate da parte debitrice nei confronti della
AN cedente.
- rigettare ogni avversa domanda, eccezione e conclusione e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 588/2019 del Tribunale di Agrigento;
con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, titolare dell'impresa individuale “GR di LI SC, ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di Agrigento n. 588 del 29.4.2019 che ne ha rigettato le domande volte a ottenere la rideterminazione, previa eliminazione delle appostazioni
4 indebite, del saldo dei conti correnti n. 4744115 e n. 378196 intrattenuti presso
[...]
oltre alla condanna della al risarcimento del danno. Controparte_1 CP_1
Nel dettaglio il Tribunale:
- ha ritenuto assolto l'onere probatorio per essere stati prodotti in giudizio:
a) contratto di conto corrente n. 474415, stipulato in data 26.03.2001 e sottoscritto da
LI CE;
b) il contratto di conto corrente n. 3781672, acceso il 19.10.2010, unitamente alle condizioni economiche e giuridiche dei servizi a esso collegati e i contratti di apertura di credito su di questo regolati;
- ha dichiarato legittima la previsione della capitalizzazione, con pari periodicità infrannuale,
degli interessi a credito e a debito, in quanto conforme alla disciplina ratione temporis
applicabile;
- ha accertato l'analitica indicazione nei testi negoziali del tasso di interesse da applicare a ciascuno dei rapporti;
- ha dichiarato legittime le clausole relative alla commissione di massimo scoperto e agli ulteriori oneri economici che, con diversa denominazione e nel rispetto delle prescrizioni di forma e di determinatezza imposte dalla normativa bancaria, erano previste nei contratti;
- ha riscontrato l'analitica e chiara regolamentazione negoziale anche delle valute di imputazione contabile delle singole operazioni in conto;
5 - ha rigettato l'eccezione di usurarietà del carico economico correlato ai diversi rapporti in quanto formulata in modo generico e sommario senza rifermenti alla natura, se genetica o sopravvenuta, e al tempo di manifestazione del vizio lamentato;
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno perché non corroborata da elementi probatori e, in ogni caso, perché lecita la condotta della banca;
- ha regolato le spese di lite ponendole a carico del correntista.
Ha proposto impugnazione parziale , dolendosi del mancato accoglimento Parte_1
delle domande:
i) di declaratoria della nullità per difetto di forma dei contratti nonostante la produzione curata dalla banca fosse “stata frammentaria, lacunosa e, comunque, non idonea a dimostrare
in giudizio l'avvenuta pattuizione, secondo le forme prescritte dall'art. 117 T.U.B., delle
condizioni inerenti gli oneri economici di fatto applicati ai rapporti di conto” (pag. 11
dell'appello). Rileva, in particolare, non essere state convenute le condizioni economiche concernenti l'affidamento pur concesso in via di fatto sui rapporti di conto corrente n.
4744115 e n. 3781672, quest'ultimo, per vero, registrante una prima -e unica-
regolamentazione convenzionale solo dal 16 gennaio 2014, tuttavia “con operatività
posticipata al 15 aprile 2015” (pag. 10 dell'atto di appello). Evidenzia, inoltre, che i documenti contrattuali datati 24.4.2015 non recano “menzione di alcuno dei due rapporti di
conto corrente oggetto di giudizio, riferendosi, all'evidenza, ad altro e distinto rapporto di
credito” (pag. 11 dell'appello);
6 ii) di accertamento della violazione degli artt. 117 TUB e 1284 c.c. per non essere stato convenuto il tasso degli interessi da applicare alle linee di fido, non risultando a tal fine sufficiente il contratto di accensione dei rapporti di conto corrente, “deputato allo svolgimento
del semplice servizio di cassa che la banca esegue in favore del cliente, ma … di per sé idoneo
a fornire indicazioni sul collegato rapporto di credito” (pag. 13 dell'appello) e neppure la pattuizione in seno a tali contratti del tasso “per sconfini se autorizzati”, destinata ad applicarsi “ad ipotesi occasionali di concessione di credito”, ma inidoneo “a disciplinare
ipotesi, come nel caso di specie, caratterizzate dalla stabile costante possibilità di disporre
nel tempo di una linea di credito per importi consistenti” (pag. 15 dell'appello), di talché, in ultima analisi, le convenzioni difettavano della previsione degli interessi entro fido. Chiede,
in conseguenza, che i rapporti siano regolati dai tassi indicati dall'art. 117 comma VII TUB.;
iii) di nullità della clausola contrattuale che prevede la commissione di massimo scoperto, sfornita dei requisiti di determinatezza prescritti dagli artt. 1346 e 1418 c.c., da espungere dunque interamente dal saldo dei rapporti;
iv) di accertamento della usurarietà delle convenzioni negoziali, da condurre con l'ausilio di una consulenza d'ufficio tecnico contabile;
v) di risarcimento del danno arrecato all'attività dell'impresa individuale “in ragione
delle ingenti risorse finanziarie indebitamente trattenute dalla Controparte_1
(pag. 26 dell'atto di appello).
[...]
7 Insistono, quindi, nell'accoglimento di tutte le domande spiegate in primo grado e, in via conseguenziale, per una differente regolamentazione delle spese di lite.
Ritualmente costituita, si è opposta all'accoglimento Controparte_1
del gravame replicando a ciascuno dei motivi di impugnazione. Con riferimento ai primi due,
ha rilevato che: il conto corrente n. 4744115 “era un semplice conto corrente personale privo
di affidamento” così che non era stato “convenuto alcun tasso di interesse relativamente
all'affidamento per la semplice ragione che non vi era alcun fido” (pag. 4 della comparsa di costituzione), e che a diverse conclusioni non poteva giungersi non avendo il correntista assolto pienamente all'onere probatorio su di lui gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c. avendo prodotto gli estratti conto relativi a tale rapporto solo a far data dal 1.1.2006; il conto corrente n. 378196, effettivamente destinato invece allo svolgimento dell'attività di impresa, era stato istituito con contratto del 19.10.2010 il quale “contempla a pag. 15 tutte le condizioni relative
alla regolamentazione dell'affidamento (tasso a debito, commissione per istruttoria urgente
e altro), con la previsione poi a pag. 36 delle condizioni giuridiche dell'apertura di credito.
Pertanto, il disposto di cui agli artt. 117 TUB e 1284 c.c. appare perfettamente rispettato,
non potendosi intendere quale motivo di nullità la sola mancata previsione scritta dei limiti
di importo dell'affidamento” (pag. 6 della comparsa di costituzione.)
Con atto del 1.9.2020 ha spiegato intervento volontario ai sensi dell'art. 111 c.p.c. CP_8
– divenuta giusto cambio di denominazione a seguito di intervenuta
[...] Controparte_4
fusione con quale procuratrice mandataria di quest'ultima nella CP_4 CP_3
8 qualità di cessionaria pro soluto del credito oggetto di giudizio, per atto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” stipulato il 23.12.2019 con e Controparte_1
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 16.1.2020 (doc. n. 2 del fascicolo di , CP_8
che ha aderito alle difese della cedente, insistendo per il rigetto dell'appello.
Il 18.8.2024, con atto intervento volontario ex art. 111 c.p.c., si è costituita Controparte_5
cessionaria pro soluto del medesimo credito, per atto di cessione di crediti pecuniari “in blocco” stipulato il 31.5.2024 con e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del CP_3
8.6.2024 (all. C del fascicolo di , che ha chiesto l'estromissione della Controparte_5
cedente e, aderendo alle difese da questa spiegate, ha insistendo per il rigetto CP_3
dell'appello.
Così compendiati i fatti di causa, occorre in primo luogo rilevare che in forza del meccanismo dell'acquiescenza parziale disciplinato dall'art. 329 comma II c.p.c. si è formato il giudicato interno sulle statuizioni della sentenza di primo grado, non investite dal gravame, con le quali
è stata acclarata la legittima pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi, della commissione per istruttoria urgente, della commissione per utilizzo, della commissione di istruttoria veloce e dei c.d. giorni di valuta.
Nel merito, l'impugnazione la cui trattazione verrà condotta con separato riferimento ai due rapporti intercorsi tra le parti, è meritevole di parziale accoglimento.
In relazione al rapporto di conto corrente n. 4744115, la documentazione contrattuale prodotta in atti consente di rilevare che:
9 - il rapporto è acceso il 26 marzo 2001 mercè la stipula in forma scritta del contratto;
- nel documento contrattuale viene pattuito nella misura del 14,750% (tan) e del 15,586%
(tae) il tasso debitore annuo “per sconf. se autorizz;
- la commissione di massimo scoperto è stabilita, con decorrenza dall'apertura del rapporto,
nella misura dello “0,6250%” con un “aliquota agg.va 1,1250% su sconfinamento se
autorizzato”.
Poste queste premesse fattuali, è agevole:
i) riscontrare il fondamento del primo e secondo motivo di impugnazione che, afferendo entrambi all'omessa pattuizione delle condizioni economiche di concessione della linea di fido aperta in conto, devono essere trattati congiuntamente. Il consulente tecnico nominato in questo grado di giudizio ha accertato che il rapporto godeva in via di fatto di un affidamento di importo variato nel tempo e compreso tra € 5.000 ed € 10.000, rispondente alle forme tecniche della “tipologia elasticità di cassa” (pag. 10 del supplemento depositato il giorno
8.1.2025). L'apertura della linea di credito, pur agevolmente riscontrabile dall'esame della documentazione in atti, non è accompagnata dalla pattuizione delle condizioni economiche destinate a regolamentare l'affidamento. Il contratto di conto corrente intercorso tra le parti,
pur astrattamente idoneo per incontroverso orientamento giurisprudenziale a sopperire a tale lacuna (“In tema di disciplina della forma dei contratti bancari, l'articolo 117, comma 2, del
decreto legislativo n. 385 del 1993 stabilisce che il Cicr, mediante apposite norme di rango
secondario, possa prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, siano
10 stipulati in forma diversa da quella scritta. Ne discende che, in forza della delibera del Cicr
del 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato
da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato
per iscritto a pena di nullità” Cass. civ. 24/7/2023, n.22009; “l'apertura di credito deve
essere stipulata per iscritto a pena di nullità a meno che non sia già prevista e disciplinata
nel contratto di conto corrente, stipulato per iscritto, come stabilito dalla delibera cicr del 4
marzo 2003, in applicazione dell'art. 117, comma 2, d.l. n. 385 del 1993” Cass. civ.
21/6/2022, n. 20069), non lo è in concreto in quanto prevede unicamente il tasso per interessi su sconfinamento se autorizzato di conto. Trattasi di evenienza -sporadico e temporaneo utilizzo a debito di un conto non affidato, eccezionalmente consentito e previamente autorizzato dall'istituto bancario- del tutto differente dalla regolare utilizzazione di una linea di credito espressamente assentita dalla banca, sì che non vi è modo per correlare gli interessi dell'una ipotesi all'altra. Ricorrono, dunque, i presupposti contemplati dall'art. 117 comma
VII per l'integrazione automatica del contratto di apertura di credito in conto corrente con il saggio di interesse previsto da tale disposizione. In ragione di ciò, nel presente grado di giudizio è stato conferito incarico a un consulente contabile al fine di epurare il conto dagli interessi unilateralmente e illegittimamente applicati dalla banca sostituendoli con il tasso indicato dall'art. 117 comma VII D.Lgs. n. 385/1993. L'operazione di ricalcolo non è preclusa dal fatto che gli estratti conto prodotti in atti non illustrino il periodo iniziale di vigenza del rapporto, dall'accensione, nel marzo 2001, sino al 3.12.2005. Se, invero, è innegabile che sul
11 correntista, il quale intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive assumendo che costituiscano il portato dell'applicazione di clausole nulle o siano state pretese in assenza di previsione negoziale, grava l'onere di produrre sia il contratto integrante il titolo del rapporto dedotto in giudizio (onere, nel caso specifico, assolto dagli attori mercé la preventiva richiesta di ostensione dei testi contrattuali rivolta alla banca ai sensi dell'art. 119 t.u.b.) sia gli estratti conto periodici, indispensabili per verificare l'effettiva applicazione delle poste indebite, è altrettanto vero, tuttavia, l'assenza degli estratti conto relativi al primo periodo di vigenza del rapporto, non pregiudicano l'accoglimento della domanda di accertamento negativo. La lacuna, invero, in altro si traduce se non nell'impossibilità per il correntista di ottenere l'espunzione degli addebiti non dovuti per i periodi di tempo non documentati dagli estratti conto, precludendo di fatto l'accertamento e la rettifica del saldo per i periodi non esplorabili, con l'ulteriore conseguenza che dal saldo annotato nelle scritture contabili della banca, immodificato, occorre muovere nelle operazioni di ricalcolo.
ii) pervenire alla declaratoria di nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346
e 1418 c.c., della clausola in tema di commissione di massimo scoperto, con conseguente accoglimento anche del terzo motivo di impugnazione. La disposizione contrattuale, invero,
si limita a fissarne la percentuale, senza indicare in modo compiuto né la base cui tale aliquota deve essere applicata, né soprattutto le modalità di calcolo. In difetto di tali imprescindibili fattori chiarificatori dell'esatta modalità di computo della commissione, questa non può che essere considerata nulla per indeterminatezza.
12 Il consulente tecnico d'ufficio, espunti “gli addebiti a titolo di commissione di massimo
scoperto in relazione ad entrambe le aliquote previste in contratto (intrafido e su
sconfinamento)” (pag. 11 del supplemento di c.t.u.) e ricondotti i soli interessi intrafido al saggio previsto dall'art. 117 Tub, mantenendo per gli interessi extrafido il saggio validamente convenuto tra le parti e le variazioni a questo unilateralmente operate dalla banca nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 tub richiamato alla clausola n. 16 delle condizioni generali di contratto, ha accertato che il saldo del rapporto di conto corrente n. 4744115 alla data dell'ultimo estratto conto in atti, ovvero al 31.12.2014, si riduce da - € 10.611,61 (saldo rappresentato nelle scritture contabili della banca) a – € 1.999,15 a debito del correntista. Le
nullità accertate e le conseguenze sanzionatorie ad esse correlate (espunzione della c.m.s. e riconduzione degli interessi entrofido al disposto dell'art. 117 comma VII TUB) in quanto conformano il rapporto al parametro normativo, escludono in radice il fondamento, in relazione al rapporto in esame, del quarto motivo di impugnazione.
Quanto al rapporto di conto corrente n. 378196, la documentazione contrattuale depositata in atti rivela che:
- il rapporto è acceso il 19 ottobre 2010 con la stipula in forma scritta del contratto;
- sono convenuti due diversi tassi debitori del 8,40 (tan) e 8,668% (tae) per “scon sbf” e del
11,700% non indicizzato “per sconfinamento”;
- è convenuta la “commissione per istruttoria urgente” da applicarsi trimestralmente a fronte di conti non affidati, oltre a varie voci di spesa;
13 - in data 16 gennaio 2014 sul rapporto (il cui numero identificativo è espressamente indicato nei testi contrattuali), sono aperte;
a) una linea di credito di € 60.000,00, valevole sino al
15.4.2015 dunque a scadenza, da utilizzare nelle forme di “anticipazioni su fatture
commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione pro solvendo del credito”
e regolata da un tasso debitore fissato in misura variabile costituito dalla sommatoria dell'Euribor 3 mesi – media mese precedente maggiorato di uno spread del 5.150%, pari alal dta di stpula del rapporto al 5,420 (0,270 + 5,150); b) una linea di credito di € 10.000,00,
anch'essa a scadenza in quanto valevole sino al 15.4.2015, da utilizzare nelle forme di
“anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, contro cessione
pro solvendo del credito” e regolata alle medesime condizion della precedente, ovvero con tasso debitore variabile costituito dalla sommatoria dell'Euribor 3 mesi – media mese precedente maggiorato di uno spread del 5.150%, pari alla data di stipula del rapporto al 5,420
(0,270 + 5,150); entrambi i rapporti contengono la previsione di un tasso di proroga, destinato ad applicarsi sull'anticipazione ancora in corso dopo la scadenza del termine di validità dei fidi concessi (15.4.2015);
- in data 24 aprile 2015 sul rapporto (il cui numero identificativo è espressamente indicato nei testi contrattuali), sono aperte;
a) una linea di credito di € 10.000,00 valevole sino al 30.9.2016
da utilizzare nelle forme di “anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi
di crediti, contro cessione pro solvendo del credito” regolata al tasso debitore variabile costituito dalla sommatoria dell'Euribor 3 mesi – media mese precedente maggiorato di uno
14 spread del 5.200%, pari alla data di stipula del rapporto al 5,229 (0,029 + 5,200) e taeg indicato in 8,5 punti percentuali;
b) un'apertura di credito in conto corrente con tasso debitore indicato in 6,379 punti percentuali (tan), 6,533 (tae) 8.350 (taeg).
Agli atti di causa è infine allegato il “contratto quadro anticipi/finanziamenti in valuta ed
Euro” del 24.4.2015 con il quale all'impresa individuale GR di LI CE è
concessa una linea di credito di € 60.000,00 con validità sino al 30.9.2016 da utilizzare nelle diverse forme indicate alle lettere a-m della pag. 1 del contratto, regolate di volta in volta su uno specifico rapporto già in essere tra le parti i cui identificativi non sono tuttavia indicati.
Poiché gli estratti conto prodotti si arrestano alla data del 31.12.2014, non è dato sapere se le operazioni di credito disciplinate dal contratto quadro siano state regolate sui rapporti di conto corrente oggetto di giudizio. In difetto di dimostrazione dell'inerenza del contratto ai rapporti per cui è causa, di tale contratto e delle condizioni economiche ivi previste non è dato trattare.
Poste tali premesse fattuali, mentre i primi tre motivi di impugnazione si rivelano infondati,
posto che il contratto istitutivo del rapporto e le sue successive variazioni contengono espressa indicazione dei tassi di interesse e delle ulteriori voci di costo -tra le quali non figura la commissione di massimo scoperto- pretesi dalla banca a remunerazione degli affidamenti a vario titolo concessi, al consulente tecnico è stato affidato l'incarico di verificare la compatibilità delle condizioni così convenute con la disciplina antiusura. Ciò al fine di accertare il fondamento del quarto motivo di impugnazione.
15 Correttamente inquadrata l'operazione di credito nella categoria “anticipi e sconti” con classe di riferimento da € 5.000 a € 100.000 (è questa infatti la funzione, oltre che il limite di importo,
del credito concesso alla correntista come rivela la dicitura “sconf. SBF”, ovvero sconto salvo buon fine, adoperata nel contratto del 19.10.2010 e l'ancor più esplicita indicazione della destinazione delle linee di credito nei contratti del 16.1.2014 e 24.4.2015), il c.t.u.,
adoperando il metodo di accertamento del TEG del rapporto indicato dalla AN d'IA (da ritenere preferibile alla rilevazione del carico economico operata in funzione del TAEG,
indicatore privo di simmetrico riscontro nelle operazioni funzionali all'individuazione del
TEGM, imprescindibile dato di paragone nella verifica di usurarietà, trimestralmente condotte dalla AN d'IA e recepite nel decreti ministeriali attuativi della L. n. 108/1996), ha rilevato l'usurarietà della sola pattuizione del 2010. Nelle due relazioni in atti ha dunque provveduto a espungere il carico economico, ovvero “per intero gli interessi, le spese, i costi
e le commissioni in qualunque modo denominate correlate alla concessione del credito, ad
eccezione unicamente di imposte e tasse” (pag. 20 della relazione depositata il giorno
8.1.2025):
- in un caso (relazione del 13.10.2021) per tutta la durata del rapporto, pervenendo al saldo di
- € 3.779,25 a debito del correntista in luogo del saldo risultante dalle scritture contabili della banca di - € 27.282,48 a debito della correntista;
16 - nell'altro (relazione del 8.1.2025) per i soli trimestri in cui effettivamente ha rilevato usura,
pervenendo al saldo di - € 10.502,42 a debito del correntista in luogo del saldo banca di - €
27.282,48 a debito della correntista.
Nessuno di tali conteggi può essere accolto: non il primo giacché non tiene conto della regolarizzazione del rapporto per effetto delle convenzioni di gennaio 2014; non il secondo che procede alla espunzione del carico economico solo nei trimestri di riscontro dell'usura conferendo alla verifica un connotato incompatibile con l'accertamento in fase genetica della violazione di legge.
Muovendo dal primo riconteggio (saldo - € 3.779,25) è dunque necessario reinserire nel saldo le competenze maturate da gennaio a dicembre 2014. L'operazione è agevolata dalla enucleazione delle competenze maturate in tale periodo contenuta nelle numerose tabelle inserite nel corpo della relazione (per tutte, si veda la tabella di pag. 19 della relazione del
8.1.2025, con la specificazione che, trattandosi di dati estrapolati dagli estratti conto, essi sono riportati in termini identici anche nelle restanti tabelle, come conferma la lettura della tabella di pag. 20 della medesima relazione). Trattasi, in particolare di interessi passivi per € 1.784,70
(534,36 + 423,53 + 445,87, 380,94) e spese per € 1.645,55 (297,61 + 188,20 + 722,59 +
437,15), che devono essere algebricamente sommate al saldo di – 3.779,25. Il saldo del rapporto n. 3781672 resta dunque accertato al 31.12.2014 in - € 7.209,50 a debito del correntista (3.779,25 + 1,784,70 + 1.645,55).
17 Deve essere respinta l'indimostrata domanda risarcitoria, vieppiù in considerazione del fatto che, anche in esito al ricalcolo, il saldo dei rapporti è rimasto comunque a debito dell'impresa correntista.
In accordo al canone della soccombenza, le spese del giudizio, liquidate in favore dell'appellante in misura prossima ai valori medi indicati dal dm. n. 55/2014 e sue successive modifiche per lo scaglione di valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000, in € 7.545,00 -di cui
€ 545,00 per esborsi ed € 7.000,00 per compensi- per il giudizio di primo grado e in € 9.704,00
-di cui € 804,00 per esborsi, € 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 2.500,00 per la fase istruttoria ed € 3.000,00 per la fase decisionale- maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014,
devono essere poste a carico solidale dell'istituto di credito appellato e degli intervenienti.
A carico dell'appellato e delle società intervenienti devono, infine, porsi in via definitiva le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio, liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando,
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 588 del 29 aprile 2019,
appellata da LI CE con atto di citazione in appello notificato a Controparte_1
il giorno 8.11.2019, accerta in € 1.999,15 a debito della correntista il saldo,
[...]
alla data del 31.12.2014, del conto corrente di corrispondenza n. 4744115 e in € 7.209,50 a
18 debito della correntista il saldo, alla data del 31.12.2014, del conto corrente di corrispondenza n. 378196;
condanna l'istituto di credito appellato e gli intervenienti in solido alla refusione in favore di
LI CE delle spese di lite, liquidate in € 7.545,00 per il giudizio di primo grado e in € 9.704,00, come specificato in motivazione, per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014;
pone definitivamente a carico dell'istituto di credito appellato e delle società intervenienti le spese afferenti alla consulente tecnica d'ufficio disposta in questo grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il 31 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Giulia Maisano Antonino Liberto Porracciolo
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