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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1462/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1462/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Viale delle Rimembranze n. 22,
PA (RC), presso lo studio dell'Avv. Veneto Clara e dell'Avv. Armando Veneto, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...], (c.f. ), , nata a
[...] C.F._2 CP_3
Cinquefrondi il 18.12.1984 (c.f. ) e , nata a [...] C.F._3 CP_4 il 24.03.1987 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Via San Francesco C.F._4
d'Assisi n. 30, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv. Galluzzo Salvatore e dell'Avv. Maria
Florimo, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.09.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato del 18.12.2024, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 3.12.2024 da , CP_1
e , i quali intimavano alla società attrice il Controparte_2 CP_3 CP_4 pagamento della somma di euro 307.227,19 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 925 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di PA resa il 5.12.2024 nell'ambito del procedimento n. 543/2022 R.G.
Con tale sentenza n. 925/2024 R.S., intercorsa tra le medesime parti, il Tribunale di PA decideva sulla domanda formulata da , e al fine CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 di accertare l'inadempimento da parte della del Parte_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un lotto di terreno sito nel
Comune di Polistena, alla c.da Pantano, della superficie di mq. 2650 circa, censito al catasto terreni nella maggiore consistenza, al foglio 18 particella 874 e, nel catasto fabbricato particella 974, cat.
D/1, piano terra, con entrostante capannone, originariamente adibito ad oleificio ma destinato a palestra, stipulato tra le parti in data 19.07.2019.
A conclusione del procedimento giudiziale, il Tribunale di PA, con la citata sentenza n. 925/2024
R.S. così disponeva:
“dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda principale proposta ai sensi dell'art.
2932 c.c.;
-accoglie la domanda subordinata formulata dalla parte attrice e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 19/07/2017 per inadempimento del promittente venditore;
-accoglie la domanda di ripetizione delle somme versate in acconto sul corrispettivo della compravendita e per l'effetto condanna la , in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del corrispondente importo, ammontante a 40.000,00 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
-condanna la in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore al risarcimento del danno, commisurato alla penale convenuta in contratto, ammontante a 180.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 3/03/2021;
-condanna in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio di merito, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 euro oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge nonché 1.821,00 a titolo di contributo unificato;
-condanna in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite per la fase cautelare che si liquidano in complessivi euro 8.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'odierna opponente pertanto, evidenziava di aver Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, contestando totalmente le argomentazioni del giudice di prime cure e chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza impugnata;
con l'impugnazione proposta, la società formulava altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Pertanto, avverso il precetto impugnato la odierna opponente Parte_1 evidenziava la non debenza delle somme intimate sulla base dei motivi di
[...] opposizione, già formulati in sede di appello ovvero:
a) l'illegittimità della condanna al pagamento della penale di euro 180.000;
b) l'ingiustizia della condanna alla restituzione della somma di euro 40.000 percepiti a titolo di acconto sul prezzo finale pattuito, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 comma 5 del d.l.
133/2014 convertito con L. 164/2014; eccepiva in compensazione il mancato pagamento dei canoni di locazione dal marzo 2021 fino alla data della citazione, quantificati in € 79.200 oltre interessi
(1800,00 euro x 44mensilità), da portare ai fini della eventuale riduzione e/o compensazione del credito azionato con il precetto oggi impugnato;
c) le spese di lite così come determinate dal Tribunale di primo grado, risultavano eccessive.
Pertanto, la società opponente chiedeva Parte_1 Parte_1 Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto;
b) In via principale, accertare e dichiarare che i sig.ri , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per i motivi esposti in
[...] CP_4 premessa;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”
Con decreto ex art. 171bis c.p.c., reso il 19.02.2025, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti, , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , i quali si costituivano con comparsa depositata l'8.08.2025. CP_4
Gli opposti, costituendosi, chiedevano il rigetto nel merito delle domande della
[...]
evidenziando che trattavisi di censure al merito del titolo Parte_1 esecutivo giudiziario che non potevano essere formulate in sede di opposizione a precetto. Inoltre, contestavano l'eccezione di compensazione formulata dalla controparte in relazione ai canoni dovuti, evidenziando trattavisi di crediti non certi né liquidi, poiché era stata oggetto di impugnazione la sentenza n. 52/2025 R.S. del Tribunale di PA (che aveva dichiarato risolto, per inadempimento, il contratto di locazione commerciale del 19.07.2017 intercorrente tra le parti e condannato , , e al pagamento in favore della CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 [...]
dei canoni scaduti da febbraio 2021, nella misura Parte_1 contrattualmente determinata, sino all'effettivo rilascio del bene, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze, detratte le somme dovute da questi, ai resistenti di cui alla sentenza n. 925/23).
All'udienza del 26.09.2025, attesa la natura documentale, la causa veniva assegnata in decisione.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Costituisce principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione
(già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass.
13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205;
Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n.
2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
Ciò detto, non è possibile far valere nel presente giudizio ex art. 615 1° comma c.p.c. le medesime censure che attengono al merito della vicenda intercorrente tra le parti e sottoposta ad altro giudizio.
Nel caso di specie, infatti, le censure mosse dalla Parte_1 avverso il titolo esecutivo giudiziale sono inammissibili nella presente sede, in cui possono farsi valere solo fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali
(come nel caso di specie) l'appello.
Per le suddette ragioni, può, invece, esaminarsi l'eccezione di compensazione formulata dalla società opposta .
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2007, n.9912).
Difatti, a fronte della notifica del precetto del 3.12.2024, all'epoca della citazione (dicembre 2024) parte opponente non poteva legittimamente opporre la compensazione dei crediti per canoni scaduti oggetto di un giudizio ancora pendente. La compensazione legale si verifica infatti solo tra due debiti ugualmente liquidi ed esigibili. Per contro, a fronte del credito liquido ed esigibile del creditore intimante, la si è inizialmente limitata a Parte_1 vantare un credito contestato dalla controparte (canoni di locazione per risoluzione del contratto di locazione commerciale intercorrente con i ) ed oggetto di un diverso giudizio (n. Persona_1
2031/2021 R.G.). Nè l'opponente poteva fondatamente invocare la compensazione giudiziale.
Invero un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio
(Cassazione civile sez. III, 13/05/2002, n.6820; Cassazione civile sez. III, 01/09/2000, n.11496), richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
18/10/2013, n.23716).
Tuttavia, dopo il deposito degli atti introduttivi e prima del deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. ( destinate anche alla precisazione delle domande) il credito indicato in precetto si
è tuttavia estinto parzialmente e successivamente per compensazione, allorchè è stato, con sentenza n. 52/2025 R.S. del Tribunale di PA pubblicata il 4.02.2025, accertato giudizialmente e liquidato con sentenza immediatamente esecutiva il controcredito dell'odierna opponente (“Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione commerciale del 19 luglio 2017, relativo all'immobile sito in Polistena, località Pantano. Ordina a
, , e il rilascio dell'immobile libero da persone e cose CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 anche interposte, fissando per l'esecuzione la data del 6/05/2025. DA , , CP_1 CP_4
e al pagamento in favore della CP_3 CP_2 Parte_1
[.. dei canoni scaduti da febbraio 2021, nella misura contrattualmente determinata, sino all'effettivo rilascio del bene, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze, detratte le somme dovute da questi, ai resistenti di cui alla sentenza n. 925/23.”).
Ne discende che il credito della derivante dalla Parte_1 sentenza di questo Tribunale n. 52/2025 R.S. pubblicata il 4.02.2025, può essere opposto in compensazione ai creditori procedenti, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, essendo sorto successivamente al credito di quest'ultimo.
[...]
Alla stregua di quanto precede, il credito vantato da , CP_1 Controparte_2 CP_3
e non è quello portato dal precetto (€ 307.227,19), ma quello minore risultante
[...] CP_4 dalla compensazione con il controcredito per canoni scaduti – importo non contestato dagli opposti
- di € 93.600,00 (quantificato dalla società opponente con la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., depositata il 17.07.2025) per canoni di locazione scaduti da febbraio 2021 fino a luglio 2025, ed entro tale limite può essere proseguita l'esecuzione forzata.
Di contro alcuna compensazione può operare, per le motivazioni sopra esposte, con riferimento al presunto credito di € 15.128,00, quantificato dalla società opponente in relazione agli asseriti lavori da eseguire per la sanatoria dei presunti abusi sull'immobile attualmente occupato dagli opposti.
Trattasi di credito privo dei requisiti di certezza e liquidità, privo di qualsivoglia titolo atteso che, peraltro, si tratta di somme neppure pagate dalla società opposta ma solo presunte.
Ciò detto, come ha statuito la Corte di legittimità, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. n. 2160/2013; Cass. n.
5515/2008; Cass. n. 2123/1998; Cass. n. 2938/1992).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda in opposizione avanzata dalla l'atto di precetto Parte_1 notificato da , e deve essere decurtato CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'importo di € 93.600,00, restando efficace per il resto.
3.Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vengono integralmente compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda in opposizione avanzata dalla Parte_1
e, per l'effetto, annulla parziamente l'atto di precetto notificato da
[...] CP_1
, e per l'importo di € 93.600,00, restando
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 efficace per il resto;
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in PA, in data 08/10/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PA
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Mariano Carella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1462/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Viale delle Rimembranze n. 22,
PA (RC), presso lo studio dell'Avv. Veneto Clara e dell'Avv. Armando Veneto, che la rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] l'[...], (c.f. ), CP_1 C.F._1 CP_2
, nata a [...] il [...], (c.f. ), , nata a
[...] C.F._2 CP_3
Cinquefrondi il 18.12.1984 (c.f. ) e , nata a [...] C.F._3 CP_4 il 24.03.1987 (c.f. ), tutti elettivamente domiciliati in Via San Francesco C.F._4
d'Assisi n. 30, Polistena (RC), presso lo studio dell'Avv. Galluzzo Salvatore e dell'Avv. Maria
Florimo, che li rappresentano e difendono per procura in atti;
OPPOSTI
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
CONCLUSIONI: all'udienza del 26.09.2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni come da verbale.
In fatto ed in diritto
1.Con atto di citazione notificato del 18.12.2024, la Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 3.12.2024 da , CP_1
e , i quali intimavano alla società attrice il Controparte_2 CP_3 CP_4 pagamento della somma di euro 307.227,19 sulla base del titolo esecutivo rappresentato dalla sentenza n. 925 Reg. Sent. emessa dal Tribunale di PA resa il 5.12.2024 nell'ambito del procedimento n. 543/2022 R.G.
Con tale sentenza n. 925/2024 R.S., intercorsa tra le medesime parti, il Tribunale di PA decideva sulla domanda formulata da , e al fine CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 di accertare l'inadempimento da parte della del Parte_1 contratto preliminare di compravendita immobiliare avente ad oggetto un lotto di terreno sito nel
Comune di Polistena, alla c.da Pantano, della superficie di mq. 2650 circa, censito al catasto terreni nella maggiore consistenza, al foglio 18 particella 874 e, nel catasto fabbricato particella 974, cat.
D/1, piano terra, con entrostante capannone, originariamente adibito ad oleificio ma destinato a palestra, stipulato tra le parti in data 19.07.2019.
A conclusione del procedimento giudiziale, il Tribunale di PA, con la citata sentenza n. 925/2024
R.S. così disponeva:
“dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda principale proposta ai sensi dell'art.
2932 c.c.;
-accoglie la domanda subordinata formulata dalla parte attrice e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto preliminare stipulato in data 19/07/2017 per inadempimento del promittente venditore;
-accoglie la domanda di ripetizione delle somme versate in acconto sul corrispettivo della compravendita e per l'effetto condanna la , in Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione del corrispondente importo, ammontante a 40.000,00 euro, oltre interessi legali dalle singole scadenze al soddisfo;
-condanna la in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore al risarcimento del danno, commisurato alla penale convenuta in contratto, ammontante a 180.000,00 euro, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 3/03/2021;
-condanna in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento in favore dei convenuti delle spese del presente giudizio di merito, che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 euro oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge nonché 1.821,00 a titolo di contributo unificato;
-condanna in persona del legale rappresentante Parte_2 pro tempore, al pagamento delle spese di lite per la fase cautelare che si liquidano in complessivi euro 8.059,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
L'odierna opponente pertanto, evidenziava di aver Parte_1 proposto appello avverso la predetta sentenza, contestando totalmente le argomentazioni del giudice di prime cure e chiedendo pertanto l'annullamento della sentenza impugnata;
con l'impugnazione proposta, la società formulava altresì istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata.
Pertanto, avverso il precetto impugnato la odierna opponente Parte_1 evidenziava la non debenza delle somme intimate sulla base dei motivi di
[...] opposizione, già formulati in sede di appello ovvero:
a) l'illegittimità della condanna al pagamento della penale di euro 180.000;
b) l'ingiustizia della condanna alla restituzione della somma di euro 40.000 percepiti a titolo di acconto sul prezzo finale pattuito, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 23 comma 5 del d.l.
133/2014 convertito con L. 164/2014; eccepiva in compensazione il mancato pagamento dei canoni di locazione dal marzo 2021 fino alla data della citazione, quantificati in € 79.200 oltre interessi
(1800,00 euro x 44mensilità), da portare ai fini della eventuale riduzione e/o compensazione del credito azionato con il precetto oggi impugnato;
c) le spese di lite così come determinate dal Tribunale di primo grado, risultavano eccessive.
Pertanto, la società opponente chiedeva Parte_1 Parte_1 Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) In via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo posto a fondamento del precetto opposto;
b) In via principale, accertare e dichiarare che i sig.ri , , CP_1 Controparte_2 CP_3
e non hanno diritto di procedere all'esecuzione forzata per i motivi esposti in
[...] CP_4 premessa;
c) condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.”
Con decreto ex art. 171bis c.p.c., reso il 19.02.2025, veniva disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo nei confronti dei convenuti, , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , i quali si costituivano con comparsa depositata l'8.08.2025. CP_4
Gli opposti, costituendosi, chiedevano il rigetto nel merito delle domande della
[...]
evidenziando che trattavisi di censure al merito del titolo Parte_1 esecutivo giudiziario che non potevano essere formulate in sede di opposizione a precetto. Inoltre, contestavano l'eccezione di compensazione formulata dalla controparte in relazione ai canoni dovuti, evidenziando trattavisi di crediti non certi né liquidi, poiché era stata oggetto di impugnazione la sentenza n. 52/2025 R.S. del Tribunale di PA (che aveva dichiarato risolto, per inadempimento, il contratto di locazione commerciale del 19.07.2017 intercorrente tra le parti e condannato , , e al pagamento in favore della CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 [...]
dei canoni scaduti da febbraio 2021, nella misura Parte_1 contrattualmente determinata, sino all'effettivo rilascio del bene, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze, detratte le somme dovute da questi, ai resistenti di cui alla sentenza n. 925/23).
All'udienza del 26.09.2025, attesa la natura documentale, la causa veniva assegnata in decisione.
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Costituisce principio assolutamente granitico quello secondo il quale, ogni qual volta l'esecuzione
(già iniziata ovvero solo paventata come nel presente caso di notifica del precetto) si basi su un titolo esecutivo di formazione giudiziale, la relativa opposizione (ivi compresa quella a precetto) non possa fondarsi su motivi attinenti a vizi di formazione del titolo o al merito della decisione consacrata nel titolo stesso, poiché tali questioni devono essere dedotte esclusivamente nell'ambito del procedimento che ha condotto alla costituzione del titolo: in altri termini, nel caso di titolo esecutivo di formazione giudiziale al Giudice dell'opposizione a precetto (o all'esecuzione) compete unicamente un'indagine sull'esistenza e sulla validità del titolo, onde verificare se il titolo sussista oppure sia venuto meno per fattori sopravvenuti alla sua formazione, ma non può esercitare alcun controllo sul contenuto intrinseco della statuizione ed invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni che avrebbero dovuto necessariamente esser fatte valere nel giudizio di cognizione. In definitiva, in sede di opposizione a precetto (o all'esecuzione), al debitore opponente è consentito neutralizzare la pretesa avversaria consacrata nel titolo giudiziale solo attraverso la deduzione di fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo e, come tali, non deducibili nella precedente fase (ex plurimis: Cass. 18.2.2015 n. 3277; Cass. 24.7.2012 n. 12911; Cass.
13.11.2009 n. 24027; Cass. 25.5.2007 n. 12251; Cass.
4.12.2002 n. 17177; Cass.
6.7.2001 n. 9205;
Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 14.7.2000 n. 9335; Cass. 13.6.2000 n. 8026; Cass. 23.3.1999 n.
2742; Cass.
2.4.1997 n. 2870; Cass. 29.11.1996 n. 10650; Cass. 28.1.1988 n. 766).
Ciò detto, non è possibile far valere nel presente giudizio ex art. 615 1° comma c.p.c. le medesime censure che attengono al merito della vicenda intercorrente tra le parti e sottoposta ad altro giudizio.
Nel caso di specie, infatti, le censure mosse dalla Parte_1 avverso il titolo esecutivo giudiziale sono inammissibili nella presente sede, in cui possono farsi valere solo fatti estintivi o modificativi venuti in essere successivamente alla formazione del titolo, mentre tutti gli altri vizi e le contestazioni che attengono al merito della decisione possono e devono essere fatti valere solo nel corso del processo che conduce alla creazione del titolo medesimo, quali
(come nel caso di specie) l'appello.
Per le suddette ragioni, può, invece, esaminarsi l'eccezione di compensazione formulata dalla società opposta .
La compensazione, quale fatto estintivo dell'obbligazione, può essere dedotta come motivo di opposizione all'esecuzione forzata, fondata su titolo esecutivo giudiziale qualora il credito fatto valere in compensazione, rispetto a quello per cui si procede, sia sorto successivamente alla formazione di quel titolo (cfr. Cassazione civile sez. I, 24/04/2007, n.9912).
Difatti, a fronte della notifica del precetto del 3.12.2024, all'epoca della citazione (dicembre 2024) parte opponente non poteva legittimamente opporre la compensazione dei crediti per canoni scaduti oggetto di un giudizio ancora pendente. La compensazione legale si verifica infatti solo tra due debiti ugualmente liquidi ed esigibili. Per contro, a fronte del credito liquido ed esigibile del creditore intimante, la si è inizialmente limitata a Parte_1 vantare un credito contestato dalla controparte (canoni di locazione per risoluzione del contratto di locazione commerciale intercorrente con i ) ed oggetto di un diverso giudizio (n. Persona_1
2031/2021 R.G.). Nè l'opponente poteva fondatamente invocare la compensazione giudiziale.
Invero un credito contestato in un separato giudizio non è suscettibile di compensazione legale, attesa la sua illiquidità, né di giudiziale, poiché potrà essere liquidato soltanto in quel giudizio
(Cassazione civile sez. III, 13/05/2002, n.6820; Cassazione civile sez. III, 01/09/2000, n.11496), richiedendosi, invece, per la compensazione volontaria, un patto con cui venga direttamente disposta la compensazione di crediti già esistenti oppure siano fissate le condizioni, derogatorie a quelle di legge (altrimenti si avrebbe compensazione legale o giudiziale), necessarie e sufficienti per il prodursi in futuro dell'effetto compensativo fra le parti (cfr. Cassazione civile sez. VI,
18/10/2013, n.23716).
Tuttavia, dopo il deposito degli atti introduttivi e prima del deposito delle memorie integrative ex art. 171ter c.p.c. ( destinate anche alla precisazione delle domande) il credito indicato in precetto si
è tuttavia estinto parzialmente e successivamente per compensazione, allorchè è stato, con sentenza n. 52/2025 R.S. del Tribunale di PA pubblicata il 4.02.2025, accertato giudizialmente e liquidato con sentenza immediatamente esecutiva il controcredito dell'odierna opponente (“Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara risolto per inadempimento del conduttore, il contratto di locazione commerciale del 19 luglio 2017, relativo all'immobile sito in Polistena, località Pantano. Ordina a
, , e il rilascio dell'immobile libero da persone e cose CP_1 CP_4 CP_3 CP_2 anche interposte, fissando per l'esecuzione la data del 6/05/2025. DA , , CP_1 CP_4
e al pagamento in favore della CP_3 CP_2 Parte_1
[.. dei canoni scaduti da febbraio 2021, nella misura contrattualmente determinata, sino all'effettivo rilascio del bene, oltre interessi al tasso legale dalle singole scadenze, detratte le somme dovute da questi, ai resistenti di cui alla sentenza n. 925/23.”).
Ne discende che il credito della derivante dalla Parte_1 sentenza di questo Tribunale n. 52/2025 R.S. pubblicata il 4.02.2025, può essere opposto in compensazione ai creditori procedenti, , e CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
, essendo sorto successivamente al credito di quest'ultimo.
[...]
Alla stregua di quanto precede, il credito vantato da , CP_1 Controparte_2 CP_3
e non è quello portato dal precetto (€ 307.227,19), ma quello minore risultante
[...] CP_4 dalla compensazione con il controcredito per canoni scaduti – importo non contestato dagli opposti
- di € 93.600,00 (quantificato dalla società opponente con la memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., depositata il 17.07.2025) per canoni di locazione scaduti da febbraio 2021 fino a luglio 2025, ed entro tale limite può essere proseguita l'esecuzione forzata.
Di contro alcuna compensazione può operare, per le motivazioni sopra esposte, con riferimento al presunto credito di € 15.128,00, quantificato dalla società opponente in relazione agli asseriti lavori da eseguire per la sanatoria dei presunti abusi sull'immobile attualmente occupato dagli opposti.
Trattasi di credito privo dei requisiti di certezza e liquidità, privo di qualsivoglia titolo atteso che, peraltro, si tratta di somme neppure pagate dalla società opposta ma solo presunte.
Ciò detto, come ha statuito la Corte di legittimità, l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nei limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la somma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'opposizione in ordine alla quantità del credito (Cass. n. 2160/2013; Cass. n.
5515/2008; Cass. n. 2123/1998; Cass. n. 2938/1992).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda in opposizione avanzata dalla l'atto di precetto Parte_1 notificato da , e deve essere decurtato CP_1 Controparte_2 CP_3 CP_4 dell'importo di € 93.600,00, restando efficace per il resto.
3.Atteso il parziale accoglimento dell'opposizione le spese di lite vengono integralmente compensate.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, conclusione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda in opposizione avanzata dalla Parte_1
e, per l'effetto, annulla parziamente l'atto di precetto notificato da
[...] CP_1
, e per l'importo di € 93.600,00, restando
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4 efficace per il resto;
-compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in PA, in data 08/10/2025
Il Giudice dott. Mariano Carella