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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/07/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 818 del 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa LA Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818 del 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Mariangela Basco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Via
Giuseppe di Vittorio, 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Dania Zattoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Vicolo dei
Lauri, 19, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, negli scritti difensivi del precedente procuratore ed in sede di udienza qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, insistendo nel totale accoglimento delle proprie domande ed eccezioni e nel rigetto delle pretese avversarie. / L'Avv. Basco chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria integrativa: “CHIEDE / che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis, pronunciare la
Pagina 1 separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al Sig. ; disporre Controparte_1
l'affidamento esclusivo delle figlie e in favore della madre, attesi i Per_1 Persona_2 comportamenti deleteri e gravemente pregiudizievoli posti in essere dal Sig. ; Controparte_1 porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendo alla stessa un congruo assegno mensile in misura non inferiore ad € 300,00; porre
a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Controparte_1 corrispondendo alla ricorrente congruo assegno mensile in misura non inferiore ad euro 700,00 (€
350,00 mensili per ciascuna figlia); assegnare la casa coniugale sita in Aprilia, Via Buon Riposo n°
10 alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere unitamente alle figlie minorenni;
Parte_1 disporre, nella denegata ipotesi non dovesse ritenere la sussistenza dei presupposti legittimanti il richiesto affidamento esclusivo, l'affidamento condiviso con prevalente collocazione delle figlie presso la madre con la quale abiteranno necessitando, peraltro, di costante e completa dedizione;
in ogni caso, ammonire il Sig. diffidandolo ad astenersi per il futuro da Controparte_1 comportamenti vessatori, violenti e lesivi della dignità e della tranquillità psicofisica della consorte
e delle minori. / Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi a favore di questo difensore che si dichiara antistatario”;
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“precisa le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, alle proprie memorie ex art 183 cpc, ai verbali d'udienza e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che qui si intendono per riportate e trascritte. L'avv. Zattoni chiede il rigetto di quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna alle spese del giudizio. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione con termini per note ex art
190 cpc.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I.: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: / IN VIA
PRELIMINARE: Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, rigettando la domanda di controparte di addebito nei confronti del resistente;
ovvero accogliere, al contrario la richiesta di addebito della separazione nei confronti della moglie ex art. 151 c.c. per avere la stessa determinato le condizioni di crisi dell'unità familiare come verrà dimostrato in corso di causa. / IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: / - Assegnare la casa coniugale al sig. e viste le condizioni di Controparte_1 impossibilità delle parti di vivere vicini in quanto soggetti litigiosi, disporre che , trovi altra abitazione unitamente alle figlie Parte_1 minori, e riconoscere in capo al il versamento di un contributo alla locazione. Tale CP_1
Pagina 2 richiesta appare necessaria atteso che il non è l'unico proprietario della casa al quale CP_1 hanno già chiesto di procedere con la vendita, visti anche i continui litigi che hanno i coniugi;
/ In subordine assegnare la casa coniugale alla ricorrente che continuerà a viverci con le figlie obbligando quest'ultima a provvedere ad installare a sue spese dei contatori separati dai contatori intestati alla sig.ra ed al marito defunto ( qualora ancora a nome di quest'ultimo), così CP_2 che ognuno provvederà a pagare le proprie utenze;
/ - rigettare l'accoglimento dell'affidamento esclusivo non sussistendone i presupposti per determinarlo come si dimostrerà in corso di causa;
/ - rigettare la domanda di controparte circa il versamento della somma di euro 700,00 mensili per il mantenimento delle figlie in quanto il sig . ad oggi percepisce la somma mensile di euro CP_1
800,00 / 900,00 a titolo di disoccupazione, somma questa che andrà piano piano a diminuire;
/ disporre pertanto il versamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari ad euro
200,00 mensili da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma questa che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto nel Protocollo vigente nel Tribunale di Latina;
/ - disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé le CP_1 figlie quando vorrà previo accordo con quest'ultime; / - rigettare la domanda di controparte di disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro CP_1
300,00 in quanto la stessa economicamente indipendente;
/ - in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, liquidati ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori come per legge.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Aprilia (LT) in data 14 giugno 2001, iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 33, parte I, anno 2001, in regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti, con reciproca domanda di addebito, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
Pagina 3 Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO FORMULATE DALLE PARTI.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
In caso di allegate condotte di violenza domestica, poi, va rilevato che, per usare le condivise parole della Suprema Corte, “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006) …, deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa presistente di crisi dell'affectio coniugalis” (così Cass. ord. n. 7388 del
2017, v. anche Cass. ord. 31351 del 2022).
La gravità di tali comportamenti fa sì, dunque, che resti “irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017)” (così Cass. ord. n. 31351 del 2022).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito rappresentando che “Il rapporto coniugale si è, nel tempo, deteriorato a causa di una persistente conflittualità creata dal comportamento violento, ossessivo e prevaricante del Sig. .” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo). Controparte_1
In particolare, ha allegato che, dopo una prima fase di serenità e armonia, il marito, a dire della ricorrente dedito all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e spesso in condizioni di alterazione psicofisica dovuta a tale assunzione, ha iniziato a manifestare comportamenti irrispettosi e aggressivi, sostanziatisi in offese, aggressioni verbali e fisiche, nonché minacce, anche di morte
Pagina 4 alludendo al possesso di un'arma, rivolte alla moglie, anche in presenza delle figlie minori e, a volte, di terzi;
che le figlie minori non solo sono state esposte agli episodi di violenza domestica, ma ne sono state anche dirette destinatarie, avendo il padre rivolto frasi offensive anche nei loro confronti quando, in alcune occasioni, si erano rifiutate di seguirlo in macchina perché in stato di ebbrezza;
che il marito era supportato in tali condotte dall'anziana madre;
che il marito, anche nelle rare occasioni di lucidità, teneva i suddetti comportamenti violenti e aggressivi (v. pagg. 2 e ss. del ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rilevato, tuttavia, che, anche a fronte di aggressioni fisiche, non ha mai fatto ricorso alle cure dei sanitari nel vano tentativo di preservare l'unione familiare (v. pag. 10 del ricorso introduttivo).
Ha rappresentato, ancora, di essere stata molestata, minacciata e accusata di aver procurato delle lesioni alla suocera da un cugino del marito, in data 6 febbraio 2022, e che, a causa del turbamento, si era recata al Pronto Soccorso di Aprilia ove le è stato diagnosticato un grave stato di agitazione e di ansia (v. doc. 8 in allegato al ricorso introduttivo e pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo).
In sede di udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato che dal gennaio 2022 era cessata la convivenza con il marito, essendo stato allontanato dalla stessa dai Carabinieri da lei chiamati, in quanto non voleva far rientrare né lei né le figlie e che, pertanto, il marito viveva con la madre in appartamento sito nel medesimo immobile in cui si trova la ex casa coniugale.
Successivamente, con la memoria integrativa, la ricorrente ha allegato che il marito ha continuato a tenere condotte vessatorie e molestanti, tanto che, in data 24 ottobre 2022, ha sporto denuncia querela presso i Carabinieri di Aprilia.
Dalla lettura della querela risulta che la ricorrente ha dichiarato che lei e il marito già da quattro anni vivevano da separati in casa, circostanza che, tuttavia, non aveva impedito al marito di tenere comportamenti vessatori e aggressivi in danno della moglie.
Infine, la ricorrente ha allegato che “temendo per la propria incolumità personale, da tempo, ormai, era solita – unitamente alle figlie – documentare ogni episodio ed esternazione di minaccia e di violenza” (v. pag. 5 del ricorso introduttivo) e ha prodotto registrazioni audio al fine di provare le allegate condotte del marito (v. allegati al ricorso introduttivo).
Il resistente, dal canto suo, con la memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha dedotto che il rapporto con le figlie “non è mai stato così traumatico come controparte vuol far credere”, ma che “con il tempo si è andato a deteriorare a causa dell'interferenza della ricorrente nei confronti delle figlie”, che le avrebbe, a suo dire, completamente manipolate;
rilevava, poi, che “Lascia basiti la contestazione di controparte circa il fatto che il sig. era stato aggressivo ed CP_1
Pagina 5 ingiurioso anche nei confronti delle figlie.” (v. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha rilevato che di quanto dedotto non è stata offerta alcuna prova dalla ricorrente (v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale) e che anche a sostegno delle asserite aggressioni fisiche subite dalla ricorrente non c'è alcuna prova in atti, né denunce querele, né referti (v. pag. 6 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha contestato di aver più volte minacciato di morte la consorte, anche in presenza delle figlie (v. pag. 7 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha contestato di fare uso di sostanze stupefacenti circostanza che, peraltro, a dire del resistente, ove rispondente al vero, sarebbe dovuta emergere e avrebbe dovuto comportare il suo licenziamento, considerati i controlli cui era sottoposto per l'attività lavorativa di autotrasportatore (v. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha contestato, altresì, che la madre avrebbe fomentato le aggressioni verbali e fisiche nei confronti della moglie, deducendo che, al contrario, la madre è sempre stata e continua ad essere di ausilio per la famiglia, e che è stata la madre ad aver subito un'aggressione fisica da parte della ricorrente (v. pag. 6 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Non ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c. le registrazioni audio prodotte da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo, ma si è limitato a fornire una diversa ricostruzione delle dinamiche oggetto di riproduzione deducendo, in particolare, che “le discussioni, anche presenti nelle registrazioni depositate sono semplicemente incrementate ad un atteggiamento provocatorio posto in essere dalla sig.ra nei confronti del la quale da diverso tempo Parte_1 CP_1 aveva adottato un comportamento indisponente, qualunque discorso era motivo di provocazione, pertanto controparte non può parlare di immotivato senso di ostilità nei confronti della ricorrente”
(v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale) e che “le registrazioni depositate in atti non sono altro che dialoghi avvenuti a seguito di continue istigazioni promosse dalla ricorrente pronta poi a registrare tutto, ogni tanto purtroppo anche con l'aiuto delle figlie succubi di questa follia” (v. pag. 7 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Va osservato, infine, che le figlie delle parti, quando ancora minorenni, sono state sentite dal G.I. ai sensi dell'art. 336 bis c.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, e che la figlia ha riferito “Papà quando beveva e si ubriacava o penso si drogasse anche se non l'ha mai Per_1 fatto davanti a me diventava violento e ci dava degli spintoni a me mamma e mia sorella” e la figlia
LA ha riferito “Non ricordo violenze fisiche subite da papà e qualche volta con mamma ricordo che le stringeva un braccio o, mentre mamma era sdraiata, con un braccio faceva pressione sul suo corpo”, dopo specificando: “quando ho detto prima non ricordo violenza subita
Pagina 6 da noi figlie e solo pochi episodi subiti da mamma mi riferivo alla violenza fisica mentre ricordo tanta violenza verbale ad es. ricordo che diceva “Troia” a mamma e a noi o sempre a mamma
“Rumena di merda torna al tuo paese ti tolgo l'affido dei figli.” (v. verbale di audizione udienza del
24 ottobre 2023).
Ciò premesso, preliminarmente, va considerato che “l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto” (Cass. sent. 7282 del 2010), sicché le dichiarazioni rese dalle minori in sede di audizione non possono costituire prova a favore dell'una o dell'altra parte;
tuttavia, ritiene il Collegio che siano senz'altro valorizzabili quali elementi utili a formare il convincimento del giudice alla luce della documentazione in atti, delle allegazioni delle parti e delle mancate contestazioni.
Ebbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito svolta da parte ricorrente sia meritevole di accoglimento.
La ricorrente, infatti, ha allegato condotte di violenza verbale e fisica perpetrate dal marito nei suoi confronti e, in alcune occasioni, anche nei confronti delle figlie, cui il marito si sarebbe rivolto con frasi offensive, e il resistente non ha specificatamente contestato siffatte allegazioni.
Infatti, non può ritenersi contestazione specifica la mera affermazione del resistente circa l'assenza di qualunque prova offerta dalla ricorrente in merito a quanto dedotto.
Pure, va considerato che il resistente non ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c. le registrazioni audio prodotte dalla ricorrente, sebbene abbia dedotto che le discussioni oggetto di riproduzione non siano altro che il risultato delle provocazioni della ricorrente.
Nelle registrazioni prodotte sub doc. 5 è possibile ascoltare il resistente rivolgersi alla figlia con le seguenti parole “ma che cazzo stai a dì scema di guerra”, dopo che la figlia si era opposta ad andare con il padre perché ubriaco (si senta “doc. 5 registrazione”) ed, ancora, si sente una discussione del resistente con le figlie e la moglie in cui lo stesso dice “manco a magna m'hai chiamato sei proprio na bastarda aoh” (si senta registrazione audio denominata “doc 5 ubriaco”); nella registrazione sub doc. 6, si sente il resistente chiamare insistentemente la madre cercando una mazza da baseball e, dopo aver chiesto con tono insistente e aggressivo la suddetta mazza alla madre - che, dal canto suo, si è opposta dicendogli “smettila a fa il cretino” – ha detto “vabbè allora piglio la pistola in cucina non fa niente” (si senta “doc. 6 registrazione”).
Ebbene, le discussioni oggetto di registrazione, dallo stesso tenore delle stesse, appaiono attenere ad una fase in cui la conflittualità della coppia si era già palesata in tutta la sua evidenza;
tuttavia, dalle stesse è pure pienamente riscontrabile l'aggressività del resistente nei confronti di moglie e figlie,
Pagina 7 con offese e minacce anche gravi, stante il riferimento, in un caso, alla mazza da baseball e poi addirittura alla pistola.
Alla luce di tali registrazioni, nonché della mancata contestazione specifica ad opera di parte resistente degli addebiti sollevati dalla ricorrente, deve ritenersi provato che il resistente abbia, nel corso della vita matrimoniale, tenuto condotte quanto meno di violenza morale nei confronti della moglie e delle figlie, condotte di gravità tali da comportare l'accoglimento dell'addebito, non essendo emerse condotte dello stesso tenore della ricorrente nei confronti del resistente, a nulla rilevando che le parti vivessero da separati in casa già da quattro anni, come indicato dalla ricorrente nella denuncia querela depositata agli atti, alla stregua del condivisibile orientamento suindicato della Suprema Corte sull'irrilevanza della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi matrimoniale.
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ritiene che, invece, la domanda di addebito svolta da parte resistente non sia meritevole di accoglimento.
Il resistente, infatti, non ha provato quanto dedotto;
ha formulato capitoli di prova ritenuti inammissibili dal G.I. con l'ordinanza del 26 giugno 2023, del tutto condivisa da parte del Collegio,
e, peraltro, nessun capitolo di prova verteva su condotte della moglie contrarie ai doveri coniugali.
Nemmeno ha provato il ricorrente che la moglie abbia aggredito fisicamente la propria madre, non avendo, nemmeno su tale questione, formulato prove testimoniali ammissibili.
Il resistente, pertanto, non ha provato specifiche condotte della moglie contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, in nesso di causalità con la crisi del matrimonio, né condotte di violenza morale o fisica perpetrate dalla ricorrente ai suoi danni.
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE
FIGLIE AU E . Per_1
Dal matrimonio sono nate due figlie: e nate il 13 luglio Persona_2 Persona_3
2006, come da documentazione in atti.
Entrambe, nelle more del giudizio, sono divenute maggiorenni e dunque hanno acquisito la capacità di agire, sicché alcun provvedimento può essere emesso sul loro regime di affido e collocamento, o diritto di visita.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MAGGIORENNI.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza
Pagina 8 presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Nel caso di specie, all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, con ordinanza del 13 luglio 2022, rilevato che “pur a fronte delle condizioni di salute del padre, sullo stesso grava l'obbligo di mantenere la prole in misura adeguata alle esigenze di due ragazze sedicenni, ai tempi di permanenza prevalenti presso la madre, al tenore di vita cui erano abituate ed alle condizioni economiche di ambedue i genitori;
” e dato atto “della percezione da
Pagina 9 parte del resistente di complessivi € 5.315 nei mesi di gennaio e febbraio 2022”, ha disposto a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina.
Nelle more del giudizio, come già rilevato, le figlie sono divenute maggiorenni, ma è pacifico inter- partes che le stesse non siano ancora economicamente autosufficienti, sicché i genitori devono provvedere al loro mantenimento.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha allegato di lavorare con un contratto “part time” a tempo determinato quale addetta alle pulizie (v. pag. 7 del ricorso introduttivo e doc. 11 in allegato, nonché doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 24 giugno 2022, con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di aver percepito nel 2021 un reddito netto da lavoro dipendente pari a € 7.574,00; di aver percepito, negli ultimi sei mesi, un reddito netto pari a circa € 6.793,00; di essere proprietaria di un'autovettura usata Volkswagen Golf immatricolata nell'anno 2010, acquistata in data 3 maggio
2022, con i risparmi derivanti dal reddito lavorativo;
di essere intestataria di conto corrente n.
2243581 acceso nel maggio 2021 presso ING Bank N.V. con saldo al 31 marzo 2022 di € 490,99; ha prodotto, altresì, le buste paga da giugno ad aprile 2022 che attestano, ad eccezione dei mesi di giugno 2021, luglio 2021 e aprile 2022, in cui la ricorrente ha percepito, rispettivamente, una retribuzione netta di € 774,00; di € 794,00 e di € 926,00; retribuzioni che variano da € 1.039,00 sino a € 1.442,00. Ha prodotto, poi, gli estratti conto del suindicato conto corrente di corrispondenza acceso presso ING Bank relativi al secondo, terzo e quarto trimestre del 2021 e al primo trimestre del 2022, e, a seguito dell'ordine di esibizione del G.I., relativi agli ulteriori trimestri del 2022 e al primo trimestre 2023, con saldo al 31 marzo 2023 di € 564,29, dal cui esame si riscontrano gli accrediti degli stipendi;
gli accrediti dell'assegno unico che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire integralmente per l'importo di € 350,00; gli accrediti dell'assegno di mantenimento per le figlie corrisposto dal resistente;
addebiti mensili dal mese di marzo 2022 (di circa € 130,00 a decorrere dalla seconda rata) in favore di Compass Banca s.p.a.; addebiti mensili da luglio 2022 di circa € 30,00 in favore di Cofidis .s.p.a.; inoltre, a settembre
2021, si riscontra un giroconto in uscita di € 150,00 verso un conto corrente intestato alla ricorrente medesima e, a febbraio 2022, quattro giroconti in entrata, di € 240,00 ciascuno, sicché deve presumersi la sussistenza di rapporti bancari che la ricorrente ha omesso di indicare e di cui non ha prodotto la documentazione. Ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.,
Pagina 10 la copia del contratto del 4 febbraio 2022 inerente al finanziamento acceso con Compass s.p.a. per l'acquisto dell'automobile indicata in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulta tenuta a restituire la somma finanziata in 36 rate mensili da € 129,43 l'una a decorrere da marzo
2022, sicché deve presumersi che il finanziamento sia stato estinto;
pure ha prodotto copia del contratto inerente al finanziamento Cofidis s.p.a., acceso il 3 giugno 2022, da cui risulta tenuta a restituire la somma finanziata in 12 rate mensili di € 30,03 l'una, sicché anche questo finanziamento deve presumersi estinto;
ha prodotto, infine, documentazione inerente alle spese sostenute per l'acquisto di una stufa in pellet per € 789,31.
Su ordine di esibizione del G.I., la ricorrente ha prodotto anche la certificazione unica 2022, da cui risulta che, nell'anno d'imposta 2021, ha percepito € 2.336,23 per lavoro dipendente a tempo determinato, con imposta netta pari a 0; la certificazione unica 2023 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2022, ha percepito € 4.921,12 quale reddito di lavoro a tempo determinato, con imposta netta pari a 0.
Per quanto concerne il resistente, invece, lo stesso, in fase presidenziale, aveva dedotto di essere stato licenziato per le condizioni di salute;
di percepire un'indennità di disoccupazione di € 800,00/
900,00 (v. verbale di udienza presidenziale) e di essere gravato da diverse spese quali quelle per le utenze, anche della ex casa coniugale, non pagate dalla ricorrente, onorate dal resistente e dalla madre del suddetto. Ha allegato di aver acceso un finanziamento con Agos di € 45,00 mensili e di avere spese fisse di € 52,00 al mese per un piano di rientro dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per bolli e contravvenzioni non versate;
per il resto, ha dedotto di essere gravato dalle spese per assicurazione dell'auto, benzina, bollo, per manutenzione della casa, per il suo telefono e quelli delle figlie, e per il wi-fi, oltre che da spese mediche per sé, essendo paziente oncologico, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione per la fase presidenziale (v. pagg. 12 e 13 della memoria di costituzione per la fase presidenziale). Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 30 giugno 2022, con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di essere disoccupato da gennaio 2022 e di percepire la Naspi di € 800,00/900,00 al mese;
che è comproprietario della casa coniugale;
di essere titolare del conto corrente n. 0000400449695 acceso presso Unicredit s.p.a.; di essere proprietario dell'autovettura Ford Focus del 2006 (v. allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale). Il resistente ha prodotto, sempre in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, la lista dei movimenti dal 1° marzo 2017 al 30 marzo 2022 del conto corrente di corrispondenza indicato nell'autocertificazione, con saldo al 30 marzo 2022 di € 205,13 e, su ordine di esibizione del G.I., in allegato alla nota di deposito del 1° settembre 2024, ha prodotto gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e ai primi due trimestri
Pagina 11 2023 del suddetto conto, con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 485,08 da cui risultano, per quel che più interessa, gli accrediti per stipendio sino al gennaio 2022, puntualmente seguiti dal prelievo di contante, gli accrediti della Naspi da febbraio 2022, gli addebiti delle rate di finanziamenti accesi e, infine, i pagamenti dell'assegno di mantenimento per le figlie, oltre che operazioni di prelievo.
Dalla lista movimenti si evince che nel 2018 gli sono stati accreditati stipendi da parte di da da NLC Solution Srl e da Newline Controparte_3 CP_3 CP_4
Company Srl;
nel 2019 gli sono stati accreditati stipendi da parte di Newline Company Srl e nel
2020 da Newline Company Srl e da Latina Freddo Scrl, mentre il resistente ha prodotto, per il 2018, solamente Certificazione Unica 2019 emessa dalla NLC Solution Srl, per il 2019, solamente
Certificazione Unica 2020 emessa dalla NLC Solution Srl, per il 2020, solamente Certificazione
Unica 2021 emessa dalla Newline Company Srl.
Su ordine di esibizione del G.I., il resistente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 1° settembre 2023, per quel che più interessa, documentazione attestante il piano di rientro dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta l'obbligo per il resistente di corrispondere 27 rate mensili, con prima rata di € 77,11, e le altre rate di € 51,00 circa dal 4 febbraio 2022 al 4 aprile 2024, sicché deve presumersi l'intervenuta estinzione del debito;
nonché la documentazione inerente al contratto di finanziamento acceso con Agos s.p.a. per l'importo di € 279,80 da cui risulta l'obbligo di restituzione rateale di € 28,23 al mese dall'8 ottobre
2023 all'8 agosto 2024, sicché il debito deve presumersi estinto;
il 730 del 2022 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.971,00 con imposta netta di
€ 2.063,00 e Certificazione Unica 2022 emessa dalla Latina Freddo Società Consortile da cui risulta che, nell'anno di imposta 2021, ha percepito € 22.591,48 quale reddito da lavoro con contratto a tempo determinato, con imposta netta di € 2.078,06; 730 del 2023 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2022, ha dichiarato un reddito imponibile di € 11.808,00 con imposta netta di € 772,00,
Certificazione Unica 2023 emessa dall' da cui risulta che, nel periodo di imposta 2022, ha CP_5 percepito € 11.102,21 con imposta netta di € 946,50 e Certificazione Unica 2023 emessa dalla da cui risulta che, nell'anno di imposta 2022, ha percepito € 326,09 quale Controparte_6 reddito da lavoro con contratto a tempo determinato con imposta netta pari a 0 ed € 3.471,88 quale trattamento di fine rapporto.
Da ultimo, va rilevato che il resistente, in sede di interrogatorio formale (v. verbale di udienza del
16 novembre 2023), ha dichiarato “Adesso sto nuovamente lavorando con questa ditta, anche se devo fare sempre accertamenti, con scadenza al 31 maggio 2024. Il guadagno varia dalle trasferte effettuate, le trasferte coprono le spese di trasferta, sono a carico mio le spese di vitto e alloggio”; in allegato alla nota di deposito del 17 novembre 2023 ha prodotto lettera di assunzione del
Pagina 12 contratto con decorrenda dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024 e relativa comunicazione Unilav;
successivamente, ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., disposto con provvedimento in calce al verbale di udienza del 16.11.2023, che aveva ordinato il deposito delle ultime tre buste paga, ha depositato, in allegato alla nota di deposito del 18 dicembre 2023, le buste paga di giugno e settembre 2023 da cui risultano retribuzioni nette di € 2.593,00 e di € 2.662,00.
In sede di comparsa conclusionale, il resistente ha allegato di continuare a svolgere l'attività lavorativa di autotrasportatore.
Tanto premesso, entrambe le parti, in relazione all'ordine di esibizione del G.I., hanno effettuato produzioni lacunose;
nessuna delle parti, ha, infatti, prodotto l'estratto contributivo CP_5 aggiornato;
parte ricorrente non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ma solo certificazioni uniche 2022 e 2023; non ha prodotto l'estratto conto del secondo trimestre 2023; inoltre, dall'esame della documentazione bancaria, come già sopra rilevato, si desume l'esistenza di rapporti di cui la ricorrente non ha esibito la relativa documentazione;
parte resistente, invece, non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi inerente all'anno d'imposta 2020, di cui ha prodotto la certificazione unica solo per i redditi percepiti dalla Newline Company Srl., e non anche dalla
Latina Freddo s.c..r.l., come già sopra rilevato;
ha prodotto solamente due busta paga e non tre come richiesto.
Ebbene, alla luce della documentazione economica prodotta dalle parti sopra analizzata;
considerata, rispetto alla fase presidenziale, la ripresa dell'attività lavorativa da parte del resistente e tenuto conto dell'età delle figlie, nonché della lacunosità della produzione documentale da parte di entrambe le parti, il Collegio ritiene congruo che il resistente, con decorrenza dal 1° giugno 2023, data di assunzione come da lettera di assunzione depositata il 17 novembre 2023, provveda a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento delle due figlie la somma di € 350,00 per ciascuna figlia (€ 700,00 totali), fermo restando per il periodo decorrente dalla domanda sino al 31 maggio
2023 quanto stabilito in via provvisoria e urgente in sede presidenziale;
entrambi i genitori dovranno proseguire a sostenere, come già fissato in sede presidenziale, il 50% delle spese straordinarie sostenute per ciascuna figlia come previste dall'attuale protocollo in vigore presso il
Tribunale di Latina sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di
Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di
Pagina 13 abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi CP_7 forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare
Pagina 14 l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che ivi convive con le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, con gli obblighi e gli oneri che ne conseguono, secondo quanto previsto dalla normativa privatistica e tributaria.
6. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento svolta da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent.
28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del
2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Pagina 15 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di assegno di mantenimento dalla ricorrente vada rigettata, atteso che la stessa non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche come indicato sopra. Peraltro, nemmeno risulta, al momento del deposito del ricorso, che le condizioni della ricorrente fossero deteriori rispetto a quelle del marito, le cui condizioni economiche sono migliorate in corso di causa.
La domanda, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
7. SULLA DOMANDA DI AMMONIMENTO DEL RESISTENTEDIFFIDANDOLO AD
ASTENERSI PER IL FUTURO DA COMPORTAMENTI VESSATORI, VIOLENTI E LESIVI
DELLA DIGNITÀ E DELLA TRANQUILLITÀ PSICOFISICA DELLA CONSORTE E DELLE
MINORI FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
La stessa, infatti, che appare da qualificare ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, è stata formulata sin dall'atto introduttivo, ancor prima che fossero stati emessi provvedimenti temporanei e urgenti.
Ad ogni modo, per la fase successiva ai provvedimenti temporanei e urgenti, non sono state provate violazioni tali da integrare i presupposti di cui all'art. 709 ter c.p.c.
8. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 818 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Aprilia (LT) in data 14 giugno 2001, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 33, parte I, anno 2001, in regime di separazione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. In accoglimento della domanda relativa formulata da parte ricorrente, addebita la separazione a parte resistente.
4. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
5. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle due figlie, con decorrenza dal 1° giugno 2023, la somma di € 350,00 per ciascuna figlia (€ 700,00 totali) entro il 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, fermo restando per il periodo decorrente dalla domanda sino al 31 maggio 2023 l'applicazione di quanto stabilito in via provvisoria e urgente in sede presidenziale in punto di mantenimento della prole.
Pagina 16 6. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente.
7. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
8. Rigetta la domanda di ammonimento nei confronti del resistente formulata da parte ricorrente.
9. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa LA Marra Dott.ssa Concetta Serino.
Pagina 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa LA Marra Giudice Relatore est.
Dott.ssa Tania Monetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 818 del 2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Mariangela Basco ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Via
Giuseppe di Vittorio, 10, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Dania Zattoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Aprilia (LT), Vicolo dei
Lauri, 19, giusta procura speciale in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte ricorrente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“precisa le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri scritti difensivi, negli scritti difensivi del precedente procuratore ed in sede di udienza qui da intendersi integralmente riportate e trascritte, insistendo nel totale accoglimento delle proprie domande ed eccezioni e nel rigetto delle pretese avversarie. / L'Avv. Basco chiede che la causa sia trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.”; conclusioni rassegnate in sede di memoria integrativa: “CHIEDE / che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis, pronunciare la
Pagina 1 separazione personale dei coniugi per fatto addebitabile al Sig. ; disporre Controparte_1
l'affidamento esclusivo delle figlie e in favore della madre, attesi i Per_1 Persona_2 comportamenti deleteri e gravemente pregiudizievoli posti in essere dal Sig. ; Controparte_1 porre a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 corrispondendo alla stessa un congruo assegno mensile in misura non inferiore ad € 300,00; porre
a carico del Sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie, Controparte_1 corrispondendo alla ricorrente congruo assegno mensile in misura non inferiore ad euro 700,00 (€
350,00 mensili per ciascuna figlia); assegnare la casa coniugale sita in Aprilia, Via Buon Riposo n°
10 alla Sig.ra che ivi continuerà a vivere unitamente alle figlie minorenni;
Parte_1 disporre, nella denegata ipotesi non dovesse ritenere la sussistenza dei presupposti legittimanti il richiesto affidamento esclusivo, l'affidamento condiviso con prevalente collocazione delle figlie presso la madre con la quale abiteranno necessitando, peraltro, di costante e completa dedizione;
in ogni caso, ammonire il Sig. diffidandolo ad astenersi per il futuro da Controparte_1 comportamenti vessatori, violenti e lesivi della dignità e della tranquillità psicofisica della consorte
e delle minori. / Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge da distrarsi a favore di questo difensore che si dichiara antistatario”;
Conclusioni di parte resistente all'udienza di p.c. tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.:
“precisa le conclusioni riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta, alle proprie memorie ex art 183 cpc, ai verbali d'udienza e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate che qui si intendono per riportate e trascritte. L'avv. Zattoni chiede il rigetto di quanto dedotto e prodotto da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto con condanna alle spese del giudizio. Chiede pertanto che la causa venga trattenuta in decisione con termini per note ex art
190 cpc.”; conclusioni di cui alla memoria di costituzione per la fase dinanzi al G.I.: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: / IN VIA
PRELIMINARE: Pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto, rigettando la domanda di controparte di addebito nei confronti del resistente;
ovvero accogliere, al contrario la richiesta di addebito della separazione nei confronti della moglie ex art. 151 c.c. per avere la stessa determinato le condizioni di crisi dell'unità familiare come verrà dimostrato in corso di causa. / IN VIA PRINCIPALE E NEL
MERITO: / - Assegnare la casa coniugale al sig. e viste le condizioni di Controparte_1 impossibilità delle parti di vivere vicini in quanto soggetti litigiosi, disporre che , trovi altra abitazione unitamente alle figlie Parte_1 minori, e riconoscere in capo al il versamento di un contributo alla locazione. Tale CP_1
Pagina 2 richiesta appare necessaria atteso che il non è l'unico proprietario della casa al quale CP_1 hanno già chiesto di procedere con la vendita, visti anche i continui litigi che hanno i coniugi;
/ In subordine assegnare la casa coniugale alla ricorrente che continuerà a viverci con le figlie obbligando quest'ultima a provvedere ad installare a sue spese dei contatori separati dai contatori intestati alla sig.ra ed al marito defunto ( qualora ancora a nome di quest'ultimo), così CP_2 che ognuno provvederà a pagare le proprie utenze;
/ - rigettare l'accoglimento dell'affidamento esclusivo non sussistendone i presupposti per determinarlo come si dimostrerà in corso di causa;
/ - rigettare la domanda di controparte circa il versamento della somma di euro 700,00 mensili per il mantenimento delle figlie in quanto il sig . ad oggi percepisce la somma mensile di euro CP_1
800,00 / 900,00 a titolo di disoccupazione, somma questa che andrà piano piano a diminuire;
/ disporre pertanto il versamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie pari ad euro
200,00 mensili da versarsi entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma questa che verrà rivalutata secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese straordinarie così come previsto nel Protocollo vigente nel Tribunale di Latina;
/ - disporre che il sig. potrà vedere e tenere con sé le CP_1 figlie quando vorrà previo accordo con quest'ultime; / - rigettare la domanda di controparte di disporre a carico del Sig. un assegno di mantenimento in favore della moglie di euro CP_1
300,00 in quanto la stessa economicamente indipendente;
/ - in ogni caso, condannare controparte al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali, liquidati ex D.M. n. 55/2014, oltre accessori come per legge.”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla l. 69 del 2009 si ritiene di non dover redigere lo svolgimento del processo.
Gli atti sono stati trasmessi al P.M. che non ha formulato osservazioni.
In sede di udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come indicato in epigrafe e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
1. SULLO STATUS.
Il matrimonio trova conferma nell'estratto di matrimonio, agli atti, da cui risulta che le parti hanno contratto matrimonio civile in Aprilia (LT) in data 14 giugno 2001, iscritto al Reg. Atti di
Matrimonio del suddetto comune al n. 33, parte I, anno 2001, in regime di separazione dei beni.
Il fallito tentativo di conciliazione in sede presidenziale e le allegazioni di entrambe le parti, con reciproca domanda di addebito, inducono il Tribunale a ritenere che sussistano con evidenza i presupposti di legge per dichiarare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.p.c..
Pagina 3 Va pertanto pronunciata la separazione personale delle parti.
2. SULLE RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO FORMULATE DALLE PARTI.
Il coniuge che intende chiedere l'addebito all'altro della separazione, ai sensi dell'art. 151 c.c., in base a orientamento ormai pacifico della Suprema Corte, del tutto condiviso da questo Collegio, ha l'onere di provare non solo l'esistenza di una violazione degli obblighi tra coniugi sorti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 143 c.c., ma anche quella di uno stretto nesso di causalità tra tale violazione e l'elemento dell'intollerabilità della convivenza.
Ciò in generale per qualsiasi violazione degli obblighi, ivi compreso quello relativo all'assistenza morale e materiale al coniuge e ai figli (cfr., tra le molte, Cass. ord. n. 25966 del 2016, Cass. sent.
2059 del 2012, Cass. sent. 9074 del 2011, da ultimo Cass. ord. 3923 del 2018).
In caso di allegate condotte di violenza domestica, poi, va rilevato che, per usare le condivise parole della Suprema Corte, “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei" (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19 maggio 2006) …, deve rilevarsi comunque, alla luce della giurisprudenza citata, l'inaccettabilità di un comportamento violento nella relazione coniugale e la sua incidenza causale preminente rispetto a qualsiasi causa presistente di crisi dell'affectio coniugalis” (così Cass. ord. n. 7388 del
2017, v. anche Cass. ord. 31351 del 2022).
La gravità di tali comportamenti fa sì, dunque, che resti “irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (Cass. 7388/2017)” (così Cass. ord. n. 31351 del 2022).
Nel caso di specie, nel ricorso introduttivo, la ricorrente ha imputato la responsabilità della crisi matrimoniale al marito rappresentando che “Il rapporto coniugale si è, nel tempo, deteriorato a causa di una persistente conflittualità creata dal comportamento violento, ossessivo e prevaricante del Sig. .” (v. pag. 2 del ricorso introduttivo). Controparte_1
In particolare, ha allegato che, dopo una prima fase di serenità e armonia, il marito, a dire della ricorrente dedito all'assunzione di alcol e sostanze stupefacenti e spesso in condizioni di alterazione psicofisica dovuta a tale assunzione, ha iniziato a manifestare comportamenti irrispettosi e aggressivi, sostanziatisi in offese, aggressioni verbali e fisiche, nonché minacce, anche di morte
Pagina 4 alludendo al possesso di un'arma, rivolte alla moglie, anche in presenza delle figlie minori e, a volte, di terzi;
che le figlie minori non solo sono state esposte agli episodi di violenza domestica, ma ne sono state anche dirette destinatarie, avendo il padre rivolto frasi offensive anche nei loro confronti quando, in alcune occasioni, si erano rifiutate di seguirlo in macchina perché in stato di ebbrezza;
che il marito era supportato in tali condotte dall'anziana madre;
che il marito, anche nelle rare occasioni di lucidità, teneva i suddetti comportamenti violenti e aggressivi (v. pagg. 2 e ss. del ricorso introduttivo).
La ricorrente ha rilevato, tuttavia, che, anche a fronte di aggressioni fisiche, non ha mai fatto ricorso alle cure dei sanitari nel vano tentativo di preservare l'unione familiare (v. pag. 10 del ricorso introduttivo).
Ha rappresentato, ancora, di essere stata molestata, minacciata e accusata di aver procurato delle lesioni alla suocera da un cugino del marito, in data 6 febbraio 2022, e che, a causa del turbamento, si era recata al Pronto Soccorso di Aprilia ove le è stato diagnosticato un grave stato di agitazione e di ansia (v. doc. 8 in allegato al ricorso introduttivo e pagg. 4 e 5 del ricorso introduttivo).
In sede di udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato che dal gennaio 2022 era cessata la convivenza con il marito, essendo stato allontanato dalla stessa dai Carabinieri da lei chiamati, in quanto non voleva far rientrare né lei né le figlie e che, pertanto, il marito viveva con la madre in appartamento sito nel medesimo immobile in cui si trova la ex casa coniugale.
Successivamente, con la memoria integrativa, la ricorrente ha allegato che il marito ha continuato a tenere condotte vessatorie e molestanti, tanto che, in data 24 ottobre 2022, ha sporto denuncia querela presso i Carabinieri di Aprilia.
Dalla lettura della querela risulta che la ricorrente ha dichiarato che lei e il marito già da quattro anni vivevano da separati in casa, circostanza che, tuttavia, non aveva impedito al marito di tenere comportamenti vessatori e aggressivi in danno della moglie.
Infine, la ricorrente ha allegato che “temendo per la propria incolumità personale, da tempo, ormai, era solita – unitamente alle figlie – documentare ogni episodio ed esternazione di minaccia e di violenza” (v. pag. 5 del ricorso introduttivo) e ha prodotto registrazioni audio al fine di provare le allegate condotte del marito (v. allegati al ricorso introduttivo).
Il resistente, dal canto suo, con la memoria di costituzione per la fase presidenziale, ha dedotto che il rapporto con le figlie “non è mai stato così traumatico come controparte vuol far credere”, ma che “con il tempo si è andato a deteriorare a causa dell'interferenza della ricorrente nei confronti delle figlie”, che le avrebbe, a suo dire, completamente manipolate;
rilevava, poi, che “Lascia basiti la contestazione di controparte circa il fatto che il sig. era stato aggressivo ed CP_1
Pagina 5 ingiurioso anche nei confronti delle figlie.” (v. pagg. 3 e 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha rilevato che di quanto dedotto non è stata offerta alcuna prova dalla ricorrente (v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale) e che anche a sostegno delle asserite aggressioni fisiche subite dalla ricorrente non c'è alcuna prova in atti, né denunce querele, né referti (v. pag. 6 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha contestato di aver più volte minacciato di morte la consorte, anche in presenza delle figlie (v. pag. 7 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha contestato di fare uso di sostanze stupefacenti circostanza che, peraltro, a dire del resistente, ove rispondente al vero, sarebbe dovuta emergere e avrebbe dovuto comportare il suo licenziamento, considerati i controlli cui era sottoposto per l'attività lavorativa di autotrasportatore (v. pagg. 4 e 5 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Ha contestato, altresì, che la madre avrebbe fomentato le aggressioni verbali e fisiche nei confronti della moglie, deducendo che, al contrario, la madre è sempre stata e continua ad essere di ausilio per la famiglia, e che è stata la madre ad aver subito un'aggressione fisica da parte della ricorrente (v. pag. 6 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Non ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c. le registrazioni audio prodotte da parte ricorrente in allegato al ricorso introduttivo, ma si è limitato a fornire una diversa ricostruzione delle dinamiche oggetto di riproduzione deducendo, in particolare, che “le discussioni, anche presenti nelle registrazioni depositate sono semplicemente incrementate ad un atteggiamento provocatorio posto in essere dalla sig.ra nei confronti del la quale da diverso tempo Parte_1 CP_1 aveva adottato un comportamento indisponente, qualunque discorso era motivo di provocazione, pertanto controparte non può parlare di immotivato senso di ostilità nei confronti della ricorrente”
(v. pag. 4 della memoria di costituzione per la fase presidenziale) e che “le registrazioni depositate in atti non sono altro che dialoghi avvenuti a seguito di continue istigazioni promosse dalla ricorrente pronta poi a registrare tutto, ogni tanto purtroppo anche con l'aiuto delle figlie succubi di questa follia” (v. pag. 7 della memoria di costituzione per la fase presidenziale).
Va osservato, infine, che le figlie delle parti, quando ancora minorenni, sono state sentite dal G.I. ai sensi dell'art. 336 bis c.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, e che la figlia ha riferito “Papà quando beveva e si ubriacava o penso si drogasse anche se non l'ha mai Per_1 fatto davanti a me diventava violento e ci dava degli spintoni a me mamma e mia sorella” e la figlia
LA ha riferito “Non ricordo violenze fisiche subite da papà e qualche volta con mamma ricordo che le stringeva un braccio o, mentre mamma era sdraiata, con un braccio faceva pressione sul suo corpo”, dopo specificando: “quando ho detto prima non ricordo violenza subita
Pagina 6 da noi figlie e solo pochi episodi subiti da mamma mi riferivo alla violenza fisica mentre ricordo tanta violenza verbale ad es. ricordo che diceva “Troia” a mamma e a noi o sempre a mamma
“Rumena di merda torna al tuo paese ti tolgo l'affido dei figli.” (v. verbale di audizione udienza del
24 ottobre 2023).
Ciò premesso, preliminarmente, va considerato che “l'audizione del minore non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all'una o all'altra soluzione, bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto” (Cass. sent. 7282 del 2010), sicché le dichiarazioni rese dalle minori in sede di audizione non possono costituire prova a favore dell'una o dell'altra parte;
tuttavia, ritiene il Collegio che siano senz'altro valorizzabili quali elementi utili a formare il convincimento del giudice alla luce della documentazione in atti, delle allegazioni delle parti e delle mancate contestazioni.
Ebbene, tanto premesso, il Tribunale ritiene che la domanda di addebito svolta da parte ricorrente sia meritevole di accoglimento.
La ricorrente, infatti, ha allegato condotte di violenza verbale e fisica perpetrate dal marito nei suoi confronti e, in alcune occasioni, anche nei confronti delle figlie, cui il marito si sarebbe rivolto con frasi offensive, e il resistente non ha specificatamente contestato siffatte allegazioni.
Infatti, non può ritenersi contestazione specifica la mera affermazione del resistente circa l'assenza di qualunque prova offerta dalla ricorrente in merito a quanto dedotto.
Pure, va considerato che il resistente non ha disconosciuto ai sensi dell'art. 2712 c.c. le registrazioni audio prodotte dalla ricorrente, sebbene abbia dedotto che le discussioni oggetto di riproduzione non siano altro che il risultato delle provocazioni della ricorrente.
Nelle registrazioni prodotte sub doc. 5 è possibile ascoltare il resistente rivolgersi alla figlia con le seguenti parole “ma che cazzo stai a dì scema di guerra”, dopo che la figlia si era opposta ad andare con il padre perché ubriaco (si senta “doc. 5 registrazione”) ed, ancora, si sente una discussione del resistente con le figlie e la moglie in cui lo stesso dice “manco a magna m'hai chiamato sei proprio na bastarda aoh” (si senta registrazione audio denominata “doc 5 ubriaco”); nella registrazione sub doc. 6, si sente il resistente chiamare insistentemente la madre cercando una mazza da baseball e, dopo aver chiesto con tono insistente e aggressivo la suddetta mazza alla madre - che, dal canto suo, si è opposta dicendogli “smettila a fa il cretino” – ha detto “vabbè allora piglio la pistola in cucina non fa niente” (si senta “doc. 6 registrazione”).
Ebbene, le discussioni oggetto di registrazione, dallo stesso tenore delle stesse, appaiono attenere ad una fase in cui la conflittualità della coppia si era già palesata in tutta la sua evidenza;
tuttavia, dalle stesse è pure pienamente riscontrabile l'aggressività del resistente nei confronti di moglie e figlie,
Pagina 7 con offese e minacce anche gravi, stante il riferimento, in un caso, alla mazza da baseball e poi addirittura alla pistola.
Alla luce di tali registrazioni, nonché della mancata contestazione specifica ad opera di parte resistente degli addebiti sollevati dalla ricorrente, deve ritenersi provato che il resistente abbia, nel corso della vita matrimoniale, tenuto condotte quanto meno di violenza morale nei confronti della moglie e delle figlie, condotte di gravità tali da comportare l'accoglimento dell'addebito, non essendo emerse condotte dello stesso tenore della ricorrente nei confronti del resistente, a nulla rilevando che le parti vivessero da separati in casa già da quattro anni, come indicato dalla ricorrente nella denuncia querela depositata agli atti, alla stregua del condivisibile orientamento suindicato della Suprema Corte sull'irrilevanza della posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi matrimoniale.
La domanda di addebito formulata da parte ricorrente è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il Tribunale ritiene che, invece, la domanda di addebito svolta da parte resistente non sia meritevole di accoglimento.
Il resistente, infatti, non ha provato quanto dedotto;
ha formulato capitoli di prova ritenuti inammissibili dal G.I. con l'ordinanza del 26 giugno 2023, del tutto condivisa da parte del Collegio,
e, peraltro, nessun capitolo di prova verteva su condotte della moglie contrarie ai doveri coniugali.
Nemmeno ha provato il ricorrente che la moglie abbia aggredito fisicamente la propria madre, non avendo, nemmeno su tale questione, formulato prove testimoniali ammissibili.
Il resistente, pertanto, non ha provato specifiche condotte della moglie contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, in nesso di causalità con la crisi del matrimonio, né condotte di violenza morale o fisica perpetrate dalla ricorrente ai suoi danni.
La domanda va, pertanto, rigettata.
3. SUL REGIME DI AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E DIRITTO DI VISITA DELLE
FIGLIE AU E . Per_1
Dal matrimonio sono nate due figlie: e nate il 13 luglio Persona_2 Persona_3
2006, come da documentazione in atti.
Entrambe, nelle more del giudizio, sono divenute maggiorenni e dunque hanno acquisito la capacità di agire, sicché alcun provvedimento può essere emesso sul loro regime di affido e collocamento, o diritto di visita.
4. SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MAGGIORENNI.
Come noto ai sensi dell'art. 337 ter c.c., ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e a tal fine vanno considerate “le attuali esigenze” dei figli;
“il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, “i tempi di permanenza
Pagina 8 presso ciascun genitore”; “le risorse economiche di entrambi i genitori”; “la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”; correttamente pertanto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di mantenimento per i figli come stabilito dagli artt. 148 e 337 ter c.c., debba tenere conto di un elastico sistema di valutazione, che tenga conto dei redditi e di ogni altra risorsa economica dei genitori, compreso il patrimonio immobiliare, nonché della capacità lavorativa di ciascun genitore, e che pertanto il Tribunale deve individuare le modalità e la misura dell'obbligo di mantenimento in capo ai coniugi, tramite un'indagine comparativa effettuata in capo ai due coniugi sugli elementi suindicati (v. Cass. ord. n. 25134 del
2018). Anche per il figlio maggiorenne, non indipendente economicamente, l'art. 337 septies c.c. prevede la possibilità di disporre il pagamento di un assegno, valutate le circostanze.
Ciò premesso, pur essendo a conoscenza il Collegio di recenti pronunce della Cassazione (v. ordinanza n. 17183/2020) che ponendosi in termini distonici rispetto al pregresso consolidato orientamento giurisprudenziale anche di legittimità, ritengono che l'onere della prova sia a carico della parte richiedente l'assegno, questo Collegio aderisce invece al pregresso constante indirizzo giurisprudenziale, anche della Cassazione, secondo cui l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, sicché il genitore che agisce nei confronti dell'altro per il riconoscimento del diritto al mantenimento in favore dei figli maggiorenni deve allegare il fatto costitutivo della mancanza di indipendenza economica, mentre incombe sul genitore che chiede di essere esonerato dall'obbligazione ex lege, l'onere di dimostrare che la prole sia divenuta autosufficiente ovvero che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa sia imputabile alla prole (cfr. Cass. sent. 24018 del 2008, Cass. sent. 11828 del 2009). Quest'ultimo orientamento è stato recentemente ribadito dalla I sezione della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8892 del 2024, che ha chiarito come l'obbligo “del genitore separato, o divorziato, di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero è stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (Cass. n. 1773/12; n. 1830/11; n. 6509/17).
Nel caso di specie, all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente f.f., in via temporanea e urgente, con ordinanza del 13 luglio 2022, rilevato che “pur a fronte delle condizioni di salute del padre, sullo stesso grava l'obbligo di mantenere la prole in misura adeguata alle esigenze di due ragazze sedicenni, ai tempi di permanenza prevalenti presso la madre, al tenore di vita cui erano abituate ed alle condizioni economiche di ambedue i genitori;
” e dato atto “della percezione da
Pagina 9 parte del resistente di complessivi € 5.315 nei mesi di gennaio e febbraio 2022”, ha disposto a carico del padre l'assegno di mantenimento in favore della prole di € 200,00 mensili per ciascuna figlia, oltre al contributo al 50% nelle spese straordinarie secondo il protocollo vigente presso il
Tribunale di Latina.
Nelle more del giudizio, come già rilevato, le figlie sono divenute maggiorenni, ma è pacifico inter- partes che le stesse non siano ancora economicamente autosufficienti, sicché i genitori devono provvedere al loro mantenimento.
Ciò premesso, quanto alle condizioni economiche delle parti, la ricorrente ha allegato di lavorare con un contratto “part time” a tempo determinato quale addetta alle pulizie (v. pag. 7 del ricorso introduttivo e doc. 11 in allegato, nonché doc. 3 allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2
c.p.c.).
Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 24 giugno 2022, con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di aver percepito nel 2021 un reddito netto da lavoro dipendente pari a € 7.574,00; di aver percepito, negli ultimi sei mesi, un reddito netto pari a circa € 6.793,00; di essere proprietaria di un'autovettura usata Volkswagen Golf immatricolata nell'anno 2010, acquistata in data 3 maggio
2022, con i risparmi derivanti dal reddito lavorativo;
di essere intestataria di conto corrente n.
2243581 acceso nel maggio 2021 presso ING Bank N.V. con saldo al 31 marzo 2022 di € 490,99; ha prodotto, altresì, le buste paga da giugno ad aprile 2022 che attestano, ad eccezione dei mesi di giugno 2021, luglio 2021 e aprile 2022, in cui la ricorrente ha percepito, rispettivamente, una retribuzione netta di € 774,00; di € 794,00 e di € 926,00; retribuzioni che variano da € 1.039,00 sino a € 1.442,00. Ha prodotto, poi, gli estratti conto del suindicato conto corrente di corrispondenza acceso presso ING Bank relativi al secondo, terzo e quarto trimestre del 2021 e al primo trimestre del 2022, e, a seguito dell'ordine di esibizione del G.I., relativi agli ulteriori trimestri del 2022 e al primo trimestre 2023, con saldo al 31 marzo 2023 di € 564,29, dal cui esame si riscontrano gli accrediti degli stipendi;
gli accrediti dell'assegno unico che la ricorrente, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di percepire integralmente per l'importo di € 350,00; gli accrediti dell'assegno di mantenimento per le figlie corrisposto dal resistente;
addebiti mensili dal mese di marzo 2022 (di circa € 130,00 a decorrere dalla seconda rata) in favore di Compass Banca s.p.a.; addebiti mensili da luglio 2022 di circa € 30,00 in favore di Cofidis .s.p.a.; inoltre, a settembre
2021, si riscontra un giroconto in uscita di € 150,00 verso un conto corrente intestato alla ricorrente medesima e, a febbraio 2022, quattro giroconti in entrata, di € 240,00 ciascuno, sicché deve presumersi la sussistenza di rapporti bancari che la ricorrente ha omesso di indicare e di cui non ha prodotto la documentazione. Ha prodotto, in allegato alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.,
Pagina 10 la copia del contratto del 4 febbraio 2022 inerente al finanziamento acceso con Compass s.p.a. per l'acquisto dell'automobile indicata in sede di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulta tenuta a restituire la somma finanziata in 36 rate mensili da € 129,43 l'una a decorrere da marzo
2022, sicché deve presumersi che il finanziamento sia stato estinto;
pure ha prodotto copia del contratto inerente al finanziamento Cofidis s.p.a., acceso il 3 giugno 2022, da cui risulta tenuta a restituire la somma finanziata in 12 rate mensili di € 30,03 l'una, sicché anche questo finanziamento deve presumersi estinto;
ha prodotto, infine, documentazione inerente alle spese sostenute per l'acquisto di una stufa in pellet per € 789,31.
Su ordine di esibizione del G.I., la ricorrente ha prodotto anche la certificazione unica 2022, da cui risulta che, nell'anno d'imposta 2021, ha percepito € 2.336,23 per lavoro dipendente a tempo determinato, con imposta netta pari a 0; la certificazione unica 2023 da cui risulta che, nell'anno di imposta 2022, ha percepito € 4.921,12 quale reddito di lavoro a tempo determinato, con imposta netta pari a 0.
Per quanto concerne il resistente, invece, lo stesso, in fase presidenziale, aveva dedotto di essere stato licenziato per le condizioni di salute;
di percepire un'indennità di disoccupazione di € 800,00/
900,00 (v. verbale di udienza presidenziale) e di essere gravato da diverse spese quali quelle per le utenze, anche della ex casa coniugale, non pagate dalla ricorrente, onorate dal resistente e dalla madre del suddetto. Ha allegato di aver acceso un finanziamento con Agos di € 45,00 mensili e di avere spese fisse di € 52,00 al mese per un piano di rientro dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per bolli e contravvenzioni non versate;
per il resto, ha dedotto di essere gravato dalle spese per assicurazione dell'auto, benzina, bollo, per manutenzione della casa, per il suo telefono e quelli delle figlie, e per il wi-fi, oltre che da spese mediche per sé, essendo paziente oncologico, come da documentazione allegata alla memoria di costituzione per la fase presidenziale (v. pagg. 12 e 13 della memoria di costituzione per la fase presidenziale). Su ordine di esibizione del Presidente f.f., ha prodotto la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta personalmente e datata 30 giugno 2022, con cui ha dichiarato, per quel che più rileva, di essere disoccupato da gennaio 2022 e di percepire la Naspi di € 800,00/900,00 al mese;
che è comproprietario della casa coniugale;
di essere titolare del conto corrente n. 0000400449695 acceso presso Unicredit s.p.a.; di essere proprietario dell'autovettura Ford Focus del 2006 (v. allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale). Il resistente ha prodotto, sempre in allegato alla memoria di costituzione per la fase presidenziale, la lista dei movimenti dal 1° marzo 2017 al 30 marzo 2022 del conto corrente di corrispondenza indicato nell'autocertificazione, con saldo al 30 marzo 2022 di € 205,13 e, su ordine di esibizione del G.I., in allegato alla nota di deposito del 1° settembre 2024, ha prodotto gli estratti conto relativi agli anni 2021, 2022 e ai primi due trimestri
Pagina 11 2023 del suddetto conto, con saldo al 30 giugno 2023 pari a € 485,08 da cui risultano, per quel che più interessa, gli accrediti per stipendio sino al gennaio 2022, puntualmente seguiti dal prelievo di contante, gli accrediti della Naspi da febbraio 2022, gli addebiti delle rate di finanziamenti accesi e, infine, i pagamenti dell'assegno di mantenimento per le figlie, oltre che operazioni di prelievo.
Dalla lista movimenti si evince che nel 2018 gli sono stati accreditati stipendi da parte di da da NLC Solution Srl e da Newline Controparte_3 CP_3 CP_4
Company Srl;
nel 2019 gli sono stati accreditati stipendi da parte di Newline Company Srl e nel
2020 da Newline Company Srl e da Latina Freddo Scrl, mentre il resistente ha prodotto, per il 2018, solamente Certificazione Unica 2019 emessa dalla NLC Solution Srl, per il 2019, solamente
Certificazione Unica 2020 emessa dalla NLC Solution Srl, per il 2020, solamente Certificazione
Unica 2021 emessa dalla Newline Company Srl.
Su ordine di esibizione del G.I., il resistente ha prodotto, in allegato alla nota di deposito del 1° settembre 2023, per quel che più interessa, documentazione attestante il piano di rientro dall'esposizione debitoria maturata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta l'obbligo per il resistente di corrispondere 27 rate mensili, con prima rata di € 77,11, e le altre rate di € 51,00 circa dal 4 febbraio 2022 al 4 aprile 2024, sicché deve presumersi l'intervenuta estinzione del debito;
nonché la documentazione inerente al contratto di finanziamento acceso con Agos s.p.a. per l'importo di € 279,80 da cui risulta l'obbligo di restituzione rateale di € 28,23 al mese dall'8 ottobre
2023 all'8 agosto 2024, sicché il debito deve presumersi estinto;
il 730 del 2022 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2021, ha dichiarato un reddito imponibile di € 22.971,00 con imposta netta di
€ 2.063,00 e Certificazione Unica 2022 emessa dalla Latina Freddo Società Consortile da cui risulta che, nell'anno di imposta 2021, ha percepito € 22.591,48 quale reddito da lavoro con contratto a tempo determinato, con imposta netta di € 2.078,06; 730 del 2023 da cui risulta che, per l'anno di imposta 2022, ha dichiarato un reddito imponibile di € 11.808,00 con imposta netta di € 772,00,
Certificazione Unica 2023 emessa dall' da cui risulta che, nel periodo di imposta 2022, ha CP_5 percepito € 11.102,21 con imposta netta di € 946,50 e Certificazione Unica 2023 emessa dalla da cui risulta che, nell'anno di imposta 2022, ha percepito € 326,09 quale Controparte_6 reddito da lavoro con contratto a tempo determinato con imposta netta pari a 0 ed € 3.471,88 quale trattamento di fine rapporto.
Da ultimo, va rilevato che il resistente, in sede di interrogatorio formale (v. verbale di udienza del
16 novembre 2023), ha dichiarato “Adesso sto nuovamente lavorando con questa ditta, anche se devo fare sempre accertamenti, con scadenza al 31 maggio 2024. Il guadagno varia dalle trasferte effettuate, le trasferte coprono le spese di trasferta, sono a carico mio le spese di vitto e alloggio”; in allegato alla nota di deposito del 17 novembre 2023 ha prodotto lettera di assunzione del
Pagina 12 contratto con decorrenda dal 1° giugno 2023 al 31 maggio 2024 e relativa comunicazione Unilav;
successivamente, ottemperando parzialmente all'ordine di esibizione del G.I., disposto con provvedimento in calce al verbale di udienza del 16.11.2023, che aveva ordinato il deposito delle ultime tre buste paga, ha depositato, in allegato alla nota di deposito del 18 dicembre 2023, le buste paga di giugno e settembre 2023 da cui risultano retribuzioni nette di € 2.593,00 e di € 2.662,00.
In sede di comparsa conclusionale, il resistente ha allegato di continuare a svolgere l'attività lavorativa di autotrasportatore.
Tanto premesso, entrambe le parti, in relazione all'ordine di esibizione del G.I., hanno effettuato produzioni lacunose;
nessuna delle parti, ha, infatti, prodotto l'estratto contributivo CP_5 aggiornato;
parte ricorrente non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, ma solo certificazioni uniche 2022 e 2023; non ha prodotto l'estratto conto del secondo trimestre 2023; inoltre, dall'esame della documentazione bancaria, come già sopra rilevato, si desume l'esistenza di rapporti di cui la ricorrente non ha esibito la relativa documentazione;
parte resistente, invece, non ha prodotto le dichiarazioni dei redditi inerente all'anno d'imposta 2020, di cui ha prodotto la certificazione unica solo per i redditi percepiti dalla Newline Company Srl., e non anche dalla
Latina Freddo s.c..r.l., come già sopra rilevato;
ha prodotto solamente due busta paga e non tre come richiesto.
Ebbene, alla luce della documentazione economica prodotta dalle parti sopra analizzata;
considerata, rispetto alla fase presidenziale, la ripresa dell'attività lavorativa da parte del resistente e tenuto conto dell'età delle figlie, nonché della lacunosità della produzione documentale da parte di entrambe le parti, il Collegio ritiene congruo che il resistente, con decorrenza dal 1° giugno 2023, data di assunzione come da lettera di assunzione depositata il 17 novembre 2023, provveda a versare alla ricorrente a titolo di mantenimento delle due figlie la somma di € 350,00 per ciascuna figlia (€ 700,00 totali), fermo restando per il periodo decorrente dalla domanda sino al 31 maggio
2023 quanto stabilito in via provvisoria e urgente in sede presidenziale;
entrambi i genitori dovranno proseguire a sostenere, come già fissato in sede presidenziale, il 50% delle spese straordinarie sostenute per ciascuna figlia come previste dall'attuale protocollo in vigore presso il
Tribunale di Latina sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Latina e dal Presidente del C.O.A. di
Latina, il quale prevede che debbano essere intese: A) Spese ordinarie da ricomprendersi nell'assegno di mantenimento: Vitto, abbigliamento, mensa, materiale di cancelleria per la scuola, medicinali da banco, comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie o stagionali), spese di trasporto urbano (autobus, metro, scuola-bus), carburante, ricarica cellulare, trattamenti estetici (parrucchiere estetista ecc..), spese collegate ad occasionali attività ludiche, quali la partecipazione a compleanni ed a riunioni tra amici, ovvero aventi ad oggetto regali d'uso in occasione di ricorrenze o, ancora, gite scolastiche di un solo giorno;
spese (comprese utenze) di
Pagina 13 abitazione ad eccezione di quelle di manutenzione straordinaria. / B) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti sub-categorie: - scolastiche: iscrizione, libri scolastici e contributi per il ciclo della scuola non dell'obbligo, iscrizione e rette di scuola private, corsi scolastici extracurriculari, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative fuori-sede, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola e di durata superiore al giorno, pre-scuola, dopo-scuola e baby sitter, centri estivi, campi scuola, escursioni e gare sportive;
/ - universitarie: costi d'iscrizione, dei libri di testo, di residenza in loco, sia presso abitazioni private che alloggi universitari, di trasporto per i fuori-sede, di partecipazione a stages nonché, comunque, tutti gli esborsi riferentesi ad attività connesse direttamente o indirettamente al raggiungimento del diploma di laurea, fatta eccezione esclusivamente per il vitto in caso di studenti fuori-sede, valendo in proposito le già esposte considerazioni;
/ - ludiche e parascolastiche: attività artistiche (musica, disegno, pittura, danza), corsi di lingue, corsi di informatica, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino e moto). - sportive: costi di iscrizione ad attività sportive agonistiche o meno, attrezzature necessarie e quant'altro richiesto per lo svolgimento dell'attività. In particolare, sono compresi nella presente categoria anche i costi di partecipazione ad attività sportive pur se consigliati per scopi terapeutici. - spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto. - spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche ed in generale medico-sanitarie, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia ecc. ove le relative prestazioni non siano effettuate presso strutture pubbliche ovvero convenzionate con il tickets per esami e visite per i servizi CP_7 forniti da ssn. Si precisa, peraltro, come le spese relative a visite di carattere psicoterapico siano in ogni caso subordinate al consenso di entrambi i genitori. / C) Spese straordinarie obbligatorie per le quali non
è richiesta la previa concertazione libri scolastici, costi di iscrizione e contributi obbligatori per ciclo di scuola dell'obbligo compresi premi assicurativi, tickets per acquisto di farmaci prescritti, ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili coperti dal ssn, spese ortodontiche, oculistiche e medico-sanitarie in genere, salvo se di carattere psicoterapico, sempre che effettuate tramite il S.S.N., in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato. / Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, il quale si trovi innanzi ad una richiesta formalmente avanzata dall'altro (per iscritto ed a titolo esemplificativo a mezzo email, lettera racc. a.r., fax, pec, telegramma) dovrà manifestare un motivato dissenso sempre per le citate vie formali, nell'immediatezza della richiesta o al massimo entro cinque giorni ovvero nel termine che verrà fissato nella richiesta stessa che non potrà, in ogni caso, essere inferiore a cinque giorni. In difetto di risposta, il silenzio verrà inteso come consenso alla richiesta. / Si precisa che per ogni ulteriore spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata, di valore esclusivamente esemplificativo, è considerata spesa straordinaria ogni diverso esborso il cui ammontare superi di almeno il 30% l'importo dell'assegno di mantenimento in favore della prole, rientrando altrimenti nell'assegno di mantenimento stesso. / Allo scopo, poi, di evitare
Pagina 14 l'imposizione al genitore collocatario di un generalizzato obbligo di anticipazione delle spese straordinarie salvo il successivo rimborso, è onere dello stesso di chiedere il concerto dell'altro genitore sulla spesa da effettuare con un preavviso di almeno cinque giorni nonché è fatto obbligo al genitore non collocatario, a fronte di tale preventiva richiesta e sempre che ad essa aderisca ove sia richiesto, di provvedere all'esborso della quota a proprio carico in via preventiva o quanto meno concomitante alla materiale effettuazione della spesa. In caso contrario il genitore tenuto al rimborso pro quota della spesa straordinaria vi dovrà provvedere immediatamente dopo l'esborso della somma in toto corrisposta dal genitore collocatario e, comunque, non oltre dieci giorni dal versamento previa esibizione dei documenti giustificativi di spesa nelle forme previste dalla legge.
5. SULL'ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE.
Il presupposto dell'assegnazione della casa coniugale è la convivenza con prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente (v. tra le molte Cass. ord. 772 del 2018).
Va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente che ivi convive con le figlie maggiorenni non economicamente autosufficienti, con gli obblighi e gli oneri che ne conseguono, secondo quanto previsto dalla normativa privatistica e tributaria.
6. SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO FORMULATA DA PARTE
RICORRENTE.
Per quanto attiene alla richiesta di assegno di mantenimento svolta da parte della ricorrente, come noto l'art. 156 c.c., stabilisce, a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al proprio mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'articolo sopra citato va interpretato considerando che la separazione personale ha solo l'effetto di sospendere gli obblighi di natura personale, quale quello di fedeltà, convivenza e collaborazione, mentre permane il vincolo coniugale, così come l'obbligo di assistenza materiale, sicché l'assegno di mantenimento in sede di separazione ha natura del tutto differente da quello divorzile, e i “redditi adeguati” summenzionati, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (cfr. Cass. sent.
28938 del 2017). Pure bisogna tenere presente che, per utilizzare le parole della Suprema Corte, “Se è vero che nella separazione personale i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c.,
l'assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (Cass. n. 12196/2017), è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell'assegno incombe su chi chiede il mantenimento (v., tra le tante, Cass. n. 1691/1987) e che tale prova ha ad oggetto anche l'incolpevolezza del coniuge richiedente.” (Cass. sent. n. 6886 del
2018), sicché nel caso di specie la Cassazione non ha riconosciuto il diritto all'assegno ad un coniuge disoccupato che non si era attivato doverosamente per reperire un'occupazione confacente alle sue attitudini.
Pagina 15 Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di assegno di mantenimento dalla ricorrente vada rigettata, atteso che la stessa non ha nemmeno adeguatamente documentato le proprie condizioni economiche come indicato sopra. Peraltro, nemmeno risulta, al momento del deposito del ricorso, che le condizioni della ricorrente fossero deteriori rispetto a quelle del marito, le cui condizioni economiche sono migliorate in corso di causa.
La domanda, pertanto, non è meritevole di accoglimento.
7. SULLA DOMANDA DI AMMONIMENTO DEL RESISTENTEDIFFIDANDOLO AD
ASTENERSI PER IL FUTURO DA COMPORTAMENTI VESSATORI, VIOLENTI E LESIVI
DELLA DIGNITÀ E DELLA TRANQUILLITÀ PSICOFISICA DELLA CONSORTE E DELLE
MINORI FORMULATA DA PARTE RICORRENTE.
La domanda non è meritevole di accoglimento.
La stessa, infatti, che appare da qualificare ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c., applicabile ratione temporis al presente procedimento, è stata formulata sin dall'atto introduttivo, ancor prima che fossero stati emessi provvedimenti temporanei e urgenti.
Ad ogni modo, per la fase successiva ai provvedimenti temporanei e urgenti, non sono state provate violazioni tali da integrare i presupposti di cui all'art. 709 ter c.p.c.
8. SULLE SPESE DI LITE.
Stante la soccombenza reciproca si ritiene congruo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulla causa r.g. 818 del 2022, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Controparte_1 che hanno contratto matrimonio civile in Aprilia (LT) in data 14 giugno 2001, iscritto al Reg. Atti di Matrimonio del suddetto comune al n. 33, parte I, anno 2001, in regime di separazione dei beni.
2. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aprilia (LT), di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. In accoglimento della domanda relativa formulata da parte ricorrente, addebita la separazione a parte resistente.
4. Rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente.
5. Dispone che il resistente versi alla ricorrente, a titolo di mantenimento delle due figlie, con decorrenza dal 1° giugno 2023, la somma di € 350,00 per ciascuna figlia (€ 700,00 totali) entro il 5 di ogni mese, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie come indicate in parte motiva, fermo restando per il periodo decorrente dalla domanda sino al 31 maggio 2023 l'applicazione di quanto stabilito in via provvisoria e urgente in sede presidenziale in punto di mantenimento della prole.
Pagina 16 6. Assegna la casa coniugale a parte ricorrente.
7. Rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte ricorrente.
8. Rigetta la domanda di ammonimento nei confronti del resistente formulata da parte ricorrente.
9. Compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla cancelleria di trasmettere, al passaggio in giudicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Aprilia (LT) per l'annotazione e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa LA Marra Dott.ssa Concetta Serino.
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