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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 10/12/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 445/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EN ER
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025, preso atto della consensualizzazione del giudizio, i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia emettere la sentenza di divorzio e disporre in conformità alle condizioni oggi rassegnate dalle parti, che qui si riportano: “Pronuncia sullo status;
- conferma delle condizioni del regime di affidamento e collocamento dei minori di cui al decreto cron. n. 505 del 20.01.2022 del Tribunale di Grosseto di omologazione della separazione personale delle parti;
- Previsione della frequentazione con il padre secondo il seguente regime, sempre salvo il diverso accordo tra le parti: a. nel periodo invernale (dall'inizio alla fine dell'attività scolastica) i figli trascorreranno con il padre tutti i fine settimana, dal venerdì alle ore 16
(quando il Sig. preleverà i bambini dalla casa materna) sino alla domenica alle ore CP_1
21 (quando il padre si occuperà di riaccompagnare i figli presso la casa della madre;
b. nel periodo estivo sarà mantenuto il regime previsto per il periodo invernale con possibilità di ciascun genitore di tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi da concordarsi tra di loro entro la fine di ciascun anno scolastico;
c. in ogni caso quanto alle vacanze Natalizie
e Pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni con la madre, rispettivamente, per giorni cinque e giorni tre, anche non continuativi, da concordarsi tra
i genitori almeno un mese prima;
il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, della somma complessiva di euro 150,00; spese straordinarie al 50% a carico di ciascun coniuge secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
a saldo e stralcio di ogni debito maturato sino ad oggi 9.12.2025, il sig. rovvederà CP_1 al versamento alla sig.ra di complessivi euro 2.450,00, in rate semestrali da Pt_1
612,50 euro con primo pagamento da effettuarsi entro il 30 gennaio 2026”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II,
atto n. 1, anno 2015).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 12/07/2016) e (il Per_1 Per_2
13/09/2017).
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II, atto n. 1, anno 2015), contratto tra E , in data 09/05/2015; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
09/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
Il Tribunale ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Mario Venditti Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Cristina Nicolò Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio instaurato da
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Parte_1 C.F._1
EN ER
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. , con l'assistenza Controparte_1 C.F._2 dell'Avv. PELLEGRINI ELENA
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 09/12/2025, preso atto della consensualizzazione del giudizio, i procuratori delle parti hanno concluso chiedendo che il Tribunale voglia emettere la sentenza di divorzio e disporre in conformità alle condizioni oggi rassegnate dalle parti, che qui si riportano: “Pronuncia sullo status;
- conferma delle condizioni del regime di affidamento e collocamento dei minori di cui al decreto cron. n. 505 del 20.01.2022 del Tribunale di Grosseto di omologazione della separazione personale delle parti;
- Previsione della frequentazione con il padre secondo il seguente regime, sempre salvo il diverso accordo tra le parti: a. nel periodo invernale (dall'inizio alla fine dell'attività scolastica) i figli trascorreranno con il padre tutti i fine settimana, dal venerdì alle ore 16
(quando il Sig. preleverà i bambini dalla casa materna) sino alla domenica alle ore CP_1
21 (quando il padre si occuperà di riaccompagnare i figli presso la casa della madre;
b. nel periodo estivo sarà mantenuto il regime previsto per il periodo invernale con possibilità di ciascun genitore di tenere con sé i figli per 15 giorni consecutivi da concordarsi tra di loro entro la fine di ciascun anno scolastico;
c. in ogni caso quanto alle vacanze Natalizie
e Pasquali, il padre potrà tenere con sé i figli, ad anni alterni con la madre, rispettivamente, per giorni cinque e giorni tre, anche non continuativi, da concordarsi tra
i genitori almeno un mese prima;
il padre contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento in favore della ricorrente, entro il 5 di ogni mese, della somma complessiva di euro 150,00; spese straordinarie al 50% a carico di ciascun coniuge secondo il protocollo in uso presso questo Tribunale di Grosseto;
a saldo e stralcio di ogni debito maturato sino ad oggi 9.12.2025, il sig. rovvederà CP_1 al versamento alla sig.ra di complessivi euro 2.450,00, in rate semestrali da Pt_1
612,50 euro con primo pagamento da effettuarsi entro il 30 gennaio 2026”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 09/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II,
atto n. 1, anno 2015).
Dall'unione della coppia sono nati i figli (il 12/07/2016) e (il Per_1 Per_2
13/09/2017).
Nel corso della presente controversia, le parti hanno raggiunto un'intesa conciliando le divergenti posizioni e rassegnando, da ultimo, le sopra indicate conclusioni.
Ebbene, riscontrata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre
1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale, tali conclusioni congiunte meritano accoglimento poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita e poiché le condizioni sopra indicate non sono in contrasto con norme di legge e risultano rispondenti all'interesse della prole, il cui ascolto – stante il contenuto dell'accordo – appare manifestamente superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del comune di SCANSANO (Serie A, Parte II, atto n. 1, anno 2015), contratto tra E , in data 09/05/2015; Parte_1 Controparte_1
PRENDE ATTO
delle condizioni da loro concordate, così come confermate all'udienza del
09/12/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 09/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulio Bovicelli dott. Mario Venditti