CASS
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2025, n. 35950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35950 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - NN OL BE O' RADDUSA LO DI IM OMBRETTA DI GIOVINE SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza emessa il 23/06/2025 dal Tribunale di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Geronimo;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, ne disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre, ritenuta persona offesa del reato di cui all’art. 572 cod. pen. L’ordinanza dava atto che l’indagato poneva in essere abituali minacce, condotte vessatorie e, quanto meno in un caso, anche violente, ai danni della madre.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal reato di maltrattamenti in famiglia. La difesa evidenzia come le condotte illecite erano direttamente collegate all’abuso di alcol, tant’è che la stessa madre dell’indagato aveva sottolineato come il figlio, nei momenti in cui non era in stato di alterazione, non poneva in essere alcuna condotta illecita. Ripercorrendo le sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini, la difesa sostiene che l’indagato non avesse alcuna intenzione si sottoporre la madre ad un regime di vita vessatorio, non avendo neppure consapevolezza delle azioni poste in essere allorquando era in stato di ubriachezza.
3. Occorre precisare che la requisitoria del Procuratore generale reca, quale richiesta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata che, tuttavia, appare frutto di un evidente errore materiale, posto che nella motivazione si illustrano delle ragioni per cui il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
4. Il ricorso è stato trattato con procedimento cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, posto che tende a sollecitare una rivalutazione di questioni compiutamente esaminate dal Tribunale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35950 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI IM LO Data Udienza: 08/10/2025 2. Nell’ordinanza impugnata si dà atto delle gravi e reiterate condotte maltrattanti poste in essere dall’indagato ai danni della madre, consistite non solo in minacce e, quanto meno in un caso, nell’aggressione fisica, ma anche in continue richieste di denaro e nella pretesa di disporre dell’abitazione a suo piacimento, ospitandovi le compagne alle quali nel corso del tempo si legava. Il clima familiare imposto dal ricorrente alla persona offesa, compendiato nella denuncia querela sporta il 7 maggio 2025, è univocamente dimostrativo della commissione di condotte maltrattanti, sorrette dall’elemento soggettivo richiesto dall’art. 572 cod. pen. che, come noto, non richiede il dolo specifico o intenzionale. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (ex multis Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, Rv. 274341). Il Tribunale, inoltre, ha espressamente affrontato la questione relativa all’eventuale incidenza della abituale condizione di alterazione indotta dall’abuso di alcol, precisando che, sulla base degli elementi acquisiti, non vi erano i presupposti per ritenere la sussistenza di una cronica intossicazione, tale da poter incidere sull’imputabilità. Del resto, neppure la difesa ha ipotizzato che la capacità di intendere e volere dell’indagato potesse essere in qualche modo alterata, sicchè l’aspetto controverso attiene alla possibilità che l’abuso di alcol abbia inciso sull’elemento soggettivo del reato. Si tratta di una prospettazione correttamente esclusa dal Tribunale, posto che l’alterazione in esame, nella misura in cui non inficia la capacità di intendere e volere, non può di per sé ritenersi incompatibile con l’elemento soggettivo che, come già precisato, presuppone la mera consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria per i familiari conviventi. Né a diverse conclusioni conduce la valorizzazione delle dichiarazioni, rese dalla madre di XXXXXXX in data 8 maggio 2025, nel corso della quale la persona offesa tentava di ridimensionare le responsabilità del figlio, pur non negando gli episodi riferiti, ma precisando che l’aggressività si manifestava solo quanto l’indagato era in stato di ubriachezza. Il Tribunale ha correttamente valutato tali ulteriori dichiarazioni, ritenendo – con motivazione immune da censure – che il pur comprensibile tentativo della madre di mitigare le responsabilità del figlio, non ha fatto venir meno gli elementi di fatto idonei a supportare la gravità indiziaria.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO DI IM ERCOLE APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 2 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il ricorrente impugna l’ordinanza con la quale il Tribunale del riesame, accogliendo l’appello proposto dal pubblico ministero, ne disponeva l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla madre, ritenuta persona offesa del reato di cui all’art. 572 cod. pen. L’ordinanza dava atto che l’indagato poneva in essere abituali minacce, condotte vessatorie e, quanto meno in un caso, anche violente, ai danni della madre.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dal reato di maltrattamenti in famiglia. La difesa evidenzia come le condotte illecite erano direttamente collegate all’abuso di alcol, tant’è che la stessa madre dell’indagato aveva sottolineato come il figlio, nei momenti in cui non era in stato di alterazione, non poneva in essere alcuna condotta illecita. Ripercorrendo le sommarie informazioni acquisite nel corso delle indagini, la difesa sostiene che l’indagato non avesse alcuna intenzione si sottoporre la madre ad un regime di vita vessatorio, non avendo neppure consapevolezza delle azioni poste in essere allorquando era in stato di ubriachezza.
3. Occorre precisare che la requisitoria del Procuratore generale reca, quale richiesta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata che, tuttavia, appare frutto di un evidente errore materiale, posto che nella motivazione si illustrano delle ragioni per cui il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato.
4. Il ricorso è stato trattato con procedimento cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato, posto che tende a sollecitare una rivalutazione di questioni compiutamente esaminate dal Tribunale. Penale Sent. Sez. 6 Num. 35950 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: DI IM LO Data Udienza: 08/10/2025 2. Nell’ordinanza impugnata si dà atto delle gravi e reiterate condotte maltrattanti poste in essere dall’indagato ai danni della madre, consistite non solo in minacce e, quanto meno in un caso, nell’aggressione fisica, ma anche in continue richieste di denaro e nella pretesa di disporre dell’abitazione a suo piacimento, ospitandovi le compagne alle quali nel corso del tempo si legava. Il clima familiare imposto dal ricorrente alla persona offesa, compendiato nella denuncia querela sporta il 7 maggio 2025, è univocamente dimostrativo della commissione di condotte maltrattanti, sorrette dall’elemento soggettivo richiesto dall’art. 572 cod. pen. che, come noto, non richiede il dolo specifico o intenzionale. Per consolidata giurisprudenza, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cod. pen. non implica l'intenzione di sottoporre la vittima, in modo continuo e abituale, ad una serie di sofferenze fisiche e morali, ma solo la consapevolezza dell'agente di persistere in un'attività vessatoria (ex multis Sez.3, n. 1508 del 16/10/2018, dep. 2019, Rv. 274341). Il Tribunale, inoltre, ha espressamente affrontato la questione relativa all’eventuale incidenza della abituale condizione di alterazione indotta dall’abuso di alcol, precisando che, sulla base degli elementi acquisiti, non vi erano i presupposti per ritenere la sussistenza di una cronica intossicazione, tale da poter incidere sull’imputabilità. Del resto, neppure la difesa ha ipotizzato che la capacità di intendere e volere dell’indagato potesse essere in qualche modo alterata, sicchè l’aspetto controverso attiene alla possibilità che l’abuso di alcol abbia inciso sull’elemento soggettivo del reato. Si tratta di una prospettazione correttamente esclusa dal Tribunale, posto che l’alterazione in esame, nella misura in cui non inficia la capacità di intendere e volere, non può di per sé ritenersi incompatibile con l’elemento soggettivo che, come già precisato, presuppone la mera consapevolezza di persistere in un’attività vessatoria per i familiari conviventi. Né a diverse conclusioni conduce la valorizzazione delle dichiarazioni, rese dalla madre di XXXXXXX in data 8 maggio 2025, nel corso della quale la persona offesa tentava di ridimensionare le responsabilità del figlio, pur non negando gli episodi riferiti, ma precisando che l’aggressività si manifestava solo quanto l’indagato era in stato di ubriachezza. Il Tribunale ha correttamente valutato tali ulteriori dichiarazioni, ritenendo – con motivazione immune da censure – che il pur comprensibile tentativo della madre di mitigare le responsabilità del figlio, non ha fatto venir meno gli elementi di fatto idonei a supportare la gravità indiziaria.
3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così è deciso, 08/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente LO DI IM ERCOLE APRILE IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE 2 GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 3