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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 198/2025 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 198/2025 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADI Parte_1 C.F._1
CORRADO
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CORRADI CORRADO CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del rispetto reciproco.
2) I tre figli nati dal matrimonio sono tutti maggiorenni e svolgono attività
lavorativa, per cui sono liberi di scegliere la propria collocazione abitativa rapportandosi autonomamente con ciascun genitore.
3) La casa coniugale posta in Carpi, via Cimitero Israelitico n. 32, di proprietà di entrambi i coniugi al 50%, essendo divisibile in natura, viene assegnata quanto al piano terra, con ingresso sul retro (lato nord) al sig , Parte_1
quanto al piano primo e piano secondo, con ingresso verso la strada (lato sud),
alla sig.r . CP_1
4) Le rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa familiare saranno pagate sino all'estinzione dello stesso dal sol , Parte_1
stante la differenza di reddito tra i coniugi più favorevole al marito.
5) Per la stessa ragione anche le spese per le utenze domestiche in uso ad entrambi i nuclei familiari, saranno sostenute dal sol . Parte_1
6) I coniugi dichiarano e riconoscono di essere autonomi dal punto di vista economico e rinunciano a contributi per il proprio mantenimento.
7) I coniugi dichiarano di avere già equamente suddiviso tra loro il patrimonio familiare e di avere regolato tra loro ogni altro rapporto di natura economica e patrimoniale.
8) Le spese della presente procedura vengono sostenute in parti uguali dai coniugi.
9) I sigg.r dichiarano espressamente, ogni Parte_1 CP_1 eccezione rimossa, di non volersi riconciliare e di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato in [...] il Parte_1
24/01/1960 e nata in [...] il [...] CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Carpi (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2008 ,
atto n.8, Parte II serie C)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 09/04/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale