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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
SEP. CON FIGLI MINORI/ECONOM.
DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.02.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
con gli Avv.ti Lucia Bianchi e Mariagrazia Gasparini
e
2) Parte_2
Nato a Como il 26.11.1973
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Gran Canaria) San Fernando di Maspalomas Av. Parte_3
con l'Avv. Francesca Labate
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Comune di Appiano Gentile, in data 22.04.2017,
(anno 2017, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarazione della separazione tra i coniugi;
- affidamento condiviso dei figli, fatta salva la facoltà della madre convivente di adottare
autonomamente le decisioni urgenti in tema di salute e di autorizzazioni scolastico – educative dei minori attesa l'attuale residenza del padre fuori dall'Italia, con immediato avviso al padre;
-collocamento dei minori in via prevalente presso la madre;
-incontri padre figli nei mesi di luglio e agosto in cui i minori si recheranno presso la residenza del
padre alle Canarie per trascorrere il periodo estivo;
gli incontri potranno essere incrementati in ogni
momento laddove il padre venisse in Italia o vi fosse la disponibilità anche economica per ulteriori spostamenti dei minori durante l'anno scolastico, mediante accordi presi direttamente tra le parti;
- la madre contribuirà ai costi di viaggio per i minori con l'importo annuo di 150 euro;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento di 250 euro mensili per ciascuno
di essi oltre il 50% delle spese straordinarie, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese e da
aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
- per il viaggio dei ragazzi alle Canarie sarà il padre ad occuparsi del relativo accompagnamento anche con l'aiuto della sorella, a meno che la madre spontaneamente non decida di farlo
personalmente;
- l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 22.04.2017, in Appiano Gentile con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile
(anno 2017, atto n.2 parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appiano Gentile perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) RINVIA, come già disposto nel verbale d'udienza del 16.01.2025, all'udienza del 22.10.2025,
ore 11.00, per la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
7) MANDA tramite la cancelleria al P.M. – sede -
Così deciso in COMO, il 24.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao
DIP.
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente rel.
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 19.02.2024, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: Italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente a [...]
con gli Avv.ti Lucia Bianchi e Mariagrazia Gasparini
e
2) Parte_2
Nato a Como il 26.11.1973
cittadino: Italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...](Gran Canaria) San Fernando di Maspalomas Av. Parte_3
con l'Avv. Francesca Labate
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile,
in Comune di Appiano Gentile, in data 22.04.2017,
(anno 2017, atto n. 2, parte I);
con i seguenti figli MINORI o maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- nato il [...] Persona_1
- nato il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi, nelle more del giudizio di separazione, hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione alle seguenti condizioni:
- dichiarazione della separazione tra i coniugi;
- affidamento condiviso dei figli, fatta salva la facoltà della madre convivente di adottare
autonomamente le decisioni urgenti in tema di salute e di autorizzazioni scolastico – educative dei minori attesa l'attuale residenza del padre fuori dall'Italia, con immediato avviso al padre;
-collocamento dei minori in via prevalente presso la madre;
-incontri padre figli nei mesi di luglio e agosto in cui i minori si recheranno presso la residenza del
padre alle Canarie per trascorrere il periodo estivo;
gli incontri potranno essere incrementati in ogni
momento laddove il padre venisse in Italia o vi fosse la disponibilità anche economica per ulteriori spostamenti dei minori durante l'anno scolastico, mediante accordi presi direttamente tra le parti;
- la madre contribuirà ai costi di viaggio per i minori con l'importo annuo di 150 euro;
- il padre contribuirà al mantenimento dei figli con il versamento di 250 euro mensili per ciascuno
di essi oltre il 50% delle spese straordinarie, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese e da
aggiornarsi annualmente in base agli indici ISTAT di variazione del costo della vita;
- per il viaggio dei ragazzi alle Canarie sarà il padre ad occuparsi del relativo accompagnamento anche con l'aiuto della sorella, a meno che la madre spontaneamente non decida di farlo
personalmente;
- l'assegno unico sarà percepito interamente dalla madre;
In udienza le parti hanno confermato la loro volontà di non riconciliarsi e di ottenere pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, cpc, alla luce degli esiti dell'udienza di comparizione delle parti e tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 22.04.2017, in Appiano Gentile con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Appiano Gentile
(anno 2017, atto n.2 parte I);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza,
passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Appiano Gentile perché
provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
6) RINVIA, come già disposto nel verbale d'udienza del 16.01.2025, all'udienza del 22.10.2025,
ore 11.00, per la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio.
7) MANDA tramite la cancelleria al P.M. – sede -
Così deciso in COMO, il 24.01.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Barbara Cao