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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 24/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4767/2022
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Brughiero (MB), Via Santa Clotilde n. 26, presso e nello studio dell'Avv.
LOMARTIRE CHRISTIAN e dell'Avv. SANGALLI MATTEO del Foro di Monza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data
22.11.2024, in sostituzione del precedente procuratore Avv. BALOSSI GIORDANO del Foro di Milano
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Lago di Lugano n. 27, presso e nello studio dell'Avv.
FANTINI DANIELE e dell'Avv. CUSINATO RICCARDO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito in via principale,
- accertare e dichiarare, come già osservato dal C.T.P. nonché rilevato nelle note di trattazione con la chiamata a chiarimenti nonché all'udienza del 28.05.2024, l'incompletezza della relazione peritale del C.T.U. Ing. per il mancato esame del quesito ed in particolare: “precisi se lo stesso fosse idoneo a Per_1 soddisfare le funzioni a cui era originariamente destinato”;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa per Controparte_1 aver fornito un sistema informatico inidoneo alle necessità di e ad oggi non funzionante Parte_1 come esposto in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare risolto per fatto e colpa di Controparte_1 il contratto di fornitura sottoscritto inter partes in data 17-24 aprile 2019 condannando altresì
[...] [...]
a restituire a l'importo complessivo di Euro 30.780,60 versato in Controparte_1 Parte_1 esecuzione del predetto contratto (importo comprensivo anche della somma di Euro 5.000,00 ingiunta con decreto n. 1476/2021 oggetto di opposizione nella causa pendente avanti al Giudice di Pace di Vicenza), oltre all'importo di Euro 41.600,00 (pari a quanto versato all'Ing. Rende) a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in atti, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ss., svolte da nei confronti di sia in via principale che subordinata, o Controparte_1 Pt_1 Parte_1 comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti e che comunque verranno ulteriormente esposte in corso di causa nei termini all'uopo concessi;
- in ogni caso compensare sino a concorrenza l'importo che, in tale sede, sarà Controparte_1 condannata a versare a favore di con quanto quest'ultima dovesse versare a favore Parte_1 della prima per le fatture nn. 214 e 211 del 31 marzo 2020 azionate in sede monitoria ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Giudice di Pace di Vicenza ora sospeso (R.G. n. 2821/2021); in via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni ed anche con la miglior motivazione, anche in forza delle risultanze della C.T.U. e delle originarie intese, la responsabilità di per aver comunque fornito Controparte_1 all'attrice un sistema informatico non idoneo all'uso e comunque per la presenza di inconvenienti del prodotto relativi all'operatività al momento dell'installazione nonché per una insufficiente e non dettagliata analisi relativa all'inserimento del nuovo sistema gestionale riconducibile alla mancata verifica dei requisiti di sistema esistenti e già in utilizzo all'attrice e quindi confacente con le necessità della stessa, e per l'effetto condannare Net informatica s.r.l. al pagamento, di una somma comunque non inferiore ad Euro 15.000,00 come già indicato in sede di C.T.U., a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in atti, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso compensare sino a concorrenza l'importo che sarà condannata a Controparte_1 versare a favore di con quanto quest'ultima dovesse versare a favore della prima per Parte_1
pagina 2 di 7 le fatture nn. 214 e 211 del 31 marzo 2020 azionate in sede monitoria ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Giudice di Pace di Vicenza ora sospeso (R.G. n. 2821/2021); in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario, c.p.a., i.v.a. se dovuta, occorse anche del presente giudizio nonché successive occorrende”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, rigettarsi tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e diritto, anche
Parte_1 in forza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate, e comunque indimostrate;
in ogni caso, previo accertamento delle prestazioni eseguite da su incarico ed in Controparte_1 favore di meglio descritte nelle fatture azionate in via monitoria con il decreto
Parte_1 ingiuntivo n. 1476/2021 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza, condannare al
Parte_1 pagamento in favore della convenuta della somma di € 5.000,00 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio;
in via subordinata, previo accertamento del concorso del fatto colposo di per i motivi
Parte_1 esposti in atti, diminuirsi ex art. 1227 c.c. l'entità dell'eventuale risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto e disporsi comunque la compensazione tra le eventuali reciproche posizioni creditorie che dovessero risultare all'esito del giudizio;
spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che il Giudice di Pace di Parte_1
Vicenza, con il decreto ingiuntivo n. 1476/2021 del 22.9.2021, le aveva intimato di versare la somma di
€ 5.000,00 in favore di a titolo di saldo della fornitura del software “easy flow”, Controparte_1
