TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 29/04/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. 622/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 622/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2022 , premettendo di essere invalida civile al Parte_1
100% e titolare di prestazione di categoria INVCIV confermata il 22.10.2018, esponeva che, con missiva datata 4.11.2021, ricevuta per il tramite del patronato di fiducia, l' l'aveva informata di CP_1 aver provveduto al ricalcolo della pensione cat. INVCIV n. 07060319 con decorrenza dall'1.01.2019,
a seguito della comunicazione della sua dichiarazione reddituale dell'anno 2019, per effetto della quale erano state revocate la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 L.
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); che dalla revoca delle suddette maggiorazioni era scaturito un indebito pari ad € 6.414,32, in quanto era stato corrisposto un pagamento superiore sulla prestazione assistenziale di cui era titolare, nel periodo compreso tra l'1.01.2020 ed il 30.11.2021; di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 9.03.2022, per il tramite del proprio patronato di fiducia, rigettato dall'organo amministrativo con delibera n. 229687 del
6.05.2022.
Deducendo l'omessa presentazione di domanda amministrativa all' volta al riconoscimento CP_1 della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 L. 448/2001, nonché
l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 13 comma 2 L. 412/91 e l'inammissibilità della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate ex art. 52 L. 88/98, concludeva affinché venisse ordinato all'ente previdenziale di provvedere allo sgravio delle somme richieste a titolo di indebito assistenziale sulla pensione cat. INVCIV n. 07060319.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando che, a CP_1 seguito della verifica annuale circa la permanenza del requisito reddituale, aveva accertato d'ufficio il superamento dei limiti reddituali previsti per il diritto alla maggiorazione sociale, tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente prodotti dal coniuge dell'odierna ricorrente ( negli anni Persona_1
2019 e 2020 e che, pertanto, con nota del 4.11.2021 aveva provveduto a comunicare la riliquidazione della prestazione assistenziale, con la creazione di un indebito di € 6.414,31; eccepiva, inoltre,
l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 13 della L. n. 142/1991 prevista per l'indebito previdenziale, nonché l'irrilevanza del legittimo affidamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. e la tempestività delle verifiche reddituali eseguite.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la ricorrente, invalida civile al 100% ex art. 12 L. n. 118/1971, è titolare della pensione cat. INVCIV
n. 07060319 con decorrenza dall'1.04.2012, beneficio confermato dalla Commissione – Sede CP_1 di Lamezia Terme all'esito della visita di revisione effettuata in data 22.10.2018;
b) a seguito della comunicazione, a cura della ricorrente, della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019, con nota datata 4.11.2021, l' ha informato la beneficiaria di avere provveduto al CP_1 ricalcolo della pensione cat. INVCIV n. 07060319, con decorrenza dall'1.01.2019, e di aver revocato la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 L. 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione) corrisposte sul beneficio assistenziale riconosciuto;
al contempo, l'ente previdenziale ha comunicato di aver erogato l'importo di € 6.414,32 in eccesso sulla pensione cat.
INVCIV n. 07060319, nel periodo compreso tra l'1.01.2020 ed il 30.11.2021, chiedendo la restituzione della suddetta somma divenuta indebita;
c) in data 9.03.2022 è stato proposto, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale , contestando, sotto vari profili, l'indebito sulla pensione, ricorso che è CP_1 stato rigettato dall'organo amministrativo con delibera n. 229687 del 6.05.2022. 5. Orbene, in punto di diritto si rammenta che le maggiorazioni sociali costituiscono una particolare forma di incremento delle prestazioni previdenziali, normativamente previste dal Legislatore al ricorrere delle condizioni prefissate.
Corre l'obbligo di richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame e, in particolare, la disposizione contenuta all'art. 1 L. 544/1988, che dispone quanto testualmente si riporta: “Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato”.
