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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 01/04/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 01/04/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato DI Parte_1
MAGGIO SUSANNA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, Controparte_1 in persona del legale rappresentante in carica
convenuto
oggetto: cancellazione elenchi agricoli
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Con ricorso depositato il 05/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata - premesso di essere bracciante agricola - ha concluso per la condanna di ad iscrivere la stessa negli elenchi agricoli del comune CP_2 di residenza di residenza per 151 giornate nell'anno 2017 con diritto a percepire la relativa indennità di disoccupazione, per le motivazioni ivi diffusamente dedotte. All'odierna udienza nessuno è comparso, per cui non vi è in atti prova dell'avvenuta tempestiva notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto. Il ricorso proposto è, pertanto, improcedibile per le ragioni che si vanno di seguito ad illustrare. Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 cod. proc. civ., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte (Cass. sez. lav. 05.03.03 n. 3251). Inoltre, “nel rito del lavoro, qualora alla prima udienza venga rilevata la mancata instaurazione del contraddittorio per difetto di produzione della copia notificata del ricorso, e il ricorrente non alleghi e provi un legittimo impedimento alla tempestiva assoluzione di tale onere che giustifichi l'assegnazione di un termine per provvedere all'incombente, correttamente il giudice dichiara improcedibile il ricorso, non trovando applicazione la disciplina di cui all'art. 348 cod. proc. civ., la quale concerne l'inattività delle parti e presuppone la regolarità del contraddittorio già instaurato” (Cass. sez. IV-lav. n. 2005 del 04/02/2015; cfr. anche Cass. sez. lav. n. 21587 del 13/08/2008). Nulla per le spese attesi i motivi della decisione.
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 05/02/2024 da nei confronti di Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- dichiara improcedibile il ricorso;
- nulla per le spese. Brindisi, 01/04/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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