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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2084/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. Valentina Maderna Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18.2.2025 da 1) Parte_1
Nata a Cava de Tirreni il 7/3/1969 Cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica De Fanis presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 24/3/1968 Cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Simona Bonalumi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Verona in data 29/5/2008 (anno 2008 atto n. 184 reg. parte I serie)
separati consensualmente con sentenza del Tribunale di Milano n. 1209/2025, pubblicata il 31.3.2025, passata in giudicato con i seguenti figli:
(C.F.: ) cittadino italiano, nato a [...] il [...] Parte_3 C.F._3
(C.F.: cittadino italiano, nato a [...] il [...] Parte_4 C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/2/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) collocazione prevalente dei figli, maggiorenni ma non ancora autonomi economicamente,
e presso la madre;
Parte_3 Pt_4
2) la casa familiare sita a Milano, Via Rutilia n. 22, di proprietà esclusiva del marito, viene assegnata alla signora con quanto l'arreda fino all'indipendenza economica dei figli, Pt_1 dando atto le parti che il signor si è da tempo già trasferito altrove ed ha già asportato Pt_2 beni ed effetti personali. Il sig. continuerà ad utilizzare il box di pertinenza della casa Pt_2 coniugale, insieme alla signora Pt_1
3) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento del figlio Pt_2 Pt_1
, la somma di € 1.000 mensili, che deve intendersi comprensiva anche delle spese Pt_4 straordinarie, con esclusione delle spese scolastiche che invece restano integralmente a carico del padre, come meglio precisato al successivo punto 5), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione febbraio 2026;
4) quanto al mantenimento del figlio , attualmente in USA per gli studi universitari, il Parte_3 signor continuerà a versargli direttamente la somma mensile di € 200,00 che deve Pt_2 intendersi comprensiva anche delle spese straordinarie, con esclusione delle spese scolastiche, che invece restano integralmente a carico del padre, come meglio precisato al successivo punto 5), somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione febbraio 2026;
5) quanto alle spese extra assegno, il signor terrà a proprio carico il 100% delle spese Pt_2 scolastiche di e fino ad un massimo di € 1.000 mensili per ciascun figlio e Parte_3 Pt_4 precisamente:
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo;
materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; alloggio presso la sede universitaria. Qualora le spese scolastiche dovessero superare la quota indicata (€ 1.000,00 mensili per ciascun figlio) la parte eccedente verrà divisa fra i coniugi al 50% ciascuno;
6) I genitori si divideranno al 50% tra loro eventuali spese mediche dei figli, previo accordo, in caso di interventi sanitari necessari e urgenti. Il resto delle spese mediche come specificate dalle Linee Guida approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 devono ritenersi comprese nel mantenimento mensile omnicomprensivo versato per i figli.
7) quanto ai diritti di visita, considerata l'età dei figli, le parti concordano che gli stessi possano decidere in autonomia i propri tempi con il padre;
8) il signor terrà, inoltre, a suo esclusivo carico le utenze relative alla casa coniugale Pt_2 per un importo massimo di € 2.400,00 annui;
9) il signor verserà alla signora a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 moglie, la somma di € 1.000,00 mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, con prima rivalutazione febbraio 2026;
10) inoltre, il signor si impegna a restituire – a titolo di definizione di ogni rapporto di Pt_2 dare/avere con il coniuge – alla moglie la somma complessiva di € 250.000,00 pari alla quota parte di competenza della moglie del conto corrente cointestato presso Unicredit n. 000003399835 e del conto deposito intestato esclusivamente al signor ma alimentato, Pt_2 durante il matrimonio, con denari di entrambi in quote diverse in quanto il reddito del marito è sempre stato superiore a quello della moglie. Precisamente, la somma di € 200.000,00 è già stata versata nel termine di tre giorni dal deposito della sentenza di separazione mentre € 50.000,000 dovranno essere versati entro 3 giorni dal deposito della sentenza di divorzio;
11) In riferimento al conto corrente cointestato presso Unicredit n. 000003399835 quanto prelevato/trasferito in passato (prima della firma del ricorso) dalle parti resta definitivamente acquisito. La sig.ra dichiara pertanto di non avere nulla a che pretendere in riferimento a tale Pt_1 conto.
12) La sig.ra dichiara di non avere nulla a che pretendere in riferimento al TFR del sig. Pt_1
. Pt_2
13) I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto qui concordato.
14) I coniugi convengono che ciascuno sopporterà le spese legali dei propri difensori con rinuncia dei rispettivi difensori al beneficio della solidarietà.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Verona in data 29/5/2008 tra Pt_1
e ;
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Verona perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG