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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/10/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI MA Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Cesare Massetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1104/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
GIA' in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE LUISE, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANDREA 7 20121 MILANO presso il difensore avv. LUISE SALVATORE
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LAURA GIOVANNA PALMERI, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 12B 24122 BERGAMO presso il difensore avv. PALMERI LAURA GIOVANNA
pagina 1 di 21 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025 avente ad oggetto:
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
10/08/2022 con il n. 1890/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
• Nel merito:
1. Accogliere integralmente il presente appello, riformando la sentenza n.
1890/2022 del Tribunale di Bergamo;
2. Dichiarare che nulla è dovuto da a in forza Parte_1 Controparte_1
del titolo azionato con precetto del 28.05.2020;
3. Dichiarare l'inefficacia del precetto per insussistenza del credito;
4. Revocare la condanna ex art. 96 c.p.c..
Dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, così
pronunciare:
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare interamente la sentenza pagina 2 di 21 di primo grado n. 1890/22 emessa dal Tribunale di Bergamo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.6.2020 la società già Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio la società innanzi al Parte_2 CP_1
Tribunale di Bergamo, proponendo opposizione avverso all'atto di precetto notificatole in data 28.5.2020 con cui la convenuta le aveva intimato il pagamento della somma di € 13.189,83, in forza della sentenza n. 1842/2019
emessa dal Tribunale di Bergamo in data 21.8.2019.
A tal fine l'opponente ha esposto:
- che con sentenza n. 1842/2019 in data 21.8.2019 il Tribunale di Bergamo
aveva dichiarato la risoluzione del contratto stipulato in data 13.10.2014 tra le parti (la convenuta opposta e l'attrice opponente Controparte_1 Parte_1
allora . e condannato quest'ultima al risarcimento del Parte_2
danno in € 7.017,39 oltre interessi e spese legali;
- che avverso la predetta sentenza era stato proposto appello in data
17/02/2020;
- che, a detta dell'opponente, il precetto opposto doveva ritenersi illegittimo:
a) Per l'erronea qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (come somministrazione a richiesta, anziché somministrazione a pagina 3 di 21 piacere);
b) Per l'omessa valutazione delle contestazioni sul quantum debeatur;
c) Per non aver il giudice di prime cure fatto buon governo dei principi in tema di valutazione della prova testimoniale;
Per i predetti motivi l'opponente ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito dichiararsi che essa nulla doveva alla convenuta opposta in forza del titolo azionato e conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del decreto opposto, col favore delle spese.
***
VA , costituitasi con comparsa di risposta del 12/11/2020, ha chiesto CP_2
rigettarsi l'istanza di sospensione e nel merito respingersi l'opposizione, con le spese di lite e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 cpc. La
convenuta opposta ha in particolare sottolineato come doveva ritenersi infondato l'assunto di parte opponente secondo il credito portato dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto considerarsi estinto;
nessun fatto estintivo successivo alla pronuncia della sentenza azionata era stato infatti dedotto dall'opponente, la quale si era con l'atto di opposizione a precetto limitata a ribadire quanto esposto nell'atto di citazione in appello. Ciò in aperta violazione del principio generale secondo il quale il procedimento di opposizione ex art. 615 cpc può esser promosso solo in presenza di pagina 4 di 21 contestazione del diritto a procedere esecutivamente per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo.
***
Con ordinanza 1/12/2020 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione, rilevando a tal fine quanto segue:
<<… l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - minacciata od incoata - ha per oggetto le controversie circa il diritto a promuovere l'esecuzione forzata per l'inesistenza,
l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto all'esecuzione; con tale mezzo, l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo – ad es. per adempimento della prestazione, novazione dell'obbligazione,
prescrizione, transazione ecc – od eccepire un minor credito, mentre non è
consentito alcun esame o controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale diretto ad invalidarne l'efficacia in forza di eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo si è formato;
il giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, deve limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non può estendere il suo controllo al contenuto intrinseco del titolo che è fonte del diritto accertato nel titolo stesso;
… con l'opposizione a precetto si possono sollevare solo contestazioni in ordine al diritto dell'intimante ad agire in via pagina 5 di 21 esecutiva e se dunque la funzione del giudizio di opposizione a precetto è
quella di verificare la sussistenza e/o la permanenza del titolo esecutivo è
ovvio che i gravi motivi debbono riferirsi propriamente al giudizio di opposizione;
- in questa sede, il giudice deve infatti a limitarsi a valutare il titolo esecutivo e se i motivi addotti a supporto dell'opposizione, ossia fatti posteriori capaci di invalidare la portata del titolo, siano o meno verosimilmente sussistenti;
nella specie si verte in tema di opposizione a precetto fondato su titolo di origine giudiziale (sentenza di primo grado);
avverso detto titolo non è possibile opporre in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fatti deducibili nel giudizio di cognizione conclusosi con la pronuncia del titolo, o nell'eventuale giudizio di appello promosso avverso lo stesso, essendo invece possibile contestare solo la difformità della somma pretesa nel precetto rispetto a quella pretesa nel titolo o la inesigibilità parziale sopravvenuta di parte delle somme intimate con il precetto;
il giudizio di opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta;
gli argomenti dedotti dall'opponente non attengono a vizi propri del titolo medesimo come tale, ma riguardano eccezioni e pretese sostanziali che,
essendo volte a contrastare la stessa sussistenza del credito azionato, possono e devono costituire oggetto di opposizione (tempestiva o tardiva) nella pagina 6 di 21 competente sede cognitiva;
le censure sollevate in questa sede non attengono,
invece, all'ambito ammissibile di valutazione riservata al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., funzionalmente competente>>
Con tale ordinanza ha concesso i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, sesto comma, cpc.
***
Nella memoria n.1) l'opponente ha chiarito che le argomentazioni da essa esposte in atto di citazione miravano << ad evidenziare le criticità della sentenza di primo grado impugnata>>; l'opposizione era finalizzata < ad impedire che sulla scorta di un titolo ritenuto illegittimo (nelle more del giudizio di appello), la società > fosse < Parte_1
subire gli effetti nefasti di una azione esecutiva, senza avere gli strumenti per porvi un legittimo argine>> Ragion per cui << i fatti successivi al giudicato a cui>> aveva alluso <> potevano ritenersi sussistenti <
quanto allo stato non si>> era <
cui è processo>>. Ha inoltre negato che il provvedimento opposto potesse ritenersi esecutivo essendo mancato sun punto decisivo (identificazione del quantum) un accertamento invece necessario>>.
***
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29/06/2021 il giudice istruttore,
pagina 7 di 21 ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/04/2022, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con sentenza n.1890/2022 il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite ed al pagamento in suo favore dell'indennizzo di cui all'art.96 cpc in misura pari a quella delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società già Parte_1
l'appellata si è costituita chiedendo respingersi Parte_2 CP_1
il gravame avversario.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art.283 cpc la corte ha rinviato la causa all'udienza del 9/07/2025 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza assegnandosi termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'opposizione. Ha
richiamato il principio generale in forza del quale << nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione pagina 8 di 21 giudiziale, come nel caso di specie, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso,
spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. ex multis Cass. n. 3277 del 2015).>>. Il
Tribunale ha quindi affermato che << quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/2/2015, n. 3277, secondo cui «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le pagina 9 di 21 ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od
è tuttora) in esame»).>> con l'ulteriore precisazione cheregola da parte dell'opponente costituisce causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (Cassazione civile, sez. lav., 19/12/2014, n.
26948).>>
Fatto richiamo ai predetti principi, e venendo all'esame del merito dell'odierna res controversa, il Tribunale di Bergamo ha anzitutto premesso non esser stata eccepita la giuridica inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, ha ribadito essere
<< esclusivo appannaggio del giudice investito dell'impugnazione in appello,
lo scrutinio delle ragioni di infondatezza del relativo credito e delle censure mosse avverso il titolo giudiziale posto a fondamento della azione esecutiva minacciata con il precetto opposto (indentificate da parte opponente nella qualificazione del contratto intercorso fra le parti, nelle contestazioni in punto di quantum debeatur e nella valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di prime cure)>>
Dichiarata pertanto l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 cpc, e regolate le spese secondo criterio di soccombenza, ha condannato l'attrice pagina 10 di 21 opponente alla corresponsione in favore della controparte dell'indennizzo ex art.96 cpc, sul rilievo che < con la presente opposizione a precetto>> aveva <div/>riproducendo pedissequamente tutte le doglianze dedotte nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, costituente il titolo esecutivo posto a fondamento della predetta opposizione, senza contestare né
l'inesistenza del titolo o altri vizi del procedimento esecutivo né allegare fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo>>; poiché tale
<
all'unisono dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo>>, il giudice di prime cure ha ravvisato gli estremi per la condanna ex art.96 cpc in quanto << costituisce senza dubbio indice di colpa grave la proposizione di un'opposizione a precetto concretatesi sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione della sentenza di primo grado, con cui parte opponente era stata condannato a risarcire parte opposta. L'evidente infondatezza, senza lacuna plausibile ragione giustificativa, dell'opposizione a precetto consente di ravvisare i pagina 11 di 21 presupposti tali da configurare un abuso del processo, in quanto l'attore ha azionato la propria pretesa o con la coscienza dell'infondatezza della domanda oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta della propria posizione (Cassazione civile sez. III,
30/12/2014, n. 27534)>>
***
La società GIÀ sottopone a Parte_1 Parte_2
censura la parte della sentenza del Tribunale laddove si afferma che: “all'esame del merito dell'odierna res controversa - premesso che non risulta eccepita la giuridica inesistenza del titolo esecutivo - non può che ritenersi che sia esclusivo appannaggio del Giudice investito dell'impugnazione in appello, lo scrutinio delle ragioni di infondatezza del relativo credito e delle censure mosse avverso il titolo giudiziale posto a fondamento della azione esecutiva minacciata con il precetto opposto
(indentificate da parte opponente nella qualificazione del contratto intercorso fra le parti, nelle contestazioni in punto di quantum debeatur e nella valutazione della prova testimoniale operata dal Giudice di prime cure) ” .L'appellante afferma a tale proposito trattarsi di circostanza che il giudice avrebbe desunto erroneamente,
essendosi eccepita <> in ragione della presenza di
<> avrebbero fatto <
(confronta paragrafi n. 2 e 3 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nonché
memoria n. 1 pag. 4.)>>. Rileva, in proposito, di aver <
predominanti dell'atto di opposizione all'esecuzione concernono proprio l'omessa e/o pagina 12 di 21 la mancata valutazione delle contestazioni al quantum relativo al mancato guadagno –
contestazione del quantum debeatur e i vizi della prova testimoniale per la ricostruzione del quantum risarcibile.>>, risultandone <
viziata alla base/radice motivazionale, tale …>> da non poter <
propulsivo legittimante l'esecuzione forzata>>.
Sottopone poi a censura la decisione nella parte in cui vi si afferma che “ deve rilevarsi che l'odierno attore con la presente opposizione a precetto ha di fatto censurato la “giustizia” del titolo esecutivo, riproducendo pedissequamente tutte le doglianze dedotte nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo, costituente il titolo esecutivo posto a fondamento della predetta opposizione, senza contestare né l'inesistenza del titolo o altri vizi del procedimento esecutivo né allegare fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”. Siffatta articolazione difensiva contrasta con i pacifici e consolidati principi,
ribaditi all'unisono dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al Giudice
dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al Giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo. Per tali ragioni costituisce senza dubbio indice di colpa grave la proposizione di un'opposizione a precetto concretatesi sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione della sentenza di primo grado, con cui parte opponente era stata condannato a risarcire parte opposta. L'evidente infondatezza, senza a lcuna plausibile ragione giustificativa, dell'opposizione a precetto consente di ravvisare i pagina 13 di 21 presupposti tali da configurare un abuso del processo, in quanto l'attore ha azionato la propria pretesa o con la coscienza dell'infondatezza della domanda oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta della propria posizione. Deve, dunque, concludersi che, dovendo ritenersi la domanda oggetto del presente giudizio sia stata proposta quanto meno con colpa grave,
l'odierno opponente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura corrispondente alle spese legali liquidate, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ciò premesso, col primo motivo di gravame denuncia errata ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio e violazione dell'articolo 615 cpc in quanto a suo dire <
sostanziarsi in una mera riproduzione delle motivazioni dell'atto di appello,
l'opposizione all'esecuzione di cui al primo grado e il presente appello, sono incentrati sul contestare fermamente i fatti impeditivi estintivi e modificativi successivi alla formazione del titolo.>> Ciò in quanto <
del Tribunale di Bergamo n. 1842/2019 r.g. 7471/2017>> ed <
precetto>> sarebbero illegittimi non contenendo <
quantum debeatur>>. L'appellante lamenta quindi esser stata omessa l'analisi circa la carenza del presupposto della quantificazione del credito precettato.
Col secondo motivo di gravame denuncia errata interpretazione e rappresentazione dei fatti e violazione dell'articolo 96 cpc, sottoponendo a censura la sentenza impugnata laddove vi si era affermato che: “l'articolazione difensiva contrasta con i pacifici e consolidati principi, ribaditi all'unisono dalla giurisprudenza sia di merito pagina 14 di 21 che di legittimità e per tali ragioni costituisce senza dubbio indice di colpa grave la proposizione di un'opposizione a precetto concretatesi sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione della sentenza di primo grado, con cui parte opponente era stata condannato a risarcire parte opposta”(pag. 4 penultimo paragrafo) e se ne era dedotto <
configurare un abuso del processo, in quanto l'attore ha azionato la propria pretesa o con la coscienza dell'infondatezza della domanda oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta della propria posizione. Deve, dunque, concludersi che, dovendo ritenersi la domanda oggetto del presente giudizio sia stata proposta quanto meno con colpa grave, l'odierno opponente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura corrispondente alle spese legali liquidate, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.>>. L'appellante, premesso <
responsabilità aggravata consente al Giudice di condannare a pagare alla parte una somma equitativamente determinata. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del Giudice che tuttavia deve trovare un adeguata motivazione logico-valutativa (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud.
26/11/2021) 04/03/2022, n. 7222)>>, lamenta non essersi accertata la sussistenza di tale requisito, non risultando esplicitato il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto il giudice a tale conclusione, non potendosi ritenere tale l'affermazione in sentenza secondo cui l'attore avrebbe “riprodotto pedissequamente tutte le doglianze dedotte nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo”
pagina 15 di 21 (vedi pag. 4 secondo paragrafo), posto che da tale considerazione non risulterebbe comprovata la mala fede o la colpa grave dell'opponente.
***
Sul primo motivo di gravame
In data 28 maggio 2020 ha notificato a fusa per CP_1 Parte_2
incorporazione in atto di precetto ingiungendole il pagamento della Parte_1
somma di €. 13.189,83 (doc.5 del fascicolo di primo grado di parte appellante) in esecuzione della sentenza n.1842/2019 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
21/08/2019, la quale ha disposto quanto segue: <
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 13.10.2014 tra le parti per inadempimento della convenuta;
2) condanna la convenuta risarcire all'attrice il danno liquidato ad oggi in euro 7.017,39 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, 3)
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro
4.840 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.>> (doc.3).
Avverso tale atto ha proposto opposizione ex art.615 cpc fusa per Parte_2
incorporazione in deducendo di aver proposto appello (doc.4) per veder Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: << “In via pregiudiziale e cautelare: Sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1842/2019
emessa dal Tribunale di Bergamo, Giudice Dott.ssa Laura Giraldi, nell'ambito del pagina 16 di 21 giudizio N.R.G. 7471/2017, pubblicata il 21/08/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale, rigettare la domanda proposta dalla siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i Controparte_1
motivi esposti nei precedenti atti e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle spese e compensi, con rimborso forfettario delle spese generali, VA e contributo CPA. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda risarcitoria proposta dalla odierna attrice, si chiede all'On.le Giudicante di ricalcolare il quantum risarcitorio in quanto determinato in via del tutto sommaria nel prospetto allegato al numero 7 del fascicolo attoreo”;
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto…”>>
fusa per incorporazione in rassegnando le seguenti Parte_2 Parte_1
conclusioni: << Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- Nel merito:
dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del titolo azionato in Controparte_1
quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente,
dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 28.05.2020; - In via istruttoria:
con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA come per legge.>>, ha proposto, a fondamento dell'opposizione ex art.615 cpc, i seguenti motivi: pagina 17 di 21 1) errata qualificazione della tipologia contrattuale: il Tribunale avrebbe errato nel non qualificare il contratto de quo in termini di contratto di somministrazione “a richiesta”;
2) omessa valutazione delle contestazioni al quantum relativo al mancato guadano;
contestazione del quantum debeatur;
Tes_ 3) della prova testimoniale per la ricostruzione del quantum risarcibile: il
Tribunale avrebbe errato nel ritener dimostrato il danno subito da sulla base CP_1
di un generico tabulato senza riferimento specifico alla società Parte_2
e che il teste si era limitato genericamente ad avallare;
difetto di Tes_2
motivazione in ordine ai criteri di determinazione del danno, per aver il Tribunale
“sposato” < in toto la mera produzione di un tabulato e di una certificazione del commercialista sui ricavi lordi che nulla dicono circa il presunto danno effettivo che avrebbe subito!>>. Controparte_1
Trattasi con ogni evidenza di censure mosse nel merito alla decisione del giudice di primo grado, da proporsi pertanto con atto d'appello e non con opposizione ex art.615
cpc.
In corso di giudizio l'opponente ha inoltre sostenuto che l'opposizione si sarebbe giustificata in ragione del fatto che, non essendo il titolo (la sentenza) completo sotto il profilo della quantificazione del dovuto, lo stesso sarebbe risultato inidoneo a fondare l'esecuzione forzata: da ciò la contestazione circa la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e quindi l'ammissibilità dell'opposizione.
Sul punto è tuttavia agevole rilevare che nel dispositivo della sentenza 1842/2019 è
pagina 18 di 21 espressa chiaramente la statuizione di condanna (€ 7.017,39 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno, ed € 4.840 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge a titolo di rifusione delle spese processuali).
Anche sotto tale profilo l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Il primo motivo di gravame risulta pertanto privo di giuridico fondamento.
Sul secondo motivo di gravame
Nell'ordinanza 1/12/2020 il giudice istruttore ha illustrato le ragioni che avrebbero reso manifesta l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 cpc, e che si possono riassumere nel rilievo per cui a fondamento della stessa erano state addotte contestazioni relative al merito della decisione, suscettibili di valutazione soltanto in sede di giudizio di impugnazione.
Pur a seguito di tale motivatissimo provvedimento l'opponente ha insistito nell'azione ex art.615 cpc.
Tale condotta processuale appare con ogni evidenza connotata da colpa grave.
L'applicazione da parte del giudice di prime cure del disposto di cui all'art.96
cpc risulta pertanto legittima e condivisibile.
Anche il secondo motivo di gravame va pertanto respinto.
Le spese di lite
Al rigetto dell'appello segue la condanna della società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al pagina 19 di 21 dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del
13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro
26.000,00, liquidazione al valore medio per fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio, ed al valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione e per fase decisionale, non essendovi stata istruttoria e non risultando depositate comparse conclusionali e memorie di replica).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1890/2022 del Tribunale di
Bergamo.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 20 di 21 con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il presidente estensore
GI MA
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. GI MA Presidente rel.
Dott. Maura Mancini Consigliere
Dott. Cesare Massetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1104/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
GIA' in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. SALVATORE LUISE, elettivamente domiciliato in VIA SANT'ANDREA 7 20121 MILANO presso il difensore avv. LUISE SALVATORE
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. LAURA GIOVANNA PALMERI, elettivamente domiciliato in VIA GARIBALDI 12B 24122 BERGAMO presso il difensore avv. PALMERI LAURA GIOVANNA
pagina 1 di 21 APPELLATO
e posta in decisione all'udienza collegiale del 09/07/2025 avente ad oggetto:
Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
10/08/2022 con il n. 1890/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
• Nel merito:
1. Accogliere integralmente il presente appello, riformando la sentenza n.
1890/2022 del Tribunale di Bergamo;
2. Dichiarare che nulla è dovuto da a in forza Parte_1 Controparte_1
del titolo azionato con precetto del 28.05.2020;
3. Dichiarare l'inefficacia del precetto per insussistenza del credito;
4. Revocare la condanna ex art. 96 c.p.c..
Dell'appellato
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, così
pronunciare:
Nel merito:
Rigettare l'appello proposto poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, confermare interamente la sentenza pagina 2 di 21 di primo grado n. 1890/22 emessa dal Tribunale di Bergamo.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 15.6.2020 la società già Parte_1 [...]
ha convenuto in giudizio la società innanzi al Parte_2 CP_1
Tribunale di Bergamo, proponendo opposizione avverso all'atto di precetto notificatole in data 28.5.2020 con cui la convenuta le aveva intimato il pagamento della somma di € 13.189,83, in forza della sentenza n. 1842/2019
emessa dal Tribunale di Bergamo in data 21.8.2019.
A tal fine l'opponente ha esposto:
- che con sentenza n. 1842/2019 in data 21.8.2019 il Tribunale di Bergamo
aveva dichiarato la risoluzione del contratto stipulato in data 13.10.2014 tra le parti (la convenuta opposta e l'attrice opponente Controparte_1 Parte_1
allora . e condannato quest'ultima al risarcimento del Parte_2
danno in € 7.017,39 oltre interessi e spese legali;
- che avverso la predetta sentenza era stato proposto appello in data
17/02/2020;
- che, a detta dell'opponente, il precetto opposto doveva ritenersi illegittimo:
a) Per l'erronea qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti (come somministrazione a richiesta, anziché somministrazione a pagina 3 di 21 piacere);
b) Per l'omessa valutazione delle contestazioni sul quantum debeatur;
c) Per non aver il giudice di prime cure fatto buon governo dei principi in tema di valutazione della prova testimoniale;
Per i predetti motivi l'opponente ha chiesto in via preliminare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e nel merito dichiararsi che essa nulla doveva alla convenuta opposta in forza del titolo azionato e conseguentemente dichiararsi l'inefficacia del decreto opposto, col favore delle spese.
***
VA , costituitasi con comparsa di risposta del 12/11/2020, ha chiesto CP_2
rigettarsi l'istanza di sospensione e nel merito respingersi l'opposizione, con le spese di lite e la condanna dell'opponente ai sensi dell'art.96 cpc. La
convenuta opposta ha in particolare sottolineato come doveva ritenersi infondato l'assunto di parte opponente secondo il credito portato dalla sentenza impugnata avrebbe dovuto considerarsi estinto;
nessun fatto estintivo successivo alla pronuncia della sentenza azionata era stato infatti dedotto dall'opponente, la quale si era con l'atto di opposizione a precetto limitata a ribadire quanto esposto nell'atto di citazione in appello. Ciò in aperta violazione del principio generale secondo il quale il procedimento di opposizione ex art. 615 cpc può esser promosso solo in presenza di pagina 4 di 21 contestazione del diritto a procedere esecutivamente per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo.
***
Con ordinanza 1/12/2020 il giudice istruttore ha rigettato l'istanza di sospensione, rilevando a tal fine quanto segue:
<<… l'opposizione ex art. 615 c.p.c. - minacciata od incoata - ha per oggetto le controversie circa il diritto a promuovere l'esecuzione forzata per l'inesistenza,
l'invalidità o l'inefficacia del titolo esecutivo o, in genere, per la sopravvenienza di fatti impeditivi, estintivi del diritto all'esecuzione; con tale mezzo, l'opponente può dedurre motivi inerenti all'inesistenza del titolo in senso formale, originaria o sopravvenuta, ovvero contestare il diritto del procedente ad agire esecutivamente per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo – ad es. per adempimento della prestazione, novazione dell'obbligazione,
prescrizione, transazione ecc – od eccepire un minor credito, mentre non è
consentito alcun esame o controllo intrinseco sul titolo esecutivo giudiziale diretto ad invalidarne l'efficacia in forza di eccezioni deducibili nel procedimento in cui il titolo si è formato;
il giudice dell'opposizione all'esecuzione, infatti, deve limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non può estendere il suo controllo al contenuto intrinseco del titolo che è fonte del diritto accertato nel titolo stesso;
… con l'opposizione a precetto si possono sollevare solo contestazioni in ordine al diritto dell'intimante ad agire in via pagina 5 di 21 esecutiva e se dunque la funzione del giudizio di opposizione a precetto è
quella di verificare la sussistenza e/o la permanenza del titolo esecutivo è
ovvio che i gravi motivi debbono riferirsi propriamente al giudizio di opposizione;
- in questa sede, il giudice deve infatti a limitarsi a valutare il titolo esecutivo e se i motivi addotti a supporto dell'opposizione, ossia fatti posteriori capaci di invalidare la portata del titolo, siano o meno verosimilmente sussistenti;
nella specie si verte in tema di opposizione a precetto fondato su titolo di origine giudiziale (sentenza di primo grado);
avverso detto titolo non è possibile opporre in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. fatti deducibili nel giudizio di cognizione conclusosi con la pronuncia del titolo, o nell'eventuale giudizio di appello promosso avverso lo stesso, essendo invece possibile contestare solo la difformità della somma pretesa nel precetto rispetto a quella pretesa nel titolo o la inesigibilità parziale sopravvenuta di parte delle somme intimate con il precetto;
il giudizio di opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta;
gli argomenti dedotti dall'opponente non attengono a vizi propri del titolo medesimo come tale, ma riguardano eccezioni e pretese sostanziali che,
essendo volte a contrastare la stessa sussistenza del credito azionato, possono e devono costituire oggetto di opposizione (tempestiva o tardiva) nella pagina 6 di 21 competente sede cognitiva;
le censure sollevate in questa sede non attengono,
invece, all'ambito ammissibile di valutazione riservata al giudice dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., funzionalmente competente>>
Con tale ordinanza ha concesso i richiesti termini per memorie integrative ex art.183, sesto comma, cpc.
***
Nella memoria n.1) l'opponente ha chiarito che le argomentazioni da essa esposte in atto di citazione miravano << ad evidenziare le criticità della sentenza di primo grado impugnata>>; l'opposizione era finalizzata < ad impedire che sulla scorta di un titolo ritenuto illegittimo (nelle more del giudizio di appello), la società > fosse < Parte_1
subire gli effetti nefasti di una azione esecutiva, senza avere gli strumenti per porvi un legittimo argine>> Ragion per cui << i fatti successivi al giudicato a cui>> aveva alluso <> potevano ritenersi sussistenti <
quanto allo stato non si>> era <
cui è processo>>. Ha inoltre negato che il provvedimento opposto potesse ritenersi esecutivo essendo mancato sun punto decisivo (identificazione del quantum) un accertamento invece necessario>>.
***
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 29/06/2021 il giudice istruttore,
pagina 7 di 21 ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, ne ha disposto il rinvio per precisazione delle conclusioni all'udienza del 12/04/2022, all'esito della quale la causa è stata posta in decisione con termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Con sentenza n.1890/2022 il Tribunale di Bergamo ha rigettato l'opposizione condannando l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite ed al pagamento in suo favore dell'indennizzo di cui all'art.96 cpc in misura pari a quella delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società già Parte_1
l'appellata si è costituita chiedendo respingersi Parte_2 CP_1
il gravame avversario.
Rigettata l'istanza di sospensione ex art.283 cpc la corte ha rinviato la causa all'udienza del 9/07/2025 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza la causa è stata assegnata a sentenza assegnandosi termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di primo grado ha ritenuto inammissibile l'opposizione. Ha
richiamato il principio generale in forza del quale << nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione pagina 8 di 21 giudiziale, come nel caso di specie, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso,
spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. ex multis Cass. n. 3277 del 2015).>>. Il
Tribunale ha quindi affermato che << quando l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, i motivi di nullità del titolo o le ragioni di infondatezza del credito da esso accertato debbono essere fatte valere con lo specifico rimedio impugnatorio finalizzato alla caducazione del titolo stesso, mentre debbono essere fatte valere con l'opposizione a precetto unicamente le ragioni che si traducano nella inesistenza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo ovvero nella presenza di fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo (in tal senso, ex multis, si segnala Cassazione civile, sez. VI, 18/2/2015, n. 3277, secondo cui «nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le pagina 9 di 21 ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od
è tuttora) in esame»).>> con l'ulteriore precisazione che
26948).>>
Fatto richiamo ai predetti principi, e venendo all'esame del merito dell'odierna res controversa, il Tribunale di Bergamo ha anzitutto premesso non esser stata eccepita la giuridica inesistenza del titolo esecutivo e, quindi, ha ribadito essere
<< esclusivo appannaggio del giudice investito dell'impugnazione in appello,
lo scrutinio delle ragioni di infondatezza del relativo credito e delle censure mosse avverso il titolo giudiziale posto a fondamento della azione esecutiva minacciata con il precetto opposto (indentificate da parte opponente nella qualificazione del contratto intercorso fra le parti, nelle contestazioni in punto di quantum debeatur e nella valutazione della prova testimoniale operata dal giudice di prime cure)>>
Dichiarata pertanto l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 cpc, e regolate le spese secondo criterio di soccombenza, ha condannato l'attrice pagina 10 di 21 opponente alla corresponsione in favore della controparte dell'indennizzo ex art.96 cpc, sul rilievo che < con la presente opposizione a precetto>> aveva <div/>riproducendo pedissequamente tutte le doglianze dedotte nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo, costituente il titolo esecutivo posto a fondamento della predetta opposizione, senza contestare né
l'inesistenza del titolo o altri vizi del procedimento esecutivo né allegare fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo>>; poiché tale
<
all'unisono dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo>>, il giudice di prime cure ha ravvisato gli estremi per la condanna ex art.96 cpc in quanto << costituisce senza dubbio indice di colpa grave la proposizione di un'opposizione a precetto concretatesi sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione della sentenza di primo grado, con cui parte opponente era stata condannato a risarcire parte opposta. L'evidente infondatezza, senza lacuna plausibile ragione giustificativa, dell'opposizione a precetto consente di ravvisare i pagina 11 di 21 presupposti tali da configurare un abuso del processo, in quanto l'attore ha azionato la propria pretesa o con la coscienza dell'infondatezza della domanda oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta della propria posizione (Cassazione civile sez. III,
30/12/2014, n. 27534)>>
***
La società GIÀ sottopone a Parte_1 Parte_2
censura la parte della sentenza del Tribunale laddove si afferma che: “all'esame del merito dell'odierna res controversa - premesso che non risulta eccepita la giuridica inesistenza del titolo esecutivo - non può che ritenersi che sia esclusivo appannaggio del Giudice investito dell'impugnazione in appello, lo scrutinio delle ragioni di infondatezza del relativo credito e delle censure mosse avverso il titolo giudiziale posto a fondamento della azione esecutiva minacciata con il precetto opposto
(indentificate da parte opponente nella qualificazione del contratto intercorso fra le parti, nelle contestazioni in punto di quantum debeatur e nella valutazione della prova testimoniale operata dal Giudice di prime cure) ” .L'appellante afferma a tale proposito trattarsi di circostanza che il giudice avrebbe desunto erroneamente,
essendosi eccepita <> in ragione della presenza di
<> avrebbero fatto <
(confronta paragrafi n. 2 e 3 opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nonché
memoria n. 1 pag. 4.)>>. Rileva, in proposito, di aver <
predominanti dell'atto di opposizione all'esecuzione concernono proprio l'omessa e/o pagina 12 di 21 la mancata valutazione delle contestazioni al quantum relativo al mancato guadagno –
contestazione del quantum debeatur e i vizi della prova testimoniale per la ricostruzione del quantum risarcibile.>>, risultandone <
viziata alla base/radice motivazionale, tale …>> da non poter <
propulsivo legittimante l'esecuzione forzata>>.
Sottopone poi a censura la decisione nella parte in cui vi si afferma che “ deve rilevarsi che l'odierno attore con la presente opposizione a precetto ha di fatto censurato la “giustizia” del titolo esecutivo, riproducendo pedissequamente tutte le doglianze dedotte nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Bergamo, costituente il titolo esecutivo posto a fondamento della predetta opposizione, senza contestare né l'inesistenza del titolo o altri vizi del procedimento esecutivo né allegare fatti estintivi o modificativi sopravvenuti alla formazione del titolo”. Siffatta articolazione difensiva contrasta con i pacifici e consolidati principi,
ribaditi all'unisono dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, secondo cui il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al Giudice
dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua formazione, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al Giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto, ha potuto avere o sta avendo pieno sviluppo. Per tali ragioni costituisce senza dubbio indice di colpa grave la proposizione di un'opposizione a precetto concretatesi sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione della sentenza di primo grado, con cui parte opponente era stata condannato a risarcire parte opposta. L'evidente infondatezza, senza a lcuna plausibile ragione giustificativa, dell'opposizione a precetto consente di ravvisare i pagina 13 di 21 presupposti tali da configurare un abuso del processo, in quanto l'attore ha azionato la propria pretesa o con la coscienza dell'infondatezza della domanda oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta della propria posizione. Deve, dunque, concludersi che, dovendo ritenersi la domanda oggetto del presente giudizio sia stata proposta quanto meno con colpa grave,
l'odierno opponente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura corrispondente alle spese legali liquidate, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.
Ciò premesso, col primo motivo di gravame denuncia errata ricostruzione dei fatti dedotti in giudizio e violazione dell'articolo 615 cpc in quanto a suo dire <
sostanziarsi in una mera riproduzione delle motivazioni dell'atto di appello,
l'opposizione all'esecuzione di cui al primo grado e il presente appello, sono incentrati sul contestare fermamente i fatti impeditivi estintivi e modificativi successivi alla formazione del titolo.>> Ciò in quanto <
del Tribunale di Bergamo n. 1842/2019 r.g. 7471/2017>> ed <
precetto>> sarebbero illegittimi non contenendo <
quantum debeatur>>. L'appellante lamenta quindi esser stata omessa l'analisi circa la carenza del presupposto della quantificazione del credito precettato.
Col secondo motivo di gravame denuncia errata interpretazione e rappresentazione dei fatti e violazione dell'articolo 96 cpc, sottoponendo a censura la sentenza impugnata laddove vi si era affermato che: “l'articolazione difensiva contrasta con i pacifici e consolidati principi, ribaditi all'unisono dalla giurisprudenza sia di merito pagina 14 di 21 che di legittimità e per tali ragioni costituisce senza dubbio indice di colpa grave la proposizione di un'opposizione a precetto concretatesi sostanzialmente in una richiesta di rivalutazione della sentenza di primo grado, con cui parte opponente era stata condannato a risarcire parte opposta”(pag. 4 penultimo paragrafo) e se ne era dedotto <
configurare un abuso del processo, in quanto l'attore ha azionato la propria pretesa o con la coscienza dell'infondatezza della domanda oppure senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza manifesta della propria posizione. Deve, dunque, concludersi che, dovendo ritenersi la domanda oggetto del presente giudizio sia stata proposta quanto meno con colpa grave, l'odierno opponente deve essere condannato d'ufficio al pagamento in favore della parte intimata, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata in misura corrispondente alle spese legali liquidate, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza.>>. L'appellante, premesso <
responsabilità aggravata consente al Giudice di condannare a pagare alla parte una somma equitativamente determinata. Pertanto, la liquidazione in concreto della somma in via equitativa rientra nel potere discrezionale del Giudice che tuttavia deve trovare un adeguata motivazione logico-valutativa (Cass. civ. Sez. VI - 2, Ord., (ud.
26/11/2021) 04/03/2022, n. 7222)>>, lamenta non essersi accertata la sussistenza di tale requisito, non risultando esplicitato il ragionamento logico-giuridico che aveva condotto il giudice a tale conclusione, non potendosi ritenere tale l'affermazione in sentenza secondo cui l'attore avrebbe “riprodotto pedissequamente tutte le doglianze dedotte nell'atto di appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo”
pagina 15 di 21 (vedi pag. 4 secondo paragrafo), posto che da tale considerazione non risulterebbe comprovata la mala fede o la colpa grave dell'opponente.
***
Sul primo motivo di gravame
In data 28 maggio 2020 ha notificato a fusa per CP_1 Parte_2
incorporazione in atto di precetto ingiungendole il pagamento della Parte_1
somma di €. 13.189,83 (doc.5 del fascicolo di primo grado di parte appellante) in esecuzione della sentenza n.1842/2019 del Tribunale di Bergamo, pubblicata in data
21/08/2019, la quale ha disposto quanto segue: <
altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1) accerta l'intervenuta risoluzione del contratto stipulato in data 13.10.2014 tra le parti per inadempimento della convenuta;
2) condanna la convenuta risarcire all'attrice il danno liquidato ad oggi in euro 7.017,39 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo, 3)
condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro
4.840 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.>> (doc.3).
Avverso tale atto ha proposto opposizione ex art.615 cpc fusa per Parte_2
incorporazione in deducendo di aver proposto appello (doc.4) per veder Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: << “In via pregiudiziale e cautelare: Sospendere
e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto. In via principale: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1842/2019
emessa dal Tribunale di Bergamo, Giudice Dott.ssa Laura Giraldi, nell'ambito del pagina 16 di 21 giudizio N.R.G. 7471/2017, pubblicata il 21/08/2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “In via principale, rigettare la domanda proposta dalla siccome infondata in fatto ed in diritto per tutti i Controparte_1
motivi esposti nei precedenti atti e per l'effetto condannare la stessa al pagamento delle spese e compensi, con rimborso forfettario delle spese generali, VA e contributo CPA. In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta la domanda risarcitoria proposta dalla odierna attrice, si chiede all'On.le Giudicante di ricalcolare il quantum risarcitorio in quanto determinato in via del tutto sommaria nel prospetto allegato al numero 7 del fascicolo attoreo”;
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale
per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto…”>>
fusa per incorporazione in rassegnando le seguenti Parte_2 Parte_1
conclusioni: << Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto: -
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- Nel merito:
dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del titolo azionato in Controparte_1
quanto il credito è estinto per le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente,
dichiarare l'inefficacia del precetto notificato in data 28.05.2020; - In via istruttoria:
con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
- In ogni caso: con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre VA e CPA come per legge.>>, ha proposto, a fondamento dell'opposizione ex art.615 cpc, i seguenti motivi: pagina 17 di 21 1) errata qualificazione della tipologia contrattuale: il Tribunale avrebbe errato nel non qualificare il contratto de quo in termini di contratto di somministrazione “a richiesta”;
2) omessa valutazione delle contestazioni al quantum relativo al mancato guadano;
contestazione del quantum debeatur;
Tes_ 3) della prova testimoniale per la ricostruzione del quantum risarcibile: il
Tribunale avrebbe errato nel ritener dimostrato il danno subito da sulla base CP_1
di un generico tabulato senza riferimento specifico alla società Parte_2
e che il teste si era limitato genericamente ad avallare;
difetto di Tes_2
motivazione in ordine ai criteri di determinazione del danno, per aver il Tribunale
“sposato” < in toto la mera produzione di un tabulato e di una certificazione del commercialista sui ricavi lordi che nulla dicono circa il presunto danno effettivo che avrebbe subito!>>. Controparte_1
Trattasi con ogni evidenza di censure mosse nel merito alla decisione del giudice di primo grado, da proporsi pertanto con atto d'appello e non con opposizione ex art.615
cpc.
In corso di giudizio l'opponente ha inoltre sostenuto che l'opposizione si sarebbe giustificata in ragione del fatto che, non essendo il titolo (la sentenza) completo sotto il profilo della quantificazione del dovuto, lo stesso sarebbe risultato inidoneo a fondare l'esecuzione forzata: da ciò la contestazione circa la sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata e quindi l'ammissibilità dell'opposizione.
Sul punto è tuttavia agevole rilevare che nel dispositivo della sentenza 1842/2019 è
pagina 18 di 21 espressa chiaramente la statuizione di condanna (€ 7.017,39 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo, a titolo di risarcimento del danno, ed € 4.840 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge a titolo di rifusione delle spese processuali).
Anche sotto tale profilo l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
Il primo motivo di gravame risulta pertanto privo di giuridico fondamento.
Sul secondo motivo di gravame
Nell'ordinanza 1/12/2020 il giudice istruttore ha illustrato le ragioni che avrebbero reso manifesta l'inammissibilità dell'opposizione ex art.615 cpc, e che si possono riassumere nel rilievo per cui a fondamento della stessa erano state addotte contestazioni relative al merito della decisione, suscettibili di valutazione soltanto in sede di giudizio di impugnazione.
Pur a seguito di tale motivatissimo provvedimento l'opponente ha insistito nell'azione ex art.615 cpc.
Tale condotta processuale appare con ogni evidenza connotata da colpa grave.
L'applicazione da parte del giudice di prime cure del disposto di cui all'art.96
cpc risulta pertanto legittima e condivisibile.
Anche il secondo motivo di gravame va pertanto respinto.
Le spese di lite
Al rigetto dell'appello segue la condanna della società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al pagina 19 di 21 dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del
13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 5.200,01 sino ad euro
26.000,00, liquidazione al valore medio per fase di studio della controversia e fase introduttiva del giudizio, ed al valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione e per fase decisionale, non essendovi stata istruttoria e non risultando depositate comparse conclusionali e memorie di replica).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1890/2022 del Tribunale di
Bergamo.
Condanna la società appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva”, euro 922,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 20 di 21 con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 30/09/2025
Il presidente estensore
GI MA
pagina 21 di 21