L'articolo 38, ai commi 1 e 2, L. n. 448/2001 ha, poi, previsto, in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal successivo comma 5, l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali spettanti, a decorrere dall'1.01.2002:
- ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ai sensi dell'art. 1 L. 544/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai titolari di assegno sociale ai sensi dell'art. 70, comma 1, L. n. 388/2000;
- ai titolari di pensione sociale ai sensi dell'art. 2 L. 544/1988;
- ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 L. 381/1970 (sordomuti), e dell'art. CP_1
19 L. 118/1971 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari di pensione.
Il comma 4 del succitato art. 38 ha, inoltre, disposto che hanno diritto al beneficio della maggiorazione sociale, in presenza delle condizioni reddituali fissate, anche i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, nonché
i titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/1984.
Come già evidenziato, il diritto e la misura del beneficio della maggiorazione sociale sono correlati, per come disposto dal comma 5 del menzionato art. 38, al non superamento di determinati limiti di reddito annuo personale e cumulato con quello del coniuge, in caso di beneficiario legalmente coniugato.
Con la circolare n. 44 dell'1.03.2002, l' ha specificato che, per la determinazione dei redditi CP_1
(personali e coniugali) rilevanti ai fini della concessione delle maggiorazioni, bisogna computare: a) i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione;
b) i redditi tassati alla fonte;
c) i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati;
d) anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
In deroga al principio di cassa, non deve essere computato quanto eventualmente corrisposto al pensionato, nell'anno considerato, a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa;
mentre, devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio.
L'ente convenuto ha precisato, inoltre, che, ai fini della rilevazione del limite reddituale, non devono essere computati i redditi derivanti:
- dalle pensioni di guerra (cfr. circolare n. 268 del 25 novembre 1991); CP_1
- dalle indennità di accompagnamento di ogni tipo (cfr. messaggio n. 38607 del 22 gennaio CP_1
1993);
- dall'indennità prevista per i ciechi parziali dall'art. 3 L. 508/1988;
- dall'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'art. 4 L. 508/1988 (cfr. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993); CP_1
- dall'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
(cfr. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000); CP_1
- dai sussidi economici che i Comuni e gli altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (cfr. messaggio n. 362 del 18 luglio 2000). CP_1
Per quanto concerne, invece, l'incremento al milione ai sensi dell'art. 38 L. n. 448/2001, giova precisare che tale incremento rappresenta una particolare forma di maggiorazione sociale, introdotta dall'1.01.2002, spettante ai pensionati ultrasettantenni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa € 660 al mese ai valori attuali).
Tale aumento è riconosciuto: a) ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); b) ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonché agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. “incremento al milione”), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
Per completezza di motivazione, si osserva che ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 L. n. 448/2001, la verifica del possesso dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, posto che il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è finalizzato a consentire che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4585 del 22 marzo 2012; in applicazione del sopra richiamato principio di diritto, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma).
Invero, l'art. 38 è destinato ad assicurare un “incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”
e, pertanto, prevede un incremento dei trattamenti pensionistici in favore di tali soggetti “fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità” (c.d. incremento al milione).
Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto, la maggiorazione economica delle prestazioni assistenziali è riconosciuta d'ufficio dall' , non essendo, quindi, CP_1 necessaria alcuna domanda da parte degli interessati (cfr. Circolare n. 107 del 23.09.2020, secondo cui “a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.”.).
Con la Circolare n. 107 del 23.09.2020 l' ha fornito indicazioni relativamente alle modalità di CP_1 pagamento dell'incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, precisando quanto ai requisiti reddituali che: “Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.”.
L'importo spettante, per il 2020, è di € 651,51 per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma.
Inoltre, con la suddetta Circolare l'ente previdenziale ha chiarito che, se i redditi personali dei beneficiari hanno subito una variazione nel corso dell'anno 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all' attraverso le previste modalità, non sarà CP_1 possibile procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione.
In tali casi, l'interessato dovrà, quindi, presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, all'esito della quale l'ente procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.
Per quanto concerne, infine, i limiti reddituali previsti per l'anno 2021, l' , dapprima con la CP_1
Circolare n. 148 del 28.12.2020, e poi con il Messaggio n. 173 del 15.01.2021, ha precisato che il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: a) redditi propri di importo non superiore ad € 8.476, 26; b) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore ad € 14.459,90.
6. Nella fattispecie in esame, la causa dell'indebito, per come dedotta dall' , è il superamento del CP_1 limite reddituale rilevante ai fini del riconoscimento dell'incremento al milione ex art. 38 L. n.
448/2001 sulla pensione cat. INVCIV n. 07060319, di cui è titolare l'odierna ricorrente;
ciò in ragione del fatto che, per la determinazione del reddito rilevante, deve essere computato non solo il reddito personale della beneficiaria ma anche quello prodotto dal coniuge.
Dall'esame della documentazione reddituale versata in atti emerge che:
a) nell'anno 2019 il reddito da lavoro dipendente prodotto dal coniuge della ricorrente,
[...]
è stato pari ad € 15.285,12; Per_1
b) nell'anno 2020 il reddito da lavoro dipendente prodotto dal coniuge della ricorrente,
[...]
è stato pari ad € 14.416,00. Per_1
Se ne evince, dunque, che sia nell'anno 2019 sia nell'anno 2020, la soglia reddituale data dal cumulo del reddito personale della beneficiaria e del reddito prodotto dal coniuge, è stata ampiamente superata.
8. Per quel che attiene alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n.
13915 del 20.05.2021), secondo cui “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili
- quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che: “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente; tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato
l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. […] Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1 dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” ” per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, CP_1 che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.” L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ” (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020). CP_1
Ed ancora, l'organo nomofilattico con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638;
Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art.
11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”. In altri termini, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento (come nel caso dell'erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens).
Ne consegue che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (cfr. Cass. Civ. n. 28771/2018).
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della Suprema Corte di
Cassazione, che ha statuito il seguente principio di diritto: “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.” (Cass. Civ. n. 26036 del 2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che:
“Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono
l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e
l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.”
(cfr. Cass. Sez. lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Ordunque, nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero, perciò, conoscibili dall'ente previdenziale.
9. Nel caso di specie, per come già esposto, l' sostiene che la causa dell'indebito risiede nel CP_1 superamento del limite reddituale rilevante ai fini del riconoscimento dell'incremento al milione ex art. 39 L. n. 448/2001 sulla pensione di invalidità civile di cui è titolare la ricorrente, posto che il reddito cumulativo dato dalla somma del reddito personale della beneficiaria e del reddito del coniuge
è stato superiore al limite reddituale previsto per gli anni 2019 e 2020.
È pacifico tra le parti e, dunque, costituisce circostanza non contestata che l'unico reddito personale prodotto dalla ricorrente, negli anni in contestazione, è dato dalla pensione di invalidità civile erogata dallo stesso ente previdenziale convenuto.
Allo stesso modo, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, l conosceva o CP_1 avrebbe dovuto conoscere i redditi da lavoro dipendente prodotti dal coniuge negli anni di riferimento in quanto regolarmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene, quindi, che le maggiorazioni sociali erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito di cui
è causa (comunicazione datata 4.11.2021), dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione circa l'eventuale dopo della percipiente, dolo che non sarebbe, comunque, configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosceva o aveva l'onere di conoscere. CP_1
Giova, inoltre, evidenziare che tali incrementi sociali sono stati riconosciuti d'ufficio dall'ente previdenziale, sicché alcun comportamento doloso e/o fraudolento può essere imputato alla ricorrente, che risulta essere stata individuata quale beneficiaria di tali maggiorazioni proprio dall' . CP_1
Non appare, infine, giustificata la richiesta di restituzione degli importi corrisposti a far data da gennaio 2020, posto che dal prospetto allegato alla comunicazione di riliquidazione del 4.11.2021 si evince che l'aumento sociale è stato erogato a partire da luglio 2020.
10. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente, la domanda va accolta, accertando e dichiarando l'irripetibilità della somma di € 6.414,32 percepita da a Parte_1 titolo di maggiorazione sociale e di maggiorazione “aumento al milione” ex art. 38 L. 448/2001 sulla pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV n. 07060319) nel periodo dall'1.01.2020 ed il
30.11.2021, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale CP_1 titolo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di €
6.414,32 percepita da a titolo di maggiorazione sociale e di maggiorazione Parte_1
“aumento al milione” ex art. 38 L. 448/2001 sulla pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV
n. 07060319), nel periodo dall'1.01.2020 ed il 30.11.2021, condannando l' alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 29.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
29.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 622/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro alla Parte_1 C.F._1
Via D. Mottola D'Amato n. 61 presso lo studio dell'Avv. Maria Adelaide Scarfone, che la rappresenta e difende come da mandato in atti
Ricorrente contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti
Giacinto Greco e Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Lamezia Terme alla Via Saverio D'Ippolito n. 5 (Ufficio Legale ) CP_1
Resistente
avente ad oggetto: ripetizione di indebito assistenziale provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa - qui da intendersi integralmente riprodotte -, come da dispositivo e contestuali
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 27.05.2022 , premettendo di essere invalida civile al Parte_1
100% e titolare di prestazione di categoria INVCIV confermata il 22.10.2018, esponeva che, con missiva datata 4.11.2021, ricevuta per il tramite del patronato di fiducia, l' l'aveva informata di CP_1 aver provveduto al ricalcolo della pensione cat. INVCIV n. 07060319 con decorrenza dall'1.01.2019,
a seguito della comunicazione della sua dichiarazione reddituale dell'anno 2019, per effetto della quale erano state revocate la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 L.
448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); che dalla revoca delle suddette maggiorazioni era scaturito un indebito pari ad € 6.414,32, in quanto era stato corrisposto un pagamento superiore sulla prestazione assistenziale di cui era titolare, nel periodo compreso tra l'1.01.2020 ed il 30.11.2021; di aver proposto ricorso amministrativo al Comitato Provinciale in data 9.03.2022, per il tramite del proprio patronato di fiducia, rigettato dall'organo amministrativo con delibera n. 229687 del
6.05.2022.
Deducendo l'omessa presentazione di domanda amministrativa all' volta al riconoscimento CP_1 della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 L. 448/2001, nonché
l'intervenuta prescrizione annuale ex art. 13 comma 2 L. 412/91 e l'inammissibilità della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate ex art. 52 L. 88/98, concludeva affinché venisse ordinato all'ente previdenziale di provvedere allo sgravio delle somme richieste a titolo di indebito assistenziale sulla pensione cat. INVCIV n. 07060319.
2. Integrato il contraddittorio, l' eccepiva l'infondatezza della domanda, precisando che, a CP_1 seguito della verifica annuale circa la permanenza del requisito reddituale, aveva accertato d'ufficio il superamento dei limiti reddituali previsti per il diritto alla maggiorazione sociale, tenuto conto dei redditi da lavoro dipendente prodotti dal coniuge dell'odierna ricorrente ( negli anni Persona_1
2019 e 2020 e che, pertanto, con nota del 4.11.2021 aveva provveduto a comunicare la riliquidazione della prestazione assistenziale, con la creazione di un indebito di € 6.414,31; eccepiva, inoltre,
l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 13 della L. n. 142/1991 prevista per l'indebito previdenziale, nonché l'irrilevanza del legittimo affidamento ai sensi dell'art. 2033 c.c. e la tempestività delle verifiche reddituali eseguite.
Concludeva, quindi, per la declaratoria di nullità del ricorso e, nel merito, per il rigetto della domanda.
3. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
4. Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti emerge che:
a) la ricorrente, invalida civile al 100% ex art. 12 L. n. 118/1971, è titolare della pensione cat. INVCIV
n. 07060319 con decorrenza dall'1.04.2012, beneficio confermato dalla Commissione – Sede CP_1 di Lamezia Terme all'esito della visita di revisione effettuata in data 22.10.2018;
b) a seguito della comunicazione, a cura della ricorrente, della dichiarazione reddituale relativa all'anno 2019, con nota datata 4.11.2021, l' ha informato la beneficiaria di avere provveduto al CP_1 ricalcolo della pensione cat. INVCIV n. 07060319, con decorrenza dall'1.01.2019, e di aver revocato la maggiorazione sociale e la maggiorazione prevista dall'art. 38 L. 448/2001, finanziaria 2002
(aumento al milione) corrisposte sul beneficio assistenziale riconosciuto;
al contempo, l'ente previdenziale ha comunicato di aver erogato l'importo di € 6.414,32 in eccesso sulla pensione cat.
INVCIV n. 07060319, nel periodo compreso tra l'1.01.2020 ed il 30.11.2021, chiedendo la restituzione della suddetta somma divenuta indebita;
c) in data 9.03.2022 è stato proposto, per il tramite del patronato di fiducia, ricorso amministrativo al
Comitato Provinciale , contestando, sotto vari profili, l'indebito sulla pensione, ricorso che è CP_1 stato rigettato dall'organo amministrativo con delibera n. 229687 del 6.05.2022. 5. Orbene, in punto di diritto si rammenta che le maggiorazioni sociali costituiscono una particolare forma di incremento delle prestazioni previdenziali, normativamente previste dal Legislatore al ricorrere delle condizioni prefissate.
Corre l'obbligo di richiamare la disciplina normativa applicabile alla fattispecie in esame e, in particolare, la disposizione contenuta all'art. 1 L. 544/1988, che dispone quanto testualmente si riporta: “Con effetto del 1 luglio 1988, ai titolari ultrasessantacinquenni di pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori, della gestione speciale per il lavoratori delle miniere, cave e torbiere, delle gestioni speciali per i commercianti, per gli artigiani, per il coltivatori diretti, mezzadri e coloni, è corrisposta, a domanda, una maggiorazione sociale della pensioni nella misura di lire 50.000 mensili, per tredici mensilità, a condizione che:
a) non posseggano redditi propri per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale;
b) non posseggano, se coniugati, redditi propri per un importo pari o superiore a quello di cui alla lettera a), né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dell'ammontare annuo della maggiorazione sociale e dell'ammontare annuo della pensione sociale. Non si procede al cumulo dei redditi con quelli del coniuge legalmente ed effettivamente separato”.
L'articolo 38, ai commi 1 e 2, L. n. 448/2001 ha, poi, previsto, in favore dei soggetti ultrasettantenni che non superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal successivo comma 5, l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali spettanti, a decorrere dall'1.01.2002:
- ai titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, ai sensi dell'art. 1 L. 544/1988 e successive modificazioni ed integrazioni;
- ai titolari di assegno sociale ai sensi dell'art. 70, comma 1, L. n. 388/2000;
- ai titolari di pensione sociale ai sensi dell'art. 2 L. 544/1988;
- ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'art. 10 L. 381/1970 (sordomuti), e dell'art. CP_1
19 L. 118/1971 (invalidi civili), nonché ai ciechi civili titolari di pensione.
Il comma 4 del succitato art. 38 ha, inoltre, disposto che hanno diritto al beneficio della maggiorazione sociale, in presenza delle condizioni reddituali fissate, anche i soggetti di età pari o superiore ai 60 anni che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione, nonché
i titolari di pensione di inabilità di cui all'art. 2 L. 222/1984.
Come già evidenziato, il diritto e la misura del beneficio della maggiorazione sociale sono correlati, per come disposto dal comma 5 del menzionato art. 38, al non superamento di determinati limiti di reddito annuo personale e cumulato con quello del coniuge, in caso di beneficiario legalmente coniugato.
Con la circolare n. 44 dell'1.03.2002, l' ha specificato che, per la determinazione dei redditi CP_1
(personali e coniugali) rilevanti ai fini della concessione delle maggiorazioni, bisogna computare: a) i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, con esclusione della casa di abitazione;
b) i redditi tassati alla fonte;
c) i redditi esenti non assoggettabili ad IRPEF, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati;
d) anche i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti od organismi internazionali.
In deroga al principio di cassa, non deve essere computato quanto eventualmente corrisposto al pensionato, nell'anno considerato, a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa;
mentre, devono essere considerati i redditi percepiti dal pensionato e dal coniuge nell'anno solare per il quale va accertato il diritto al beneficio.
