Articolo 149 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 148Articolo 150
Versione
12 maggio 1963
Art. 149. I residui passivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1943-44 sono stabiliti, come
dalla deliberazione della Corte dei conti,
nelle seguenti somme:
somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'esercizio
1943-44 (articolo 144) ....................... L. 130.514.372.350,91 somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 147) ........... " 20.009.338.263,51
------------------ Residui passivi al 30 giugno 1944 ... L. 150.523.710.614,42
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963