completo di licenza d'uso e del servizio di aggiornamento per due anni, acquistato al prezzo complessivo di € 21.000,00 per la gestione del proprio call center; di aver proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando che fin da subito il software aveva presentato problemi di funzionamento tra cui era rimasta irrisolta, dopo plurimi interventi di correzione, un'accentuata lentezza di collegamento dovuta all'inadeguatezza dell'hardware; che a tal proposito le parti avevano concordato ante causam una serie di interventi, il cui pagamento era però subordinato all'effettuazione di test di funzionamento e al rifacimento del sistema di pop up tramite collegamento web per risolvere il problema del tracciamento dei contatti e della gestione delle chiamate in entrata;
che tale intervento non era stato però eseguito e dunque il pagamento concordato non era dovuto;
che a seguito Parte_1
dell'intimazione di pagamento avversaria, aveva così chiesto al Giudice di Pace di Vicenza che dichiarasse pagina 3 di 7 la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti, con condanna della controparte alla restituzione della somma di € 30.780,60 comprensiva dell'importo monitorio già versato, nonché alla rifusione della somma di € 41.600,00 versata al proprio consulente per individuare le cause dei malfunzionamenti del prodotto informatico;
che il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con riguardo alla domanda riconvenzionale, la quale era stata rimessa al Tribunale previa sospensione dell'opposizione monitoria per ragioni di pregiudizialità. riproponeva dunque in Parte_1
questa sede le suddette domande, in subordine chiedendo che venisse operata la compensazione tra le eventuali poste creditorie reciproche.
Costituitasi nel giudizio così riassunto, replicava: che le prestazioni dedotte nelle Controparte_1
fatture monitoriamente azionate erano estranee al contratto di fornitura del 17.4.2019; che la controparte era decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c., posta l'applicabilità della disciplina prevalente del contratto di compravendita al negozio misto stipulato nel caso di specie, comprendente la cessione di una licenza d'uso e di un software già sviluppato con le personalizzazioni richieste;
che in ogni caso erano trascorsi prima della denuncia degli asseriti vizi anche i termini di cui all'art. 1667 c.c.; che la clausola 5 del contratto esonerava il fornitore dalla garanzia per le prestazioni rese o dovute, con conseguente limitazione dell'eventuale responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c.; che la lentezza del software comunque non era imputabile alla società convenuta perché solo dopo la fornitura la controparte aveva chiesto di importare la banca dati dal vecchio programma e aveva riferito che avrebbe operato da un'altra sede geograficamente dislocata;
che quindi doveva trovare applicazione anche l'art. 1227 c.c.; che il successivo accordo intervenuto tra le parti in data 20.11.2020 aveva subordinato il pagamento da ultimo concordato solo ai test di funzionamento e non anche al rifacimento del pop up; che il compenso per il tecnico di parte di cui veniva chiesta la rifusione non era congruo e comunque non era riferibile a prestazioni svolte esclusivamente con riferimento al software de quo. Chiedeva quindi che venisse dichiarata la decadenza e prescrizione dell'azione avversaria, che venisse rigettata l'opposizione attorea e che controparte venisse condannata a versare l'importo di € 5.000 di cui al provvedimento monitorio, in subordine domandando la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. e comunque la compensazione tra le contrapposte pretese creditorie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello pagina 4 di 7 scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da entrambe le società costituite. Rigettate le ulteriori istanze di prova orale, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, anche dal nuovo difensore di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria di un danno dell'importo di € 15.000,00 formulata dalla società attrice per la prima volta, tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre invece in primo qualificare giuridicamente il contratto intercorso tra le parti. Trattasi, a parere del giudicante, di un contratto di appalto, in quanto assume carattere prevalente, rispetto alla cessione del prodotto, la prestazione di una serie di servizi protratti nel tempo, quali la formazione del personale per l'utilizzo del software e la manutenzione per il periodo di un biennio. Inoltre, il prodotto fornito era stato personalizzato in base a una serie di richieste dell'odierna attrice, per cui alla “taratura iniziale del software per impostarlo sull'utilizzo del cliente” dovevano far seguito le “modifiche al portale agente secondo informazioni e dati utili alla vendita” (cfr. doc. 3 attoreo allegato all'atto di citazione in opposizione dinanzi al GdP). Si registra dunque la prevalenza della prestazione del fare, tipica della fattispecie dell'appalto, rispetto alla prestazione del dare, tipica della fattispecie della compravendita, con la conseguenza che è possibile qualificare la consegna del software alla stregua di un semplice mezzo per il raggiungimento dello scopo del contratto, da individuarsi nella realizzazione di un'opera o servizio idoneo a fornire il supporto informatico necessario allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della committente (cfr. Cass. n. 5935/2018).
L'accordo successivo del 20.11.2020 (doc. 7 fasc. mon.) soggiace alla medesima qualificazione negoziale in forza di analoghe considerazioni: si tratta d'altronde della rinegoziazione di alcuni profili del rapporto già in essere tra le parti, imperniato su due prestazioni di facere preminenti, vale a dire quella di spostamento del server e quella di rifacimento del pop up (doc. 15 attoreo allegato all'atto di citazione in opposizione dinanzi al GdP).
Stante la riconducibilità del contratto intercorso tra le parti alla fattispecie tipologica del contratto d'appalto, rimangono destituite di fondamento le eccezioni di decadenza e prescrizioni formulate da Net
pagina 5 di 7 ai sensi dell'art. 1495 c.c., così come in ogni caso rimangono destituite di fondamento Controparte_1
anche le analoghe eccezioni formulate in termini inammissibilmente generici ai sensi dell'art. 1667 c.c.
La disposizione normativa che deve invece trovare applicazione è quella dell'art. 1668 c.c., secondo cui il committente può chiedere la risoluzione del contratto di appalto solo se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderli del tutto inadatta alla sua destinazione. Ebbene, nel caso di specie la C.T.U. disposta in corso di causa ha appurato che la situazione attuale del software in termini di connessione internet e di hardware utilizzato non presenta anomalie (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale). La situazione attuale invero è differente rispetto a quella immediatamente successiva all'installazione del software in relazione alla quale aveva denunciato i malfunzionamenti, ma la situazione pregressa Parte_1
non è ad oggi più verificabile a seguito degli interventi sul prodotto informatico concordati tra le medesime parti nel corso del loro rapporto. Segnatamente, “gli inconvenienti … si ritengono superati nel corso del rapporto di fornitura ed in ogni caso non imputabili a tecnologia o responsabilità diretta da parte della convenuta” (pag. 15 dell'elaborato peritale).
In sostanza, il software Easy Flow è adeguato alle esigenze del committente e idoneo a soddisfare le funzioni cui è destinato, con l'effetto che va rigettata sia la domanda di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo corrisposto di € 30.780,60 sia la domanda di risarcimento del danno rappresentato dall'esborso del compenso versato al tecnico di parte per la verifica del prodotto, fermo restando che tale pretesa sarebbe risultata inaccoglibile anche sotto il profilo del quantum debeatur poichè il C.T.U. ha statuito anche l'incongruità del relativo importo.
Il rigetto delle domande attoree pronunciato in questa sede non pregiudica in alcun modo la valutazione giuridica cui sarà chiamato il Giudice di Pace di Vicenza in caso di eventuale riassunzione del giudizio dinanzi allo stesso per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2021, posta l'autonomia dei giudizi (si osserva comunque per completezza motivazionale che il Giudice di Pace potrà verificare la debenza della somma monitoriamente ingiunta di € 5.000,00 anche in relazione alle risultanze della C.T.U. rese nel presente giudizio, laddove è stato accertato che manca la personalizzazione del sistema di pop-up, vale a dire l'interfaccia con il centralino per il trasferimento dei numeri telefonici chiamanti, concordata con l'integrazione negoziale del 20.11.2020 e di cui occorre appurare se sia stata assunta quale condizione di adempimento all'obbligazione di pagamento dedotta nel decreto ingiuntivo ivi opposto).
Ogni altra domanda ed eccezione formulata nell'odierno giudizio di riassunzione e non espressamente pagina 6 di 7 accolta o rigettata (quale l'eccezione di esclusione da responsabilità formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 1229 c.c.) deve intendersi invece assorbita.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria tardivamente proposta da Parte_1
2. rigetta le altre domande proposte da Parte_1
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1
in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a quanto Parte_1 Controparte_1
eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 19 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
pagina 7 di 7
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI VICENZA
Sezione I
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Aglaia Gandolfo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da: in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: ), società Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Brughiero (MB), Via Santa Clotilde n. 26, presso e nello studio dell'Avv.
LOMARTIRE CHRISTIAN e dell'Avv. SANGALLI MATTEO del Foro di Monza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data
22.11.2024, in sostituzione del precedente procuratore Avv. BALOSSI GIORDANO del Foro di Milano
Attrice contro in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_2
società elettivamente domiciliata in Schio (VI), Via Lago di Lugano n. 27, presso e nello studio dell'Avv.
FANTINI DANIELE e dell'Avv. CUSINATO RICCARDO del Foro di Vicenza, che la rappresentano e difendono giusta mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
Avente ad oggetto: Vendita di cose mobili pagina 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Voglia l'Ill.mo Giudice, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: nel merito in via principale,
- accertare e dichiarare, come già osservato dal C.T.P. nonché rilevato nelle note di trattazione con la chiamata a chiarimenti nonché all'udienza del 28.05.2024, l'incompletezza della relazione peritale del C.T.U. Ing. per il mancato esame del quesito ed in particolare: “precisi se lo stesso fosse idoneo a Per_1 soddisfare le funzioni a cui era originariamente destinato”;
- accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale in cui è incorsa per Controparte_1 aver fornito un sistema informatico inidoneo alle necessità di e ad oggi non funzionante Parte_1 come esposto in atti e, per l'effetto, accertare e dichiarare risolto per fatto e colpa di Controparte_1 il contratto di fornitura sottoscritto inter partes in data 17-24 aprile 2019 condannando altresì
[...] [...]
a restituire a l'importo complessivo di Euro 30.780,60 versato in Controparte_1 Parte_1 esecuzione del predetto contratto (importo comprensivo anche della somma di Euro 5.000,00 ingiunta con decreto n. 1476/2021 oggetto di opposizione nella causa pendente avanti al Giudice di Pace di Vicenza), oltre all'importo di Euro 41.600,00 (pari a quanto versato all'Ing. Rende) a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in atti, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- rigettare integralmente tutte le avversarie eccezioni e domande, anche ai sensi dell'art. 1460 c.c. e ss., svolte da nei confronti di sia in via principale che subordinata, o Controparte_1 Pt_1 Parte_1 comunque spieganti effetti nei confronti della qui deducente, in quanto tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in atti e che comunque verranno ulteriormente esposte in corso di causa nei termini all'uopo concessi;
- in ogni caso compensare sino a concorrenza l'importo che, in tale sede, sarà Controparte_1 condannata a versare a favore di con quanto quest'ultima dovesse versare a favore Parte_1 della prima per le fatture nn. 214 e 211 del 31 marzo 2020 azionate in sede monitoria ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Giudice di Pace di Vicenza ora sospeso (R.G. n. 2821/2021); in via subordinata,
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse essere accolta la domanda principale accertare e dichiarare, per tutte le ragioni ed anche con la miglior motivazione, anche in forza delle risultanze della C.T.U. e delle originarie intese, la responsabilità di per aver comunque fornito Controparte_1 all'attrice un sistema informatico non idoneo all'uso e comunque per la presenza di inconvenienti del prodotto relativi all'operatività al momento dell'installazione nonché per una insufficiente e non dettagliata analisi relativa all'inserimento del nuovo sistema gestionale riconducibile alla mancata verifica dei requisiti di sistema esistenti e già in utilizzo all'attrice e quindi confacente con le necessità della stessa, e per l'effetto condannare Net informatica s.r.l. al pagamento, di una somma comunque non inferiore ad Euro 15.000,00 come già indicato in sede di C.T.U., a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in atti, ovvero quella diversa, maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;
- in ogni caso compensare sino a concorrenza l'importo che sarà condannata a Controparte_1 versare a favore di con quanto quest'ultima dovesse versare a favore della prima per Parte_1
pagina 2 di 7 le fatture nn. 214 e 211 del 31 marzo 2020 azionate in sede monitoria ed oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo pendente avanti al Giudice di Pace di Vicenza ora sospeso (R.G. n. 2821/2021); in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre al rimborso forfettario, c.p.a., i.v.a. se dovuta, occorse anche del presente giudizio nonché successive occorrende”.
Parte convenuta ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente, previa reiterazione delle istanze istruttorie, così chiedendo:
“Nel merito, rigettarsi tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto e diritto, anche
Parte_1 in forza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate, e comunque indimostrate;
in ogni caso, previo accertamento delle prestazioni eseguite da su incarico ed in Controparte_1 favore di meglio descritte nelle fatture azionate in via monitoria con il decreto
Parte_1 ingiuntivo n. 1476/2021 emesso dal Giudice di Pace di Vicenza, condannare al
Parte_1 pagamento in favore della convenuta della somma di € 5.000,00 o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio;
in via subordinata, previo accertamento del concorso del fatto colposo di per i motivi
Parte_1 esposti in atti, diminuirsi ex art. 1227 c.c. l'entità dell'eventuale risarcimento del danno che dovesse essere riconosciuto e disporsi comunque la compensazione tra le eventuali reciproche posizioni creditorie che dovessero risultare all'esito del giudizio;
spese e competenze di causa integralmente rifuse”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, esponeva: che il Giudice di Pace di Parte_1
Vicenza, con il decreto ingiuntivo n. 1476/2021 del 22.9.2021, le aveva intimato di versare la somma di
€ 5.000,00 in favore di a titolo di saldo della fornitura del software “easy flow”, Controparte_1
completo di licenza d'uso e del servizio di aggiornamento per due anni, acquistato al prezzo complessivo di € 21.000,00 per la gestione del proprio call center; di aver proposto opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando che fin da subito il software aveva presentato problemi di funzionamento tra cui era rimasta irrisolta, dopo plurimi interventi di correzione, un'accentuata lentezza di collegamento dovuta all'inadeguatezza dell'hardware; che a tal proposito le parti avevano concordato ante causam una serie di interventi, il cui pagamento era però subordinato all'effettuazione di test di funzionamento e al rifacimento del sistema di pop up tramite collegamento web per risolvere il problema del tracciamento dei contatti e della gestione delle chiamate in entrata;
che tale intervento non era stato però eseguito e dunque il pagamento concordato non era dovuto;
che a seguito Parte_1
dell'intimazione di pagamento avversaria, aveva così chiesto al Giudice di Pace di Vicenza che dichiarasse pagina 3 di 7 la risoluzione del contratto sottoscritto tra le parti, con condanna della controparte alla restituzione della somma di € 30.780,60 comprensiva dell'importo monitorio già versato, nonché alla rifusione della somma di € 41.600,00 versata al proprio consulente per individuare le cause dei malfunzionamenti del prodotto informatico;
che il Giudice di Pace adito aveva dichiarato la propria incompetenza per valore con riguardo alla domanda riconvenzionale, la quale era stata rimessa al Tribunale previa sospensione dell'opposizione monitoria per ragioni di pregiudizialità. riproponeva dunque in Parte_1
questa sede le suddette domande, in subordine chiedendo che venisse operata la compensazione tra le eventuali poste creditorie reciproche.
Costituitasi nel giudizio così riassunto, replicava: che le prestazioni dedotte nelle Controparte_1
fatture monitoriamente azionate erano estranee al contratto di fornitura del 17.4.2019; che la controparte era decaduta dalla garanzia di cui all'art. 1495 c.c., posta l'applicabilità della disciplina prevalente del contratto di compravendita al negozio misto stipulato nel caso di specie, comprendente la cessione di una licenza d'uso e di un software già sviluppato con le personalizzazioni richieste;
che in ogni caso erano trascorsi prima della denuncia degli asseriti vizi anche i termini di cui all'art. 1667 c.c.; che la clausola 5 del contratto esonerava il fornitore dalla garanzia per le prestazioni rese o dovute, con conseguente limitazione dell'eventuale responsabilità alle sole ipotesi di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c.; che la lentezza del software comunque non era imputabile alla società convenuta perché solo dopo la fornitura la controparte aveva chiesto di importare la banca dati dal vecchio programma e aveva riferito che avrebbe operato da un'altra sede geograficamente dislocata;
che quindi doveva trovare applicazione anche l'art. 1227 c.c.; che il successivo accordo intervenuto tra le parti in data 20.11.2020 aveva subordinato il pagamento da ultimo concordato solo ai test di funzionamento e non anche al rifacimento del pop up; che il compenso per il tecnico di parte di cui veniva chiesta la rifusione non era congruo e comunque non era riferibile a prestazioni svolte esclusivamente con riferimento al software de quo. Chiedeva quindi che venisse dichiarata la decadenza e prescrizione dell'azione avversaria, che venisse rigettata l'opposizione attorea e che controparte venisse condannata a versare l'importo di € 5.000 di cui al provvedimento monitorio, in subordine domandando la diminuzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. e comunque la compensazione tra le contrapposte pretese creditorie.
All'esito della prima udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa, nonché all'esito dello pagina 4 di 7 scambio delle memorie di cui all'art. 183 c.p.c., veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio richiesta da entrambe le società costituite. Rigettate le ulteriori istanze di prova orale, alla successiva udienza di precisazione delle conclusioni, le quali venivano rassegnate come in epigrafe, anche dal nuovo difensore di parte attrice, la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis vigente.
Tanto premesso, va innanzitutto dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria di un danno dell'importo di € 15.000,00 formulata dalla società attrice per la prima volta, tardivamente, in sede di precisazione delle conclusioni.
Passando ad esaminare il merito della controversia, occorre invece in primo qualificare giuridicamente il contratto intercorso tra le parti. Trattasi, a parere del giudicante, di un contratto di appalto, in quanto assume carattere prevalente, rispetto alla cessione del prodotto, la prestazione di una serie di servizi protratti nel tempo, quali la formazione del personale per l'utilizzo del software e la manutenzione per il periodo di un biennio. Inoltre, il prodotto fornito era stato personalizzato in base a una serie di richieste dell'odierna attrice, per cui alla “taratura iniziale del software per impostarlo sull'utilizzo del cliente” dovevano far seguito le “modifiche al portale agente secondo informazioni e dati utili alla vendita” (cfr. doc. 3 attoreo allegato all'atto di citazione in opposizione dinanzi al GdP). Si registra dunque la prevalenza della prestazione del fare, tipica della fattispecie dell'appalto, rispetto alla prestazione del dare, tipica della fattispecie della compravendita, con la conseguenza che è possibile qualificare la consegna del software alla stregua di un semplice mezzo per il raggiungimento dello scopo del contratto, da individuarsi nella realizzazione di un'opera o servizio idoneo a fornire il supporto informatico necessario allo svolgimento dell'attività imprenditoriale della committente (cfr. Cass. n. 5935/2018).
L'accordo successivo del 20.11.2020 (doc. 7 fasc. mon.) soggiace alla medesima qualificazione negoziale in forza di analoghe considerazioni: si tratta d'altronde della rinegoziazione di alcuni profili del rapporto già in essere tra le parti, imperniato su due prestazioni di facere preminenti, vale a dire quella di spostamento del server e quella di rifacimento del pop up (doc. 15 attoreo allegato all'atto di citazione in opposizione dinanzi al GdP).
Stante la riconducibilità del contratto intercorso tra le parti alla fattispecie tipologica del contratto d'appalto, rimangono destituite di fondamento le eccezioni di decadenza e prescrizioni formulate da Net
pagina 5 di 7 ai sensi dell'art. 1495 c.c., così come in ogni caso rimangono destituite di fondamento Controparte_1
anche le analoghe eccezioni formulate in termini inammissibilmente generici ai sensi dell'art. 1667 c.c.
La disposizione normativa che deve invece trovare applicazione è quella dell'art. 1668 c.c., secondo cui il committente può chiedere la risoluzione del contratto di appalto solo se le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderli del tutto inadatta alla sua destinazione. Ebbene, nel caso di specie la C.T.U. disposta in corso di causa ha appurato che la situazione attuale del software in termini di connessione internet e di hardware utilizzato non presenta anomalie (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale). La situazione attuale invero è differente rispetto a quella immediatamente successiva all'installazione del software in relazione alla quale aveva denunciato i malfunzionamenti, ma la situazione pregressa Parte_1
non è ad oggi più verificabile a seguito degli interventi sul prodotto informatico concordati tra le medesime parti nel corso del loro rapporto. Segnatamente, “gli inconvenienti … si ritengono superati nel corso del rapporto di fornitura ed in ogni caso non imputabili a tecnologia o responsabilità diretta da parte della convenuta” (pag. 15 dell'elaborato peritale).
In sostanza, il software Easy Flow è adeguato alle esigenze del committente e idoneo a soddisfare le funzioni cui è destinato, con l'effetto che va rigettata sia la domanda di risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo corrisposto di € 30.780,60 sia la domanda di risarcimento del danno rappresentato dall'esborso del compenso versato al tecnico di parte per la verifica del prodotto, fermo restando che tale pretesa sarebbe risultata inaccoglibile anche sotto il profilo del quantum debeatur poichè il C.T.U. ha statuito anche l'incongruità del relativo importo.
Il rigetto delle domande attoree pronunciato in questa sede non pregiudica in alcun modo la valutazione giuridica cui sarà chiamato il Giudice di Pace di Vicenza in caso di eventuale riassunzione del giudizio dinanzi allo stesso per l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1476/2021, posta l'autonomia dei giudizi (si osserva comunque per completezza motivazionale che il Giudice di Pace potrà verificare la debenza della somma monitoriamente ingiunta di € 5.000,00 anche in relazione alle risultanze della C.T.U. rese nel presente giudizio, laddove è stato accertato che manca la personalizzazione del sistema di pop-up, vale a dire l'interfaccia con il centralino per il trasferimento dei numeri telefonici chiamanti, concordata con l'integrazione negoziale del 20.11.2020 e di cui occorre appurare se sia stata assunta quale condizione di adempimento all'obbligazione di pagamento dedotta nel decreto ingiuntivo ivi opposto).
Ogni altra domanda ed eccezione formulata nell'odierno giudizio di riassunzione e non espressamente pagina 6 di 7 accolta o rigettata (quale l'eccezione di esclusione da responsabilità formulata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 1229 c.c.) deve intendersi invece assorbita.
In forza del principio della soccombenza, le spese di lite vanno poste a carico della società attrice e vanno liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, modificato dal D.M. 37/2018, in base allo scaglione di riferimento per il valore della causa (da € 52.000 a € 260.000).
Le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente e per intero a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. dichiara inammissibile la domanda risarcitoria tardivamente proposta da Parte_1
2. rigetta le altre domande proposte da Parte_1
3. condanna a rifondere in favore di le spese di lite, liquidate Parte_1 Controparte_1
in € 14.103,00 per compenso, oltre 15% per spese generali e oltre i.v.a. e c.p.a., come dovute per legge;
4. pone le spese di C.T.U., come liquidate in corso di causa, definitivamente e per intero, a carico di condannando la stessa a rifondere a quanto Parte_1 Controparte_1
eventualmente da questa versato in corso di causa a titolo di compenso del C.T.U.
Così deciso in Vicenza, in data 19 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Aglaia Gandolfo
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