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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 7329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7329 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11155 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F. Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti C.F._1
Rita Verazzo e Giancarmine Treppiccione presso i quali elettivamente domicilia in
Capua alla via Porta Roma, 32;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._2
Sandro Piscicelli presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Centro
Direzionale Is. A/7;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/05/2023, , premettendo di aver Parte_1 contratto matrimonio con la sig.ra in Napoli in data 04/02/1999, e che _1
1 dalla loro unione erano nati i figli (nato a [...] il [...]), Per_1 economicamente autosufficiente, in quanto in servizio in qualità di Volontario in
Ferma Prolungata di un anno (VFP1) presso l'ottavo Reggimento Lancieri di
Montebello, e e (nate a Napoli il 03/01/2006), non Parte_2 Per_2 economicamente autosufficienti, deduceva che la casa familiare sita in Napoli era di proprietà di entrambi i coniugi ed acquistata a mezzo di mutuo, ancora in essere e pagato dal sig. mensilmente per € 375,25 con scadenza 2035 (così come Pt_1 rinegoziato, versando precedentemente la maggior somma di € 448,15 per n. 10 anni, salvo nuova rinegoziazione); che il ricorrente svolgeva l'attività di impiegato con qualifica di Maresciallo Ordinario dell'Esercito presso la Caserma di Capua
“Oreste Salomone”, mentre la sig.ra lavorava presso “Piacevole _1
Camerette; che da tempo i coniugi, per gravi incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale;
che la dissoluzione del consorzio familiare era definitiva ed impediva ogni possibilità di ricostruire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché porsi a carico del ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e un assegno mensile di € 500.00 (ovvero € 250.00 per Per_2 Parte_2 ciascuna), oltre al 50% dell'assegno unico, pari ad € 185.00.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 21/09/2023, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 20/09/2023, si costituiva in giudizio
, la quale deduceva che il figlio , impiegato presso Controparte_1 Per_1
l'ottavo Reggimento di Montebello, alloggiava in Caserma ma nei fine settimana (in particolare il venerdì, il sabato e la domenica, salvo casi particolari) tornava a
Napoli presso la casa familiare ove era interamente a carico della madre;
inoltre, lo stesso non era impiegato con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ma era un Volontario, con la qualifica di VFP1, che lo vedeva impiegato a tempo determinato per la durata di 1 anno con possibilità di rinnovo per i successivi due anni;
che pertanto la sig.ra affrontava ancora delle spese per il figlio _1
e che la posizione lavorativa dello stesso non era ancora stabile e definitiva;
Per_1 che l'abitazione coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, era stata acquistata con l'apertura di un mutuo, e che tale mutuo era ancora in corso ed era
2 a carico del sig. , le cui rate erano frutto di una rinegoziazione effettuata Pt_1 dallo stesso , in accordo con la sig.ra allo scopo di ottenere nuova Pt_1 _1 liquidità ed acquistare la casa al mare, in Santa Maria del Cedro, anch'essa in comproprietà al 50 % dei coniugi;
che l'attività lavorativa di Promoter svolta dalla sig.ra era precaria e per la stessa le veniva corrisposto un esiguo _1 stipendio mensile di € 400,00. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, nonché porsi a carico del sig. a titolo di Pt_1 contributo per il mantenimento del nucleo familiare una somma mensile di €
800,00, di cui € 600,00 a titolo di mantenimento per le figlie e Per_2 Parte_2
(€ 300,00 per ciascuna), €100,00 per il figlio maggiorenne ed € 100,00 per Per_1 la moglie , oltre all'intero Assegno Unico pari ad € 370,00, con Controparte_1 condanna del ricorrente al pagamento di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 21/09/2023, il Giudice relatore procedeva all'interrogatorio libero delle parti. All'esito, i difensori del ricorrente si riportavano alle richieste ed eccepivano la tardività della costituzione della resistente, avvenuta solo il
20/09/23, senza deposito documentazione reddituale. La difesa della resistente si riportava alle difese e domande. Il Tribunale si riservava.
Con ordinanza del 09/02/2024, il Giudice relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di prima comparizione, autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
affidava le figlie e ad entrambi i genitori con Parte_2 Per_2 collocazione prevalente presso la madre;
prendeva atto degli Controparte_1 accordi in ordine all'assegnazione della casa familiare e alla frequentazione padre- figlie;
poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 _1
la somma di € 600,00 mensili quale contributo al mantenimento delle
[...] figlie, oltre rivalutazione Istat come per legge, oltre il 50% dell'assegno unico ed il
50% delle spese straordinarie per le figlie;
fissava l'udienza per la rimessione della causa in decisione per il 22/01/2026, disponendone la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, assegnando alle parti i termini di legge.
In data 10/05/2024, le difese delle parti depositavano istanza congiunta di conversione della separazione da giudiziale in consensuale, avendo le parti
3 raggiunto un accordo conformemente alle statuizioni provvisoriamente adottate dal
Tribunale.
Con successiva istanza depositata in data 28/03/2025, parte ricorrente rappresentava che la IG era divenuta maggiorenne ed aveva trovato Parte_2 impiego nell'Esercito Italiano con qualifica di Allievo in VFI dal 24/01/25 presso la caserma Oreste Salomone XVII RAV ACQUI di Capua, divenendo così autosufficiente economicamente, e percependo uno stipendio di circa € 1.200 mensili, con vitto e alloggio presso la stessa Caserma;
che in data 19/03/2025 la IG aveva prestato giuramento ed era in attesa di destinazione Parte_2 definitiva;
tanto premesso chiedeva la modifica dei provvedimenti pronunciati con ordinanza in data 27/09/23, ponendo a carico del la somma di € 300/00 Pt_1
a titolo di mantenimento della sola IG , ancora collocata presso la madre Per_2
e non economicamente autosufficiente.
Con decreto del 03/04/2025 il Giudice designato, vista la riassegnazione del
02/04/2025, rilevato che sull'istanza depositata da parte ricorrente doveva essere instaurato il contraddittorio con la controparte e che appariva necessario fissare udienza in presenza al fine di verificare anche l'attualità dell'accordo come depositato, fissava udienza al 24/06/2025, disponendo la comparizione delle parti.
All'udienza del 24/06/2025, venivano sentite le parti, le quali dichiaravano di voler confermare l'accordo allegato all'istanza del 10/5/2024 di conversione del procedimento da separazione giudiziale a separazione consensuale, accordo che riprendeva le statuizioni di cui all'ordinanza del Giudice istruttore, come modificato rispetto alla sopravvenuta indipendenza economica raggiunta dalla IG Parte_2
e, pertanto, chiedevano che il procedimento venisse definito alle seguenti condizioni:
“Il sig. verserà a titolo di contributo per il mantenimento della IG , Pt_1 Per_2 maggiorenne e non economicamente indipendente e convivente con la madre, la somma di € 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 25 di ciascun mese alla
, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici ISTAT Controparte_1 come per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie per la IG , come da Per_2
Protocollo del Tribunale di Napoli e COA del 7/3/2018;
4 La sig.ra percepirà il 100% dell'Assegno Unico;
_1
La casa familiare resta assegnata alla sig.ra convivente con la IG _1
, la quale provvederà a pagarne le utenze, mentre il mutuo sarà pagato dal Per_2 sig. . Pt_1
Le spese relative all'immobile in Santa Maria del Cedro in comproprietà tra le parti saranno pagate al 50%, tale immobile sarà utilizzato da entrambi i coniugi, previo accordo, per 15 giorni ciascuno nel mese di luglio e 15 giorni ciascuno nel mese di agosto;
Il sig. terminerà di estinguere il debito pregresso vantato dal condominio Pt_1 dell'immobile in Santa Maria del Cedro”.
A seguito dell'accordo, il Giudice relatore, considerato che con riferimento al contributo al mantenimento relativo ai mesi di marzo, aprile e maggio le parti non avevano trovato un accordo, essendo pacifico che, come indicato a verbale il sig.
[...]
in ragione dell'intervenuta indipendenza economica della IG dal Pt_1 Parte_2 mese di marzo non aveva provveduto a versarlo, in via conciliativa proponeva alle parti che il sig. versasse alla sig.ra a tacitazione delle somme Pt_1 _1 non versate, l'importo di € 300,00. Le parti accettavano la proposta del Giudice relatore.
Le difese chiedevano di poter discutere oralmente il giudizio;
chiedevano che la separazione fosse pronunciata alle condizioni indicate al verbale di udienza, con compensazione delle spese di giudizio. Il Giudice relatore, preso atto delle conclusioni formulate dalle parti, riservava la causa in decisione al Collegio, mandando al PM per le sue conclusioni sullo status.
Il PM in data 27/6/2025 chiedeva pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Ciò posto, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni sopra riportate non sono contrarie a norme imperative e hanno ad oggetto diritti disponibili, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al
5 giudizio in oggetto (le condizioni economiche inerenti il contributo relativo alla IG non economicamente autosufficiente e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _1
(Atto n. 10, p. I, s. , sez. XX, Reg. Atti Matrimonio anno 1999);
[...]
- Omologa le condizioni di separazione inerenti la prole ed i rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Spese compensate.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 27/6/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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