L'ente convenuto ha precisato, inoltre, che, ai fini della rilevazione del limite reddituale, non devono essere computati i redditi derivanti:
- dalle pensioni di guerra (cfr. circolare n. 268 del 25 novembre 1991); CP_1
- dalle indennità di accompagnamento di ogni tipo (cfr. messaggio n. 38607 del 22 gennaio CP_1
1993);
- dall'indennità prevista per i ciechi parziali dall'art. 3 L. 508/1988;
- dall'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'art. 4 L. 508/1988 (cfr. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993); CP_1
- dall'indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati
(cfr. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000); CP_1
- dai sussidi economici che i Comuni e gli altri Enti erogano agli anziani, destinati a bisogni strettamente connessi a situazioni personali e contingenti e che non presentano la caratteristica della continuità (cfr. messaggio n. 362 del 18 luglio 2000). CP_1
Per quanto concerne, invece, l'incremento al milione ai sensi dell'art. 38 L. n. 448/2001, giova precisare che tale incremento rappresenta una particolare forma di maggiorazione sociale, introdotta dall'1.01.2002, spettante ai pensionati ultrasettantenni titolari di prestazioni previdenziali ed assistenziali, il cui importo risulti inferiore al milione delle vecchie lire (circa € 660 al mese ai valori attuali).
Tale aumento è riconosciuto: a) ai titolari di trattamenti previdenziali a qualsiasi titolo erogati dall'assicurazione generale obbligatoria e dai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (comprese le pensioni ai superstiti); b) ai titolari di prestazioni assistenziali quali l'assegno sociale, la pensione sociale (anche sostitutivi delle prestazioni di invalidità civile), nonché agli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi civili assoluti.
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, ha esteso il diritto alla maggiorazione previsto dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (c.d. “incremento al milione”), finora spettante ai soggetti con più di sessanta anni, agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall'articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222, di età compresa tra i diciotto e i sessanta anni.
Per completezza di motivazione, si osserva che ai fini del riconoscimento della maggiorazione di cui all'art. 38 L. n. 448/2001, la verifica del possesso dei requisiti reddituali va effettuata computando anche l'ammontare della stessa prestazione da incrementare, posto che il beneficio non è volto ad aumentare in modo incondizionato le prestazioni assistenziali, ma è finalizzato a consentire che ciascun avente diritto venga assistito dallo Stato limitatamente ad una soglia minima di sostentamento
(cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4585 del 22 marzo 2012; in applicazione del sopra richiamato principio di diritto, la S.C. ha confermato la decisione della Corte di merito, la quale aveva rigettato la domanda tesa ad ottenere la maggiorazione in quanto la somma dei redditi derivanti dalla corresponsione delle due prestazioni - pensione di vecchiaia ed assegno sociale - già godute dalla ricorrente risultava superiore al limite reddituale previsto dalla norma).
Invero, l'art. 38 è destinato ad assicurare un “incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati”
e, pertanto, prevede un incremento dei trattamenti pensionistici in favore di tali soggetti “fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 Euro al mese per tredici mensilità” (c.d. incremento al milione).
Per gli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi che ne abbiano diritto, la maggiorazione economica delle prestazioni assistenziali è riconosciuta d'ufficio dall' , non essendo, quindi, CP_1 necessaria alcuna domanda da parte degli interessati (cfr. Circolare n. 107 del 23.09.2020, secondo cui “a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d'ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.”.).
Con la Circolare n. 107 del 23.09.2020 l' ha fornito indicazioni relativamente alle modalità di CP_1 pagamento dell'incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, precisando quanto ai requisiti reddituali che: “Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
a) il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari all'importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
b) il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all'incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l'attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all'altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l'importo dell'aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell'aumento già riconosciuto all'altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l'indennità di accompagnamento, l'importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.”.
L'importo spettante, per il 2020, è di € 651,51 per 13 mensilità, nel rispetto dei limiti di reddito previsti dalla norma.
Inoltre, con la suddetta Circolare l'ente previdenziale ha chiarito che, se i redditi personali dei beneficiari hanno subito una variazione nel corso dell'anno 2020, che incide sul diritto alla maggiorazione, ovvero non sono stati comunicati all' attraverso le previste modalità, non sarà CP_1 possibile procedere d'ufficio al riconoscimento della maggiorazione.
In tali casi, l'interessato dovrà, quindi, presentare una domanda amministrativa di ricostituzione reddituale, all'esito della quale l'ente procederà alla verifica del diritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.
Per quanto concerne, infine, i limiti reddituali previsti per l'anno 2021, l' , dapprima con la CP_1
Circolare n. 148 del 28.12.2020, e poi con il Messaggio n. 173 del 15.01.2021, ha precisato che il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere: a) redditi propri di importo non superiore ad € 8.476, 26; b) redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore ad € 14.459,90.
6. Nella fattispecie in esame, la causa dell'indebito, per come dedotta dall' , è il superamento del CP_1 limite reddituale rilevante ai fini del riconoscimento dell'incremento al milione ex art. 38 L. n.
448/2001 sulla pensione cat. INVCIV n. 07060319, di cui è titolare l'odierna ricorrente;
ciò in ragione del fatto che, per la determinazione del reddito rilevante, deve essere computato non solo il reddito personale della beneficiaria ma anche quello prodotto dal coniuge.
Dall'esame della documentazione reddituale versata in atti emerge che:
a) nell'anno 2019 il reddito da lavoro dipendente prodotto dal coniuge della ricorrente,
[...]
è stato pari ad € 15.285,12; Per_1
b) nell'anno 2020 il reddito da lavoro dipendente prodotto dal coniuge della ricorrente,
[...]
è stato pari ad € 14.416,00. Per_1
Se ne evince, dunque, che sia nell'anno 2019 sia nell'anno 2020, la soglia reddituale data dal cumulo del reddito personale della beneficiaria e del reddito prodotto dal coniuge, è stata ampiamente superata.
8. Per quel che attiene alla disciplina applicabile all'indebito assistenziale, occorre richiamare il più recente orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. Sez. Lav. n.
13915 del 20.05.2021), secondo cui “in tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili
- quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla l. n. 29 del 1977,
e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che
l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.”.
E' stato, inoltre, affermato che: “Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il “dolo comprovato dell'accipiens” atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 – prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali- preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba CP_1 procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003, mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall' si possano CP_1 sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme erogate per indebiti previdenziali. Questo non significa però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente; tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato
l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato. […] Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall' al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003 consentiva CP_1 di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art. 15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010,
l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all' in via telematica le predette informazioni presenti in tutte CP_1 le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall' in via telematica. Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato CP_1 dall'art.13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del ” Casellario dell'Assistenza” ” per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che “i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8 ” devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, CP_1 che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all' la propria situazione reddituale già CP_1 integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo
35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.” L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza di quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come, ad esempio, i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' ” (cfr. Cass. Sez.
6 -Lav. ordinanza n. 13223 del 30.06.2020). CP_1
Ed ancora, l'organo nomofilattico con la sentenza n. 28771 del 9 novembre 2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in difetto di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale (Cass. 1° ottobre 2015, n. 19638;
Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048) e quindi, in sostanza, il dl. 850/1976, art.
3-ter, convertito in L. 29/1977 (secondo cui “gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento”) ed il d.l. 173/1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. 291/1988 (secondo cui “con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno
o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte', risultando invece abrogata la L. 537/1993, che regolava l'indebito assistenziale all'art.
11, co. 4 e non applicabile, per eccesso del regolamento dalla delega di legge, l'art. 5, co. 5, d.p.r.
698/1994: sul tema v. in dettaglio, Cass. 7048/2006, cit.)”. In altri termini, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento (come nel caso dell'erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale, né ne abbia mai fatto richiesta (Cass. 23 agosto 2003, n. 12406), nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali (Cass. 5 marzo 2018, n.
5059, riguardante un caso di erogazione dell'indennità di accompagnamento in difetto del requisito del mancato ricovero dell'assistibile in istituto di cura a carico dell'erario) o in caso di dolo comprovato dell'accipiens).
Ne consegue che l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (cfr. Cass. Civ. n. 28771/2018).
I principi sopra esposti sono stati ribaditi da ulteriori recenti pronunce della Suprema Corte di
Cassazione, che ha statuito il seguente principio di diritto: “l'indebito assistenziale determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' “accipiens”, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.” (Cass. Civ. n. 26036 del 2019).
La giurisprudenza di legittimità ha, poi, delineato la fattispecie del dolo dell'accipiens, statuendo che:
“Le normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali (nella specie, assegno di invalidità civile), limitano l'operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell'indebito, prevedendo la irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, escludono
l'applicabilità di detta disposizione di favore nel caso di dolo del beneficiario. Tale stato soggettivo consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente. Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e
l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione.”
(cfr. Cass. Sez. lav. n. 1978 del 3.02.2004).
Ordunque, nessun obbligo di restituzione può configurarsi nell'ipotesi in cui l'accipiens abbia già dichiarato i propri redditi alla P.A. ed essi fossero, perciò, conoscibili dall'ente previdenziale.
9. Nel caso di specie, per come già esposto, l' sostiene che la causa dell'indebito risiede nel CP_1 superamento del limite reddituale rilevante ai fini del riconoscimento dell'incremento al milione ex art. 39 L. n. 448/2001 sulla pensione di invalidità civile di cui è titolare la ricorrente, posto che il reddito cumulativo dato dalla somma del reddito personale della beneficiaria e del reddito del coniuge
è stato superiore al limite reddituale previsto per gli anni 2019 e 2020.
È pacifico tra le parti e, dunque, costituisce circostanza non contestata che l'unico reddito personale prodotto dalla ricorrente, negli anni in contestazione, è dato dalla pensione di invalidità civile erogata dallo stesso ente previdenziale convenuto.
Allo stesso modo, in applicazione dei principi giurisprudenziali sopraesposti, l conosceva o CP_1 avrebbe dovuto conoscere i redditi da lavoro dipendente prodotti dal coniuge negli anni di riferimento in quanto regolarmente dichiarati all'Amministrazione finanziaria.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, si ritiene, quindi, che le maggiorazioni sociali erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito di cui
è causa (comunicazione datata 4.11.2021), dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione circa l'eventuale dopo della percipiente, dolo che non sarebbe, comunque, configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosceva o aveva l'onere di conoscere. CP_1
Giova, inoltre, evidenziare che tali incrementi sociali sono stati riconosciuti d'ufficio dall'ente previdenziale, sicché alcun comportamento doloso e/o fraudolento può essere imputato alla ricorrente, che risulta essere stata individuata quale beneficiaria di tali maggiorazioni proprio dall' . CP_1
Non appare, infine, giustificata la richiesta di restituzione degli importi corrisposti a far data da gennaio 2020, posto che dal prospetto allegato alla comunicazione di riliquidazione del 4.11.2021 si evince che l'aumento sociale è stato erogato a partire da luglio 2020.
10. In conclusione, assorbite le ulteriori doglianze sollevate dalla ricorrente, la domanda va accolta, accertando e dichiarando l'irripetibilità della somma di € 6.414,32 percepita da a Parte_1 titolo di maggiorazione sociale e di maggiorazione “aumento al milione” ex art. 38 L. 448/2001 sulla pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV n. 07060319) nel periodo dall'1.01.2020 ed il
30.11.2021, con condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale CP_1 titolo.
11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della causa e della non particolare complessità della questione esaminata, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'irripetibilità della complessiva somma di €
6.414,32 percepita da a titolo di maggiorazione sociale e di maggiorazione Parte_1
“aumento al milione” ex art. 38 L. 448/2001 sulla pensione di invalidità civile (pensione cat. INVCIV
n. 07060319), nel periodo dall'1.01.2020 ed il 30.11.2021, condannando l' alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute a tale titolo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.695,50 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice costituita di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 29.04.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino