Art. 8.
L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto".
L'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni e integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, la contabilita' separata di cui al comma precedente e' realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalita' previste per la contabilita' pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto".