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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 7021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7021 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4435/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. RT CC Consigliere Relatore Dott. UL SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. DI CIOLLO FRANCESCO Presente
Appellato/i
CP_2
Avv.
IL BR
Avv. AUTIERI FRANCESCO Avv. Camerota presente in sostituzione
Controparte_3
Avv. BRUNO ELETTRA Avv. Angelini presente in sostituzione
Controparte_4
Avv. ALBERICI FABIO Avv. Cistriani presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Di CI chiede inoltre la condanna alle spese anche del precedente grado di giudizio e si dichiara antistatario.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
RT CC
FE d'AT
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CC Presidente dott.ssa UL SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Viale Controparte_1 C.F._1
Germanico 172, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Panici, rappresentato e difeso dall'Avv.
CO Di CI (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
BR IL, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._3
Lattanzio n.5, presso lo studio legale dell'Avv. CO Autieri (C.F. ) e C.F._4
l'Avv. Camillo Autieri (C.F. ), che lo rappresentano e difendono, unitamente C.F._5
e disgiuntamente giusta procura in atti;
APPELLATO
E
Controparte_5
(P.IVA. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Fornaci n° 38, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Fabio Alberici (C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._6 atti;
APPELLATA
E
2 P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma Controparte_6 P.IVA_2 via Aureliana n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Elettra Bruno (C.F. ) che C.F._7 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — § 1. conveniva in giudizio e LE TA, chiedendo Controparte_1 CP_2 di accertare e dichiarare la loro responsabilità nella causazione delle lesioni subite come accertate in sede di ATP, consistenti nel “deficit dello SPE di destra, aggravatosi sino alla paralisi dell'arto”, e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto CP_2 infondata e di chiamare in causa la Autorizzata la Controparte_7 chiamata questa si costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande.
LE TA nel costituirsi chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via subordinata, in caso di condanna, chiedeva di dichiarare la , rispetto alla Controparte_3 quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio, tenuta a manlevare e garantirlo dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda.
La nel costituirsi chiedeva il rigetto delle domande. Controparte_3
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 329/2019, pubblicata il 7.2.2019 così statuiva: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le domande;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, nel merito ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e per l'effetto 1) Accertare e dichiarare che esiste nesso eziologico fra l'intervento chirurgico al quale il Sig. si è sottoposto presso Controparte_1
l' in data 20.08.2009 e la Controparte_8 lesione irreversibile del nervo SC TO esterno (SPE) destro patita e patenda dal Sig.
2) accertare e dichiarare che la lesione irreversibile dello SPE è conseguenza diretta ed CP_1 esclusiva della condotta ortopedica incongrua e tecnicamente censurabile riconducibile al sanitario specialista operante presso la Divisione di Ortopedia dell' Dott. LE Controparte_8
TA, che per colpa negligenza ed imperizia ha determinato il danno iatrogeno riportato dal Sig.
3 3) conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. a seguito di tale condotta CP_1 CP_1 ha subito gravissimi danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell'art.
2043 cc, per le ragioni dedotte in premessa ed accertate a mezzo di ATP;
4) Accertarsi altresì, ai sensi dell'art 2043 e 2049 cc la responsabilità dell' in Controparte_9 funzione del rapporto organico documentato in atti fra la struttura ospedaliera e l'ortopedico e per
l'effetto dichiarare solidalmente responsabili i convenuti e il Dott. LE TA;
5) CP_2 per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti e subendi dal Sig. come di seguito CP_1 precisato: - PER DANNO NON PATRIMONIALE a) danno biologico pari al 20% con gg. 30 per ITA
e gg. 30 di ITP al 50% e così - Euro 4.320,00 per invalidità temporanea assoluta (Euro 144/die x
30), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
- Euro 2.160,00 per invalidità temporanea relativa al 50% (Euro 72/die x 30) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
- Euro 78.072,00 per danno biologico permanente (tenuto conto del 20% di I.P e dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento di anni 71) secondo una quantificazione “personalizzata” con il massimo aumento tabellare oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
b) Euro 42.276,00 per danno morale quale profilo di danno da liquidarsi autonomamente stante la peculiarità del caso, sebbene afferente alla categoria generale del danno non patrimoniale, da parametrare nella misura di ½ del danno biologico complessivamente inteso (ITA – ITP – IP) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, moratori
e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
c) Euro
28.184,00 per danno esistenziale quale profilo di danno da liquidarsi autonomamente stante la peculiarità del caso, sebbene afferente alla categoria generale del danno non patrimoniale, e da parametrare nella misura di 1/3 del danno biologico complessivamente inteso (ITA – ITP – IP) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, moratori e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
d) E così complessivamente per Parte_1 la somma di Euro 154.920,00, ovvero la diversa somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali , moratori e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo. - PER DANNO PATRIMONIALE - Euro100.000,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa da liquidarsi
a titolo di danno emergente per le spese sostenute e d sostenere, nonché lucro cessante e perdita di chances, secondo un calcolo prognostico in relazione alla qualità di vita futura del danneggiato rimasto invalido per colpa medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, moratori e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo. 6) condannare i
4 convenuti al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, ivi comprese quelle relative alla fase dell'ATP.”
LE TA nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di
Roma rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e diritto. In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, voglia dichiarare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_6 manlevare e garantire il dott. TA LE dalle conseguenze tutte derivanti dall'eventuale accoglimento. Con vittoria di spese e compensi professionali".
La società nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, A) Accertare e dichiarare che la CP_2 ha rinunciato alla domanda di manleva nei confronti della per tutti i motivi Controparte_7
Cont esposti nel capitolo III) del presente atto;
B) Accertare e dichiarare altresì che la di ha CP_2 omesso di riproporre la domanda di garanzia e manleva nelle forme e nei modi previsi dalla Legge nei confronti della C) nel merito rigettare integralmente l'appello proposto Controparte_7 dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale Civile di Latina n. 329/2019 perché Controparte_1 inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio;
D) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal Sig. e nella Controparte_1 altrettanto deprecata e non creduta ipotesi di riproposizione della domanda di garanzia e manleva nei confronti della accogliere le conclusioni precisate nella comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti nel presente atto: a) nel merito rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta
o proponenda nei confronti della Controparte_5 er la inoperatività delle garanzie di polizza e, comunque, perché infondata
[...] in fatto ed in diritto inammissibile e non provata;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti della struttura e del medico convenuti e nella altrettanto deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva formulata dalla , graduare le rispettive responsabilità Parte_2 come per legge e limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale del personale medico/ paramedico della struttura e nella percentuale che dovesse essere Parte_2 eventualmente ascritta a quest'ultima, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale
5 con l'evento, e, comunque, accertare e dichiarare la Controparte_5
a rispondere esclusivamente in proporzione del massimale di polizza
[...] previsto dalle polizza stipulata dalla convenuta limitando la liquidazione del risarcimento eventualmente dovuto dalla in base alle pattuizioni contrattuali, detratti eventuali scoperti CP_7
e/o franchigie rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto
e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento e, comunque, non provata”. E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio". nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_6 adita, -Rigettare l'appello proposto dal sig. e confermare integralmente la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Latina n. 329/2019; -con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali.”
Con ordinanza del 14.2.2020 veniva rigettata la richiesta di rinnovo della CTU.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — § 2. In primo luogo va dichiarata la contumacia dell' che non si è CP_2 costituita nonostante rituale notificazione.
§ 3. — L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Esaminando il merito della controversia, con carattere assorbente rispetto ad oggi altra eccezione preliminare sollevata, la domanda attorea non è fondata. In tema di responsabilità medico sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura.
6 Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del "più probabile che non" (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Appare utile altresì precisare che, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di
"routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento;
ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio. (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24074 del 13/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20806 del 29/09/2009).
Analizzando il caso di specie, si rileva innanzitutto come non sia in contestazione che in data
18.08.2009 il venne ricoverato per coxartrosi destra presso il Presidio Ospedaliero Centro CP_1
Ospedale di Terracina – SL Latina e che in data 20.08.2009 venne sottoposto ad intervento chirurgico di protesi all'anca destra da parte dell'equipe operatoria diretta dal dott. LE
TA. Tale dato è peraltro confermato dalla cartella clinica e dall'altra documentazione medica allegata all'atto introduttivo. Non vi è inoltre contestazione da parte dei convenuti e, in ogni caso, vi
è adeguata documentazione medica in atti in ordine al complessivo iter clinico, nonché alla circostanza che all'ottavo giorno post operatorio, nel corso di un controllo, veniva diagnosticato un danno neurologico, consistente in un deficit dell'estensione delle dita del piede destro e dell'articolazione tibiotarsica destra e, successivamente, una sofferenza assonale del nervo sciatico destro nella componente destinata allo sciatico-popliteo esterno (SPE).
Le inesattezze adempitive attribuite da parte attrice al convenuto dott. TA consistono nell'aver eseguito in modo negligente ed imperito l'intervento chirurgico per l'inserimento di protesi di anca
7 e, in particolare, nell'aver colposamente cagionato la lesione del nervo sciatico popliteo esterno
(SPE) “presumibilmente durante il decubito del paziente sul lettino ovvero dopo l'intervento chirurgico in occasione dei primi tentativi di mobilizzazione dell'arto e/o concorrentemente a causa del perdurante utilizzo di laccio emostatico per arginare la presunta copiosa emorragia”.
inizialmente depositava un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696- Controparte_1 bis c.p.c. Espletato l'accertamento tecnico dinanzi al ctu nominato dott. , l'odierno Persona_1
Cont attore introduceva il presente giudizio, a cui, oltre all' ed al dott. TA, già parte del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., fanno parte anche le rispettive compagnie di assicurazione
e Controparte_3 Controparte_7
Nel presente giudizio veniva espletata ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento dell'incarico al dott. Persona_2
Si osserva sul punto che il principio secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, è estensibile non solo alle CTU disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.
(Cass. n. 8355/2007; Cass. n. 27247/2008; Cass. n. 20970/2017).
Tanto chiarito, dall'esame di entrambe le consulenze si evidenzia che l'intervento di artroprotesi dell'anca cui è stato sottoposto l'attore è ormai praticato da molti anni (sin dagli anni '60), nel tempo vi è stata una ampia diffusione di tale tipologia di intervento chirurgico, con conseguente notevole evoluzione scientifica di forme, dimensioni e materiali utilizzati.
Quanto alla procedura chirurgica dell'intervento, ormai codificata da protocolli internazionali, è previsto l'accesso all'anca per via anteriore (opzione scelta nella fattispecie in esame) o per via posteriore. Le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono inoltre coordinate e standardizzate.
Il ctu dott. attraverso riferimenti bibliografici e con una relazione pienamente condivisibile CP_1 in considerazione della diffusa motivazione, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica, ha chiarito che recenti studi scientifici hanno escluso significative differenze fra gli operati con due diverse modalità di accesso all'anca (per via anteriore o per via posteriore). In entrambi i casi le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono ormai del tutto codificate nella letteratura scientifica.
Per quanto riguarda la lamentata lesione al nervo sciatico, dall'esame elettromiografico eseguito sull'attore nel corso delle operazioni peritali è stata accertata “una pregressa e datata lesione assonotmesica parziale della pars laterale del nervo sciatico comune di destra con interessamento
8 elettivo delle fibre destinate allo sciatico popliteo esterno di destra (….)”.
Sul punto è necessario richiamare quanto riportato dal ctu in ordine alla evoluzione scientifica in materia, mediante motivazione diffusa e convincente, supportata da idonei richiami alla letteratura scientifica nazionale ed internazionale.
L'intervento di artroprotesi di anca può comportare una serie di complicanze, tra cui si annoverano le lesioni nervose periferiche. La compromissione del nervo SPE è una complicanza che si verifica nel 0,5-1,5% degli interventi di artroprotesi sull'anca, come si evince da medie statistiche internazionali. Le cause di tale complicanza sono ancora in parte sconosciute.
In esito alla disamina delle questioni tecnico scientifiche emerse nel corso delle operazioni peritali svolte nel presente giudizio è stato chiarito che la compromissione del nervo SPE negli interventi di ortoprotesi dell'anca integra una complicanza non prevedibile né prevenibile, le cui cause possono essere molteplici, come ad esempio alterazioni vascolari di natura trombotica, formazione di un ematoma locale in regione operatoria con compressione di alcune fibre del nervo sciatico, stiramento dei tessuti a seguito di manovre combinate e pesanti da parte degli operatori.
Tanto premesso, applicando tali principi al caso di specie, seguendo le conclusioni del CTU nominato nel presente giudizio e la relazione del prof. alle cui valutazioni il CTU Persona_3 dott. aderisce integralmente, facendole proprie, si ritiene che la condotta dei sanitari è stata CP_1 conforme alle leges artis, sia nella scelta della metodologia da seguire nell'espletamento dell'intervento chirurgico eseguito in data 20.08.2009 sia nella concreta esecuzione di tale intervento.
Quanto alla causa della lesione al nervo SPE successivamente diagnosticata sull'attore, non vi sono sufficienti riscontri clinici e strumentali per poter ritenere integrato il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”.
L'evento lesione del nervo SPE può essere qualificato come una complicanza conseguita all'intervento chirurgico praticato sulla persona del Non può tuttavia ascriversi con alta CP_1 probabilità ad una condotta imperita, imprudente o negligente, perché la lesione subita dal paziente, da un lato, ha scientificamente molteplici possibili cause e, dall'altro, rientra tra le complicanze non prevedibili e non prevenibili dell'intervento di ortoprotesi dell'anca.
Tali conclusioni sono solo apparentemente in contrasto con quanto emerso in sede di ATP. Il ctu ivi nominato, infatti, ha sostenuto che la frequenza percentuale delle lesioni nervose in corso di protesizzazione totale di anca “non sembra univocamente riconducibile al tipo di accesso chirurgico” (per via posteriore o per via anteriore, come avvenuto nella fattispecie in esame). Ha altresì richiamato la letteratura scientifica che individua molteplici possibili cause della lesione del nervo SPE in relazione ad un intervento di protesizzazione dell'anca, proprio come fatto dal ctu
9 nominato nel presente giudizio.
Si osserva che il ctu nel corso dell'ATP conferma la sussistenza di possibili diverse cause della lesione, indicando poi come “più probabile” la causa connessa all'uso non corretto dei divaricatori
e come “meno probabile” la causa in un focolaio emorragico determinato dall'eccessiva iperestensione della gamba.
Tuttavia, la relazione depositata nel procedimento per ATP non spiega con motivazione analitica e convincente in base a quale elemento clinico si possa affermare che, tra tutte le possibili cause della lesione del nervo SPE, la lesione del nervo SPE subita dall'attore si sarebbe verificata nel corso dell'intervento con più probabilità a causa del negligente ed imperito uso dei divaricatori.
Anche sotto tale profilo quindi il ctu nominato nel corso dell'ATP non fornisce adeguata motivazione sul in merito alla ritenuta “maggiore probabilità” che la lesione patita dall'attore sia eziologicamente connessa ad una delle cause astrattamente possibili.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto delle conclusioni cui giunge il ctu nominato nel presente giudizio, non può ritenersi accertato che la lesione lamentata dall'attore sia causalmente addebitabile alla condotta attiva o omissiva dei medici che lo ebbero in cura.
Dalle precedenti considerazioni deriva che le lesioni subite da non possono essere Controparte_1 poste in relazione causale con la condotta attiva ed omissiva imputata ai sanitari della struttura ospedaliera presso cui il paziente venne ricoverato ed in particolare al convenuto dott. TA.
Sotto questo profilo pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
In merito alla ulteriore eccezione mossa da parte attrice ed attinente al cd. consenso informato, si osserva che in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti -rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica- pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16503 del 05/07/2017). Inoltre, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligo informativo preventivo. Nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l'ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della
10 prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui invece il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile ex ante, nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria. In quest'ultimo caso, ai fini dell'accertamento del danno, graverà sul paziente l'onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24074 del 13/10/2017).
Nel caso di specie, dall'esame della produzione documentale in atti emerge che il paziente venne compiutamente informato della natura dell'intervento, dei trattamenti terapeutici da eseguire successivamente, delle eventuali controindicazioni e delle finalità tecniche delle decisioni dei sanitari. Non vi è prova di alcun vulnus al diritto all'autodeterminazione del paziente.
Anche sotto tale profilo pertanto la domanda attorea non è fondata.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Tenuto conto della oggettiva complessità degli accertamenti istruttori e di quanto espresso dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 in merito all'art. 92 c.p.c. le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate.”
§ 3. Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata sostenendo la “nullità della sentenza per motivazione illogica contraddittoria insufficiente e/o apparente in punto di nesso causale e di assolvimento dell'onere probatorio. Falsa e/o erronea applicazione del principio del
“più probabile che non” – carenza di motivazione sul “doppio ciclo causale”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha omesso di svolgere una valutazione adeguata al caso concreto sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rendendo una motivazione erronea ed illogica. Infatti, la sentenza di primo grado, pur partendo dalla corretta premessa in base alla quale la domanda deve essere rigettata ove la causa del danno rimanga assolutamente incerta, conclude disattendo totalmente tale assunto. Il giudice di prime cure avrebbe addotto a sostegno delle proprie conclusioni orientamenti giurisprudenziali inconferenti e applicati in spregio del principio del c.d. doppio ciclo causale nei giudizi di accertamento del danno da responsabilità medica. Il raggiungimento della prova del nesso causale condotta-evento (errore medico- aggravamento delle proprie condizioni di salute) viene accertato attraverso un giudizio controfattuale di eliminazione mentale ex post, a base totale, condotto secondo il criterio del “più probabile che non”. Una volta provato il nesso causale, in ossequio al principio di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui l'attore deve limitarsi ad allegare l'esistenza del contratto e del nesso, spetta al convenuto dimostrare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento siano dovuti a conseguenze imprevedibili ed inevitabili. L'intervento chirurgico al quale si sottoponeva il peraltro, come da pacifica letteratura scientifica, costituisce un intervento di CP_1
11 routine le cui complicanze integrano eventi accademicamente prevedibili. Nel caso in esame, la causa del danno veniva definita sia dal giudizio di ATP sia dall'assenza di controprove da parte dei convenuti. La stessa CTU del Tribunale accertava che la lesione fosse derivata dall'intervento e fosse riconducibile ad una protratta e forzata lesione e/o compressione del nervo sciatico. Secondo tale prospettazione, peraltro, il giudice di prime cure avrebbe trascurato le due consulenze (atp e ctu) dal cui corretto esame sarebbe dovuto senz'altro discendere l'accoglimento della domanda. Tale documentazione evidenzia l'esito infausto della protesi nonché l'assenza di informazioni da parte dei medici circa le specifiche fasi dell'intervento e su complicanze particolari. Alla luce di tali elementi, dunque, appare evidente che il giudice di prime cure non abbia condotto gli accertamenti necessari per addebitare la responsabilità alla struttura sanitaria e al medico-chirurgo.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata deducendo un “difetto di motivazione sulle rilevate criticità della ctu disposta dal tribunale anche in relazione al giudizio per atp. Erronea valutazione delle risultanze tecniche di cui al giudizio per atp. Travisamento delle conclusioni dell'atp e della ctu anche in relazione al difetto assoluto di prova contraria, ad onere dei debitori. Carenza di confronto tecnico in punto di durata dell'intervento e sue conseguenze..” Secondo l'appellante la sentenza omette di valutare questioni poste all'esito dell'atp rispetto alla disposta CTU;
questo considerando che la CTU dovrebbe essere considerata estensione e non sostituzione della relazione in atp del Dott.
. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare le censure alla relazione Per_1 tecnica e le integrazioni suppletive della CTU anche in relazione agli allegati firmati dagli ausiliari;
le formulazioni delle conclusioni spettando esclusivamente al ctu, non possono essere rese dagli ausiliari. Inoltre, l'ausiliare avrebbe erroneamente disquisito sulla sussistenza del nesso causale eziologico. L'elaborato del Dott. pertanto, è inutilizzabile;
esso costituisce la naturale Per_4
Con prosecuzione dell' , non smentendo l'individuato nesso causale tra l'incongrua condotta dell'ortopedico e la lesione del nervo sciatico. La prova dello stesso sarebbe riconducibile all'improprio utilizzo dei divaricatori chirurgici durante l'intervento e, a tal riguardo, cospicua letteratura medica evidenzia la riconducibilità di gravi menomazioni a compressione degli arti causate da “manovre cruente”. Inoltre, l'appellante evidenzia che l'intervento ha avuto una durata eccessiva
(1h e 30 a fronte di uno standard di 40 minuti) e conseguentemente obbligava il paziente ad assumere una posizione innaturale. Stante la natura routinaria dell'intervento e la natura della lesione – rara – ma conosciuta e dunque prevedibile, la controprova non può essere presunta. L'errore del medico e della struttura sanitaria integrano una condotta di malpractice da cui discende la risarcibilità del danno biologico, esistenziale, psichico. Da ultimo, l'appellante censura la mancata ammissione da parte del giudice di prime cure della richiesta di rinnovazione e/o convocazione a chiarimenti della CTU.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “nullità della sentenza per
12 travisamenteo ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – sul concetto di complicanza in termini medici ed in termini giuridici – difetto di motivazione sull'inadampimento all'onere probatorio del debitore.” L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui trascura le risultanze istruttorie, non avendo lo stesso proceduto ad una debita comparazione tra ATP
e CTU. La qualificazione di un evento come “complicanza”, stante la diversa valenza del termine in ambito medico e in ambito giuridico, non è sufficiente per integrare una causa non imputabile ex art. 1218 c.c. Inoltre, la difesa del Dott. TA non ha allegato alcuna prova specifica dalla valenza liberatoria. I fatti di causa, dunque, in quanto verificatesi anteriormente al 1° aprile 2017, in virtù del principio di irretroattività sono assoggettate alla legge LD e non alla successiva legge Gelli-
Bianco.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto va dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale articolata dall'appellante atteso che in sede di conclusioni ha concluso come in scritti difensivi senza chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori e pertanto gli stessi, in assenza di elementi contrari (non sussistenti nel caso di specie) sono da ritenersi rinunciati in primo grado (cfr. da ultimo Cass. n. 12791/2025) e quindi inammissibili in appello ex art. 345 c.p.c..
L'attore ha agito per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un intervento effettuato presso una struttura sanitaria.
In primo luogo va dato conto di come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto dei principi che regolano la responsabilità professionale sanitaria.
La consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”.
13 La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge LD che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di Riforma della
Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 inapplicabile al caso di specie ratione temporis trattandosi di fatti risalenti al 2009 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame avente ad oggetto fatti risalenti al 2009 debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
14 dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”).
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva
15 efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Innanzitutto le censure relative alla invalidità della consulenza atteso che il consulente ha richiamato le conclusioni dell'ausiliario al quali può essere demandata solo l'esecuzione di accertamenti specialistici sono infondate.
Infatti, se è pur vero che agli ausiliari sono demandati accertamenti di natura tecnica, rimane fermo che eventuali considerazioni medico legali di questi, in quanto fatte proprie dal consulente, debbano considerarsi come da questi direttamente fatte (in quanto condivise).
Ciò premesso nel caso di specie risulta accertato (in tal senso la CTU e l'ATP) che:
- in data 18.8.20009 il veniva ricoverato presso la UOC di Ortopedia CP_1 Controparte_8 dell'Ospedale di con la diagnosi di accettazione "coxartrosi dx"(CC no 3670 del 18/8/09), CP_8
e tale ricovero è stato preceduto da alcuni esami strumentali che documentavano la presenza di una grave coxartrosi dx giustificativa del ricovero;
- previa profilassi antitrombotica ed antibiotica preoperatoria il 20/8/09 lo TA effettuava impianto di artroprotesi all'anca dx con accesso laterale (vedi scheda operatoria n° 503 del 20/8/09): eseguita capsulotomia, veniva praticata osteotomia del collo femore fino a mm. 50 di diametro, si posizionava coppa acetabolare preparando poi il canale femorale con fresa, posizionando poi stelo non cementato n. 10. Eseguite le prove dinamiche dell'impianto protesico, veniva posizionato drenaggio seguito da sutura dei piani anatomici interessati. Nel corso dell'intervento veniva trasfuso un flacone di sangue;
nella scheda operatoria risulta annotato l'inizio dell'intervento alle ore 8:50, mentre non risulta annotata l'ora della fine di intervento. La CTU evidenzia come nella scheda anestesiologica - relativa all'inizio dell'anestesia - questa iniziava alle ore 8:00 per terminare alle ore 11:00, e l'esame di questi dati porta a dedurre che l'intervento operatorio di per sé sia da collocare dalle ore 8:50 alle 10:30, tenuto conto dei tempi intermedi di posizionamento del paziente sul tavolo operatorio e il suo risveglio;
- un controllo radiografico del 20/8/09 rilevava un corretto posizionamento dell'artroprotesi coxo- femorale dx;
- il 24/8/09 (cfr. diario clinico) veniva prescritta fisioterapia con deambulazione assistita;
16 - il 28/8/09 (cfr. diario clinico) il paziente presentava deficit dell'estensione delle dita del piede destro e dell'articolazione tibiotarsica destra;
veniva prescritta una fiala al dì di TI (vitamina B12) e di continuare il ciclo fisioterapico riabilitativo con esercizi attivi e passivi all'arto inferiore dx e con deambulazione assistita;
- dimissione il 31/8/09 con prescrizione di clexane (profilassi antitrombotica) ed esercizi di rinforzo muscolare e rieducazione motoria, nonché di carico assistito con bastoni canadesi.
- il 24/9/09 il effettuava un esame elettromiografico per steppage all'arto inferiore destro: tale CP_1 indagine documentava "grave sofferenza assonale del nervo sciatico dx nella componente destinata allo sciatico-popliteo esterno (SPE), assenza di attività volontaria, intensa attività degenerativa in corso;
si consiglia controllo fra due mesi";
- successivamente il effettuava vari controlli ambulatoriali ortopedici presso l'Ospedale di CP_1
: il 7/10/09 il Dr. nnotava (da un controllo radiografico) il buon posizionamento della CP_8 Per_5 protesi impiantata senza segni di mobilizzazione, ponendo in risalto un deficit dello SPE, che risultava anche dai successivi esami.
All'esito dell'intervento l'appellante ha riportato una lesione iatrogena nervosa parziale a livello della pars laterale dello sciatico comune nella porzione elettiva destinata al nervo sciatico politeo esterno
(SPE). In tal senso la CTU espletata che ha evidenziato come si è trattata di una lesione conseguente all'intervento, rilevando che “verosimilmente questa lesione nervosa – cagionata nel corso dell'intervento di atroprotesi – è stata determinata da un meccanismo di trazione e/o compromissione del nervo sciatico”.
Dall'esame elettromiografico eseguito sull'attore nel corso delle operazioni peritali è stata accertata
“una pregressa e datata lesione assonotmesica parziale della pars laterale del nervo sciatico comune di destra con interessamento elettivo delle fibre destinate allo sciatico popliteo esterno di destra
(….)”.
La consulenza ha precisato come tale tipo di lesione è dovuta ad un trauma che determina una degenerazione walleriana nel segmento inferiore del nervo con conservazione della struttura epineurale. Questo tipo di lesione al nervo può causare un deficit motorio o sensoriale completo o quasi;
fortunatamente i tessuti epineurali aiutano il nervo a rigenerarsi in circa sei mesi.
Anche l'ATP ha ritenuto che la lesione fosse conseguenza dell'intervento (per l'utilizzo dei divaricatori).
Pertanto gli elementi acquisiti portano a ritenere che la lesione si sia verificata durante l'intervento.
Il che porta a ritenere provato – secondo la regola del più probabile che non – il nesso di causalità tra l'intervento e lo SPE e quindi assolto l'onere probatorio attoreo.
17 Il giudice di primo grado ha escluso il nesso di causalità ritenendo non provato (secondo il principio del più probabile che non) che lo SPE sia conseguente alla condotta colposa dei sanitari, rilevando come la condotta posta in essere dai sanitari è risultata conforme alla leges artis e come secondo una valutazione probabilistica lo SPE non può tuttavia ascriversi con alta probabilità ad una condotta imperita, imprudente o negligente, perché la lesione subita dal paziente, da un lato, ha scientificamente molteplici possibili cause e, dall'altro, rientra tra le complicanze non prevedibili e non prevenibili dell'intervento di ortoprotesi dell'anca.
Quanto ritenuto dal giudice di primo grado non pare condivisibile.
Innanzitutto va evidenziato come non appare in discussione la correttezza della scelta dell'intervento
(in tal senso anche l'ATP).
Come evidenziato dalla CTU, e richiamato dal giudice di primo grado, l'intervento di artroprotesi dell'anca cui è stato sottoposto l'attore è ormai praticato da molti anni (sin dagli anni '60), nel tempo vi è stata una ampia diffusione di tale tipologia di intervento chirurgico, con conseguente notevole evoluzione scientifica di forme, dimensioni e materiali utilizzati. Quanto alla procedura chirurgica dell'intervento, ormai codificata da protocolli internazionali, è previsto l'accesso all'anca per via anteriore (opzione scelta nella fattispecie in esame) o per via posteriore. Le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono inoltre coordinate e standardizzate. La CTU ha compiutamente chiarito che recenti studi scientifici hanno escluso significative differenze fra gli operati con due diverse modalità di accesso all'anca (per via anteriore o per via posteriore). In entrambi i casi le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono ormai del tutto codificate nella letteratura scientifica.
Secondo la CTU espletata “l'intervento di artroprotesi di anca può comportare una serie di complicanze, tra cui si annoverano le lesioni nervose periferiche. La compromissione del nervo SPE
è una complicanza che si verifica nel 0,5-1,5% degli interventi di artroprotesi sull'anca, come si evince da medie statistiche internazionali. Le cause di tale complicanza sono ancora in parte sconosciute”.
Secondo la CTU la compromissione del nervo SPE negli interventi di ortoprotesi dell'anca integra una complicanza in concreto spesso non prevenibile. Le cause possono essere molteplici, come ad esempio alterazioni vascolari di natura trombotica, formazione di un ematoma locale in regione operatoria con compressione di alcune fibre del nervo sciatico, stiramento dei tessuti a seguito di manovre combinate e pesanti da parte degli operatori.
Se la consulenza ha ritenuto conforme alle linee guida l'intervento, evidenziando come la chirurgia protesizzazione dell'anca richiede l'uso di manovre cruente e particolarmente difficili e come tale tipologia di chirurgia ortopedica cd “maggiore” prevede l'impiego di manovre cruente da parte dell'equipe e non è scevra da complicanze in concreto spesse non prevenibili, la stessa consulenza ha
18 evidenziato come “è verisimile che nel caso specifico l'eziopatogenesi del danno nervoso periferico
a carico del nervo sciatico-polipeo esterno (SPE) sia da ricondurre ad una eccessiva trazione dell'arto e/o ad un meccanismo compressivo prolungato, entrambi praticati nel corso dell'intervento”. Il che porta ad escludere la prova dell'assenza di colpa nell'esecuzione dell'intervento. Il fatto che nell'intervento sia stata usata una tecnica consueta con un protocollo metodologico di prassi chirurgica non esclude profili critici nell'esecuzione dell'intervento (che quanto meno non sono stati esclusi). Ulteriormente, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che lo SPE quale complicanza non evitabile (in tal senso anche l'ausiliario ha evidenziato come tale complicanza non può con sicurezza essere imputata a condotta colposa); eventuali dubbi sul punto ricadono sulla struttura sanitaria per quanto sopra osservato. Se la consulenza ha ricondotto la lesione ad una complicanza non evitabile, lo ha effettuato in considerazione della mera complessità dell'intervento all'anca e quindi delle probabilità di tale complicanza in relazione alla tipologia dell'intervento, senza tuttavia effettuare una valutazione nello specifico della condotta posta in essere e del tipo di lesione che si è verificata. Va sul punto richiamata anche l'ATP che ha escluso che si possa trattare di una complicanza non prevedibile.
Alla luce di tali considerazioni le conclusioni del giudice di primo grado in punto di responsabilità non paiono condivisibili, non risultando adeguatamente provato che le complicanze non siano riconducibili ad una condotta colposa della struttura. Cont Va quindi affermata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dell' e dello TA che ha effettuato l'intervento.
Per quanto attiene all'SL va osservato come la stessa risponda anche per l'attività posta in essere dal medico ex art. 2055 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 15446/2025; Cass. n. 10787/2024 secondo cui “è principio consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio (art. 1228 c.c.),
è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti”). Non conferenti sono poi i richiami effettuati dalla IC alla Legge LD n. 158/2012.
Venendo ai danni, la CTU espletata in modo esaurente ha accertato che i postumi sono rappresentati
“da un deficit di forza alla dorsiflessione del piede dx e paresi della dorsiflessione delle dita” – con esclusione di una paresi completa dello sciatico popliteo esterno -, quantificando gli esiti per tale lesione nella misura del 15% (tenuto conto delle Linee Guida di Medicina Legale) e considerando che comunque dall'intervento all'anca sono residuati esiti. Tale valutazione appare maggiormente congrua di quella effettuata in sede di ATP, atteso che questa oltre a essere più risalente (non tenendo quindi conto dell'ulteriore stabilizzazione) non ha tenuto conto comunque degli esiti dell'intervento
19 (anche in assenza di tale lesione). Inoltre risulta accertata una ITT di 30 gg e una ITP al 50% di 30 gg.
Nella quantificazione dei danni vanno applicate le tabelle milanesi all'attualità.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C. “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v.
Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo Cass. Sez.
III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n.
20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, considerata la lesione del diritto alla salute e le sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti - che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"- , apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto nel caso di specie dell'iter clinico e delle terapie effettuate. Non
20 sono stati poi acquisiti elementi per una ulteriore personalizzazione e quindi per il riconoscimento di un danno ulteriore a quanto già riconosciuto in via standardizzata.
Applicando quindi le tabelle di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, tenuto conto della massima personalizzazione per la sofferenza soggettiva si perviene:
Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Danno biologico risarcibile € 31.312,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 41.019,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 46.194,00
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta complessivamente all'attualità ad € 46.194,00.
Nessun danno patrimoniale né danno da perdita di chance risulta comprovato (risultando peraltro pensionato).
Al pagamento di tale somma vanno condannati in via solidale l' e Controparte_9
LE TA.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è
21 possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attore/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
§ 4. Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per “errata motivazione sull'esclusione del danno da omesso consenso informato e/o del danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento.”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente non ha riconosciuto il danno da omesso consenso informato. Il infatti, firmava solamente un modulo prestampato, CP_1 inidoneo in quanto lacunoso e superficiale a svolgere la funzione del consenso informato. Tale omissione implica la sussistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1218 c.c., integrando una violazione degli obblighi di buona cura, tra cui rientra la corretta informazione sui rischi specifici di intervento. Pertanto, l'onere del creditore-paziente consiste nell'allegare l'inadempimento, mentre graverà sul debitore-medico l'onere di fornire la prova dell'assolvimento dell'obbligo contrattuale posto a suo carico. Il consenso informato non deve essere inteso come un atto meramente formale, ma deve essere frutto di un rapporto di fiducia instauratosi tra medico e paziente in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un'adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all'intervento.
In punto di diritto in relazione al consenso informato va richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del
22 diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa". (Cass n. 24471/2020).
Pertanto la prova del danno presuppone la dimostrazione (da fornire anche a mezzo di presunzioni) che il paziente non avrebbe eseguito l'intervento se correttamente informato, come evidenziato da parte del giudice di primo grado. E sul punto l'appellante non fornisce elementi per ritenere che è stata fornita tale prova, ritenendo sufficiente un consenso non completo.
Ne consegue l'infondatezza del motivo d'appello.
§ 5. L'SL in primo grado aveva proposto domanda di manleva nei confronti della
. Non essendosi costituita in appello e quindi non avendo riproposto la domanda, la stessa CP_7 deve ritenersi rinunciata (cfr. Cass. n. 28802/2024, secondo cui “in caso di appello proposto dalla controparte, la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle fino alla precisazione delle conclusioni, per evitare la presunzione di rinuncia”).
§ 6. Lo TA nel costituirsi ha riproposto domanda di garanzia nei confronti dell'
[...] che nel costituirsi ha eccepito che si tratta di una polizza a secondo rischio (oltre al CP_3
Cont massimale di polizza), evidenziando come l' ha allegato di avere stipulato con la una CP_7
Cont polizza della responsabilità civile, chiamando in causa il suo assicuratore, risultando l' garantita con clausola a primo rischio.
La polizza in questione tra le parti prevede quanto ai sanitari dipendenti che “qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata da ente sanitario pubblico o privato riconosciuto tale a norma di legge che garantisca l'evento denunciato, la presente assicurazione si intende prestata “a secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali di detta altra polizza”.
Rilevato che risulta in atti che lo TA è dipendente dell'ASUL, va evidenziato come la polizza a secondo rischio presuppone che la sussistenza di una polizza che copre il medico a primo rischio.
23 Nel caso di specie la stessa a dedotto che la polizza dell'SL copre la struttura. In tal senso CP_3 la polizza della a tenore della quale “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di CP_7 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi …in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta…” (art. 19.A). Si tratta quindi di una polizza che copre la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi
(assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio, quanto se dipendente da colpa dei sanitari
(assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900 c.c., comma 2) (cfr. Cass. n. 4936/2015), non coprendo la responsabilità dei medici (come assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.). Ne consegue che il rischio assicurato non può dirsi il medesimo.
L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. Come evidenziato dalla S.C.
“nell'assicurazione di responsabilità civile - che è assicurazione di patrimoni e non di cose - il
"rischio" oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Pertanto una assicurazione "personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo; un'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio", … Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica "per conto proprio" non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico” (Cass.
n. 4935/2019). D'altronde va osservato come l' non ha dedotto che il sanitario non ha fatto CP_3 valere la polizza a primo rischio.
Ne consegue che l'eccezione della deve ritenersi infondata. CP_6
Pertanto, rilevato che l'evento rientra nel rischio assicurato, va accolta la domanda di garanzia.
§ 7. All'accoglimento dell'appello consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra
24 l'appellante, lo TA e l'SL (valore della causa sino ad € 52.000, valori medi in primo grado e secondo grado, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in appello, stante la limitata attività svolta). Le spese di CTU e di ATP sono poste in via definitiva a carico dello TA e dell'SL.
Nei confronti della , non essendo stata espletata alcuna domanda in appello sussistono CP_7 ragioni per la compensazione delle spese.
Quanto ai rapporti tra la e lo TA, attese le limitate contestazioni formulate, le spese vanno CP_3 compensate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 329/2019, pubblicata il 7.2.2019 del Tribunale di Latina, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna LE TA
e l' in via solidale al pagamento a favore di della Controparte_9 Controparte_1 somma di € 46.194,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna l' a tenere indenne LE TA di quanto corrisponderà Controparte_6 al in esecuzione della presente sentenza;
CP_1 condanna LE TA e l' , in via solidale, alla refusione a favore Controparte_9 di delle spese dei due gradi di giudizio che liquida: quanto al primo grado in € Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 8.469,00 per compensi, oltre CTU spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle spese a favore dell'avv.
CO Di CI antistatario;
pone le spese di ATP e di CTU in via definitiva a carico di LE TA e l'
[...]
, in via solidale con quote interne del 50%; Controparte_9 compensa le spese in relazione alle altre parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 25.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL SP RT CC
25
Sezione VI civile
R.G. 4435/2019
All'udienza collegiale del giorno 25/11/2025 ore 11:30
Presidente Dott. RT CC Consigliere Relatore Dott. UL SP
Consigliere Dott. Domenica Capezzera
Chiamata la causa
Appellante/i
Controparte_1
Avv. DI CIOLLO FRANCESCO Presente
Appellato/i
CP_2
Avv.
IL BR
Avv. AUTIERI FRANCESCO Avv. Camerota presente in sostituzione
Controparte_3
Avv. BRUNO ELETTRA Avv. Angelini presente in sostituzione
Controparte_4
Avv. ALBERICI FABIO Avv. Cistriani presente in sostituzione
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
L'avv. Di CI chiede inoltre la condanna alle spese anche del precedente grado di giudizio e si dichiara antistatario.
La Corte trattiene la causa in decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
IL PRESIDENTE
RT CC
FE d'AT
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. RT CC Presidente dott.ssa UL SP Consigliere rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere all'esito della camera di consiglio, all'udienza del giorno 25.11.2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4435 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Roma Viale Controparte_1 C.F._1
Germanico 172, presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Panici, rappresentato e difeso dall'Avv.
CO Di CI (C.F. ) giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE
E
BR IL, (C.F. ), elettivamente domiciliato in Roma, Via C.F._3
Lattanzio n.5, presso lo studio legale dell'Avv. CO Autieri (C.F. ) e C.F._4
l'Avv. Camillo Autieri (C.F. ), che lo rappresentano e difendono, unitamente C.F._5
e disgiuntamente giusta procura in atti;
APPELLATO
E
Controparte_5
(P.IVA. ) elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Fornaci n° 38, presso lo studio P.IVA_1 dell'Avv. Fabio Alberici (C.F. che lo rappresenta e difende giusta procura in C.F._6 atti;
APPELLATA
E
2 P.IVA ), elettivamente domiciliata in Roma Controparte_6 P.IVA_2 via Aureliana n. 2, presso lo studio legale dell'Avv. Elettra Bruno (C.F. ) che C.F._7 la rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
E
; CP_2
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — § 1. conveniva in giudizio e LE TA, chiedendo Controparte_1 CP_2 di accertare e dichiarare la loro responsabilità nella causazione delle lesioni subite come accertate in sede di ATP, consistenti nel “deficit dello SPE di destra, aggravatosi sino alla paralisi dell'arto”, e per l'effetto condannarli in solido al risarcimento dei danni patiti.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo nel merito il rigetto della domanda in quanto CP_2 infondata e di chiamare in causa la Autorizzata la Controparte_7 chiamata questa si costituiva chiedendo il rigetto di tutte le domande.
LE TA nel costituirsi chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata e, in via subordinata, in caso di condanna, chiedeva di dichiarare la , rispetto alla Controparte_3 quale chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio, tenuta a manlevare e garantirlo dalle conseguenze dell'eventuale accoglimento della domanda.
La nel costituirsi chiedeva il rigetto delle domande. Controparte_3
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 329/2019, pubblicata il 7.2.2019 così statuiva: “disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta le domande;
- pone le spese della CTU a carico di tutte le parti in solido;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.”
Avverso tale sentenza proponeva appello formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, nel merito ritenere fondati
i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e per l'effetto 1) Accertare e dichiarare che esiste nesso eziologico fra l'intervento chirurgico al quale il Sig. si è sottoposto presso Controparte_1
l' in data 20.08.2009 e la Controparte_8 lesione irreversibile del nervo SC TO esterno (SPE) destro patita e patenda dal Sig.
2) accertare e dichiarare che la lesione irreversibile dello SPE è conseguenza diretta ed CP_1 esclusiva della condotta ortopedica incongrua e tecnicamente censurabile riconducibile al sanitario specialista operante presso la Divisione di Ortopedia dell' Dott. LE Controparte_8
TA, che per colpa negligenza ed imperizia ha determinato il danno iatrogeno riportato dal Sig.
3 3) conseguentemente accertare e dichiarare che il Sig. a seguito di tale condotta CP_1 CP_1 ha subito gravissimi danni personali, patrimoniali e non patrimoniali, risarcibili ai sensi dell'art.
2043 cc, per le ragioni dedotte in premessa ed accertate a mezzo di ATP;
4) Accertarsi altresì, ai sensi dell'art 2043 e 2049 cc la responsabilità dell' in Controparte_9 funzione del rapporto organico documentato in atti fra la struttura ospedaliera e l'ortopedico e per
l'effetto dichiarare solidalmente responsabili i convenuti e il Dott. LE TA;
5) CP_2 per l'effetto condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, biologici, morali ed esistenziali subiti e subendi dal Sig. come di seguito CP_1 precisato: - PER DANNO NON PATRIMONIALE a) danno biologico pari al 20% con gg. 30 per ITA
e gg. 30 di ITP al 50% e così - Euro 4.320,00 per invalidità temporanea assoluta (Euro 144/die x
30), oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
- Euro 2.160,00 per invalidità temporanea relativa al 50% (Euro 72/die x 30) oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
- Euro 78.072,00 per danno biologico permanente (tenuto conto del 20% di I.P e dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento di anni 71) secondo una quantificazione “personalizzata” con il massimo aumento tabellare oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
b) Euro 42.276,00 per danno morale quale profilo di danno da liquidarsi autonomamente stante la peculiarità del caso, sebbene afferente alla categoria generale del danno non patrimoniale, da parametrare nella misura di ½ del danno biologico complessivamente inteso (ITA – ITP – IP) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, moratori
e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
c) Euro
28.184,00 per danno esistenziale quale profilo di danno da liquidarsi autonomamente stante la peculiarità del caso, sebbene afferente alla categoria generale del danno non patrimoniale, e da parametrare nella misura di 1/3 del danno biologico complessivamente inteso (ITA – ITP – IP) oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, moratori e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo;
d) E così complessivamente per Parte_1 la somma di Euro 154.920,00, ovvero la diversa somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali , moratori e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo. - PER DANNO PATRIMONIALE - Euro100.000,00 ovvero la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa da liquidarsi
a titolo di danno emergente per le spese sostenute e d sostenere, nonché lucro cessante e perdita di chances, secondo un calcolo prognostico in relazione alla qualità di vita futura del danneggiato rimasto invalido per colpa medica, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, moratori e compensativi come per legge a far data dal dì del fatto e fino all'effettivo soddisfo. 6) condannare i
4 convenuti al pagamento delle spese di lite, oltre IVA e CPA come per legge, ivi comprese quelle relative alla fase dell'ATP.”
LE TA nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello di
Roma rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e diritto. In via Controparte_1 subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, voglia dichiarare la
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_6 manlevare e garantire il dott. TA LE dalle conseguenze tutte derivanti dall'eventuale accoglimento. Con vittoria di spese e compensi professionali".
La società nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_5
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, A) Accertare e dichiarare che la CP_2 ha rinunciato alla domanda di manleva nei confronti della per tutti i motivi Controparte_7
Cont esposti nel capitolo III) del presente atto;
B) Accertare e dichiarare altresì che la di ha CP_2 omesso di riproporre la domanda di garanzia e manleva nelle forme e nei modi previsi dalla Legge nei confronti della C) nel merito rigettare integralmente l'appello proposto Controparte_7 dal Sig. avverso la sentenza del Tribunale Civile di Latina n. 329/2019 perché Controparte_1 inammissibile ed infondato sia in fatto che in diritto e condannare l'appellante al pagamento delle spese, competenze ed onorari del secondo grado di giudizio;
D) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dal Sig. e nella Controparte_1 altrettanto deprecata e non creduta ipotesi di riproposizione della domanda di garanzia e manleva nei confronti della accogliere le conclusioni precisate nella comparsa di Controparte_7 costituzione e risposta depositata nel giudizio di primo grado, qui di seguito riformulate: “Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, per tutti i motivi esposti nel presente atto: a) nel merito rigettare integralmente ogni e qualsiasi domanda da chiunque proposta
o proponenda nei confronti della Controparte_5 er la inoperatività delle garanzie di polizza e, comunque, perché infondata
[...] in fatto ed in diritto inammissibile e non provata;
b) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attrice nei confronti della struttura e del medico convenuti e nella altrettanto deprecata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia e manleva formulata dalla , graduare le rispettive responsabilità Parte_2 come per legge e limitare la liquidazione del risarcimento esclusivamente al danno che risulterà effettivamente provato ed in nesso causale con la condotta professionale del personale medico/ paramedico della struttura e nella percentuale che dovesse essere Parte_2 eventualmente ascritta a quest'ultima, rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale
5 con l'evento, e, comunque, accertare e dichiarare la Controparte_5
a rispondere esclusivamente in proporzione del massimale di polizza
[...] previsto dalle polizza stipulata dalla convenuta limitando la liquidazione del risarcimento eventualmente dovuto dalla in base alle pattuizioni contrattuali, detratti eventuali scoperti CP_7
e/o franchigie rigettando ogni superiore e/o diversa domanda perché infondata in fatto ed in diritto
e non provata anche in punto al quantum debeatur ed al nesso causale con l'evento e, comunque, non provata”. E) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio". nel costituirsi rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_6 adita, -Rigettare l'appello proposto dal sig. e confermare integralmente la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Latina n. 329/2019; -con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado giudizio, ivi comprese le spese generali.”
Con ordinanza del 14.2.2020 veniva rigettata la richiesta di rinnovo della CTU.
Alla presente udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, rinviando ai rispettivi scritti, e hanno discusso oralmente la causa.
§ 2. — § 2. In primo luogo va dichiarata la contumacia dell' che non si è CP_2 costituita nonostante rituale notificazione.
§ 3. — L'appello è articolato in quattro motivi volti a censurare la sentenza di primo grado.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie l'appello contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
La sentenza è motivata come segue.
“Esaminando il merito della controversia, con carattere assorbente rispetto ad oggi altra eccezione preliminare sollevata, la domanda attorea non è fondata. In tema di responsabilità medico sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'evento di danno (aggravamento della patologia preesistente ovvero insorgenza di una nuova patologia) e l'azione o l'omissione dei sanitari che lo ebbero in cura.
6 Spetta al paziente quindi provare che la condotta del sanitario sia stata, secondo il criterio del "più probabile che non", causa del danno. Ne consegue che, ove tale causa sia rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata. Occorre infatti chiarire che la prova dell'inadempimento del medico non è sufficiente ex se ad affermarne la responsabilità per le lesioni subite dal paziente, occorrendo altresì il raggiungimento della prova del nesso causale tra l'evento e la condotta inadempiente, secondo la regola della riferibilità causale dell'evento stesso all'ipotetico responsabile, la quale presuppone una valutazione secondo la regola già indicata del "più probabile che non" (Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 21008 del 23/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 20812 del 20/08/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 3704 del 15/02/2018; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 29315 del 07/12/2017; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).
Appare utile altresì precisare che, in caso di prestazione professionale medico-chirurgica di
"routine", spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento;
ne consegue che il giudice, al fine di escludere la responsabilità del medico nella suddetta ipotesi, non può limitarsi a rilevare l'accertata insorgenza di "complicanze intraoperatorie", ma deve, altresì, verificare la loro eventuale imprevedibilità ed inevitabilità, nonché l'insussistenza del nesso causale tra la tecnica operatoria prescelta e l'insorgenza delle predette complicanze, unitamente all'adeguatezza delle tecniche scelte dal chirurgo per porvi rimedio. (Cass. Sez. 3 - ,
Sentenza n. 24074 del 13/10/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12516 del 17/06/2016; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 20806 del 29/09/2009).
Analizzando il caso di specie, si rileva innanzitutto come non sia in contestazione che in data
18.08.2009 il venne ricoverato per coxartrosi destra presso il Presidio Ospedaliero Centro CP_1
Ospedale di Terracina – SL Latina e che in data 20.08.2009 venne sottoposto ad intervento chirurgico di protesi all'anca destra da parte dell'equipe operatoria diretta dal dott. LE
TA. Tale dato è peraltro confermato dalla cartella clinica e dall'altra documentazione medica allegata all'atto introduttivo. Non vi è inoltre contestazione da parte dei convenuti e, in ogni caso, vi
è adeguata documentazione medica in atti in ordine al complessivo iter clinico, nonché alla circostanza che all'ottavo giorno post operatorio, nel corso di un controllo, veniva diagnosticato un danno neurologico, consistente in un deficit dell'estensione delle dita del piede destro e dell'articolazione tibiotarsica destra e, successivamente, una sofferenza assonale del nervo sciatico destro nella componente destinata allo sciatico-popliteo esterno (SPE).
Le inesattezze adempitive attribuite da parte attrice al convenuto dott. TA consistono nell'aver eseguito in modo negligente ed imperito l'intervento chirurgico per l'inserimento di protesi di anca
7 e, in particolare, nell'aver colposamente cagionato la lesione del nervo sciatico popliteo esterno
(SPE) “presumibilmente durante il decubito del paziente sul lettino ovvero dopo l'intervento chirurgico in occasione dei primi tentativi di mobilizzazione dell'arto e/o concorrentemente a causa del perdurante utilizzo di laccio emostatico per arginare la presunta copiosa emorragia”.
inizialmente depositava un ricorso per consulenza tecnica preventiva ex art. 696- Controparte_1 bis c.p.c. Espletato l'accertamento tecnico dinanzi al ctu nominato dott. , l'odierno Persona_1
Cont attore introduceva il presente giudizio, a cui, oltre all' ed al dott. TA, già parte del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., fanno parte anche le rispettive compagnie di assicurazione
e Controparte_3 Controparte_7
Nel presente giudizio veniva espletata ulteriore consulenza tecnica d'ufficio, con conferimento dell'incarico al dott. Persona_2
Si osserva sul punto che il principio secondo cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, è estensibile non solo alle CTU disposte in corso di causa, ma anche alla decisione di rinnovare gli accertamenti svolti ai sensi dell'art. 696-bis c.p.c.
(Cass. n. 8355/2007; Cass. n. 27247/2008; Cass. n. 20970/2017).
Tanto chiarito, dall'esame di entrambe le consulenze si evidenzia che l'intervento di artroprotesi dell'anca cui è stato sottoposto l'attore è ormai praticato da molti anni (sin dagli anni '60), nel tempo vi è stata una ampia diffusione di tale tipologia di intervento chirurgico, con conseguente notevole evoluzione scientifica di forme, dimensioni e materiali utilizzati.
Quanto alla procedura chirurgica dell'intervento, ormai codificata da protocolli internazionali, è previsto l'accesso all'anca per via anteriore (opzione scelta nella fattispecie in esame) o per via posteriore. Le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono inoltre coordinate e standardizzate.
Il ctu dott. attraverso riferimenti bibliografici e con una relazione pienamente condivisibile CP_1 in considerazione della diffusa motivazione, della mancanza di vizi logici o di contraddizioni di natura tecnica, ha chiarito che recenti studi scientifici hanno escluso significative differenze fra gli operati con due diverse modalità di accesso all'anca (per via anteriore o per via posteriore). In entrambi i casi le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono ormai del tutto codificate nella letteratura scientifica.
Per quanto riguarda la lamentata lesione al nervo sciatico, dall'esame elettromiografico eseguito sull'attore nel corso delle operazioni peritali è stata accertata “una pregressa e datata lesione assonotmesica parziale della pars laterale del nervo sciatico comune di destra con interessamento
8 elettivo delle fibre destinate allo sciatico popliteo esterno di destra (….)”.
Sul punto è necessario richiamare quanto riportato dal ctu in ordine alla evoluzione scientifica in materia, mediante motivazione diffusa e convincente, supportata da idonei richiami alla letteratura scientifica nazionale ed internazionale.
L'intervento di artroprotesi di anca può comportare una serie di complicanze, tra cui si annoverano le lesioni nervose periferiche. La compromissione del nervo SPE è una complicanza che si verifica nel 0,5-1,5% degli interventi di artroprotesi sull'anca, come si evince da medie statistiche internazionali. Le cause di tale complicanza sono ancora in parte sconosciute.
In esito alla disamina delle questioni tecnico scientifiche emerse nel corso delle operazioni peritali svolte nel presente giudizio è stato chiarito che la compromissione del nervo SPE negli interventi di ortoprotesi dell'anca integra una complicanza non prevedibile né prevenibile, le cui cause possono essere molteplici, come ad esempio alterazioni vascolari di natura trombotica, formazione di un ematoma locale in regione operatoria con compressione di alcune fibre del nervo sciatico, stiramento dei tessuti a seguito di manovre combinate e pesanti da parte degli operatori.
Tanto premesso, applicando tali principi al caso di specie, seguendo le conclusioni del CTU nominato nel presente giudizio e la relazione del prof. alle cui valutazioni il CTU Persona_3 dott. aderisce integralmente, facendole proprie, si ritiene che la condotta dei sanitari è stata CP_1 conforme alle leges artis, sia nella scelta della metodologia da seguire nell'espletamento dell'intervento chirurgico eseguito in data 20.08.2009 sia nella concreta esecuzione di tale intervento.
Quanto alla causa della lesione al nervo SPE successivamente diagnosticata sull'attore, non vi sono sufficienti riscontri clinici e strumentali per poter ritenere integrato il nesso di causalità secondo il criterio del “più probabile che non”.
L'evento lesione del nervo SPE può essere qualificato come una complicanza conseguita all'intervento chirurgico praticato sulla persona del Non può tuttavia ascriversi con alta CP_1 probabilità ad una condotta imperita, imprudente o negligente, perché la lesione subita dal paziente, da un lato, ha scientificamente molteplici possibili cause e, dall'altro, rientra tra le complicanze non prevedibili e non prevenibili dell'intervento di ortoprotesi dell'anca.
Tali conclusioni sono solo apparentemente in contrasto con quanto emerso in sede di ATP. Il ctu ivi nominato, infatti, ha sostenuto che la frequenza percentuale delle lesioni nervose in corso di protesizzazione totale di anca “non sembra univocamente riconducibile al tipo di accesso chirurgico” (per via posteriore o per via anteriore, come avvenuto nella fattispecie in esame). Ha altresì richiamato la letteratura scientifica che individua molteplici possibili cause della lesione del nervo SPE in relazione ad un intervento di protesizzazione dell'anca, proprio come fatto dal ctu
9 nominato nel presente giudizio.
Si osserva che il ctu nel corso dell'ATP conferma la sussistenza di possibili diverse cause della lesione, indicando poi come “più probabile” la causa connessa all'uso non corretto dei divaricatori
e come “meno probabile” la causa in un focolaio emorragico determinato dall'eccessiva iperestensione della gamba.
Tuttavia, la relazione depositata nel procedimento per ATP non spiega con motivazione analitica e convincente in base a quale elemento clinico si possa affermare che, tra tutte le possibili cause della lesione del nervo SPE, la lesione del nervo SPE subita dall'attore si sarebbe verificata nel corso dell'intervento con più probabilità a causa del negligente ed imperito uso dei divaricatori.
Anche sotto tale profilo quindi il ctu nominato nel corso dell'ATP non fornisce adeguata motivazione sul in merito alla ritenuta “maggiore probabilità” che la lesione patita dall'attore sia eziologicamente connessa ad una delle cause astrattamente possibili.
Sulla base di tali considerazioni e tenuto conto delle conclusioni cui giunge il ctu nominato nel presente giudizio, non può ritenersi accertato che la lesione lamentata dall'attore sia causalmente addebitabile alla condotta attiva o omissiva dei medici che lo ebbero in cura.
Dalle precedenti considerazioni deriva che le lesioni subite da non possono essere Controparte_1 poste in relazione causale con la condotta attiva ed omissiva imputata ai sanitari della struttura ospedaliera presso cui il paziente venne ricoverato ed in particolare al convenuto dott. TA.
Sotto questo profilo pertanto la domanda risarcitoria deve essere rigettata.
In merito alla ulteriore eccezione mossa da parte attrice ed attinente al cd. consenso informato, si osserva che in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'acquisizione del consenso informato del paziente, da parte del sanitario, costituisce prestazione altra e diversa rispetto a quella avente ad oggetto l'intervento terapeutico, di talché l'errata esecuzione di quest'ultimo dà luogo ad un danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento rispetto a quello dovuto per la violazione dell'obbligo di informazione, anche in ragione della diversità dei diritti -rispettivamente, all'autodeterminazione delle scelte terapeutiche ed all'integrità psicofisica- pregiudicati nelle due differenti ipotesi (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2854 del 13/02/2015; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 16503 del 05/07/2017). Inoltre, la manifestazione del consenso informato alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione, cui corrisponde, da parte del medico, l'obbligo di fornire informazioni dettagliate sull'intervento da eseguire, con la conseguenza che, in caso di contestazione del paziente, grava sul medico l'onere di provare il corretto adempimento dell'obbligo informativo preventivo. Nel caso in cui tale prova non venga fornita, è necessario distinguere, ai fini della valutazione della fondatezza della domanda risarcitoria proposta dal paziente, l'ipotesi in cui il danno alla salute costituisca esito non attendibile della
10 prestazione tecnica, se correttamente eseguita, da quella in cui invece il peggioramento della salute corrisponda a un esito infausto prevedibile ex ante, nonostante la corretta esecuzione della prestazione tecnico-sanitaria che si rendeva comunque necessaria. In quest'ultimo caso, ai fini dell'accertamento del danno, graverà sul paziente l'onere della prova, anche tramite presunzioni, che il danno alla salute è dipeso dal fatto che, ove compiutamente informato, egli avrebbe verosimilmente rifiutato l'intervento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24074 del 13/10/2017).
Nel caso di specie, dall'esame della produzione documentale in atti emerge che il paziente venne compiutamente informato della natura dell'intervento, dei trattamenti terapeutici da eseguire successivamente, delle eventuali controindicazioni e delle finalità tecniche delle decisioni dei sanitari. Non vi è prova di alcun vulnus al diritto all'autodeterminazione del paziente.
Anche sotto tale profilo pertanto la domanda attorea non è fondata.
Le spese di CTU devono essere poste in via definitiva a carico di tutte le parti in via solidale (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 28094 del 30/12/2009).
Tenuto conto della oggettiva complessità degli accertamenti istruttori e di quanto espresso dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018 in merito all'art. 92 c.p.c. le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate.”
§ 3. Con il primo motivo d'appello la sentenza viene censurata sostenendo la “nullità della sentenza per motivazione illogica contraddittoria insufficiente e/o apparente in punto di nesso causale e di assolvimento dell'onere probatorio. Falsa e/o erronea applicazione del principio del
“più probabile che non” – carenza di motivazione sul “doppio ciclo causale”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha omesso di svolgere una valutazione adeguata al caso concreto sia in punto di fatto sia in punto di diritto, rendendo una motivazione erronea ed illogica. Infatti, la sentenza di primo grado, pur partendo dalla corretta premessa in base alla quale la domanda deve essere rigettata ove la causa del danno rimanga assolutamente incerta, conclude disattendo totalmente tale assunto. Il giudice di prime cure avrebbe addotto a sostegno delle proprie conclusioni orientamenti giurisprudenziali inconferenti e applicati in spregio del principio del c.d. doppio ciclo causale nei giudizi di accertamento del danno da responsabilità medica. Il raggiungimento della prova del nesso causale condotta-evento (errore medico- aggravamento delle proprie condizioni di salute) viene accertato attraverso un giudizio controfattuale di eliminazione mentale ex post, a base totale, condotto secondo il criterio del “più probabile che non”. Una volta provato il nesso causale, in ossequio al principio di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui l'attore deve limitarsi ad allegare l'esistenza del contratto e del nesso, spetta al convenuto dimostrare che l'inadempimento o l'inesatto adempimento siano dovuti a conseguenze imprevedibili ed inevitabili. L'intervento chirurgico al quale si sottoponeva il peraltro, come da pacifica letteratura scientifica, costituisce un intervento di CP_1
11 routine le cui complicanze integrano eventi accademicamente prevedibili. Nel caso in esame, la causa del danno veniva definita sia dal giudizio di ATP sia dall'assenza di controprove da parte dei convenuti. La stessa CTU del Tribunale accertava che la lesione fosse derivata dall'intervento e fosse riconducibile ad una protratta e forzata lesione e/o compressione del nervo sciatico. Secondo tale prospettazione, peraltro, il giudice di prime cure avrebbe trascurato le due consulenze (atp e ctu) dal cui corretto esame sarebbe dovuto senz'altro discendere l'accoglimento della domanda. Tale documentazione evidenzia l'esito infausto della protesi nonché l'assenza di informazioni da parte dei medici circa le specifiche fasi dell'intervento e su complicanze particolari. Alla luce di tali elementi, dunque, appare evidente che il giudice di prime cure non abbia condotto gli accertamenti necessari per addebitare la responsabilità alla struttura sanitaria e al medico-chirurgo.
Con il secondo motivo la sentenza viene censurata deducendo un “difetto di motivazione sulle rilevate criticità della ctu disposta dal tribunale anche in relazione al giudizio per atp. Erronea valutazione delle risultanze tecniche di cui al giudizio per atp. Travisamento delle conclusioni dell'atp e della ctu anche in relazione al difetto assoluto di prova contraria, ad onere dei debitori. Carenza di confronto tecnico in punto di durata dell'intervento e sue conseguenze..” Secondo l'appellante la sentenza omette di valutare questioni poste all'esito dell'atp rispetto alla disposta CTU;
questo considerando che la CTU dovrebbe essere considerata estensione e non sostituzione della relazione in atp del Dott.
. Inoltre, il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare le censure alla relazione Per_1 tecnica e le integrazioni suppletive della CTU anche in relazione agli allegati firmati dagli ausiliari;
le formulazioni delle conclusioni spettando esclusivamente al ctu, non possono essere rese dagli ausiliari. Inoltre, l'ausiliare avrebbe erroneamente disquisito sulla sussistenza del nesso causale eziologico. L'elaborato del Dott. pertanto, è inutilizzabile;
esso costituisce la naturale Per_4
Con prosecuzione dell' , non smentendo l'individuato nesso causale tra l'incongrua condotta dell'ortopedico e la lesione del nervo sciatico. La prova dello stesso sarebbe riconducibile all'improprio utilizzo dei divaricatori chirurgici durante l'intervento e, a tal riguardo, cospicua letteratura medica evidenzia la riconducibilità di gravi menomazioni a compressione degli arti causate da “manovre cruente”. Inoltre, l'appellante evidenzia che l'intervento ha avuto una durata eccessiva
(1h e 30 a fronte di uno standard di 40 minuti) e conseguentemente obbligava il paziente ad assumere una posizione innaturale. Stante la natura routinaria dell'intervento e la natura della lesione – rara – ma conosciuta e dunque prevedibile, la controprova non può essere presunta. L'errore del medico e della struttura sanitaria integrano una condotta di malpractice da cui discende la risarcibilità del danno biologico, esistenziale, psichico. Da ultimo, l'appellante censura la mancata ammissione da parte del giudice di prime cure della richiesta di rinnovazione e/o convocazione a chiarimenti della CTU.
Con il terzo motivo d'appello la sentenza viene censurata per “nullità della sentenza per
12 travisamenteo ed erronea interpretazione delle risultanze probatorie – sul concetto di complicanza in termini medici ed in termini giuridici – difetto di motivazione sull'inadampimento all'onere probatorio del debitore.” L'appellante censura l'operato del giudice di prime cure nel punto in cui trascura le risultanze istruttorie, non avendo lo stesso proceduto ad una debita comparazione tra ATP
e CTU. La qualificazione di un evento come “complicanza”, stante la diversa valenza del termine in ambito medico e in ambito giuridico, non è sufficiente per integrare una causa non imputabile ex art. 1218 c.c. Inoltre, la difesa del Dott. TA non ha allegato alcuna prova specifica dalla valenza liberatoria. I fatti di causa, dunque, in quanto verificatesi anteriormente al 1° aprile 2017, in virtù del principio di irretroattività sono assoggettate alla legge LD e non alla successiva legge Gelli-
Bianco.
I tre motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Innanzitutto va dichiarata inammissibile la richiesta di prova testimoniale articolata dall'appellante atteso che in sede di conclusioni ha concluso come in scritti difensivi senza chiedere l'ammissione dei mezzi istruttori e pertanto gli stessi, in assenza di elementi contrari (non sussistenti nel caso di specie) sono da ritenersi rinunciati in primo grado (cfr. da ultimo Cass. n. 12791/2025) e quindi inammissibili in appello ex art. 345 c.p.c..
L'attore ha agito per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un intervento effettuato presso una struttura sanitaria.
In primo luogo va dato conto di come il giudice di primo grado ha compiutamente dato conto dei principi che regolano la responsabilità professionale sanitaria.
La consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito a partire dagli anni novanta ha gradualmente fatto confluire tutte le fattispecie di responsabilità in ambito sanitario nell'ambito della responsabilità contrattuale, con la conseguenza dell'applicazione dei correlativi regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione, tipici delle obbligazioni da contratto d'opera professionale, quanto alla struttura sanitaria, ravvisando la fonte di tale tipo di responsabilità nella conclusione, al momento della “accettazione” del paziente nella struttura, di un contratto di prestazione d'opera atipico di spedalità avente ad oggetto l'obbligo della struttura di adempiere sia prestazioni principali di carattere sanitario che prestazioni secondarie ed accessorie quali quelle assistenziali e latu senso alberghiere. La responsabilità dell'ente ha, così, assunto carattere contrattuale in relazione sia a fatti di inadempimento propri della struttura che alle condotte dei medici dipendenti, in applicazione dell'art. 1228 c.c. sulla responsabilità del debitore per fatti dolosi o colposi degli ausiliari. Quanto al medico dipendente, la giurisprudenza, valorizzando la sussistenza di un rapporto in cui il paziente si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele, ha accolto la qualificazione della fonte del rapporto medico dipendente-paziente in termini di “contatto sociale”.
13 La Corte di Cassazione con sentenza del 22.01.1999 n. 589 ha affermato, infatti, che «l'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale” ha natura contrattuale».
L'affermata natura contrattuale della responsabilità della struttura sanitaria, ha poi trovato l'ulteriore conforto delle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, le quali con la ormai notissima sentenza dell'11 gennaio 2008, n. 577 hanno prestato sostanziale adesione a tale opzione ermeneutica, affermando che, "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla Costituzione, senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria".
Tale inquadramento giuridico non viene meno neanche a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 189 del 2012 c.d. legge LD che, con riferimento alla disciplina della responsabilità penale del medico fa salvo “l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.”.
Innanzitutto, quanto al caso di specie, la legge non contiene alcuna specificazione relativa alla natura della responsabilità della struttura sanitaria che, pertanto, rimane quella delineata dalla giurisprudenza richiamata, avendo espressamente limitato il riferimento all'art. 2043 c.c. al solo “esercente la professione sanitaria”. Occorre, infine, evidenziare che anche la recentissima Legge di Riforma della
Responsabilità Sanitaria L. 24 del 8.3.2017 inapplicabile al caso di specie ratione temporis trattandosi di fatti risalenti al 2009 ribadisce che la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. (mentre afferma che i sanitari rispondono del loro operato in base all'art. 2043 c.c. a meno che non abbiano agito nell'adempimento di una obbligazione direttamente assunta con il paziente).
Si ritiene, pertanto, che nel caso in esame avente ad oggetto fatti risalenti al 2009 debbano applicarsi i criteri propri della responsabilità contrattuale sia per la struttura che per il medico.
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova.
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
14 dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, n.
22894). Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 21/6/2004, n. 11488).
Ai fini dell'accoglimento della domanda attorea, occorre dunque verificare: a) l'esistenza del contratto con la convenuta b) se vi sia un danno causalmente riconducibile all'operato dei sanitari della struttura;
c) in caso di risposta affermativa al quesito sub (b), se la condotta dei sanitari sia ad essi imputabile a titolo di colpa.
In altre parole, solo dopo aver riscontrato l'esistenza di un nesso eziologico deve essere affrontato il tema della esistenza della colpa e dell'onere della prova. È necessario preliminarmente, dunque, secondo i principi generali di cui all'art. 2697 cod. civ., che il paziente dimostri il nesso di causalità tra l'evento lesivo della sua salute e la condotta del medico, dovendosi dimostrare che il peggioramento delle condizioni di salute è connesso causalmente al comportamento del medico. Solo successivamente all'accertamento del nesso eziologico tra l'evento dannoso e la prestazione sanitaria, andrà valutato il profilo soggettivo della sussistenza di una condotta colposa o dolosa in capo al convenuto.
Per quanto attiene poi alla valutazione del criterio di causalità rilevante, secondo sempre pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio, rileva il criterio del “più probabile che non” (in tal senso da ultimo Cass. n. 10050/2022 secondo cui “è onere del danneggiato provare secondo il criterio del "più probabile che non", il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o
l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre, ove il danneggiato abbia assolto
a tale onere, spetta al medico dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (avendo eseguito la prestazione professionale in modo diligente), provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza”).
Provata la sussistenza del nesso causale, in base alla presunzione relativa alla imputabilità per colpa
(negligenza o imperizia professionale) di tale omissione al convenuto- professionista sanitario, sarà quest'ultimo, a dover provare, al fine di vincere tale presunzione semplice, la correttezza delle modalità diagnostiche e terapeutiche seguite, ossia della non imputabilità a colpa dell'inadempimento
(omissione diagnostica o terapeutica) o, ancora, della insussistenza della omissione addebitata
(effettuazione di ogni azione, manovra o prescrizione, in concreto e data la situazione del paziente e le emergenze cliniche disponibili e accertabili con la ordinaria diligenza del professionista appartenente alla categoria).
Infatti, “gli eventuali dubbi - residuanti all'esito dell'istruttoria, anche tecnica - circa la effettiva
15 efficacia impeditiva (se non superabili secondo il criterio logico-argomentativo del più probabile che non) ricadono a carico (e a sfavore) dell'attore - paziente danneggiato, onerato della prova del nesso eziologico;
i dubbi attinenti all'evitabilità dell'inadempimento e del fatto lesivo mediante l'impiego della debita diligenza o perizia, ovvero di comportamento adeguato alle leges artis in concreto confacenti alla situazione clinico-patologica del paziente, invece, rimangono a carico del professionista (e della azienda sanitaria pubblica o privata da cui questi dipende), stante la presunzione di colpa di cui all'art. 1218 c.c., da superarsi ad opera del debitore-danneggiante, mediante adeguata prova.
Innanzitutto le censure relative alla invalidità della consulenza atteso che il consulente ha richiamato le conclusioni dell'ausiliario al quali può essere demandata solo l'esecuzione di accertamenti specialistici sono infondate.
Infatti, se è pur vero che agli ausiliari sono demandati accertamenti di natura tecnica, rimane fermo che eventuali considerazioni medico legali di questi, in quanto fatte proprie dal consulente, debbano considerarsi come da questi direttamente fatte (in quanto condivise).
Ciò premesso nel caso di specie risulta accertato (in tal senso la CTU e l'ATP) che:
- in data 18.8.20009 il veniva ricoverato presso la UOC di Ortopedia CP_1 Controparte_8 dell'Ospedale di con la diagnosi di accettazione "coxartrosi dx"(CC no 3670 del 18/8/09), CP_8
e tale ricovero è stato preceduto da alcuni esami strumentali che documentavano la presenza di una grave coxartrosi dx giustificativa del ricovero;
- previa profilassi antitrombotica ed antibiotica preoperatoria il 20/8/09 lo TA effettuava impianto di artroprotesi all'anca dx con accesso laterale (vedi scheda operatoria n° 503 del 20/8/09): eseguita capsulotomia, veniva praticata osteotomia del collo femore fino a mm. 50 di diametro, si posizionava coppa acetabolare preparando poi il canale femorale con fresa, posizionando poi stelo non cementato n. 10. Eseguite le prove dinamiche dell'impianto protesico, veniva posizionato drenaggio seguito da sutura dei piani anatomici interessati. Nel corso dell'intervento veniva trasfuso un flacone di sangue;
nella scheda operatoria risulta annotato l'inizio dell'intervento alle ore 8:50, mentre non risulta annotata l'ora della fine di intervento. La CTU evidenzia come nella scheda anestesiologica - relativa all'inizio dell'anestesia - questa iniziava alle ore 8:00 per terminare alle ore 11:00, e l'esame di questi dati porta a dedurre che l'intervento operatorio di per sé sia da collocare dalle ore 8:50 alle 10:30, tenuto conto dei tempi intermedi di posizionamento del paziente sul tavolo operatorio e il suo risveglio;
- un controllo radiografico del 20/8/09 rilevava un corretto posizionamento dell'artroprotesi coxo- femorale dx;
- il 24/8/09 (cfr. diario clinico) veniva prescritta fisioterapia con deambulazione assistita;
16 - il 28/8/09 (cfr. diario clinico) il paziente presentava deficit dell'estensione delle dita del piede destro e dell'articolazione tibiotarsica destra;
veniva prescritta una fiala al dì di TI (vitamina B12) e di continuare il ciclo fisioterapico riabilitativo con esercizi attivi e passivi all'arto inferiore dx e con deambulazione assistita;
- dimissione il 31/8/09 con prescrizione di clexane (profilassi antitrombotica) ed esercizi di rinforzo muscolare e rieducazione motoria, nonché di carico assistito con bastoni canadesi.
- il 24/9/09 il effettuava un esame elettromiografico per steppage all'arto inferiore destro: tale CP_1 indagine documentava "grave sofferenza assonale del nervo sciatico dx nella componente destinata allo sciatico-popliteo esterno (SPE), assenza di attività volontaria, intensa attività degenerativa in corso;
si consiglia controllo fra due mesi";
- successivamente il effettuava vari controlli ambulatoriali ortopedici presso l'Ospedale di CP_1
: il 7/10/09 il Dr. nnotava (da un controllo radiografico) il buon posizionamento della CP_8 Per_5 protesi impiantata senza segni di mobilizzazione, ponendo in risalto un deficit dello SPE, che risultava anche dai successivi esami.
All'esito dell'intervento l'appellante ha riportato una lesione iatrogena nervosa parziale a livello della pars laterale dello sciatico comune nella porzione elettiva destinata al nervo sciatico politeo esterno
(SPE). In tal senso la CTU espletata che ha evidenziato come si è trattata di una lesione conseguente all'intervento, rilevando che “verosimilmente questa lesione nervosa – cagionata nel corso dell'intervento di atroprotesi – è stata determinata da un meccanismo di trazione e/o compromissione del nervo sciatico”.
Dall'esame elettromiografico eseguito sull'attore nel corso delle operazioni peritali è stata accertata
“una pregressa e datata lesione assonotmesica parziale della pars laterale del nervo sciatico comune di destra con interessamento elettivo delle fibre destinate allo sciatico popliteo esterno di destra
(….)”.
La consulenza ha precisato come tale tipo di lesione è dovuta ad un trauma che determina una degenerazione walleriana nel segmento inferiore del nervo con conservazione della struttura epineurale. Questo tipo di lesione al nervo può causare un deficit motorio o sensoriale completo o quasi;
fortunatamente i tessuti epineurali aiutano il nervo a rigenerarsi in circa sei mesi.
Anche l'ATP ha ritenuto che la lesione fosse conseguenza dell'intervento (per l'utilizzo dei divaricatori).
Pertanto gli elementi acquisiti portano a ritenere che la lesione si sia verificata durante l'intervento.
Il che porta a ritenere provato – secondo la regola del più probabile che non – il nesso di causalità tra l'intervento e lo SPE e quindi assolto l'onere probatorio attoreo.
17 Il giudice di primo grado ha escluso il nesso di causalità ritenendo non provato (secondo il principio del più probabile che non) che lo SPE sia conseguente alla condotta colposa dei sanitari, rilevando come la condotta posta in essere dai sanitari è risultata conforme alla leges artis e come secondo una valutazione probabilistica lo SPE non può tuttavia ascriversi con alta probabilità ad una condotta imperita, imprudente o negligente, perché la lesione subita dal paziente, da un lato, ha scientificamente molteplici possibili cause e, dall'altro, rientra tra le complicanze non prevedibili e non prevenibili dell'intervento di ortoprotesi dell'anca.
Quanto ritenuto dal giudice di primo grado non pare condivisibile.
Innanzitutto va evidenziato come non appare in discussione la correttezza della scelta dell'intervento
(in tal senso anche l'ATP).
Come evidenziato dalla CTU, e richiamato dal giudice di primo grado, l'intervento di artroprotesi dell'anca cui è stato sottoposto l'attore è ormai praticato da molti anni (sin dagli anni '60), nel tempo vi è stata una ampia diffusione di tale tipologia di intervento chirurgico, con conseguente notevole evoluzione scientifica di forme, dimensioni e materiali utilizzati. Quanto alla procedura chirurgica dell'intervento, ormai codificata da protocolli internazionali, è previsto l'accesso all'anca per via anteriore (opzione scelta nella fattispecie in esame) o per via posteriore. Le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono inoltre coordinate e standardizzate. La CTU ha compiutamente chiarito che recenti studi scientifici hanno escluso significative differenze fra gli operati con due diverse modalità di accesso all'anca (per via anteriore o per via posteriore). In entrambi i casi le manovre da eseguire per l'impianto della protesi sono ormai del tutto codificate nella letteratura scientifica.
Secondo la CTU espletata “l'intervento di artroprotesi di anca può comportare una serie di complicanze, tra cui si annoverano le lesioni nervose periferiche. La compromissione del nervo SPE
è una complicanza che si verifica nel 0,5-1,5% degli interventi di artroprotesi sull'anca, come si evince da medie statistiche internazionali. Le cause di tale complicanza sono ancora in parte sconosciute”.
Secondo la CTU la compromissione del nervo SPE negli interventi di ortoprotesi dell'anca integra una complicanza in concreto spesso non prevenibile. Le cause possono essere molteplici, come ad esempio alterazioni vascolari di natura trombotica, formazione di un ematoma locale in regione operatoria con compressione di alcune fibre del nervo sciatico, stiramento dei tessuti a seguito di manovre combinate e pesanti da parte degli operatori.
Se la consulenza ha ritenuto conforme alle linee guida l'intervento, evidenziando come la chirurgia protesizzazione dell'anca richiede l'uso di manovre cruente e particolarmente difficili e come tale tipologia di chirurgia ortopedica cd “maggiore” prevede l'impiego di manovre cruente da parte dell'equipe e non è scevra da complicanze in concreto spesse non prevenibili, la stessa consulenza ha
18 evidenziato come “è verisimile che nel caso specifico l'eziopatogenesi del danno nervoso periferico
a carico del nervo sciatico-polipeo esterno (SPE) sia da ricondurre ad una eccessiva trazione dell'arto e/o ad un meccanismo compressivo prolungato, entrambi praticati nel corso dell'intervento”. Il che porta ad escludere la prova dell'assenza di colpa nell'esecuzione dell'intervento. Il fatto che nell'intervento sia stata usata una tecnica consueta con un protocollo metodologico di prassi chirurgica non esclude profili critici nell'esecuzione dell'intervento (che quanto meno non sono stati esclusi). Ulteriormente, gli elementi acquisiti non consentono di ritenere provato che lo SPE quale complicanza non evitabile (in tal senso anche l'ausiliario ha evidenziato come tale complicanza non può con sicurezza essere imputata a condotta colposa); eventuali dubbi sul punto ricadono sulla struttura sanitaria per quanto sopra osservato. Se la consulenza ha ricondotto la lesione ad una complicanza non evitabile, lo ha effettuato in considerazione della mera complessità dell'intervento all'anca e quindi delle probabilità di tale complicanza in relazione alla tipologia dell'intervento, senza tuttavia effettuare una valutazione nello specifico della condotta posta in essere e del tipo di lesione che si è verificata. Va sul punto richiamata anche l'ATP che ha escluso che si possa trattare di una complicanza non prevedibile.
Alla luce di tali considerazioni le conclusioni del giudice di primo grado in punto di responsabilità non paiono condivisibili, non risultando adeguatamente provato che le complicanze non siano riconducibili ad una condotta colposa della struttura. Cont Va quindi affermata la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. dell' e dello TA che ha effettuato l'intervento.
Per quanto attiene all'SL va osservato come la stessa risponda anche per l'attività posta in essere dal medico ex art. 2055 c.c. (cfr. da ultimo Cass. n. 15446/2025; Cass. n. 10787/2024 secondo cui “è principio consolidato che la responsabilità della struttura sanitaria per fatto proprio (art. 1228 c.c.),
è autonoma da quella del medico di cui essa si sia avvalsa in qualità di ausiliario, ma entrambi rispondono in via solidale nei confronti del danneggiato, in ragione dell'insorgere dell'obbligazione risarcitoria per l'unicità dell'evento dannoso imputabile a più soggetti”). Non conferenti sono poi i richiami effettuati dalla IC alla Legge LD n. 158/2012.
Venendo ai danni, la CTU espletata in modo esaurente ha accertato che i postumi sono rappresentati
“da un deficit di forza alla dorsiflessione del piede dx e paresi della dorsiflessione delle dita” – con esclusione di una paresi completa dello sciatico popliteo esterno -, quantificando gli esiti per tale lesione nella misura del 15% (tenuto conto delle Linee Guida di Medicina Legale) e considerando che comunque dall'intervento all'anca sono residuati esiti. Tale valutazione appare maggiormente congrua di quella effettuata in sede di ATP, atteso che questa oltre a essere più risalente (non tenendo quindi conto dell'ulteriore stabilizzazione) non ha tenuto conto comunque degli esiti dell'intervento
19 (anche in assenza di tale lesione). Inoltre risulta accertata una ITT di 30 gg e una ITP al 50% di 30 gg.
Nella quantificazione dei danni vanno applicate le tabelle milanesi all'attualità.
In diritto secondo l'insegnamento della S.C. “Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell'equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell'art. 3 Cost., comma 2, questa è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione “(v.
Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402.), qualifichi tali tabelle come regole integratrici del concetto di equità, nonché atte a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante (ex multis
Cass. Ord. 1553/2019). L'orientamento più recente del Supremo Collegio ha osservato come le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica del
Tribunale di Milano costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., tale per cui;
“la liquidazione equitativa del danno biologico non può essere causa della difformità di giudizio rispetto a casi identici di tal che, oltre ad una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, occorre assicurare uniformità di giudizio ragion per cui si fa riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano” (cfr. da ultimo Cass. Sez.
III n. 10204/2021); “per la liquidazione del danno biologico devono prendersi a riferimento i parametri delle tabelle predisposte dal tribunale di Milano, salvo che l'eccezionalità del caso concreto non imponga di discostarsene dando atto delle relative ragioni in motivazione” (Cass. sez. VI n.
20292/2022). Ulteriormente va ricordato come, sempre “in materia di danno non patrimoniale, i parametri delle "Tabelle" predisposte dal Tribunale di Milano sono da prendersi a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del predetto danno ovvero quale criterio di riscontro e verifica della liquidazione diversa alla quale si sia pervenuti. Ne consegue l'incongruità della motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l'adozione dei parametri tratti dalle "Tabelle" di Milano consenta di pervenire” (Cass. sez. III n. 17018/2018).
Vanno quindi applicate le Tabelle del Tribunale di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, ritenendo di applicare il massimo incremento per la sofferenza soggettiva, considerata la lesione del diritto alla salute e le sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti - che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"- , apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni tenendo conto nel caso di specie dell'iter clinico e delle terapie effettuate. Non
20 sono stati poi acquisiti elementi per una ulteriore personalizzazione e quindi per il riconoscimento di un danno ulteriore a quanto già riconosciuto in via standardizzata.
Applicando quindi le tabelle di Milano nella versione aggiornata alla presente decisione, tenuto conto della massima personalizzazione per la sofferenza soggettiva si perviene:
Età del danneggiato alla data del sinistro 71 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Danno biologico risarcibile € 31.312,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 41.019,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Totale generale: € 46.194,00
Pertanto il danno non patrimoniale ammonta complessivamente all'attualità ad € 46.194,00.
Nessun danno patrimoniale né danno da perdita di chance risulta comprovato (risultando peraltro pensionato).
Al pagamento di tale somma vanno condannati in via solidale l' e Controparte_9
LE TA.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Non spettano gli interessi anteriori. Invero, «l'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione;
pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd.
"compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti» (Cass. 8-11-2016, n.
22607). «Nella obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è
21 possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo. In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile. Ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi» (Cass. 13-7-2018, n. 18564; anche Cass. n. 19063/2023). «Nei debiti di valore il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso, con il limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito, senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo» (Cass. 20-1-2020, n. 1111).
Nella specie, l'attore/appellante non ha assolto gli oneri di allegazione e prova a suo carico.
§ 4. Con il quarto motivo la sentenza viene censurata per “errata motivazione sull'esclusione del danno da omesso consenso informato e/o del danno suscettibile di ulteriore e autonomo risarcimento.”. Secondo l'appellante il giudice di primo grado erroneamente non ha riconosciuto il danno da omesso consenso informato. Il infatti, firmava solamente un modulo prestampato, CP_1 inidoneo in quanto lacunoso e superficiale a svolgere la funzione del consenso informato. Tale omissione implica la sussistenza di un danno risarcibile ai sensi dell'art. 1218 c.c., integrando una violazione degli obblighi di buona cura, tra cui rientra la corretta informazione sui rischi specifici di intervento. Pertanto, l'onere del creditore-paziente consiste nell'allegare l'inadempimento, mentre graverà sul debitore-medico l'onere di fornire la prova dell'assolvimento dell'obbligo contrattuale posto a suo carico. Il consenso informato non deve essere inteso come un atto meramente formale, ma deve essere frutto di un rapporto di fiducia instauratosi tra medico e paziente in cui il sanitario è tenuto a raccogliere un'adesione effettiva e partecipata, non solo cartacea, all'intervento.
In punto di diritto in relazione al consenso informato va richiamato l'orientamento della S.C. secondo cui in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del
22 diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa". (Cass n. 24471/2020).
Pertanto la prova del danno presuppone la dimostrazione (da fornire anche a mezzo di presunzioni) che il paziente non avrebbe eseguito l'intervento se correttamente informato, come evidenziato da parte del giudice di primo grado. E sul punto l'appellante non fornisce elementi per ritenere che è stata fornita tale prova, ritenendo sufficiente un consenso non completo.
Ne consegue l'infondatezza del motivo d'appello.
§ 5. L'SL in primo grado aveva proposto domanda di manleva nei confronti della
. Non essendosi costituita in appello e quindi non avendo riproposto la domanda, la stessa CP_7 deve ritenersi rinunciata (cfr. Cass. n. 28802/2024, secondo cui “in caso di appello proposto dalla controparte, la parte vittoriosa in primo grado non deve proporre appello incidentale per far valere le domande o le eccezioni non accolte in primo grado, ma si può limitare a riproporle fino alla precisazione delle conclusioni, per evitare la presunzione di rinuncia”).
§ 6. Lo TA nel costituirsi ha riproposto domanda di garanzia nei confronti dell'
[...] che nel costituirsi ha eccepito che si tratta di una polizza a secondo rischio (oltre al CP_3
Cont massimale di polizza), evidenziando come l' ha allegato di avere stipulato con la una CP_7
Cont polizza della responsabilità civile, chiamando in causa il suo assicuratore, risultando l' garantita con clausola a primo rischio.
La polizza in questione tra le parti prevede quanto ai sanitari dipendenti che “qualora esista polizza di responsabilità civile stipulata da ente sanitario pubblico o privato riconosciuto tale a norma di legge che garantisca l'evento denunciato, la presente assicurazione si intende prestata “a secondo rischio” e cioè in eccedenza ai massimali di detta altra polizza”.
Rilevato che risulta in atti che lo TA è dipendente dell'ASUL, va evidenziato come la polizza a secondo rischio presuppone che la sussistenza di una polizza che copre il medico a primo rischio.
23 Nel caso di specie la stessa a dedotto che la polizza dell'SL copre la struttura. In tal senso CP_3 la polizza della a tenore della quale “la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di CP_7 quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi …in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta…” (art. 19.A). Si tratta quindi di una polizza che copre la responsabilità propria, tanto se dipendente da deficit organizzativi
(assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto proprio, quanto se dipendente da colpa dei sanitari
(assicurazione di r.c. per conto proprio e per fatto altrui, espressamente prevista dall'art. 1900 c.c., comma 2) (cfr. Cass. n. 4936/2015), non coprendo la responsabilità dei medici (come assicurazione di r.c. per conto altrui, ex art. 1891 c.c.). Ne consegue che il rischio assicurato non può dirsi il medesimo.
L'assicurazione della responsabilità civile del medico operante all'interno d'una struttura sanitaria ha ad oggetto un rischio del tutto diverso rispetto a quello coperto dall'assicurazione della responsabilità civile dalla struttura in cui il medico si trova ad operare. Come evidenziato dalla S.C.
“nell'assicurazione di responsabilità civile - che è assicurazione di patrimoni e non di cose - il
"rischio" oggetto del contratto è l'impoverimento dell'assicurato, non il danno eventualmente patito dal terzo e causato dall'assicurato. Pertanto una assicurazione "personale" della responsabilità civile del medico copre per definizione il rischio di depauperamento del patrimonio di quest'ultimo; un'assicurazione della responsabilità civile della clinica, invece, copre il rischio di depauperamento del patrimonio della struttura sanitaria. I due contratti sono diversi, i due rischi sono diversi, i due assicurati sono diversi: e nulla rileva che tanto la responsabilità della clinica, quanto quella dei medico, possano sorgere dal medesimo fatto illecito, che abbia causato in capo al terzo il medesimo danno. Se due contratti di assicurazione garantiscono rischi diversi, non può mai sussistere per definizione né una coassicurazione, né una assicurazione plurima, né una copertura "a secondo rischio", … Quest'ultima, infatti, presuppone che il rischio dedotto nel contratto sia già assicurato da un'altra polizza. Ma poiché il rischio cui è esposto il medico è ben diverso dal rischio cui è esposta la struttura (tali rischi, infatti, minacciano patrimoni diversi), una assicurazione stipulata dalla clinica "per conto proprio" non potrebbe mai garantire anche la responsabilità del medico” (Cass.
n. 4935/2019). D'altronde va osservato come l' non ha dedotto che il sanitario non ha fatto CP_3 valere la polizza a primo rischio.
Ne consegue che l'eccezione della deve ritenersi infondata. CP_6
Pertanto, rilevato che l'evento rientra nel rischio assicurato, va accolta la domanda di garanzia.
§ 7. All'accoglimento dell'appello consegue una complessiva regolamentazione delle spese dei due gradi che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei rapporti tra
24 l'appellante, lo TA e l'SL (valore della causa sino ad € 52.000, valori medi in primo grado e secondo grado, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria/trattazione in appello, stante la limitata attività svolta). Le spese di CTU e di ATP sono poste in via definitiva a carico dello TA e dell'SL.
Nei confronti della , non essendo stata espletata alcuna domanda in appello sussistono CP_7 ragioni per la compensazione delle spese.
Quanto ai rapporti tra la e lo TA, attese le limitate contestazioni formulate, le spese vanno CP_3 compensate.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Controparte_1
n. 329/2019, pubblicata il 7.2.2019 del Tribunale di Latina, così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado, condanna LE TA
e l' in via solidale al pagamento a favore di della Controparte_9 Controparte_1 somma di € 46.194,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
condanna l' a tenere indenne LE TA di quanto corrisponderà Controparte_6 al in esecuzione della presente sentenza;
CP_1 condanna LE TA e l' , in via solidale, alla refusione a favore Controparte_9 di delle spese dei due gradi di giudizio che liquida: quanto al primo grado in € Controparte_1
7.616,00 per compensi, oltre CU, spese generali, IVA e CPA;
quanto al secondo grado in € 8.469,00 per compensi, oltre CTU spese generali, IVA e CPA, con distrazione delle spese a favore dell'avv.
CO Di CI antistatario;
pone le spese di ATP e di CTU in via definitiva a carico di LE TA e l'
[...]
, in via solidale con quote interne del 50%; Controparte_9 compensa le spese in relazione alle altre parti.
Roma, così deciso nella camera di consiglio 25.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UL SP RT CC
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